F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 79/TFN del 23.12.2020 – (Deferimenti nn. 6007 /1140pf19-20/GC/blp e 5991/1088pf19-20/GC/gb del 16.11.2020 nei confronti dei sig.ri Guarascio Eugenio, Avventuriera Nino e della società Cosenza Calcio Srl – Reg. Prot. 60-61/TFN-SD) Decisione n. 79/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 6007 /1140pf19-20/GC/blp del 16.11.2020 Deferimento n. 5991/1088pf19-20/GC/gb del 16.11.2020 Reg. Prot. 60-61/TFN-SD
Decisione n. 79/TFN-SD 2020/2021
Deferimento n. 6007 /1140pf19-20/GC/blp del 16.11.2020
Deferimento n. 5991/1088pf19-20/GC/gb del 16.11.2020
Reg. Prot. 60-61/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
cons. Nicola Durante – Presidente;
avv. Amedeo Citarella – Componente;
avv. Paolo Clarizia – Componente (Relatore);
avv. Fabio Micali – Componente;
avv. Angelo Venturini – Componente;
dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 16 dicembre 2020,
a seguito dei Deferimenti del Procuratore Federale nn. 6007 /1140pf19-20/GC/blp e 5991/1088pf19-20/GC/gb del 16.11.2020 nei confronti dei sig.ri Guarascio Eugenio, Avventuriera Nino e della società Cosenza Calcio Srl,
la seguente
DECISIONE
I Deferimenti
Con provvedimento n. 5991/1088 pf 19/20 GC/gb del 16.11.2020 la Procura Federale ha deferito:
- il sig. Guarascio Eugenio, Presidente e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società Cosenza Calcio Srl:
“a) per violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri": per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 2/6/2020 a distanza di 7 giorni dal precedente del 26/5/2020;
b) per violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari": per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 14/6/2020; nonché per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 9/6/2020;
c) per violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari": per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza per non aver provveduto a far rispettare ai calciatori che accedevano all'impianto sportivo le norme in riferimento all'utilizzo dei DPI, inoltre, per non aver fatto osservare l'obbligo di dotazione del personale, oltre che dei dispositivi predetti, anche dei necessari materiali disinfettanti per la ripetuta igienizzazione della strumentazione sanitaria e delle postazioni di controllo della temperatura e della saturazione; per non aver, altresì, provveduto a far predisporre gli apposti percorsi di entrata ed uscita dall'impianto lasciando che venisse utilizzata una sola corsia priva di qualsiasi forma di divisione nonché della relativa segnaletica; per non aver effettuato le operazioni necessarie volte ad assicurare nei locali palestra la prescritta aerazione e ventilazione forzata, inoltre, per non aver fatto osservare l'obbligo di deposito in appositi locali separati dei materiali puliti da quelli sporchi, riunendoli in un'unica stanza priva anch'essa di percorsi separati utili ad evitare la contaminazione, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19”;
- il sig. Avventuriera Nino, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Cosenza Calcio Srl:
“a) per violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri": per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 2/6/2020 a distanza di 7 giorni dal precedente del 26/5/2020;
b) per violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari": per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 14/6/2020; nonché per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 9/6/2020;
c) per violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari": per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza per non provveduto a far rispettare ai calciatori che accedevano all'impianto sportivo le norme in riferimento all'utilizzo dei DPI, inoltre, per non aver osservato l'obbligo di dotazione del personale, oltre che dei dispositivi predetti, anche dei necessari materiali disinfettanti per la ripetuta igienizzazione della strumentazione sanitaria e delle postazioni di controllo della temperatura e della saturazione; per non aver, altresì, assicurato la predisposizione degli apposti percorsi di entrata ed uscita dall'impianto lasciando che venisse utilizzata una sola corsia priva di qualsiasi forma di divisione nonché della relativa segnaletica; per non essersi attenuto alle norme contenute nel protocollo che prescrivono il mantenimento della necessaria aerazione e ventilazione forzata nei locali palestra, inoltre, per non aver osservato l'obbligo di deposito in appositi locali separati dei materiali puliti da quelli sporchi, riunendoli in un'unica stanza priva anch'essa di percorsi separati utili ad evitare la contaminazione, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19”;
- il Cosenza Calcio Srl:
“- per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Guarascio Eugenio, Presidente e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti della Società Cosenza Calcio S.r.l., come sopra descritto, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell'art. 6, comma 2, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Avventuriera Nino, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Cosenza Calcio S.r.l., come sopra descritto,
- per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi del C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020, che pone gli obblighi in ordine all'osservanza dei Protocolli Sanitari, finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologia da Covid-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti, a carico anche delle Società in modo diretto”.
