F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 227/CSA pubblicata il 16 Giugno 2021- U.S.D. Lavello N. 221/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 227/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 221/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 227/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Salvatore Lo Giudice              Vice Presidente 

Paolo Del Vecchio                  Componente (relatore) 

Daniele Cantini                       Componente

Franco Granato                       Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 221/CSA/2020-2021, proposto dalla società U.S.D. Lavello avverso decisioni merito gara AZ Picerno S.r.l./U.S.D. Lavello del Campionato di Serie D, 2020/2021, girone H, del 11.4.2021.

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 164 del 19.5.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa e sentite per le parti, gli avv. Rodella e Vizzino;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.06.2021, l’avv. Paolo Del Vecchio;

FATTO

La prefata U.S.D. Lavello proponeva tempestivo reclamo avverso il regolare svolgimento della partita del Campionato di Serie D - 2020/2021, girone H, AZ Picerno S.r.l./U.S.D. Lavello, disputata in data 11.4.2021, per la asserita mancanza di omologazione dell’impianto sportivo “A. Mancinelli” di Tito (PZ), chiedendo, quindi, di infliggere all’AZ PICERNO S.r.l. la punizione della perdita della gara in esame ex art. 10, comma 1, CGS, ovvero, in via subordinata, l’applicazione di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 10 CGS, per avere “volontariamente i suoi dirigenti omesso di presentare idonea documentazione probatoria” in merito alla omologazione del terreno di gioco “A. Mancinelli” località Santa Venere di Tito (PZ).

L’AZ Picerno depositava controdeduzioni con cui si chiedeva il rigetto del reclamo, in quanto “pretestuoso ed infondato in fatto e in diritto”, e la condanna della ricorrente alle spese di lite.

La U.S.D. Lavello depositava memorie integrative con cui insisteva nell’accoglimento delle già rassegnate conclusioni.

Con nota del 19 aprile 2021, il Giudice sportivo ha richiesto ulteriori informazioni e chiarimenti agli Uffici competenti, cui ha fatto seguito il Dipartimento Interregionale, con nota del 12 maggio 2021, precisando come a tal data “nessuna comunicazione di revoca dell’omologazione ovvero di divieto di utilizzo del campo del gioco è pervenuto allo scrivente Dipartimento”.

Il Giudice Sportivo, premessa la propria competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, comma 1, lett. c) e 67, comma 4, CGS a giudicare della “regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari” a condizione che il ricorso degli interessati sia “preceduto da specifica riserva scritta presentata prima dell’inizio gara, dalla società all’arbitro”, come effettivamente avvenuto nel caso di specie, respingeva il reclamo.

In particolare, quanto alla inadeguata dimensione del campo lamentata dalla reclamante, il Giudice Sportivo rilevava che il supplemento di rapporto depositato dall’arbitro unitamente al referto di gara inequivocabilmente affermava che “a seguito della rilevazione metrica del terreno di gioco effettuata dagli ufficiali di gara, la larghezza dello stesso è di 60 mt”. Il Giudice Sportivo fondava la propria decisione anche sulla base del Com. Uff. n. 32 del 9.10.2020 del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti con cui si comunicava che “espletate le verifiche di rito (...) a decorrere dalla data del presente Comunicato Ufficiale, tutte le gare interne della società AZ PICERNO saranno disputate presso il campo A. Mancinelli località Santa Venere di Tito (PZ)”, dove era stata disputata anche la gara in esame (Com. Uff. n. 164 del 19.5.2021).

Avverso la prefata decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 164 del 19.5.2021) la U.S.D. Lavello proponeva tempestivo reclamo in appello, rilevando in diritto una carenza di motivazione della decisione impugnata, ritenuta altresì elusiva e fuorviante nella parte in cui è stata affermata l’omologazione del campo di giuoco. In particolare, secondo la reclamante, tra l’altro, la precedente omologazione scadeva, secondo il Com. Uff. n. 283 del 4.4.2019, in data 7.4.2021 (4 anni dal 7.4.2017) e quindi in virtù dell’art. 10, comma 1, CGS, la partita sarebbe stata da considerarsi nulla (0 – 3 a tavolino a favore della U.S.D. Lavello); per l’effetto, si richiedeva in via principale comminare la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe a tavolino, con il risultato di 0-3 in favore della reclamante, ex art. 10, comma 1, CGS; in via subordinata, ordinare la ripetizione della gara ex art. 10, comma 5, CGS.

L’AZ Picerno depositava memoria difensiva in risposta al reclamo inoltrato dalla U.S.D. Lavello, eccependo che il Direttore di Gara, a seguito della riserva scritta formulata, aveva certificato che il terreno di gioco fosse conforme a quanto stabilito dai regolamenti e dalle norme vigenti in materia, anche grazie all’idoneità della strumentazione utilizzata per la misurazione del campo.

La regolarità ed idoneità dell’impianto sportivo risultava vieppiù specificata dalla LND a seguito dell’istanza del 16.4.2021 e della ulteriore documentazione del Comune di Tito (e segnatamente dall’istanza di riomologazione indirizzata alla LND Servizi s.r.l.). Chiedeva, quindi, rigettarsi il reclamo della U.S.D. Lavello, in quanto infondato in fatto e diritto.

Questa Corte, con ordinanza n. 010/CSA/2020-2021, ritenuto necessario effettuare accertamenti istruttori in ordine alla omologazione del campo di gioco, ordinava al Dipartimento Interregionale LND di confermare o meno se nelle more della conclusione del procedimento di riomologazione, in assenza di provvedimenti di revoca della pregressa omologazione, il campo di gioco fosse da considerarsi regolare ai fini dello svolgimento della gara.

