F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 279/AA del 19/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: FIGOLI – MARONGIU – MONTINI – NOTARIANNI – ALCIONE MILANO SSD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 556 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio Antonio FIGOLI, Antonio MARONGIU, Marcello Robert MONTINI e Simone NOTARIANNI, e della società ALCIONE MILANO SSD A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FABIO ANTONIO FIGOLI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ALCIONE MILANO SSD ARL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare di Campionato Giovanissimi Regionale U15 Elite CR Lombardia S.S. 2019/2020 Accademia Internazionale - ALCIONE MILANO SSD ARL del 08/09/2019, Pro Sesto - ALCIONE MILANO SSD ARL del 20/20/2019, Folgore Caratese - ALCIONE MILANO SSD ARL del 27/20/2019, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore NOTARIANNI SIMONE, sottoscrivendo le relative 3 distinte con attestazione di regolare posizione del Calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 3 gare sotto indicate senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

 

ANTONIO MARONGIU, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ALCIONE MILANO SSD ARL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare di Campionato Giovanissimi Regionale U15 Elite CR Lombardia S.S. 2019/2020 ALCIONE MILANO SSD ARL – Sorbiateseinsubria del 15/09/2019, Masseroni Marchese - ALCIONE MILANO SSD ARL del 22/09/2019, ALCIONE MILANO SSD ARL – Lombardia 1 del 29/09/2019, Seregno - ALCIONE MILANO SSD ARL del 06/10/2019, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore NOTARIANNI SIMONE, sottoscrivendo le relative 4 distinte con attestazione di regolare posizione del Calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 4 gare sotto indicate senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

 

MARCELLO ROBERT MONTINI, Presidente e legale rappresentante della Società ALCIONE MILANO SSD ARL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver consentito l'utilizzo del calciatore NOTARIANNI SIMONE nelle gare di Campionato Giovanissimi Regionale U15 Elite CR Lombardia S.S. 2019/2020 Accademia Internazionale - ALCIONE MILANO SSD ARL del 08/09/2019, ALCIONE MILANO SSD ARL – Sorbiateseinsubria del 15/09/2019, Masseroni Marchese - ALCIONE MILANO SSD ARL del 22/09/2019, ALCIONE MILANO SSD ARL – Lombardia 1 del 29/09/2019, Seregno - ALCIONE MILANO SSD ARL  del 06/10/2019, Pro Sesto - ALCIONE MILANO SSD ARL del 20/20/2019, Folgore Caratese - ALCIONE MILANO SSD ARL del 27/20/2019, sebbene lo stesso fosse squalificato, ed omettendo di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

 

SIMONE NOTARIANNI, calciatore della Società ALCIONE MILANO SSD ARL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver, malgrado fosse squalificato, partecipato nelle file della Società suddetta alle gare di Campionato Giovanissimi Regionale U15 Elite CR Lombardia S.S. 2019/2020 Accademia Internazionale - ALCIONE MILANO SSD ARL del 08/09/2019, ALCIONE MILANO SSD ARL – Sorbiateseinsubria del 15/09/2019, Masseroni Marchese - ALCIONE MILANO SSD ARL del 22/09/2019, ALCIONE MILANO SSD ARL –Lombardia 1 del 29/09/2019, Seregno - ALCIONE MILANO SSD ARL del 06/10/2019, Pro Sesto - ALCIONE MILANO SSD ARL del 20/20/2019, Folgore Caratese - ALCIONE MILANO SSD ARL del 27/20/2019, e per aver, inoltre, omesso di sottoporsi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

 

ALCIONE MILANO SSD A RL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione del fatto i soggetti avvisati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fabio Antonio FIGOLI, Antonio MARONGIU, Marcello Robert MONTINI in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ALCIONE MILANO SSD A RL e Simone NOTARIANNI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 25 giorni di inibizione per il Sig. Fabio Antonio FIGOLI, 30 giorni di inibizione per il Sig. Antonio MARONGIU, 2 mesi di inibizione per il Sig. Marcello Robert MONTINI, una giornata di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza stagione sportiva 2019/2020 per il Sig. Simone NOTARIANNI, e di 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Giovanissimi Regionale U15 Elite Lombardia Stagione Sportiva 2019-2020 e € 250 di ammenda per la società ALCIONE MILANO SSD A RL;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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