Con provvedimento n. 6007/1140 pf 19/20 GC/blp del 16.11.2020 la Procura Federale ha deferito:
- il sig. Guarascio Eugenio, Presidente e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società Cosenza Calcio Srl:
“a) per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 12/6/2020; del test eseguito in data 23/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 18/6/2020; del test eseguito in data 30/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 25/6/2020; del test eseguito in data 9/7/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 4/7/2020; del test eseguito in data 14/7/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 9/7/2020; nonché per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/6/2020 a distanza di 22 giorni dal precedente del 26/5/2020;
b) per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza per non provveduto ad assicurare nei locali palestra, spogliatoi e doccia la necessaria aerazione e ventilazione forzata come da protocollo, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19”;
- il sig. Avventuriera Nino, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società Cosenza Calcio Srl:
“a) per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 12/6/2020; del test eseguito in data 23/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 18/6/2020; del test eseguito in data 30/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 25/6/2020; del test eseguito in data 9/7/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 4/7/2020;
del test eseguito in data 14/7/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 9/7/2020; nonché per non aver eseguito il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/6/2020 a distanza di 22 giorni dal precedente del 26/5/2020;
b) per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza per non provveduto ad assicurare nei locali palestra, spogliatoi e doccia la necessaria aerazione e ventilazione forzata come da protocollo, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19”;
- la Società Cosenza Calcio Srl:
“a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Guarascio Eugenio, Presidente e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti della Società Cosenza Calcio S.r.l., come sopra descritto,
b) per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6, comma 2, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Avventuriera Nino, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società Cosenza Calcio S.r.l., come sopra descritto, per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi del C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020, che pone gli obblighi in ordine all’osservanza dei Protocolli Sanitari, finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti, a carico anche delle Società in modo diretto”.
Procedimento
L’udienza di discussione del deferimento era fissata per il giorno 16 dicembre 2020.
Memorie difensive
I deferiti si sono costituiti, in entrambi i procedimenti, con memorie tempestivamente depositate in giudizio.
Con entrambe le memorie contestavano che la Procura federale non avrebbe ottemperato all’onere probatorio richiesto dall’ordinamento federale avendo omesso di allegare “fotografie delle presunte violazioni al protocollo (mancanza segnaletica, percorsi segnalati, …) dai quali poter evincere con chiarezza il reale stato dei fatti descritti”.
Inoltre, in relazione alle asserite violazioni degli obblighi di provvedere all’esecuzione dei tamponi e dei test sierologici, rispettivamente ogni quattro giorni e ogni quattordici giorni dall’inizio degli allenamenti collettivi le difese dei deferiti chiarivano che gli allenamenti sarebbero iniziati il 3 giugno 2020, con la conseguenza che il tempo zero non sarebbe individuabile nel 26 maggio come contestato dalla procura, bensì in una diversa data (individuata, contraddittoriamente dalle difese dei deferiti, una volta nel 2 giugno – pag. 7 memoria proc. 61/2020 – e una volta nel 3 giugno – pag. 8 memoria proc. 60/2020).
In ordine al mancato rispetto della tempistica per l’effettuazione dei temponi e dei test sierologici al Gruppo squadra i deferiti chiarivano che i ritardi sarebbero esclusivamente addebitabili alle tempistiche necessarie per far processare le analisi stante la carenza di laboratori privati accreditati nel territorio calabrese e la necessità di rivolgersi prima all’Azienda Sanitaria e poi a un laboratorio privato sito in Toscana. In particolare, le date cui si riferisce la procura federale non sarebbero quelle di effettuazione delle analisi, bensì quelle di processazione dei campioni prelevati.
Con specifico riferimento alle contestazioni relative alla ritardata effettuazione dei test sierologici, i deferiti contestavano la violazione del ne bis in idem, in quanto con entrambi i deferimenti sarebbe contestata la medesima condotta.
In relazione alle altre contestazioni si rappresentava che l’ispezione sarebbe avvenuta dopo soli 8 giorni dall’adozione del C.U. n. 210 e 20 giorni dalla pubblicazione del protocollo e che in tali tempistiche non era possibile adempiere a tutte le prescrizioni.