Il Dipartimento Interregionale LND, con nota prot. 0000690 – U del 7.6.2021 ad oggetto “Notifica ordinanza N. 010/CSA del 04.06.2021”, facendo seguito all’ordinanza istruttoria della CFA Nazionale del 4.6.2021, confermava che nelle more della conclusione del procedimento di riomologazione e in assenza di provvedimenti di revoca della pregressa omologazione, il campo di gioco dello Stadio “A. Mancinelli” in località Santa Venere di Tito, era da considerarsi regolare per la disputa della gara AZ Picerno S.r.l./U.S.D. Lavello del 11.4.2021. Il reclamo proposto dalla U.S.D. Lavello è, quindi, da ritenersi infondato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Sulla scorta della ricostruzione dei fatti quale risultante dalla documentazione versata in atti, questa Corte ritiene che l’impianto sportivo “A. Mancinelli” di Tito (PZ) fosse da considerarsi regolare. Ne consegue, pertanto, anche la regolarità della gara svoltasi tra AZ Picerno S.r.l./U.S.D. Lavello in data 11.4.2021. Pertanto, la Corte ritiene che non sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 10, comma 1 e 5, CGS.

Deve, infatti, rilevarsi che la stessa LND – Dipartimento interregionale è intervenuta in questa vicenda varie volte: innanzitutto, prima della gara, con gli accertamenti effettuati dalla direzione di gara, a seguito dei rilievi fatti dalla reclamante, affermando che il campo era regolare e si poteva disputare la partita.

Successivamente, in data 16.4.21, quanto, a seguito della richiesta dell’AZ Picerno, prima della partita con il Bitonto del 18.4.21, vertente sul se la partita potesse disputarsi su quel campo (e-mail del 16/4/21 ore 12.09), il Dipartimento interregionale, in pari data, alle ore 13.17 rispondeva che “...con la presente si specifica che così come previsto nel comunicato ufficiale n. 32 del 9.10.2020 tutte le gare saranno svolte presso il campo sportivo “Mancinelli” di Tito”, dando quindi per scontato che il campo, nonostante la scadenza dei 4 anni di omologazione, vivesse una sorta di “prorogatio” di omologazione, in attesa della conclusione del già avviato procedimento di rinnovo dell’omologazione stessa. A questa Corte, infatti, non sfuggono le chiarissime argomentazioni della difesa del Lavello che ricorda quanto prescritto alla lettera o) della “Procedura amministrativa presupposta all’ottenimento dell’omologazione di un campo da calcio in erba artificiale di ultima generazione” di cui al C.U. LND n. 283 del 4.4.2019 sulla durata dell’omologazione e sulla procedura per ottenere la proroga della stessa, ma appare altrettanto evidente, dai vari passaggi della LND – Dipartimento interregionale, che, nel caso di specie, si sono configurate le circostanze di utilizzazione del campo sportivo nelle more del perfezionamento della procedura.

Infatti, già prima dell’11.4.2021, data in cui è stata disputata la partita in esame, era stato avviato il procedimento di riomologazione del campo, giusta “istanza per la riomologazione del campo” del 29.3.2021 ed erano state adottate le determinazioni DSG del 29.3.21 e dell’8.4.2021 dal Comune di Tito, aventi ad oggetto “Oneri per la riomologazione del campo sportivo Alfredo Mancinelli” con liquidazione del relativo importo.

D’altronde lo stesso C.U. n. 283 del 4.4.2019 citato dalla difesa della reclamante prevede alla successiva lettera p) anche il caso in cui il cui il gestore del campo rappresenti la necessità e l’urgenza di utilizzare il campo per partite di campionato nel tempo necessario al rilascio dell’attestato di omologazione e in quel caso si dice espressamente che “ad insindacabile giudizio di LND circa la valutazione dei motivi espressi dal richiedente, la LND medesima potrà concedere un’autorizzazione temporanea all’utilizzo del campo per l’attività”.

Pertanto, pur tenendo conto delle differenze, ciò che rileva ed emerge è la potestà certificativa della LND che, nel caso di specie, nelle more del completamento della procedura di riomologazione del campo, ben poteva concedere l’utilizzo del campo medesimo.

D’altronde la LND non solo ha concesso all’AZ Picerno l’utilizzo del campo, con e-mail del 16 aprile 2021 per la partita del 18 aprile 2021, ma ha poi ribadito della autorizzazione con nota del 18.5.2021 ed infine, in data 7.6.2021, quando, a seguito di precisa richiesta di questa Corte, confermava che, nelle more della conclusione del procedimento di riomologazione e in assenza di provvedimenti di revoca della pregressa omologazione, il campo di gioco dell’impianto “A. Mancinelli” fosse da considerarsi regolare per la disputa della gara AZ Picerno S.r.l./U.S.D. Lavello del 11.4.2021.

Va, quindi, esclusa una responsabilità della società così come prevista dall’art. 10 CGS, in quanto essa, al di là di alcuni ritardi procedurali, risulta essersi comunque attivata presso la LND al fine di comprendere se la partita potesse essere disputata sul campo Mancinelli, ricevendo un chiaro riscontro positivo, confermato poi ripetutamente.

Pertanto, questa Corte ritiene che l’impianto sportivo “A. Mancinelli” fosse da considerarsi regolare, sulla scorta del potere certificativo del Dipartimento interregionale – LND che ha “integrato” la disposizione riportata alla lettera o) della delibera di cui al Com. Uff. n. 283 del 4.4.2019.

Va, quindi, confermata la decisione del giudice di primo grado.

P.Q.M.

respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

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