Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0002/TFN - SD del 2 Luglio 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: Nocerina Calcio 1910 - Reg. Prot. 250/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento la società è sanzionata con l’ammenda di € 300,00 a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento tenuto dal suo presidente consistente nella violazione dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva della condotta omissiva posta in essere dal tesserato il sig. Grasso Nunzio, nella qualità di Amministratore Delegato con potere di firma e di rappresentanza della predetta società, come descritta nel seguente capo di incolpazione: “il sig. …, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato con potere di firma e di rappresentanza della società ASD Nocerina Calcio 1910: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94ter comma 2 delle NOIF per aver omesso nella qualità suindicata di depositare entro i termini perentori previsti dalla normativa federale l’accordo economico relativo al calciatore sig…., dallo stesso sottoscritto tra il mese di luglio ed il mese di settembre dell’anno 2022”.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0057/CFA del 21 Novembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sez. Disciplinare n. 71 del 16.10.2023

Impugnazione – istanza: –  PF-Sig. F.V.-Sig. G.M.T.

Massima: Accolto il reclamo della procura federale ed in riforma della decisione del TFT che aveva prosciolto i deferiti perché l’obbligo di deposito dell’accordo riguarda solo il contratto relativo all’allenatore della prima squadra, cioè di quella che effettivamente disputa il campionato di serie D, e non l’allenatore della squadra juniores under 19, iscritta al relativo campionato regionale…l’art. 94 ter, comma 12 bis, NOIF, nel testo vigente all’epoca dei fatti prevedeva che “Gli allenatori tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. …. Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini”…..Ai fini del deposito, dunque, la lettera della norma privilegia il tesseramento dell’allenatore per la società, soggettivamente considerata, indipendentemente dalla squadra da questi in concreto allenata. E ciò tanto più in quanto l’istituzione della squadra under 19 – di cui si tratta nel caso all’esame – è doverosa, ai sensi della normativa federale di valorizzazione dei vivai locali, per tutte le società che con la squadra “maggiore” partecipano alla serie D….Ciò evidenziato, sotto un primo profilo appare significativo il fatto che la norma (art. 94 ter, comma 12 bis delle NOIF nel testo vigente nel 2021 ed applicabile ratione temporis) imponesse l’obbligo di deposito alle società dilettantistiche militanti nella Serie D. Si tratta cioè delle società iscritte ad un campionato nazionale, articolato in gironi interregionali, il quale costituisce il quarto livello del calcio italiano e rappresenta, almeno a far tempo dall’unificazione della Serie C, l’ambito di massimo sviluppo del calcio dilettantistico, eventualmente prodromico al passaggio nel mondo dello sport professionistico. E’ quindi del tutto conseguente, ad avviso di questa Corte, ritenere che la normativa federale abbia inteso imporre a tali società, proprio perché tendenzialmente caratterizzate da una struttura gestionale e da un organigramma adeguati, adempimenti particolarmente stringenti, per quanto riguarda la stipula e la disciplina di accordi con tutti i propri tecnici tesserati, fra i quali rientra a pieno titolo l’allenatore della squadra juniores, la cui istituzione è appunto doverosa per le società di Serie D. In termini piani, l’obbligo di deposito dei singoli accordi economici, finalizzato com’è a consentire la trasparenza contrattuale nonché il controllo circa la rispondenza della specifica pattuizione agli accordi tipo e alle prescrizioni di settore, riguarda tutti gli allenatori (e non solo quello della prima squadra) della società militante nel campionato di Serie D, appunto considerata come un ente unitario dal punto di vista organizzativo. Sotto un diverso profilo sistematico, è poi da considerare che la presente controversia concerne accordi stipulati dalla società con un allenatore e quindi con una figura che, sebbene preposta ad una squadra giovanile under 19, mantiene uno specifico e particolare rilievo nell’organigramma societario, in quanto titolare – come sottolinea la Procura reclamante - di elevate responsabilità nei confronti dei giovani atleti, nonché della dirigenza e della realtà sportiva locale. Ne consegue, visto appunto il rilievo della figura professionale di cui si discute, che l’obbligo di deposito dell’accordo economico vale senz’altro, a tutela delle finalità pubblicistiche sopra ricordate, per tutti gli allenatori tesserati dalla società, indipendentemente dalla squadra che agli stessi sia in concreto affidata.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 071/TFN - SD del 16 Ottobre 2023  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 7368/1039pf22-23/GC/GR/ff del 19 settembre 2023, depositato il 20 settembre 2023, nei confronti dei sigg.ri V.F. e G.M.T. - Reg. Prot. 63/TFN-SD

Massima: Prosciolti i deferiti dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1, CGS in relazione all’art. 94, comma 1, NOIF per la stipula tra allenatore e società  di un separato accordo economico, ulteriore rispetto a quello regolarmente depositato presso il Dipartimento Interregionale, con la previsione di altro rimborso spese chilometriche pari ad € 1.000,00 (€ 100,00 mensili per 10 mesi) per allenamenti e partite casalinghe…Risulta dagli atti acquisiti al procedimento che, in effetti, tra il F. ed il T.era stato sottoscritto un secondo accordo economico avente ad oggetto il rimborso spese in favore del Tricomi relativamente agli allenamenti e agli incontri casalinghi, qualificato dalle parti come indennità chilometrica. Tale accordo si concretizzava nel pagamento di € 100,00 (cento) al mese per dieci mesi ed era stato pattuito contestualmente alla firma del primo accordo economico, entrambi conclusi il 14 ottobre 2021. Sentito dalla Procura Federale in sede d’indagini, il T. confermava la circostanza e, a domanda dell’inquirente sulle ragioni del mancato deposito del secondo accordo presso il Dipartimento Interregionale, rispondeva di non saperlo. Vale evidenziare che, con il primo accordo economico, le parti avevano pattuito il riconoscimento al …. del premio di tesseramento annuale lordo di € 2.500,00, oltre rimborso spese come già evidenziato.  Così riassunti succintamente i fatti, due sono i temi che giungono a cognizione di questo Tribunale: il primo sulla liceità del secondo accordo economico anche in relazione al suo contenuto economico, il secondo sul mancato deposito presso il Dipartimento Interregionale di tale secondo accordo, tenuto conto che il primo accordo economico era stato puntualmente depositato, come rilevato dal Collegio Arbitrale LND con il Lodo pubblicato sul C.U. n. 2/2023 nella vertenza n. 123/23 tra il T.e la Società Città di Castello. La liceità del secondo accordo economico appare certa e compatibile con il primo accordo economico. Infatti, con quest’ultimo accordo, si era convenuto in merito al premio di preparazione, oltre rimborso spese per le gare in trasferta, mentre con il secondo accordo si era convenuto in merito ad un rimborso spese per le gare “in casa”. Quanto poi al secondo tema, va richiamata la disciplina sugli accordi economici dettata per la stagione 2022/2023 dal Dipartimento Interregionale, conforme a quella delle precedenti stagioni sportive. Secondo detta disciplina vanno obbligatoriamente depositati, ai sensi dell’art. 94 ter, comma 2, NOIF e seguenti, gli accordi economici dei tesserati che partecipano al Campionato nazionale dilettanti Serie D, nonché alla serie A, A2 e B del Calcio a5 e del Calcio femminile; nulla è previsto per i tesserati che partecipano ai Campionati Under regionali e/o nazionali, le cui società di appartenenza vanno conseguentemente ritenute esentate dall’obbligo del deposito. Poiché il T. nella ss 2021-2022 risulta contrattualizzato quale allenatore della squadra Juniores Under 19 della società Città di Acireale l’accordo economico di che trattasi non doveva essere depositato, rientrando il deposito in una mera facoltà e non in un obbligo. A nulla rileva l’assunto della Procura Federale che, essendo la prima squadra della società impegnata nel Campionato di Serie D, a tale campionato occorreva riferirsi per accertare e dichiarare l’inosservanza dell’art. 94 ter citato. Tale argomento contrasta con la disciplina che si è richiamata, che è insuscettibile di essere interpretata estensivamente, in quanto ipoteticamente foriera di sanzione sportiva; per la soluzione del caso in esame appare pertanto sufficiente l’esame del testo letterale della suddetta disciplina, che esclude la responsabilità dei deferiti e ne determina il loro proscioglimento.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 180/TFN - SD del 18 Maggio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 24665/377 pf22 -23/GC/SA/mg del 12 aprile 2023, depositato il 13 aprile 2023, nei confronti del sig. F.C. e della società SSD ARL Rende Calcio 1968 - Reg. Prot. 155/TFN-SD

