F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 116/CFA pubblicata il 24 Giugno 2021 (motivazioni) – A.S.D. Afragolese 1944/A.S.D. U.S. Savoia 1908 Reclamo numero RG 154/CFA/2020-2021 – PST 0036/CFA/2020-2021 N. 116/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

Reclamo numero RG 154/CFA/2020-2021 - PST 0036/CFA/2020-2021 

N. 116/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONE QUARTA

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica                                          Presidente

Domenico Luca Scordino                     Componente  

Marco Stigliano Messuti                      Componente (relatore) 

 

ha pronunciato la seguente     

 

DECISIONE

sul reclamo numero di RG 154/CFA/2020-2021 - PST 0036/CFA/2020-2021 proposto dalla società A.S.D. Afragolese 1944, in persona del legale rappresentante pt, in data 20 maggio 2021, rappresentata e difesa dall’Avv. Nicola Fontanella

contro

- la A.S.D. U.S. Savoia 1908, in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall’Avv. Rolando Favella

avverso

La decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione vertenze economiche – n. 40/TFNSVE pubblicata il 14 maggio 2021

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visti il reclamo con i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza del giorno 14 giugno 2021 - tenutasi in videoconferenza, ai sensi del decreto del 18 maggio 2020 del Presidente della CAF - l’avv. dello Stato Marco Stigliano Messuti e uditi:

- per il reclamante, A.S.D. Afragolese 1944, l’avv. Nicola Fontanella

- per la A.S.D. U.S. Savoia 1908, l’Avv. Rolando Favella

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso del 19.4.2021 la ASD US Savoia 1908 adiva il Tribunale di I° istanza, chiedendo il riconoscimento di quanto dovuto in forza della decisione del Giudice Sportivo Nazionale pubblicata sul C.U. n. 120 del 10.3.2021 con cui si faceva obbligo alla A.S.D. Afragolese 1944 di risarcire i danni arrecati dai propri tifosi al pullman della A.S.D. U.S. Savoia 1908 in occasione della gara Afragolese 1944 contro Savoia 1908 svoltasi il 7.3.2021.

A tal fine, la ASD US Savoia 1908 quantificava il risarcimento dei danni in misura di euro 4.060,16 come da fattura quietanzata in atti del 11.3.2021 emessa dalla Viaggi Lizio Sri, per la sostituzione del parabrezza anteriore e lucidatura fiancate.

Precisava la ricorrente di aver inviato richiesta di risarcimento danni alla società resistente unitamente alla copia della fattura. A tale richiesta la ASD Afragolese 1944 aveva risposto chiedendo il materiale fotografico relativo al danno.

La ricorrente inviava il materiale richiesto in data 16.3.2021, ma non ricevendo alcun riscontro, in data 19.3.2021 inviava un nuovo sollecito per il pagamento dei danni.

In data 19.4.2021, infine, non avendo ricevuto alcun riscontro, la ASD US Savoia 1908 proponeva reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale sezione vertenze economiche. La ASD Afragolese 1944 depositava memoria con cui, non disconoscendo i danni né la responsabilità dei propri tifosi, contestava l'ammontare dei costi di riparazione allegando, per la prima volta, un preventivo di una carrozzeria di propria fiducia di importo pari ad euro 2.020,00, chiedendo una pronuncia equitativa del Tribunale ovvero, in subordine, CTU tecnica volta a verificare l'esatto ammontare dei danni subiti dal pullman.

Il Tribunale federale nazionale- sezione vertenze economiche – accoglieva il ricorso con la seguente motivazione: “La responsabilità del danno e la tipologia dello stesso trovano conferente riscontro non solo nel provvedimento del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 120 del 10.3.2021), ma anche nel rapporto di gara acquisito in atti, nel quale il Commissario di campo ha confermato che i tifosi della ASD Afragolese 1944 hanno assalito il pullman della ASD US Savoia con sputi, pugni e calci tanto da danneggiarne la carrozzeria e causare la rottura del parabrezza anteriore.

Anche la quantificazione del danno deve essere condivisa in quanto congrua e provata da fattura quietanzata relativa alla spesa sostenuta, nonché da ricevuta del bonifico effettuato, come previsto dalla normativa federale.

Non merita accoglimento, di contro, la richiesta della ASD Afragolese 1944 di pronuncia secondo equità stante le prove presentate dalla reclamante, né la richiesta di CTU tecnica a fronte di riparazioni già effettuate.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, accoglie il ricorso proposto dalla società ASD US Savoia 1908 e, per l'effetto, condanna la società ASD Afragolese 1944 a corrispondere alla società ASD US Savoia 1908 l'importo di euro 4.060,16 (quattromilasessanta/16), a titolo di risarcimento danni. Condanna altresì la società ASD Afragolese 1944, ai sensi dell'art. 55 CGS - FIGC, al pagamento delle spese di lite in favore della società ASD US Savoia 1908, liquidate in euro 500,00 cinquecento/00), oltre oneri accessori se dovuti”.

