F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 296/AA del 30/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: FERRERO – UC SAMPDORIA SPA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 696 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Massimo FERRERO e della società U.C. SAMPDORIA S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:
MASSIMO FERRERO, Presidente della U.C. Sampdoria S.p.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere posto in essere, un comportamento volgare ed antisportivo, sia gestuale che verbale, durante la gara Sampdoria – Juventus, disputata in data 18/12/2019, svoltasi a Genova, valevole per la 22ª giornata del campionato di calcio Serie A Tim, in occasione del goal del calciatore della Sampdoria, Gianluca Caprari;
U.C. SAMPDORIA S.P.A., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il sopra indicato Presidente al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo IENCA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.C. SAMPDORIA S.P.A. e dal Sig. Massimo FERRERO;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Massimo FERRERO, e di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società U.C. SAMPDORIA S.P.A.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.