Massima: Mesi 9 di inibizione al presidente della società per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, per aver prodotto e depositato, nel procedimento instaurato davanti alla Commissione Accordi Economici della LND, documentazione attestante presunte convocazioni notificate al calciatore … in busta chiusa a mezzo raccomandate, risultate prive di efficacia in quanto contenenti due semplici fogli bianchi, al fine di eccepire, indebitamente, l’inadempimento all’accordo economico sottoscritto dal calciatore …. e richiedere conseguentemente la risoluzione dell’accordo stesso. Ammenda di € 1.000,00 alla società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, delle condotte ascritte per i comportamenti posti in essere dal sig. …., Presidente e legale rappresentante della società all’epoca dei fatti, così come descritti nel precedente capo di incolpazione…La questione intorno a cui ruota la decisione in merito alla fondatezza del deferimento attiene, in definitiva, all’accertamento dell’effettivo contenuto delle predette raccomandate e all’individuazione del soggetto (il mittente ovvero il destinatario delle missive) onerato a fornirne la prova. Non vi è dubbio che, mediante la ripresa video dell’attività di apertura della busta della seconda delle raccomandate ricevute filmato sulla cui genuinità si ritiene potersi farsi ragionevole affidamento - il calciatore D., e la Procura Federale che lo ha prodotto in atti, abbiano fornito un significativo principio di prova, seppur con mezzi atipici, in merito all’effettivo contenuto della missiva. A fronte di tali evidenze, sarebbe spettato ai deferiti fornire un’adeguata prova contraria. Soccorre, in tal senso, l’orientamento che, con riferimento ad un caso, non dissimile, in cui il datore di lavoro aveva provato la ricezione della busta raccomandata recante l'invito a riprendere servizio presso sede diversa e la destinataria ne aveva contestato il contenuto, è stato espresso dalla Corte di Cassazione, la quale, ha ritenuto che “ove il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, è onere del mittente provarlo” (Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 24031/2006). Il principio è stato poi confermato dalla Suprema Corte, seppur con riferimento a materie diverse, anche in altre decisioni (cfr., tra le altre, Cassazione, ordinanza n. 18252/2013; Cassazione, sentenza n. 22041/2010). Deve aggiungersi che, alla luce dell’evoluzione tecnologica e, in particolare, della disponibilità della posta elettronica certificata – in grado, per le sue caratteristiche intrinseche, di dare prova certa non più solo dell’invio e del ricevimento del plico, ma anche del suo contenuto – la citata giurisprudenza appare, oggi, ancor più condivisibile. Deve dunque ritenersi del tutto ragionevole che il soggetto che scelga, per la spedizione di una comunicazione, pur avendo a disposizione un indirizzo pec, il “tradizionale” strumento della raccomandata A/R, sopporti, in caso di contestazioni da parte del destinatario, il rischio dell’impossibilità della prova o del mancato pieno soddisfacimento dell’onere della prova, su di esso gravante, in base all’orientamento giurisprudenziale riportato, in merito al contenuto effettivo della comunicazione inviata. Ritenuto condivisibile e fatto proprio l’esposto orientamento interpretativo del giudice ordinario, rileva il Collegio come, proprio sulla base dei predetti rilievi di ordine generale, gli addebiti risultino pienamente fondati, in considerazione tanto dei rischi giuridici ricadenti sugli incolpati per l’utilizzo del peculiare mezzo di spedizione scelto per comunicare con il loro tesserato, quanto, soprattutto, del mancato assolvimento, da parte degli stessi, dell’onere probatorio su di essi incombente relativo alla dimostrazione dell’effettivo contenuto delle missive spedite. Appare, dunque, decisiva, ad opinione del Collegio, la circostanza che i deferiti, pur a conoscenza, a partire dal 28 dicembre 2021, dell’indirizzo pec del calciatore, abbiano inviato a quest’ultimo, anche dopo tale ultima data, una seconda raccomandata, e non siano riusciti, nel presente giudizio, a fornire prova certa (e prevalente su quella, opposta, fornita dal video girato dal calciatore D) dell’effettiva presenza, all’interno delle predette raccomandate, delle lettere di convocazione del giocatore D. Emergono, d’altra parte, significative contraddizioni, nelle dichiarazioni rilasciate dal Presidente e dal Segretario, all’epoca dei fatti, della società Rende Calcio, che rendono scarsamente credibile la versione dei fatti sostenuta dalla difesa dei soggetti deferiti. Il primo, pur affermando che della gestione della società si sarebbe occupato il Segretario della stessa, ha tuttavia dichiarato, con scarsa coerenza rispetto alla predetta affermazione, che sarebbe stato al corrente del contenuto delle comunicazioni inviate con le predette raccomandate. Il Segretario, pur confermando di occuparsi della gestione della società, ha tenuto a precisare che non si sarebbe occupato dell’invio della corrispondenza. Alla stregua di tale ultima precisazione non si comprende, però, la ragione per cui, come da egli stesso ammesso, si sarebbe preoccupato di richiedere al calciatore D. di comunicare il proprio indirizzo pec alla società. In ogni caso, proprio la predetta affermazione del Presidente C., di essere al corrente del contenuto delle predette raccomandate, rende pienamente imputabile allo stesso l’addebito formulato nell’atto di incolpazione. In definitiva, per le ragioni indicate, deve ritenersi dimostrato con sufficiente grado di certezza, in difetto di prova contraria da parte dei deferiti, che le raccomandate sopra indicate contenessero solamente dei fogli bianchi. Appare, pertanto, contrario ai principi di lealtà sportiva l’aver utilizzato le comunicazioni di convocazione del calciatore, in realtà assenti all’interno delle buste delle raccomandate inviate, nel procedimento di fronte alla Commissione Accordi Economici della LND al fine di dimostrare la colpevole mancata presentazione di quest’ultimo presso la sede sociale e, dunque, l’inadempimento dello stesso giocatore ai propri obblighi contrattuali legittimante la domanda di risoluzione, nonostante quest’ultimo, nel predetto procedimento, ne avesse negato la presenza all’interno delle predette buste e la stessa società non avesse mai fornito riscontro alle richieste di chiarimenti formulate dal calciatore dopo il ricevimento delle anomale missive.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 176/TFN - SD del 16 Maggio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 23569/276pf 22-23/GC/SA/mg del 31 marzo 2023, depositato il 3 aprile 2023, nei confronti del sig. G.R. e della società ASD Cittanova Calcio - Reg. Prot. 151/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, mesi 8 di inibizione, da scontarsi in caso di nuovo tesseramento a colui che all’epoca dei fatti rivestiva la carica di Presidente della società ASD Cittanova Calcio, oggi soggetto non tesserato per la FIGC, per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 1, del CGS, ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità e del principio di responsabilità delle persone fisiche soggette all'ordinamento federale, in relazione all'art. 31, comma 1, del CGS, per aver consentito e comunque non impedito, (nel procedimento dinanzi la Commissione Accordi Economici della LND promosso dal calciatore ….), di allegare alla memoria difensiva di costituzione della predetta società del 13.07.2022, l'accordo economico datato 02.01.2021 riportante la firma disconosciuta e apocrifa del calciatore …., al fine di trarre in inganno gli organi di giustizia sportiva. Ammenda di € 600,00 alla società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 78/TFN - SD del 15 Novembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –   Deferimento n. 9401/880pf 21-22/GC/CAMS/mg del 14.10.2022 nei confronti del sig. T.F. e della società ASD Catanzaro Futsal - Reg. Prot. 66/TFN-SD

Massima: Mesi 4 di inibizione al presidente della società per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, sia in via autonoma, che in relazione a quanto disposto dall'art. 94 ter comma 2 NOIF per non aver depositato l’accordo economico dell’allenatore. Amemnda di € 1.000,00 alla società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 58/TFN - SD del 17 Ottobre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –Deferimento n. 2841/412 pf21-22/GC/CAMS/mg del 5 agosto 2022 nei confronti dei sigg.ri A.R. e S.C. - Reg. Prot. 153/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di inibizione al presidente della società per: 1. le violazioni di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 93, comma 1 delle NOIF (secondo cui sono consentiti contratti che regolano rapporti economici tra società e allenatori purché risultanti da accordi economici da depositare presso la Lega competente entro il termine stabilito dagli accordi collettivi, o in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva), per aver omesso di depositare gli accordi economici datati 1.9.2020, stipulati con gli allenatori Sigg. … e …., all'inizio della stagione sportiva 2020-2021; 2. delle violazioni di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94, comma 1 delle NOIF nonché dal C.U. LND n.1 stagione sportiva 2020-2021 punto 14 (alla voce allenatori - pag. 57 e segg.), per aver, nella sua qualità, consentito e non impedito al sig. …. n.q. di Amministratore Delegato della società FC Messina, di pattuire e sottoscrivere con i tecnici sigg. … e … n. 2 accordi economici datati 1.9.2020 per la conduzione tecnica della squadra FC Messina, rispettivamente per le categorie Juniores Regionale e Under 17 Regionale, comprendente un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla normativa federale. Mesi 8 di inibizione all’Amministratore Delegato per 1. le violazioni di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 93, comma 1 delle NOIF (secondo cui sono consentiti contratti che regolano apporti economici tra società e allenatori purché risultanti da accordi economici da depositare presso la Lega competente entro il termine stabilito dagli accordi collettivi, o in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva), per aver omesso di depositare gli accordi economici datati 1.9.2020, stipulati con gli allenatori Sigg. … e ….., all'inizio della stagione sportiva 2020-2021; 2. delle violazioni di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94, comma 1 delle NOIF nonché dal C.U. LND n.1 stagione sportiva 2020-2021, punto 14 (alla voce allenatori - pag. 57 e segg.), per aver, nella sua qualità, pattuito e sottoscritto con i tecnici sigg. ….. e …., n. 2 accordi economici datati 1.9.2020 per la conduzione tecnica della squadra FC Messina, rispettivamente per le categorie Juniores Regionale e Under 17 Regionale, comprendente un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla normativa federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 11/TFN - SD del 29 Luglio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 20540/519pf 21-22/GC/CAMS/mg del 27 giugno 2022 nei confronti del sig. Z.G. e della società ASD Fesca Bari - Reg. Prot. 178/TFN-SD

