F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 235/AA del 09/05/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BALDINI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 398 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Michele BALDINI avente ad oggetto la seguente condotta:
MICHELE BALDINI, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S, con riferimento all’art. 44 del Regolamento della L.N.D. nonché agli artt. 34, 38, 40 lett. C) e Ca) e 41 del Regolamento del Settore Tecnico (vigenti all’epoca dei fatti e oggi rispettivamente trasfusi negli artt. 33, 37, 39 lett. D) e Da) e 40 del predetto Regolamento, come da C.U. FIGC n. 69 del 13 giugno 2018), per avere di fatto assunto, nel corso della medesima stagione sportiva 2017/2018, la conduzione tecnica, dapprima, di fatto, della prima squadra della A.S.D. PIAZZANO partecipante al Campionato di Promozione, organizzato dal Comitato Regionale Abruzzo per la quale era tesserato quale calciatore dilettante e poi, dal 2 marzo 2018, quella della prima squadra della U.S. Tornareccio partecipante al Campionato di Seconda Categoria – Girone E, organizzato dal Comitato Regionale Abruzzo;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele BALDINI;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi e 20 (venti) giorni di squalifica per il Sig. Michele BALDINI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.