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Avverso la predetta decisione, la A.S.D. Afragolese 1944 proponeva reclamo con il quale venivano sostanzialmente reiterate le difese e le eccezioni prospettate dinanzi al giudice di I° istanza.

In particolare, venivano articolati due motivi di gravame.

Con il primo, veniva dedotta la nullità della decisione sulla quantificazione del danno per carenza di motivazione.

Con il secondo, l’insussistenza dei presupposti per l’emissione della condanna alle spese. Con la memoria di costituzione la società Savoia 1908 eccepiva in via pregiudiziale la tardività del reclamo sul presupposto che lo stesso era stato proposto in data 19 maggio 2021, laddove il dispositivo della decisione era stato pubblicato il 6 maggio 2021.

Nel merito contestava il gravame e ne chiedeva il rigetto.

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Con dispositivo n. 111/CFA/2020-2021 pubblicato in data 14 giugno 2021, il reclamo veniva respinto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente va scrutinata l’eccezione di tardività formulata dal reclamato.

La stessa si appalesa infondata. Infatti, ai sensi dell’art. 101, II° comma CGS, “il reclamo deve essere depositato a mezzo pec presso la segreteria della CFA e trasmesso alla controparte entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare”.

Il termine di sette giorni, contrariamente all’assunto del reclamato, non decorre dalla data di pubblicazione del dispositivo, ma bensì da quello di pubblicazione della motivazione. Al riguardo, la decisione di I° grado è stata pubblicata in data 14 maggio 2021 ed il reclamo è stato trasmesso a mezzo pec alla società Savoia 1908 ed alla segreteria della CFA in data 20 maggio 2021 e quindi nel rispetto del termine perentorio di sette giorni previsto dal codice.

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Nel merito il gravame è destituito di fondamento.

Quanto al primo motivo di impugnazione, il Collegio non ravvisa la lamentata carenza di motivazione nella quantificazione del danno.

Come evidenziato nella narrativa in fatto, il Savoia in data 11/3/2021 richiedeva a mezzo pec all’Afragolese il risarcimento dei danni nella misura di € 4.060,16 come da preventivo di spesa del 10/3/2021.

In data 16/3/2021 la società reclamante chiedeva evidenza fotografica dei danni subiti.

In pari data, il Savoia evadeva la richiesta, ma nessun riscontro perveniva da parte della Afragolese, tanto che in data 19/3/2021 il Savoia era costretto a notificare altro sollecito di pagamento e nel perdurante silenzio ed inadempimento del reclamante provvedeva in data

22/3/2021 a saldare il danno subito dall’azienda proprietaria dell’autobus, conseguendo idonea fattura elettronica quietanzata.

Passava quindi un altro mese e nell’assenza di riscontri o notizie solo il data 19/4/2021, il Savoia proponeva ricorso al TFN.

Appare pertanto chiara la mancanza di un comportamento di buona fede da parte del reclamante, il quale avrebbe potuto e dovuto nell’arco di tempo che va dal 10/03/2021 (ricezione del preventivo danni) al 19/4/2021 (proposizione del ricorso al TFN) avanzare tutte le contestazioni sul preventivo di spesa che gli era stato sottoposto ed a sua volta chiedere la valutazione di un proprio perito.

Peraltro, come correttamente osservato dal giudice di I° grado l’onere della prova in relazione al quantum risulta ampiamente soddisfatto.

Il Savoia calcio ha depositato tutta la documentazione necessaria a dimostrare il danno subito: preventivo di spesa, documentazione fotografica, bonifico di pagamento e fattura quietanzata che assolvono e soddisfano ampiamente l’onere di allegazione probatoria.

Peraltro, il preventivo contestato trova conferma nella produzione documentale, ammissibile ex art. 101, comma 3 CGS, offerta dalla società Savoia all’atto della costituzione in giudizio (preventivo IVECO della Autofficina Friuli srl).

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Quanto al secondo capo di appello l’Afragolese contesta la condanna alle spese per euro 500,00.

Al riguardo preme osservare che l’art. 55 CGS, correttamente indicato dal TFN, prevede che nell’ipotesi di manifesta inammissibilità o/ infondatezza, ovvero nell’ipotesi di lite temeraria il giudice può condannare il soccombente al pagamento delle spese di lite nella misura minima di € 500,00.

La disposizione riserva al collegio un’ampia discrezionalità nell’applicazione dell’istituto che deve ritenersi censurabile, cosa non ravvisabile nel caso di specie, solo per manifesta illogicità.

Conclusivamente anche il secondo capo di appello è da respingere.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

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