Massima: Prosciolto il presidente dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la stagione sportiva 2021-2022 con n. 32 calciatrici…Ai sensi del secondo comma dell’art. 94 ter delle NOIF “2. I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile della Divisione calcio a Cinque, devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono”.Lo stesso articolo prevede, inoltre, che “gli accordi economici possono essere stipulati anche per le calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla LND”. Nel quarto periodo dello stesso comma, è previso, che “gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione. Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice” stabilendo, infine, che il deposito effettuato oltre i termini “non è consentito e non sarà accettato”. Tenuto conto del tenore letterale della norma, si evince che, con riferimento “alle calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla LND”, sussiste una facoltà di stipulare accordi economici e, solo nell’ipotesi di una loro sottoscrizione, gli stessi devono essere tempestivamente depositati nei termini sanciti dalla norma federale. Nella fattispecie de qua risulta pacifico che la ASD Fesca Bari, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, era iscritta al campionato di Serie C, girone C, di calcio a 11 femminile e pertanto aveva la possibilità, e non l’obbligo, di sottoscrivere accordi economici con le proprie tesserate. Considerato che non risultano agli atti elementi probatori dai quali evincere l’effettiva stipula di tali accordi economici (ripetesi) facoltativi tra la società oggetto di segnalazione e le sue tesserate, non può affermarsi la responsabilità disciplinare del Sig. …, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società ASD Fesca Bari e di quest’ultima società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 9/TFN - SD del 22 Luglio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 20159/518 pf21-22/GC/CAMS/ep del 21 giugno 2022 nei confronti del sig. A.C. e della società ASD Indipendent - Reg. Prot. 175/TFN-SD

Massima: Prosciolto il presidente dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al deposito degli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2021/2022 con n. 6 calciatrici, ….. entro il termine previsto dalla citata disposizione delle NOIF….L’art. 94 ter, comma 2, NOIF, rubricato “accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei campionati nazionali della L.N.D” afferma testualmente, per quanto di interesse ai fini del presente procedimento, che “I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile della Divisione calcio a Cinque, devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono”. Lo stesso articolo prevede altresì che “gli accordi economici possono essere stipulati anche per le calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla LND”. La suddetta norma, al punto seguente dello stesso comma, prevede poi che “gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione”, stabilendo da ultimo che il deposito effettuato oltre i termini “non è consentito e non sarà accettato”. L’interpretazione letterale della norma in esame induce a ritenere che, relativamente “alle calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla LND”, sussista una mera facoltà di stipulare accordi economici, ma, laddove sottoscritti, insorga l’obbligo per le società di provvedere al loro tempestivo deposito nei termini sanciti dalla norma federale. Si evince infatti dalla lettura della norma che ciò che è facoltativo è la sottoscrizione degli accordi economici, ma non il loro deposito qualora la conclusione degli accordi stessi sia avvenuta. Nella fattispecie in esame, atteso che la ASD Independent, nel corso della stagione sportiva 2021/2022 era iscritta al campionato di serie C – girone C – di calcio a 11 femminile, la stessa aveva la mera facoltà e non l’obbligo di sottoscrivere accordi economici con le proprie tesserate. Né tantomeno risultano versati in atti, come confermato dallo stesso rappresentante della Procura Federale, elementi probatori dai quali evincere l’effettiva stipula di tali accordi - che avrebbe comportato, occorre ribadirlo, l’obbligo di deposito nei termini previsti – la cui sottoscrizione è stata peraltro espressamente negata dalla società deferita nella memoria depositata a seguito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini. Alla luce di tali evidenze, per affermare la responsabilità disciplinare del sig. …., all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società ASD Independent e di quest’ultima società non è dunque sufficiente richiamare “sic et simpliciter” il contenuto della nota del 10.02.2022 della Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Calcio Femminile, acquisita dalla Procura Federale, nella quale veniva segnalato il mancato deposito degli accordi economici, per la stagione sportiva 2021-22, con le calciatrici ivi espressamente elencate, ma si sarebbe dovuta previamente accertare l’effettiva sottoscrizione di accordi economici, si ribadisce facoltativi,  tra la società oggetto di segnalazione e le sue tesserate. In assenza di tale accertamento alcuna violazione disciplinare appare ascrivibile agli odierni deferiti.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 6/TFN - SD dell’14 Luglio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 19910/506pf21-22/GC/CAMS/mg del 17 giugno 2022 nei confronti del sig. A.N. e della società SSD Match Point Matera Srl – Reg. Prot. 173/TFN-SD

Massima: Prosciolto il presidente dalla violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al deposito degli accordi economici sottoscritti tra la società SSD Match Point Matera Srl (Dipartimento Calcio Femminile – Serie C, Girone C) e tutte le proprie calciatrici per la Stagione Sportiva 2021-22, nel termine previsto dalla citata disposizione delle NOIF…L’art. 94 ter delle NOIF, in rubrica “Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei campionati nazionali della LND e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.”, per quello che rileva in questa sede, afferma testualmente al secondo comma “2. I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile della Divisione calcio a Cinque, devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono”. Prosegue poi lo stesso coarticolo, al termine del terzo periodo del secondo comma, che “ gli accordi economici possono essere stipulati anche per le calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla LND”. La suddetta norma, al quarto periodo dello stesso comma e sempre quanto di interesse, prevede che “ gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione. Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice” stabilendo, poco oltre, che il deposito effettuato oltre i termini “non è consentito e non sarà accettato”. L’art. 94 ter comma 2 NOIF citato prevede, dunque, l’obbligo di sottoscrivere accordi economici, depositandoli nei termini indicati, in capo alle “società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile della Divisione calcio a Cinque” nel mentre “per le calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla LND” sussiste la mera possibilità di stipulare analoghi accordi e, nel caso di effettiva sottoscrizione, insorge l’obbligo per le società di provvedere al loro tempestivo deposito nei termini sanciti dalla norma federale. Nel caso in esame risulta pacifico che la SSD Match Point Matera Srl, nel corso della stagione sportiva 2021-22, era iscritta al campionato di Serie C2 di calcio a 11 femminile e pertanto aveva la possibilità, e non l’obbligo, di sottoscrivere accordi economici con le proprie tesserate. In tale situazione, per affermare la responsabilità disciplinare del sig. …, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Match Point Matera Srl, e di quest’ultima società non è dunque sufficiente richiamare “sic et simpliciter” il contenuto della nota del 10.02.2022 della Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Calcio Femminile, protocollo n. 0000024 - U, acquisita dalla Procura Federale in pari data, protocollo n. 5830-3, con allegata segnalazione circa il mancato deposito degli accordi economici con le calciatrici per la stagione sportiva 2021-22, ma si sarebbe dovuto previamente accertare l’effettiva sottoscrizione di accordi economici (ripetesi) facoltativi tra la società oggetto di segnalazione e le sue tesserate. In assenza di tale accertamento le condotte oggetto di contestazione, ascritte al sig. … e alla società SSD Match Point Matera Srl non possono considerarsi dimostrate.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 163/TFN - SD del 17 Giugno 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 17098/503pf21-22 GC/CAMS/mg del 12 maggio 2022 nei confronti di E.N. e della società ASD Atletico Oristano CF - Reg. Prot. 156/TFN-SD

Massima: Mesi 3 di inibizione al Presidente e legale rappresentante della società ASD Atletico Oristano CF: per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al deposito degli accordi economici delle calciatrici nel termine previsto dalla citata disposizione delle NOIF; La Società a titolo di responsabilità diretta è sanzionata con l’ammenda di € 750,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 158/TFN - SD del 15 Giugno 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 17124/520pf21-22 GC/CAMS/mg del 12 maggio 2022 nei confronti di M.E. e della società ASD Roma XIV Decimoquarto - Reg. Prot. 157/TFN-SD

Massima: Mesi 3 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al deposito degli accordi economici delle calciatrici, nel termine previsto dall’art. 94ter, comma 2, delle NOIF. Ammenda di € 750,00 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 104/TFN - SD del 24 Febbraio 2022  (motivazioni)

Impugnazione Deferimento n. 3353/87 pf21-22 GC/SA/mg del 12 novembre 2021 nei confronti del sig. C.M. e della società US Avellino 1912 - Reg. Prot. 59/TFN-SD

