F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 84/AA del 30/09/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CLEMENTONI – DI ANTONIO – ASD NERETO CALCIO 1914

 

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1171 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea CLEMENTONI e Filippo DI ANTONIO e della società A.S.D. NERETO CALCIO 1914, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

ANDREA CLEMENTONI, iscritto all’Albo del settore tecnico dalla stagione sportiva 2017/2018 come allenatore di base e non tesserato (codice 147.476) all’epoca dei fatti, in violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli art. 17 comma 4, art. 35, comma 1 e art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 4 comma 4 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi perché, nella Stagione Sportiva 2018/2019, benché inquadrato nell’organigramma societario come Dirigente Accompagnatore per la ASD Nereto Calcio 1914, non ha richiesto ed ottenuto l’obbligo di sospensione dall’Albo del settore tecnico e perché sempre nella stagione 2018/2019 ha svolto l’attività di Direttore Sportivo (nel caso di specie Collaboratore della gestione sportiva) senza essere iscritto nell’apposito elenco e pertanto contravvenendo alla normativa di riferimento. Nonché per aver omesso il pagamento della quota di tesseramento annuale come allenatore per la stagione 2018/2019. Il tutto come emerge dalla documentazione, dalle audizioni in fase di indagine e dai numerosi articoli di stampa e dalle interviste rilasciate, mai formalmente smentite dal Clementoni;

 

 

 

FILIPPO DI ANTONIO, Presidente della ASD Nereto Calcio 1914 (matr. 949176) all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e comunque non impedito al Sig. Andrea Clementoni di espletare l’attività di Direttore Sportivo (nel caso di specie Collaboratore della gestione sportiva) in favore della società ASD Nereto Calcio 1914 nella stagione sportiva 2018/2019, omettendo di richiedere ed ottenere l’obbligo di sospensione dall’Albo del settore tecnico. Nonché per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva perché in sede della propria audizione svoltasi in data 6/6/2019 dinanzi al delegato all’attività inquirente della Procura Federale assumeva un comportamento privo della dovuta correttezza, improprio e caratterizzato da frasi lesive del prestigio sia del Collaboratore della F.I.G.C. sia della Procura Federale nel suo insieme, il tutto come emerge nella relazione allegata agli atti di indagine da parte del Collaboratore della Procura Federale;

 

 

A.S.D. NERETO CALCIO 1914, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati Sig.ri Andrea Clementoni e Filippo Di Antonio al momento

della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea CLEMENTONI e dal Sig. Filippo DI ANTONIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto  della  società  A.S.D.  NERETO CALCIO 1914;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 90 giorni di squalifica per il Sig. Andrea CLEMENTONI, di 90 giorni di inibizione per il Sig. Filippo DI ANTONIO e di

€ 300,00 di ammenda per la società A.S.D. NERETO CALCIO 1914;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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