F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 285/AA del 19/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: VACCARO – COMPARETTO – GRECO – INGO – ASD ALESSANDRIA DELLA ROCCA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 406 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Giovanni COMPARETTO, Ignazio VACCARO, Vincenzo GRECO, Alfonso INGO e della società ASD ALESSANDRIA DELLA ROCCA 2016, avente ad oggetto la seguente condotta:
IGNAZIO VACCARO, Presidente della ASD Alessandria Della Rocca 2016 (matricola 946066) sino al 30.12.2018, in violazione dell’art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 1 delle NOIF, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Vincenzo Greco nella stagione sportiva 2018/2019 di svolgere l’attività di allenatore in favore della ASD Alessandria Della Rocca 2016, benché lo stesso fosse privo di tesseramento per la predetta società, il tutto come emerge dalle distinte ufficiali delle gare: ASD Alessandria Della Rocca 2016 – Accademia Mazzarinese del 21.10.2018, A.S.D. Muxar - ASD Alessandria Della Rocca 2016 del 28.10.2018, e ASD Alessandria Della Rocca 2016 - Sant’Anna Enna del 4.11.2018, tutte valevoli per il campionato regionale di Seconda Categoria, nonché in violazione dell’art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F., ed all’art. 39 lettera E) - Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver adempiuto all’obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico per la partecipazione al campionato Regionale di Seconda Categoria stagione sportiva 2018-2019 disputato dalla predetta società;
GIOVANNI COMPARETTO, Presidente della ASD Alessandria Della Rocca 2016 (matricola 946066) dal 31.12.2018 al 30.06.2019, in violazione dell’art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Vincenzo Greco, nella stagione sportiva 2018/2019, di svolgere l’attività di allenatore in favore della ASD Alessandria Della Rocca 2016 senza essere tesserato per la predetta società, nonché in violazione dell’art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F., ed all’art. 39 lettera E) – Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver adempiuto all’obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico per la partecipazione al campionato Regionale di Seconda Categoria stagione sportiva 2018-2019 disputato dalla predetta società;
ALFONSO INGO, Presidente della ASD Alessandria Della Rocca 2016 (matricola 946066) nella stagione sportiva 2019/2020, in violazione dell’art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Vincenzo Greco nella corrente stagione sportiva 2019/2020, benché iscritto ai ruoli del Settore Tecnico ma senza essere tesserato per nessuna società, di svolgere l’attività di Direttore Sportivo in favore della ASD Alessandria Della Rocca 2016 senza che lo stesso avesse chiesto e ottenuto la necessaria sospensione dall’albo del Settore Tecnico;
VINCENZO GRECO, allenatore dilettante terza categoria (codice 35.673) iscritto all’albo del settore tecnico all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, comma 1 delle NOIF, poiché nella stagione sportiva 2018/2019 pur non essendo regolarmente tesserato per nessuna società ha svolto le funzioni di allenatore in favore della ASD Alessandria Della Rocca 2016, come emerge dalle distinte ufficiali delle gare: ASD Alessandria Della Rocca 2016 – Accademia Mazzarinese del 21.10.2018, A.S.D. Muxar - ASD Alessandria Della Rocca 2016 del 28.10.2018, e ASD Alessandria Della Rocca 2016 - Sant’Anna Enna del 4.11.2018, tutte valevoli per il campionato regionale di Seconda Categoria, nonché in violazione dell’art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, per svolgere attualmente nella stagione sportiva 2019/2020 il ruolo di direttore sportivo della ASD Alessandria Della Rocca 2016 senza aver chiesto e ottenuto la necessaria sospensione dall’albo del settore tecnico;
ASD ALESSANDRIA DELLA ROCCA 2016, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, alla quale appartenevano gli odierni avvisati Sig.ri Vincenzo Greco, Ignazio Vaccaro, Giovanni Comparetto, e Alfonso Ingo al momento della commissione del fatto, e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Ignazio VACCARO, Giovanni COMPARETTO, Vincenzo GRECO e Alfonso INGO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ALESSANDRIA DELLA ROCCA 2006;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Ignazio VACCARO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni COMPARETTO, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Vincenzo Greco, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alfonso INGO e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD ALESSANDRIA DELLA ROCCA 2006;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.