Massima: Mesi 2 di inibizione al presidente per  la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 93, comma 1, e 94, commi 1 e 2, delle NOIF, per aver omesso la vigilanza necessaria ad impedire la violazione costituita dal mancato deposito, da parte del proprio personale amministrativo, dell’accordo economico stipulato con il calciatore ….., presso la Lega di Competenza. Ammenda di € 300,00 alla società…Condotta omissiva che determina la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza come sanciti dall’art. 4, co. 1 del codice di giustizia sportiva, anche in considerazione di quanto sancito dall’art. 93 comma 1 delle NOIF laddove prevede che “Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori ed allenatori contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine stabilito dagli accordi collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva” e dell’art. 94 commi 1 e 2 delle NOIF che, sempre in tema di accordi economici individuali, sancisce che “1. b) sono vietati … la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato. Per violazione ai divieti di cui al precedente comma, le società ed i loro legali rappresentanti, anche se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonché i tesserati, sono passibili delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva”.Orbene, dall'esame delle prove raccolte dalla Procura Federale, ivi comprese le dichiarazioni rese dallo stesso sig. M., aventi natura confessoria, è emersa la responsabilità di quest’ultimo per aver sottoscritto l’accordo economico con il calciatore, demandando alla segreteria della società gli adempimenti connessi all’obbligo di deposito presso la lega di competenza, omettendo tuttavia di vigilare sulla successiva corretta e tempestiva esecuzione dell’adempimento da parte del personale della segreteria. L’omessa vigilanza del sig. M. sul tempestivo deposito dell’accordo economico è perseguita dalle menzionate disposizioni organizzative interne, che devono quindi considerarsi dallo stesso violate, nonché in virtù dei principi sanciti dall’art. 4 del CGS nel cui ambito si possono ricondurre quegli obblighi di diligenza qualificata che gravano sui vertici delle società sportive (in tal senso le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello “la responsabilità dei vertici del sodalizio societario per il mancato deposito entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni trova fondamento nell’art. 4 del CGS, nell’alveo della quale può sussumersi ogni condotta di omessa vigilanza, a fronte di obblighi di diligenza qualificata (art. 1176, c. 2, c.c.; art. 2392 c.c.) che gravano sui vertici delle società sportive ... L’art. 4 CGS integra, del resto, una clausola generale, corrispondente al canone di cui all’art. 1175 c.c., che non esaurisce la sua rilevanza nel sistema dei rapporti privati e la cui portata precettiva, e non meramente programmatica, non può essere revocata in dubbio.” Sez. Unite, Decisione n. 0055/CFA/2021-2022). In merito alla responsabilità del sodalizio sportivo, …. La responsabilità diretta dell’ente, infatti, sussiste e permane anche in presenza di un avvicendamento delle figure apicali ed anche se quelle subentrate abbiano fattivamente collaborato per la scoperta o l’accertamento delle violazioni regolamentari. La collaborazione, infatti, assume una valenza unicamente sotto il profilo sanzionatorio (potendo incidere solo sul quantum e certamente non sull’an della sanzione), in tal senso lo stesso tenore letterale della norma laddove all’ultimo capoverso recita “la riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità”.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 80/TFN - SD del 22 Dicembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 3911/712pf20-21 GC/mg del 30 novembre 2021 nei confronti della società ASD Lucchese Femminile (già ASD Filecchio Fratres) - Reg. Prot. 72/TFN-SD

Massima: Ammenda di € 900,00 alla società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante consistente nella violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2020/2021 con n. 8 calciatrici entro il termine del 31.10.2020, stabilito dalla normativa federale….Il Collegio ritiene che la condotta sopra descritta rappresenti una violazione dell’art. 94 ter NOIF. È indubbio, infatti, che tale disposizione imponga il deposito degli accordi economici anche per le calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla LND La suddetta norma prevede poi che “gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione”. L’interpretazione letterale della norma in esame induce a ritenere che ciò che è facoltativo è la sottoscrizione degli accordi economici, ma non il loro deposito qualora la conclusione degli accordi stessi sia avvenuta (cfr. Decisione Corte Federale Appello, decisione 0022/CFA-2021-2022; Tribunale Federale, Sezione Disciplinare, decisione/0030/TFNSD-2021-2022). Nel caso in esame risulta pacifico e incontestato come gli accordi economici siano stati regolarmente sottoscritti tra la Società e le proprie calciatrici e, pertanto, l’odierna deferita, per il tramite del proprio legale rappresentante, avrebbe dovuto procedere a deposito degli stessi. Ne deriva la responsabilità diretta della Società per l’omissione posta in essere dal proprio Presidente. Sotto il profilo sanzionatorio osserva il Collegio che fra le varie “ratio” che hanno indotto il legislatore federale a mutuare l’istituto del cosiddetto “patteggiamento” dal codice di procedura penale, vi è certamente anche quella della cosiddetta “economia del giudizio”. Per contro, ove l’accordo non venga rispettato, l’attività degli Uffici Federali si moltiplica in quanto dopo una serie di attività che di fatto diventano inutili (avviso alla Procura Generale dello Sport del CONI, invio dell’accordo al Presidente Federale, pubblicazione dell’accordo sul C.U. della Segreteria, verifica dell’adempimento), si deve comunque procedere alla risoluzione dell’accordo (provvedimento di risoluzione e relativo C.U.) e al deferimento con conseguente ulteriore carico di lavoro anche per gli Organi giudicanti (cfr. Tribunale federale, sezione disciplinare, decisione /0025/TFNSD-2021-2022). Ritiene quindi il Collegio che in tale ipotesi, accertata la responsabilità della Società deferita, alla stessa non possa essere comminata la medesima sanzione inizialmente concordata quale sanzione base, ma che la stessa vada aumentata per adeguarla al comportamento complessivo tenuto dalla deferita che non ha rispettato l’accordo proposto e sottoscritto.

Decisione C.F.A. – Sezione III: Decisione pubblicata sul CU n. 0022/CFA del 21 Ottobre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 29/TFNSD/2021-2022 del 10.09.2021

Impugnazione – istanza: Procura Federale/Sig. M.M.

Massima: Accolto il reclamo della Procura avverso la decisione del TFN che aveva prosciolto gli incolpati dalla violazione dell’art. 94 ter, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., per il mancato deposito, nei termini previsti degli accordi economici sottoscritti, in quanto la condotta delle parti fu conseguenza della proroga, seppur irrituale, concessa dalla LND stante l’eccezionalità del momento storico a causa dell’evento pandemico…..L’art. 94 ter, comma 2, NOIF, rubricato “accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei campionati nazionali della L.N.D” afferma testualmente che “gli accordi economici possono essere stipulati anche per le calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla F.I.G.C. alla L.N.D.” La suddetta norma, al punto seguente dello stesso comma, prevede poi che “gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione” stabilendo, da ultimo, che il deposito effettuato oltre i termini “non è consentito e non sarà accettato”. L’interpretazione letterale della norma in esame induce a ritenere che ciò che è facoltativo è la sottoscrizione degli accordi economici ma non il loro deposito qualora la conclusione degli accordi stessi sia avvenuta. Quando la conclusione dei contratti sia effettivamente conclusa, il deposito deve improrogabilmente essere effettuato entro i termini dettati dal comma 2, art. 94 ter, NOIF, pena l'impossibilità di provvedervi successivamente. Nel caso in esame risulta pacifico e incontestato come gli accordi economici siano stati regolarmente sottoscritti tra la Società odierna reclamata e le proprie calciatrici. Al riguardo, appaiono inconferenti e non condivisibili le tesi difensive formulate dai reclamati a parere dei quali non sussisterebbe alcun obbligo, bensì una facoltà, alla sottoscrizione degli accordi economici. Tale facoltà deriverebbe dalla locuzione “possono” utilizzata nella norma che, conseguentemente, non farebbe sorgere alcun obbligo al deposito degli stessi. Contrariamente alle argomentazioni degli odierni reclamati si è già, condivisibilmente, pronunciato il Tribunale Sportivo Federale nella Sentenza reclamata, nella parte in cui evidenzia come dalla lettura complessiva della norma di cui all’art. 94 ter delle NOIF, emerge come gli accordi economici, se sussistenti, vadano obbligatoriamente depositati presso i Dipartimenti e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti. Anche questo Collegio ritiene incontestabile la sussistenza dell’obbligo in capo alle società sportive di osservare i termini per il deposito degli accordi economici previsti dalla norma federale, norma di rango primario nell’ordinamento sportivo, non prevedendo l’ordinamento stesso alcun regime di proroga di tali termini. Neppure la comunicazione della LND alla Triestina Calcio - invocata dai reclamati a giustificazione della propria condotta - può costituire autorizzazione alla proroga di termini ormai spirati quanto, piuttosto, un mero sollecito di trasmissione degli accordi economici. Peraltro, la comunicazione di proroga della LND, seppur inidonea ed irrituale, è stata adottata quando erano ampiamente scaduti i termini previsti dalla normativa federale e si era, quindi, già consumata la violazione del comma 2, art. 94 ter, NOIF. Una diversa valutazione dell’atto di proroga della LND - seppur solo in termini di economicità e pur confermandone la irritualità si sarebbe potuta fare nell’ipotesi di una proroga comunicata prima della naturale scadenza dei termini e rivolta a tutte le società sportive che avrebbero potuto beneficiare della possibilità di adempiere in un termine più lungo. Consegue l’inibizione di mesi al presidente e l’ammenda di € 3000,00 alla società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 30/TFN - SD del 10 Settembre 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 909/708pf20-21/GC/mg del 3 agosto 2021 nei confronti del sig. R.B. e della società ASD Spezia Calcio Femminile - Reg. Prot. 16/TFN-SD

Massima:  Giorni 15 di inibizione al Presidente della società per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2020/2021 con n. 11 calciatrici….entro il termine del 31.10.2020, stabilito dalla normativa federale. La società è sanzionata con € 150,00 di ammenda

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 29/TFN - SD del 10 Settembre 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 890/694pf20-21/GC/ag del 3 agosto 2021 nei confronti del sig. M.M. e della società US Triestina Calcio 1918 Srl - Reg. Prot. 14/TFN-SD