Per quanto concerne il mancato utilizzo da parte dei calciatori che accedevano allo stadio dei necessari DPI le difese sostengono che il protocollo non richieda che indossino i DPI all’interno del veicolo e che comunque sarebbe stata commessa all’esterno.
Sull’assenza di percorsi di entrata e in uscita, nonché della relativa segnaletica i deferiti sostengono che la struttura sportiva de qua non avrebbe consentito la realizzazione di due distinti percorsi.
Inoltre, le difese insistono sulla circostanza che la società alla data dell’ispezione sarebbe stata in attesa adeguata segnaletica.
Con riferimento alla necessaria areazione e ventilazione forzata nei locali palestra spogliatoi e doccia i deferiti affermano che la ventilazione forzata era stata installata e comunque in soli otto giorni non sarebbe stato possibile realizzare l’impianto.
Sul non aver predisposto locali separati per i materiali puliti e quelli sporchi le difese dei deferiti affermano che in tali ambienti poteva accedere soltanto personale autorizzato debitamente provvisto dei relativi DPI e che i materiali in questione si trovavano a debita distanza per impedire qualsivoglia contaminazione.
In ultimo con entrambe le memorie si rappresentava che nessun caso di positività sarebbe stato riscontrato in relazione al Cosenza Calcio Srl.
In via istruttoria, le difese chiedevano che i sig.ri dott. Nino Avventuriera e dott. Eugenio
Guarascio fossero sentiti.
Il dibattimento
All’udienza del 16 dicembre 2020 comparivano il dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Cesare Di Cintio, in rappresentanza di tutte le parti deferite. Nonostante la richiesta di essere auditi, i deferiti non si presentavano.
Preliminarmente la Procura federale presentava istanza di riunione dei deferimenti allo scopo di applicare la continuazione sulle sanzioni eventualmente irrogabili. L’avv. Cesare Di Cintio aderiva alla richiesta di riunione dei procedimenti e all’applicazione della continuazione nella denegata ipotesi di condanna. Il Collegio, preso atto dell’istanza e dell’adesione, disponeva la riunione dei procedimenti 60/TFN-SD e 61/TFN-SD.
Dopo ampia discussione la Procura Federale concludeva per l’accoglimento del deferimento e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per la società Cosenza Calcio Srl: ammenda di € 6.500,00 così computata: € 1.500,00 per la prima violazione + € 500,00 per ciascuna altra violazione
- per il dott. Eugenio Guarascio: ammenda di € 4.875,00, pari al 75% della sanzione richiesta per la società Cosenza Calcio Srl;
- per il dott. Nino Avventuriera: ammenda di € 4.875,00, pari al 75% della sanzione richiesta per la società Cosenza Calcio Srl.
L’avv. Di Cintio ribadendo le ampie e dettagliate difese proposte con le richiamate memorie concludeva come in atti.
Motivi della decisione
Il deferimento prot. 5991/1088 pf19/20GC/gb di cui al proc. n. 61/TFN-SD appare infondato in relazione agli addebiti contestati sub le lett. a) e b) ai deferiti.
Con tali contestazioni la procura federale presume la violazione delle Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri da parte dei deferiti per non aver fatto eseguire al gruppo squadra il test del tampone e il test sierologico alla scadenza, rispettivamente dei quattro giorni e dei quattordici giorni previsti da protocollo dal 26/5/2020.
Sul punto appaiono fondate le contestazioni delle difese dei deferiti, laddove, senza essere contraddette sul punto dalla Procura Federale, affermano che il tempo zero debba essere individuato alla data di inizio degli allenamenti.
Per quanto concerne l’omessa effettuazione dei tamponi il 14.6.2020 la Procura federale omette di indicare per quale ragione il Cosenza calcio avrebbe dovuto fare l’analisi in siffatta data. Conseguentemente, in ordine alle predette contestazioni i deferiti devono essere tutti prosciolti.
Fondate appaiono invece le ulteriori contestazioni.
Innanzitutto, per quanto concerne gli addebiti di cui alla lett. a del deferimento n. 6007/1140 pf 19-20/GC/blp la Procura federale contesta la violazione delle Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri per non aver eseguito i tamponi a distanza di 4 giorni e i test sierologici a distanza di 14 giorni.
