F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 298/AA del 30/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: PEPI – IUDICELLI – A.S.D. NUOVA NISCEMI

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 448 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco PEPI, Rocco IUDICELLI, e della società A.S.D.NUOVA NISCEMI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FRANCESCO PEPI, Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti, della società ASD NUOVA NISCELMI, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 39 , lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico, e dal C.U. n.1 del 02.07.2018 SGS, per non aver provveduto a tesserare nella stagione sportiva 2018/2019, per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Under 17 Allievi Provinciali, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed aver consentito e comunque non impedito al tecnico IUDICELLI Rocco, tesserato quale allenatore per la squadra Allievi Regionale Maschile della stessa società, di svolgere l'attività di allenatore della squadra partecipante al campionato Under 17 Allievi Provinciali;

 

ROCCO IUDICELLI, Tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ed dell’art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art. 39, lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico, e dal C.U. n.1 del 02.07.2018 SGS, perché tesserato per la stagione sportiva 2018/2019 per la società A.S.D. NUOVA NISCEMI quale allenatore per la squadra Allievi Regionale Maschile, ha altresì svolto, in assenza di tesseramento da parte della società A.S.D NUOVA NISCEMI di altro allenatore abilitato, anche l'attività di allenatore della squadra Under 17 Allievi Provinciali;

 

 

A.S.D. NUOVA NISCEMI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi

1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti Francesco PEPI ed al tecnico Rocco IUDICELLI;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco PEPI, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NUOVA NISEMI, e Rocco IUDICELLI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni  in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Francesco PEPI, di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Rocco IUDICELLI, e di € 100 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. NUOVA NISCEMI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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