Massima:  Prosciolto l’amministratore unico della società dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF: a) per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2020/2021 con n. 20 calciatrici….entro il termine del 31.10.2020, stabilito dalla normativa federale; b) per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2020/2021 con n. 4 calciatrici….entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, stabilito dalla normativa federale…il Collegio… condivide l’interpretazione normativa dell’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF fornita dalla Procura Federale, ribadendosi anche in questa sede l’obbligo di deposito degli accordi sottoscritti dalle società presso i Dipartimenti o le Divisioni competenti, obbligo vigente senza alcun distinguo ai sensi del quarto capoverso della norma. Se anche, quindi, il terzo capoverso nel prevedere che “detti accordi possono essere stipulati anche dai calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie B maschile e di Serie A2 femminile della Divisione Calcio a Cinque. Le disposizioni del presente capoverso trovano applicazione anche per le calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla L.N.D.” appare effettivamente escludere un obbligo di stipula per tali categorie di atlete, non vi è dubbio, tuttavia, che la disposizione del quarto capoverso, non a caso posta a chiusura della disciplina sugli accordi (obbligatori o facoltativi), è inequivoca nel disporre che gli accordi economici (tutti gli accordi) debbano essere depositati presso i Dipartimenti o le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti competenti per le varie categorie….il Collegio ritiene che la comunicazione inviata il 02.03.2021 come reminder di deposito degli accordi economici rivolto alle società che non vi avevano ancora adempiuto, a firma del Vice Segretario della LND – Dipartimento Calcio Femminile, sig. Andrea Polidori, provenendo da soggetto qualificato e certamente autorizzato nel senso operato, deve ritenersi abbia effettivamente e legittimamente introdotto un nuovo termine derogativo in presenza di un evento eccezionale quale la pandemia e, comunque, ragionevolmente fondato la convinzione nei destinatari della comunicazione di una deroga riconosciuta da parte della Lega, anche per il riferimento ai  contratti “a zero euro” per i quali può finanche dubitarsi della loro ricomprensione nelle previsioni del ripetuto art. 94 ter NOIF, non avendo quei contratti alcun effetto economico per entrambi i contraenti e per il sistema. In particolare, l’intento derogatorio risulta dal tenore letterale della comunicazione che, a nome del Dipartimento Calcio Femminile, chiede appunto alle società destinatarie “di voler depositare presso il DCF, entro e non oltre la data del prossimo 05.03.2021, gli accordi economici di tutte le tesserate maggiorenni, anche a zero euro. In difetto di quanto sopra entro la data indicata del 05.03.2021, il Dipartimento Calcio Femminile provvederà ad adire il percorso normativo previsto, senza ulteriori comunicazioni”, senza muovere alcuna contestazione per il periodo pregresso e anzi rappresentando che il mancato rispetto della data indicata comporterà l’avvio del “percorso normativo previsto”…..Il Collegio condivide le osservazioni mosse dalla Procura Federale sulla non piena ritualità della condotta tenuta dal Dipartimento della LND; pur tuttavia è opportuno considerare l’eccezionalità del momento storico e delle circostanze di fatto in cui si sono trovati ad operare tutti gli appartenenti all’ordinamento sportivo; circostanze eccezionali che hanno indotto in tal caso la LND a introdurre la citata deroga. Ritiene, quindi, il Collegio che, nella specifica fattispecie oggetto del procedimento, non risulti accertata la responsabilità dei deferiti, tantomeno per il requisito soggettivo del dolo o della colpa in capo al Presidente.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 98/TFN del 03.02.2021

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 7804 /257pf20-21/GC/GT/ag dell’11.01.2021 nei confronti del sig. R.L. e della società SSD Portici 1906 a rl - Reg. Prot. 91/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS Mesi 2 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto il 17.12.2019 con il calciatore … per la s.s. 2019/2020, entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso, stabilito dalla normativa federale. La società è sanzionata con l’ammenda di € 300,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 73/TFN del 21.12.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 6337/163 pf20-21/GC/GT/mg del 24.11.2020 nei confronti del sig. N.S. e della società Sangimignanosport Scoopsd - Reg. Prot. 65/TFN-SD)

Massima: Mesi 3 di inibizione al  Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione al paragrafo III), punto 14), lett. c), del C.U. LND n. 1 del 1.07.2018 s.s. 2018/2019, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto il 3.01.2019 per la s.s. 2018/2019 con l’allenatore … per la conduzione tecnica della prima squadra, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione dello stesso. Ammenda di € 500,00 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 68/TFN del 18.12.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 5982/790pf19-20/GC/GT/mg del 16.11.2020 nei confronti della società ASD ACF Como - Reg. Prot. n. 58/TFN-SD)

Massima: A seguito di revoca del patteggiamento ex art. 127 CGS per non aver la società dato luogo all’esecuzione della sanzione, la stessa è sanzionata con l’ammenda di €  800,00 per il “Mancato  deposito  degli  accordi economici, relativi a n. 7 calciatrici, per la stagione sportiva 2019-2020, da parte della Società ASD ACF Como (Dipartimento Calcio Femminile – serie C, girone A).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 60/TFN del 10.12.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimenti n. 11611/298 pf18-19 GP/AA/ep del 16.04.2019 e nn. 8010/470 pf 19-20 GP/GC/blp e 8013/471 pf 19-20 GP/GC/blp del 23.12.2019 nei confronti della società ASD SS Lazio C5 - Reg. Prot. nn. 237s.s.18-19 - 122-123s.s.19-20/TFN-SD)

Massima: A seguito di revoca del patteggiamento ex art. 127 CGS per non aver la società dato luogo all’esecuzione della sanzione, la stessa è sanzionata con l’ammenda di € 2.000,00 a titolo di responsabilità diretta, in relazione ai fatti contestati al proprio Presidente: violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 94 Ter, comma 2, e 91, comma 2, delle NOIF, per avere nella predetta qualità omesso di depositare presso la Divisione Calcio a 5 l’intervenuto accordo economico intercorso con la calciatrice …. al momento della sottoscrizione del relativo modulo di tesseramento per la stagione sportiva 2017-2018, pur avendo corrisposto alla predetta tesserata il rimborso spese per le mensilità di settembre e ottobre 2017, pari a € 450,00 mensili, mediante l’emissione di due distinti bonifici bancari emessi in data 11.10.2017 e 16.11.2017; deferiva altresì la Società ASD SS Lazio Calcio a 5, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai fatti contestati al proprio Presidente e legale rappresentante della Società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 47/TFN del 24.11.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4957 /984pf19-20/GC/blp del 23.10.2020 nei confronti del sig. L.S.G. e della società SSDARL Latina Calcio A 5 - Reg. Prot. n. 32/TFN-SD)

Massima: Mesi 3 di inibizione al Presidente per la violazione  dell’art.  4,  comma  1,  del  Codice  di  Giustizia  Sportiva,  e dell’art.  94ter  delle  NOIF  in combinato disposto con il C.U. n. 123 pubblicato dalla Divisione Calcio a 5 il 9 ottobre 2019 - nella parte in cui prevede che “le Società che disputano il Campionato di Serie A maschile devono depositare, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa federale, tutti gli accordi economici stipulati per la stagione sportiva 2019/2020, obbligo, si precisa, che coinvolge anche gli accordi economici dei giocatori minorenni (per i quali è sufficiente la sottoscrizione di uno dei genitori esercenti la potestà genitoriale) ed anche gli accordi economici a titolo non oneroso” - per non aver depositato presso i competenti uffici della Divisione Calcio a 5 nei termini previsti dal citato C.U. n.123 le dichiarazioni liberatorie, attestanti l’avvenuta corresponsione a ciascun calciatore delle somme dichiarate nell’accordo economico per le mensilità maturate fino alla data del 30 novembre 2019 (cfr. prima verifica della procedura di controllo indicata nel C.U. 123) e/o per le mensilità maturate fino alla data del 31 marzo 2020 (cfr. seconda verifica della procedura di controllo indicata nel C.U. 123), dei seguenti calciatori: …..Ammenda di € 500,00 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 31/TFN del 04.11.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 951/789pf19-20/GC/GT/mg del 29.09.2020 nei confronti della società ASD Calcio Femminile Catanzaro - Reg. Prot. n. 25/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127, comma 1 CGS – FIGC la società è sanzionata con € 350,00 di ammenda per la violazione ascritta al proprio legale rapp.te consistita …nella violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto con la calciatrice .... per la stagione sportiva 2019/2020, entro il termine di trenta giorni dalla sua sottoscrizione, stabilito dalla normativa federale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 164/TFN del 21.07.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 13668/809 pf19-20/GC/GT/ag del 24.06.2020 nei confronti del sig. G. B. e della società ASD Catania Calcio Femminile - Reg. Prot. n. 184/TFN-SD)

Massima: Il Presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 della società per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità dell’art. 4, comma 1, CGS - FIGC in relazione all’art. 94 ter, comma 2, NOIF a motivo del mancato deposito entro il termine del 31.10.2019, stabilito dalla normativa federale, degli accordi economici sottoscritti per la stagione sportiva 2019/2020 con le calciatrici. La società è sanzionata con € 1.000,00 di ammenda.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 163/TFN del 21.07.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 13762/787 pf19-20/GC/GT/mg del 23.06.2020 nei confronti del sig. C. G. e della società GS San Miniato ASD - Reg. Prot. n. 183/TFN-SD)

Massima: Il Presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 della società  per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità dell’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con n. 18 calciatrici (….) per la stagione sportiva 2019/2020, entro il termine del 31.10.2019 stabilito dalla normativa federale. La società è sanzionata con € 1.000,00 di ammenda.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 159/TFN del 13.07.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 13291/786 pf19-20 GC/GT/mg del 12.06.2020 nei confronti della sig.ra M. G. e della società ACD Imolese FM - Reg. Prot. n. 178/TFN-SD)

Massima: Il Presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con le calciatrici …. per la stagione sportiva 2019/2020, entro il termine del 31 ottobre 2019, come prescritto dalla normativa federale. La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 152/TFN del 30.06.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12612/594pf19-20/GC/GT/mg del 26.05.2020 a carico della sig.ra B.Ca. e della società US Agropoli - Reg. Prot. n. 172/TFN-SD)

Massima: Il Presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e a quanto previsto dal Com. Uff. n. 1 del 1.07.2019 del Dipartimento Interregionale: per non aver  depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2019/2020 con  i calciatori….per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2019/2020 con i calciatori …, entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione di ciascun accordo, stabilito dalla normativa federale. Con il patteggiamento ex art. 127 CGS la società è sanzionata con l’ammenda di € 500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 68/TFN del 5.12.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 5166/1555 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19 a carico della sig.ra C.P. e della società ASD Femminile Riccione - Reg. Prot. 87/TFN-SD)

Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC in relazione all’art. 94 ter comma 2 NOIF per non aver depositato entro il termine del 31.10.2018, stabilito dalla normativa federale, gli accordi economici sottoscritti con le calciatrici ….., entrambi afferenti la stagione sportiva 2018/2019. La società è sanzionata con l’ammenda di € 600,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 67/TFN del 5.12.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4586/1554 pf18-19/GP/AA/mg del 17.10.19 a carico del sig. A.A. e della società ASD Vicenza Calcio Femminile - Reg. Prot. 78/TFN-SD)

Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC, correlato all’art. 94 ter comma 2 NOIF, per non aver depositato entro il termine del 31.10.2018, stabilito dalla normativa federale, gli accordi economici sottoscritti con le calciatrici ….., entrambi afferenti la stagione sportiva 2018/2019. La società è sanzionata con l’ammenda di € 800,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 65/TFN del 2.12.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 5150/1507 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19 a carico della sig.ra R.E. e della società ASD Calcio Pomigliano (già ASD Vapa Virtus Napoli - Reg. Prot. 84/TFN-SD)

Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore) in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto con la calciatrice …. per la stagione sportiva 2018/2019 relativamente al tesseramento del 2 Agosto 2018, entro il termine del 31 ottobre 2018, stabilito dalla normativa federale; nonché ASD Vapa Virtus Napoli (oggi ASD Calcio Pomigliano), per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 6, comma 1, del CGS in vigore) La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 64/TFN del 2.12.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 5163/1505 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19 a carico del sig. F.L. e della società ASD Atletico Oristano CF - Reg. Prot. 83/TFN-SD)

Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione  dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore) in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con le ….. per la stagione sportiva 2018/2019, entro il termine del 31 ottobre 2018, stabilito dalla normativa federale; nonché la società ASD Atletico Oristano CF, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 6, comma 1, del CGS in vigore).  La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 61/TFN del 28.11.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 5162/1550 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19 a carico del sig. S.G.e della società Romagnano Calcio ASD - Reg. Prot. 86/TFN-SD)

Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore), in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la stagione sportiva 2018/2019 con n. 17 calciatrici, ovvero …., entro il termine previsto dalla normativa Federale. Con la medesima nota è stata altresì deferita la Società Romagnano Calcio ASD per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 6, comma 1, del CGS in vigore). Ammenda di € 1.000,00 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 47/TFN del 13.11.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4590/1506 pf18-19/GP/AA/mg del 14.10.19 a carico della sig.ra C.V. e della società ASD Ludos - Reg. Prot. 77/TFN-SD)

Massima: Mesi 3 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS - FIGC per non aver depositato presso il competente ufficio della LND Dipartimento calcio femminile, entro il termine del 31.10.2018, l’accordo economico afferente il tesseramento nella stagione sportiva 2018/2019 della calciatrice …, che era stato sottoscritto il precedente 29 Agosto. Ammenda di € 500,00 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 47/TFN del 13.11.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4590/1506 pf18-19/GP/AA/mg del 14.10.19 a carico della sig.ra C.V. e della società ASD Ludos - Reg. Prot. 77/TFN-SD)

Massima: Mesi 3 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS - FIGC per non aver depositato presso il competente ufficio della LND Dipartimento calcio femminile, entro il termine del 31.10.2018, l’accordo economico afferente il tesseramento nella stagione sportiva 2018/2019 della calciatrice …, che era stato sottoscritto il precedente 29 Agosto. Ammenda di € 500,00 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 08 Agosto 2019 con riferimento al C.U. n. 17/FTN del 06 Agosto 2019 (dispositivo)

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.V. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pescara Calcio Femminile (già ASD La Saponeria Unigross) e la società ASD PESCARA CALCIO FEMMINILE (già ASD La Saponeria Unigross) - (nota n. 823/722 pf18-19 GP/AA/ep del 16.7.2019).

Massima:  Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto con la calciatrice … per la stagione sportiva 2017/2018 entro il termine previsto dalla normativa federale. La società è sanzionata con l’ammenda di € 500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 70/FTN del 24 Giugno 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.L.(all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD SS Lazio Calcio a 5) e la Società ASD SS LAZIO CALCIO A 5 - (nota n. 11611/298 pf18-19 GP/AA/ep del 16.4.2019)

Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 2 di inibizione per la violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS - FIGC in relazione agli artt. 94 ter comma 2 e 91 comma 2 NOIF per avere egli omesso di depositare presso la Divisione Calcio a 5 l’accordo economico con la calciatrice … al momento della sottoscrizione del relativo modulo di tesseramento per la stagione sportiva 2017/2018, pur avendo corrisposto alla predetta tesserata il rimborso spese relativo alle mensilità di Settembre ed Ottobre 2017, pari ad € 450,00 mensili, mediante l’emissione di due distinti bonifici bancari datati rispettivamente 11 Ottobre e 16 novembre 2017. La società è sanzionata con l’ammenda di € 300,00

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 104/CFA DEL  21/05/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 081 III SEZ. DEL 21 MARZO 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 21.2.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US FOLGORE CARATESE ASD AVVERSO LA SANZIONI: INIBIZIONE  PER  MESI  2  INFLITTA  AL  SIG.  C.M.,  ALL’EPOCA   DEI   FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2 NOIF; AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S; SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  4697/31  PF  18-19  GP/AA/MG  DEL 14.11.2018

Massima: Ridotta l’ammenda ad € 300,00 alla società e l’inibizione al presofferto al presidente per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione  dell’art. 94 ter, comma 2 delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto con il calciatore …, per la s.s. 2017/2018, entro il termine previsto dalla normativa federale” e la società U.S. Folgore Caratese A.S.D….Si mostra… fondata la doglianza concernente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 16 C.G.S.. In effetti, eccezion fatta per il …, gli accordi economici relativi a tutti gli altri calciatori della Folgore Caratese risultano regolarmente depositati, sicché la violazione disciplinare contestata, costituendo unica condotta illecita, per di più relativa ad una particolare situazione e ad un ridotto periodo di tesseramento, appare meritevole di applicazione delle circostanze attenuanti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 46/FTN del 21 Febbraio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.M. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della società US Folgore Caratese ASD), SOCIETÀ US FOLGORE CARATESE ASD - (nota n.4697/31 pf18-19 GP/AA/mg del 14.11.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 2 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto con il calciatore … per la s.s. 2017/2018, entro il termine previsto dalla normativa federale. La società è sanzionata con l’ammenda di € 600,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 43/FTN del 11 Febbraio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.P. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD Monticelli Calcio Srl), SOCIETÀ SSD MONTICELLI CALCIO SRL - (nota n. 5013/45 pf18-19 GP/AA/mg del 21.11.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 3 di inibizione per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto con il calciatore … per la Stagione Sportiva 2017/2018, entro il termine stabilito dalla normativa federale. La società è sanzionata con l’ammenda di € 500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 38/FTN del 06 Dicembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.D. (Presidente e legale rappresentante della Società FCD Novese Calcio Femminile),SOCIETÀFCD NOVESE CALCIO FEMMINILE - (nota n. 2425/1234 pf17-18 GP/AA/mg del 12.9.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 3 di inibizione per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non avere depositato gli accordi economici sottoscritti con le calciatrici … per la Stagione Sportiva 2017/2018, entro il termine stabilito dalla normativa federale. La società è sanzionata con l’ammenda di € 500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 30/FTN del 24 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.G. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pro San Bonifacio), A.F. (all’epoca dei fatti Vice Presidente Responsabile Squadre Femminili e legale rappresentante della Società ASD Pro San Bonifacio), SOCIETÀ ASD PRO SAN BONIFACIO - (nota n. 1456/1230 pf17-18 GP/AA/mg del 3.8.2018).

Massima: Il presidente ed il vice presidente sono sanzionati con l’inibizione di mesi 2 per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2017/2018 con n. 21 calciatrici (….) entro il termine previsto dalla normativa Federale. La società con l’ammenda di € 200,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 30/FTN del 24 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  C.M.G. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ACF Lucchese Femminile), SOCIETÀ ACF LUCCHESE FEMMINILE - (nota n. 1536/1266 pf17-18 AA/GT/mg del 7.8.2018).

Massima: Il presidente è  sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto con la calciatrice … per la Stagione Sportiva 2017/2018, entro il termine stabilito dalla normativa Federale. La società con l’ammenda di € 200,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 30/FTN del 24 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.M.(all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD AC Delta Calcio Rovigo Srl), SOCIETÀ SSD AC DELTA CALCIO ROVIGO SRL - (nota n. 1537/1267 pf17-18 AA/GT/mg del 7.8.2018).

