F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 8/AA del 05/07/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BALEANI – GSD CASTELFIDARDO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1062 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Franco BALEANI e della società G.S.D. CASTELFIDARDO avente ad oggetto la seguente condotta:
FRANCO BALEANI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società
G.S.D. Castelfidardo, in violazione dell’art. 10, comma 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 153 del 09.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2017 ore 18:00, la fideiussione per Euro 31.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;
G.S.D. CASTELFIDARDO, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franco BALEANI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società G.S.D. CASTELFIDARDO;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Franco BALEANI e di € 667,00 (seicentosessantasette/00) di ammenda per la società G.S.D. CASTELFIDARDO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.