Per tabulas la violazione risulta provata.
Sul punto non colgono nel segno le deduzioni dei deferiti. Non appare dirimente infatti la circostanza che le date cui si riferisce la procura federale non sarebbero quelle di effettuazione delle analisi, bensì quelle di processazione dei campioni prelevati. Ciò che la Procura contesta, con il presente deferimento, non sono le date di effettuazione ma il mancato rispetto dei termini tra un test e un altro. Conseguentemente se tutti i test hanno la data del giorno successivo al prelievo il dato non cambia. Sono sempre decorsi cinque giorni tra un tampone e un altro, nonché 22 giorni tra un test sierologico e un altro, in palese violazione del citato protocollo.
In ordine al mancato raggiungimento degli standard probatori richiesta non appaiono condivisibili le eccezioni sollevate dai deferiti. Le attestazioni contenute nella relazione dei Collaboratori della Procura federale all’uopo incaricati di effettuare l’ispezione fanno piena prova in assenza di allegazioni contrarie dei deferiti.
Né appare configurabile la violazione del ne bis in idem, in quanto, come già riportato, con il primo deferimento era contestata la violazione della data di effettuazione del test, mentre con il secondo deferimento la violazione dell’intervallo prescritto dal protocollo tra un’analisi e un’altra.
Per quanto concerne le ulteriori violazioni del protocollo non coglie nel segno le considerazioni che otto giorni non sarebbero stati sufficienti per garantire l’adeguamento alle richiamate Indicazioni. Le prescrizioni ivi contenute erano, infatti, vincolanti e in assenza di adeguamento le società non avrebbero dovuto iniziare gli allenamenti collettivi.
Per quanto concerne il mancato utilizzo da parte dei calciatori che accedevano allo stadio dei necessari DPI la relazione ispettiva è chiara. I calciatori accedevano senza indossare i DPI, nonostante il Protocollo prescriva “tutti i soggetti dovranno essere dotati dei Dispositivi di Protezione Individuale”. Alcuna contestazione è stata effettuata in ordine all’assenza dei necessari materiali disinfettanti per la ripetuta igienizzazione della strumentazione sanitaria e delle prestazioni di controllo della temperatura e della saturazione.
Sull’assenza di percorsi di entrata e in uscita, nonché della relativa segnaletica il protocollo prescrive che i soggetti seguano un percorso differenziato in entrata e uscita per accedere al Luogo di allenamento. L’asserita impossibilità tecnica di prevedere percorsi separati non è stata in alcun modo dimostrata. Inoltre non si può fare a meno di rappresentare che avrebbero potuto essere adottate cautele specifiche che consentivano comunque ai soggetti interessati di seguire percorsi differenziati.
Con riferimento alla necessaria areazione e ventilazione forzata nei locali palestra spogliatoi e doccia la stessa relazione allegata dalle difese dei deferiti afferma che all’epoca delle ispezioni la struttura non rispettava gli standard minimi.
Sul non aver predisposto locali separati per i materiali puliti e quelli sporchi le difese dei deferiti la circostanza che in tali ambienti poteva accedere soltanto personale autorizzato debitamente provvisto dei relativi DPI e che i materiali in questione si trovavano a debita distanza per impedire qualsivoglia contaminazione non può rappresentare un esimente, essendo espressamente richieste dalla normativa tali prescrizioni. Tra l’altro nella relazione ispettiva è espressamente chiarito che non erano state messe in pratica precauzioni per evitare la contaminazione.
Anche alla luce delle precedenti decisioni con le quali questo Tribunale ha dichiarato l’efficacia di accordi di patteggiamento per casi analoghi, il Collegio condivide i criteri di quantificazione delle sanzioni individuati dalla Procura federale e conseguentemente determina le sanzioni in € 5.000,00 per il Cosenza Calcio Srl e in 3.750,00 ciascuno per i sig.ri dott. Nino Avventuriera e dott. Eugenio Guarascio.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di consiglio, riuniti i procedimenti nn. 6007 /1140pf19-20/GC/blp e 5991/1088pf19-20/GC/gb del 16.11.2020, accoglie in parte il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Guarascio Eugenio, € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00) di ammenda;
- per il sig. Avventuriera Nino, € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00) di ammenda;
- per la società Cosenza Calcio Srl, € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda. Proscioglie i deferiti per l’addebito di cui alle lettere a) e b) del procedimento n. 61.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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