Massima: Prosciolti i deferiti dalla contestata violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con n. 6 calciatori () per la stagione sportiva 2017/2018, entro il termine previsto dalla normativa Federale; nonché la Società SSD AC Delta Calcio Rovigo Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante perché la società ha dato prova con la raccomandata di aver inviato gli accordi….Dopo la ricezione della comunicazione di conclusione delle indagini, la Società Delta Calcio Rovigo ha fatto pervenire in Procura Federale, in data 18/7/2018, una memoria difensiva con la quale rilevava che gli accordi economici dei sei atleti erano stati spediti con raccomandata A/R ricevuta dal Dipartimento Interregionale LND in Roma, Piazzale Flaminio n. 9 in data 30 agosto 2018 ed esibiva, a tal fine, sia gli accordi economici sottoscritti che la cartolina di ricevimento postale. La Procura Federale replicava, nell’atto di deferimento che: “la produzione delle sole ricevute di spedizione e  di ricevimento  della raccomandata del 30/08/2017 non consente  di ritenere provato il contenuto della raccomandata medesima e, conseguentemente, l’invio dei detti accordi economici, in assenza peraltro di una nota di accompagnamento alla citata comunicazione che indichi un elenco dei documenti trasmessi”. Ad avviso di questo Tribunale, il deferimento non è meritevole di un positivo scrutinio per le seguenti considerazioni. Quando si spedisce una raccomandata (o quando la si riceve) la prova legale della sua consegna è data dall’avviso di ricevimento (taluni, impropriamente, la chiamano “ricevuta di ritorno”). Questo talloncino, però, indica solo la data e il soggetto che ha firmato, al momento della ricezione dell’atto, sul registro del postino, ma non specifica “cosa” materialmente la busta contenesse né se, al suo interno, vi fossero effettivamente tutti i fogli necessari per comprendere il significato della comunicazione. Insomma, la raccomandata a.r. dà la certezza della effettiva spedizione della missiva, ma non del suo contenuto. Il tema è rappresentato quindi dalla “presunzione di corrispondenza di contenuto”. Secondo il più recente e rimeditato orientamento della Cassazione, condiviso dal Collegio, sussiste una presunzione di corrispondenza tra la raccomandata effettivamente ricevuta dal destinatario e la copia che il mittente esibisce, asserendo di avere spedito. La questione si era posta per le cartelle di pagamento di Equitalia. La Cassazione in passato aveva statuito che spettava al mittente dimostrare il contenuto della raccomandata e a questa regola non poteva sottrarsi Equitalia, laddove aveva inviato la cartella di pagamento per posta e il contribuente contestava di averla ricevuta oppure ne contestava il contenuto. È onere del mittente (Equitalia) si legge in alcuni passaggi delle decisioni della Cassazione (sent. n. 2625/2015) fornire la  dimostrazione dell’esatto contenuto della raccomandata. In mancanza di tale dimostrazione, la prova dell’avvenuta notifica della cartella veniva meno e quindi la notifica stessa era nulla. In sintesi, le notifiche da parte della Società di riscossione sono legittime, ma cadono se, in giudizio, il contribuente si limita ad affermare che il contenuto del plico è diverso da quello che Equitalia sostiene che sia e se quest’ultima non dà prova contraria, ossia dell’effettivo contenuto della raccomandata. Tale orientamento è stato di recente capovolto dalla stessa Suprema Corte di Cassazione (cfr. sezione I, 22 maggio 2015, n. 10630). La Corte ha chiarito, re melius perpensa, che la prova del ricevimento di una raccomandata (con l’avviso di ricevimento) comporti sì, sempre, la presunzione di conoscenza del suo contenuto, ma spetta al destinatario della stessa dimostrare che la busta era vuota o aveva un contenuto diverso. Dunque è quest’ultimo che, se vuol contestare l’effettivo contenuto della raccomandata, deve dare prova di ciò che dice. Negli stessi termini è intervenuta in misura ancor più approfondita sempre la Suprema Corte, sezione V, 22 Giugno 2018, n. 16528 la quale ha ribadito che (pag. 29/32): “la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto, mentre l'onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l'atto spetta non già al mittente (in tal senso, Cass. ord. n. 9533 del 12/5/2015; n. 2625/2015; n. 18252 del 30/7/2013; n. 24031 del 10/11/2006; n. 3562 del 22/2/2005), bensì al destinatario (in tal senso, oltre ai precedenti già citati, Cass. sez. I, 22 maggio 2015, n. 10630; conf. Cass. n. 24322 del 14/11/2014; n. 15315 del 4/7/2014; n. 23920 del 22/10/13; n. 16155 del 8/7/2010; n. 17417 del 8/8/2007; n. 20144 del 18/10/2005; n. 15802 del 28/7/2005; n. 22133 del 24/11/2004; n. 771 del 20/1/2004; n. 11528 del 25/7/2003; n. 4878/1992; 4083/1978; cfr. Cass. ord. n. 20786 del 2/10/2014, per la quale tale presunzione non opererebbe - con inversione dell'onere della prova - ove il mittente affermasse di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contestasse tale circostanza). L'orientamento prevalente risulta peraltro conforme al principio generale di c.d. vicinanza della prova, poiché la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato), in ipotesi anche avvalendosi di testimoni, che al momento dell'apertura il plico era in realtà privo di contenuto. Merita dunque di essere confermato il principio per cui, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 602, art. 26 (così come, più in generale, in caso di spedizione di plico a mezzo raccomandata), la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione dl conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito). Ne consegue che, nel caso di specie, non avendo il contribuente fornito la prova dell'asserita assenza, all'interno della busta notificatagli, di parte dei fogli che componevano la cartella di pagamento impugnata, detta notifica deve ritenersi validamente perfezionata”. Facendo corretta applicazione dei suddetti principi al caso di specie, non può non evidenziarsi che la raccomandata A/R risulta correttamente spedita dalla Società sportiva alla LND (che ha comprovato documentalmente la circostanza); la raccomandata risulta, altresì, ricevuta dal suo destinatario, come confermato per tabulas dalla stessa Procura Federale nell’atto di deferimento.Per contro, non è stato fornito dal destinatario del plico (LND), e nel procedimento in esame dalla Procura Federale sulla quale incombevano i relativi accertamenti istruttori, alcuna prova circa il diverso contenuto della busta o l’assenza al suo interno dei documenti recanti gli accordi economici con i 6 calciatori.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/FTN del 17 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.C. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società FC Isola Capo Rizzuto), SOCIETÀ FC ISOLA CAPO RIZZUTO - (nota n. 1252/1046 pf17-18 AA/GP/mg del 31.7.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 1 di inibizione per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto con il calciatore … per la Stagione Sportiva 2017/2018, entro il termine stabilito dalla normativa federale. La società è sanzionata con l’ammenda di € 2.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/FTN del 17 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.R. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società ASD Napoli Femminile), SOCIETÀ ASD NAPOLI FEMMINILE - (nota n. 1263/1231 pf17-18 AA/GP/MG del 31.7.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 1 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con n. 3 calciatrici (…) per la stagione sportiva 2017/2018, entro il termine previsto dalla normativa federale. La società è sanzionata con l’ammenda di € 200,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 25 Settembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ AD VOLUNTAS CALCIO SPOLETO - (nota n. 12843/599 pf17-18 GP/CS/gb del 5.6.2018).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 900,00 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, per il comportamento posto in essere dall’allenatore,  che ha omesso il deposito dell’accordo economico sottoscritto con la AD Voluntas Calcio Spoleto entro il termine previsto dalla normativa di riferimento, così violando l’art.1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento al C.U. n. 1, punto 14, per la s.s. 2015/2016

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 76/TFN-SD del 27 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: - P. G.(all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL Città Di Campobasso), SOCIETÀ SSD ARL CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 11180/807 pf17-18 AA/GP/mg del 4.5.2018).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni pubblicate con C.U 158/1 del 13.12.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle dette pronunce. La società che ha patteggiato è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 oltre all’ammenda di € 1.000,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 76/TFN-SD del 27 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S. A. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Srl Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 10851/613pf17-18/AA/GP/mg del 27/04/2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, la somma accertata dal Collegio Arbitrale c/o LND con il lodo pubblicato con C.U. n. 6 del 05/10/2017 pari ad Euro 7.006,00 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.

La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 oltre all’ammenda di € 1.500,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 76/TFN-SD del 27 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M. D. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL - (nota n. 10388/806pf17-18/GP/AA/mg del 18/04/2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 7 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND, rispettivamente ad Euro 10.952,00  e 10.100,00, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle predette pronunce. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 oltre all’ammenda di € 1.600,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 71/TFN-SD del 12 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.U. (all’epoca dei fatti Amministratore unico della Società SSD ARL Potenza Calcio) - (nota n. 9147/434 pf17-18 GC/GP/ma del 26.3.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art, 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato e utilizzato, avanti ad un organo di giustizia federale, documenti che avrebbero dovuto comprovare pagamenti in favore dell’allenatore, in realtà mai avvenuti come riconosciuto dal Collegio Arbitrale della LND, il tutto al fine di trarre in inganno il citato organo giudicante e conseguentemente acquisire un indebito vantaggio, processuale ed economico, a favore della Società rappresentata. Sussistono infatti plurimi elementi sintomatici che conducono verso la pronuncia di colpevolezza in capo al deferito, in ragione delle compiute motivazioni addotte dalla Procura Federale. Sussiste infatti la decisione del Collegio Arbitrale della LND che recita in maniera conforme agli elementi accusatori, secondo i quali il deferito utilizzò dinanzi al predetto organo di giustizia federale, documenti che avrebbero dovuto comprovare la sussistenza di pagamenti in favore dell’allenatore …., in realtà mai avvenuti, al fine di trarre in inganno il citato organo giudicante e conseguentemente acquisire un indebito vantaggio processuale ed economico in favore della Società. In tal senso l’istruttoria svolta dalla Procura Federale è completa e convincente, non lasciando spazio a interpretazioni difformi in merito all’occorso, il cui svolgimento è stato rivisitato nella esatta maniera in cui ebbe corso. Si aggiunga che il comportamento sempre silente del deferito, che non ha mai rassegnato proprie difese, rende ancor più immanente la tesi colpevolista.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 71/TFN-SD del 12 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.A. (all’epoca dei fatti e oggi Presidente della Società ASD Anzio Calcio 1924 già ASD Anziolavinio), SOCIETÀ ASD ANZIO CALCIO 1924 già ASD Anziolavinio - (nota n. 9101/377pf17-18/GC/GP/ma del 23.03.2018).

Massima:  Il legale rapp.te della società viene prosciolto dall’accusa di aver violato dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato e utilizzato, avanti a un organo di giustizia federale, un documento apparentemente attribuibile al tecnico, rivelatosi nel corso dell’attività istruttoria palesemente apocrifo in ordine alla apposta sottoscrizione, il tutto al fine di trarre in inganno il Collegio Arbitrale della L.N.D e  consequenzialmente acquisire un indebito vantaggio, processuale ed economico, a favore della Società rappresentata. Sul piano probatorio, il deferimento fonda le convinzioni accusatorie in primis sul giudizio valutativo adottato dal Collegio Arbitrale della L.N.D. che concludeva per la palese difformità della sottoscrizione poiché diversa rispetto ad altre firme rese dal Tecnico sulla similare documentazione in atti; in secondo luogo sul disconoscimento dichiarato verbalmente dallo stesso sottoscrittore, in sede di audizione dinanzi al Procuratore Federale. Preme tuttavia puntualizzare, in linea generale, che il complessivo giudizio concernente la apocrifia di una firma non è sempre di agevole apprensione, necessitando di una prova certa riferita al falso. Sul punto sussiste agli atti persino una prova contraria offerta dalla difesa, cioè la Consulenza Tecnica grafologica redatta dal Prof. ….. che conclude in maniera opposta rispetto al convincimento della Procura Federale: "la firma a nome …..... risulta provenire dalla mano del predetto Sig. …....". È pur vero che tale Elaborato non contempla la verifica sulla grafia dell'interessato, né questi è mai comparso al cospetto del Perito per rendere scritture di comparazione; valga però la indubitabile circostanza secondo la quale non è stato possibile, oggettivamente, raggiungere una prova definitiva e concludente che possa conferire ragionevole certezza in ordine alla validità della sottoscrizione. Si aggiunga infine che il Sig. ….. nutriva un interesse diretto al disconoscimento della sua sottoscrizione (apposta sulla quietanza di € 5.000,00), poiché creditore della Società a fronte del predetto importo.  Il coacervo dei contrapposti interessi e dei contrastanti riscontri sulla veridicità o meno della firma, induce il Tribunale a optare per una motivata sintesi di proscioglimento in applicazione della evidente incertezza istruttoria, non essendo stata raggiunta la palmare prova che possa condurre, con ragionevole certezza, alla colpevolezza dei deferiti, anche in onore alla struttura del processo sportivo che non si pone in ausilio all'accertamento specifico del falso, per via della propedeutica rapidità sancita ai fini del raggiungimento della decisione.  I prevenuti vengono quindi prosciolti in virtù dell'esplicato ragionamento logico giuridico che si rivela maggiormente equo e congruo in relazione alla specie, anche in applicazione del principio giuridico del favor rei. 

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 68/TFN-SD del 21 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T. A. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO Srl - (nota n. 8465/521pf17-18/GC/GP/ma del 12.03.2018).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, comma 15, del CGS, per non aver provveduto, entro il termine di 30 giorni dalla decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, immediatamente esecutiva, al pagamento della somma che il T.F.N. aveva posto a carico della Società quale saldo della quota percentuale di partecipazione all’incasso, di spettanza dell’altra società, in relazione alla disputa della gara, valevole per la Tim Cup 2016; violazione protrattasi anche dopo la decisione dalla Corte Federale d’Appello di cui al C.U. n. 39 del 01/09/2017 per effetto della quale la decisione di primo grado è divenuta definitiva. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 4.500,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 63/TFN-SD del 26 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R. F. (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società SSD Viareggio 2014 ARL), SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL - (nota n. 9224/612 pf 17-18 AA/GP/mg del 27.3.2018).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 63/TFN-SD del 26 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S. A. (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD SRL Manfredonia Calcio), SOCIETÀ ASD SRL MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 9115/562 pf17-18/GP/AA/mg del 26.03.2018).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 8 per la violazione, dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 del CGS, per non aver pagato ai calciatori, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 3 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di euro 1.700,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 63/TFN-SD del 26 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ACF TORINO - (nota n. 7970/23 pf 17-18 GP/AA/mg del 1.3.2018).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 300,00 per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante consistente nella violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con n. 16 calciatori nel termine previsto dalla comunicazione n. 14 del Dipartimento calcio femminile del 3.5.2017.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 59/TFN-SD del 12 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.M. (all’epoca dei fatti Presidente della Società FCD Rossoblù Potenza - ora SSDARL Potenza Calcio) - (nota n. 6637/319 pf17-18/GC/GP/ma del 30.01.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 2 per aver omesso di depositare presso il competente Dipartimento Interregionale, entro e non oltre 30 giorni dalla relativa sottoscrizione e con contestuale comunicazione all’interessato, l’accordo economico sottoscritto con il calciatore. In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi, all’esito dell’esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del Presidente e legale rappresentante della Società può ritenersi sufficientemente provata e si concretizza nella violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1 bis comma 1 del CGS con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 94 ter co. 2 delle N.O.I.F. (nella parte in cui tale ultima norma testualmente dispone: “(…) Gli accordi relativi al Campionato di Serie D del Dipartimento Interregionale devono essere depositati (…) entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi (…) Il deposito dei suddetti accordi deve essere effettuato a cura della Società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice”).

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 98/CFA 11 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 19.12.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US PALMESE 1912 ASD AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. C.G., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMI 11 NOIF E ALL’ART. 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4337/118 PF 17-18 GP/AA/MG DEL 21.11.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha inflitto al legale rapp.te l’inibizione per mesi sei, ed alla società l’ammenda di € 1.500,00 ed un punto di penalizzazione in conseguenza del mancato pagamento nei termini del lodo emesso dalla Commissione Accordi Economici della LND e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli ulteriori accertamenti del caso atteso che all’esito dell’escussione del teste (calciatore) è emerso che le affermazioni rese con la quietanza libertaria sono risultate indiscutibilmente false a seguito di quanto riferito dal calciatore nel corso delle dichiarazioni rese alla Procura Federale ed alla Corte, il calciatore, invero, le ha inequivocamente smentite disconoscendo altresì la firma apposta in calce all’atto: questa insuperabile risultanza conduce alla reiezione dell’appello che, come più volte osservato, è fondato soltanto sulla valenza probatoria del documento, conseguentemente da escludersi senza esitazioni. Le dichiarazioni del calciatore, appaiono talmente contraddittorie da non consentire di fondare sulle stesse alcun convincimento atteso il contrasto fra le tre versioni rilasciate in ordine alle medesime circostanze di fatto. Ancorchè il presente appello debba venir deciso sotto il profilo di diritto inizialmente esaminato e motivato, ribadisce la Corte che nemmeno valutando nel merito la controversia e le relative risultanze istruttorie l’avanzato reclamo può trovare accoglimento, sia per le versioni inconciliabili delle circostanze di fatto rassegnate dal calciatore, sia, soprattutto, per la mancata prova di pagamenti riguardanti l’intero importo dovuto. Infine, il comportamento della società e del suo Presidente, che si sono indotti a produrre dichiarazione sicuramente non corrispondente alla verità, falsamente sottoscritta e datata, nonché dello stesso calciatore che ha reso le contrastanti dichiarazioni cui sopra è espresso riferimento, inducono la Corte a disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l’eventuale seguito di competenza.

 

Decisione C.F.A. : C. U. n. 94/CFA 10 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 19/TFN del 18.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US PALMESE 1912 ASD AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 14 INFLITTA AL SIG. C.G., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMI 11 E 13 NOIF E ALL’ART. 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.;  PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTE N. 991/1147 PF 16-17 GP/AA/MG DEL 28.7.2017, N. 990/1148 PF 16-17 GP/AA/MG DEL 28.7.2017, N. 1097/1149 PF16-17 GP/AA/MG DEL 2.8.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato il legale rapp.te della società con l’inibizione di mesi 14 per la accertata violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.g.s., in relazione all’art. 94-ter, commi 11 e 13, delle N.O.I.F. ed all’art. 8, comma 9 e 10, C.G.S. per il mancato pagamento delle somme stabilite come dovute ai suoi  tesserati dai provvedimenti della Commissione Accordi Economici della L.N.D. e dal Collegio Arbitrale presso la stessa L.N.D. La Corte Federale d’Appello ritiene che le doglianze non meritino accoglimento, dovendo ritenersi del tutto congruo alla negatività delle condotte osservate (anche in considerazione del numero dei casi di inadempimento delle determinazioni degli Organi più sopra richiamati) il regime punitivo siccome deliberato dal Tribunale Federale, che ha già fatto corretta ed adeguata applicazione, alle peculiarità della fattispecie, dell’istituto della continuazione e delle sue implicazioni.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 57/TFN-SD del 30 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE   A   CARICO   DI:   R.   F. (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società SSD Viareggio 2014 ARL),  SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL - (nota n. 5785/252 pf 17-18 AA/GP/mg del 9.1.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, le somme accertate dalla CAE della LND, confermata dal TFN – SEZ. V.E., nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle predette pronunce del TFN – SEZ. V.E. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica e l’ammenda di € 1.500,00. La condotta della Società può essere, nel suo complesso, positivamente  apprezzata  (tempestivo  pagamento  delle  somme  a  due  calciatori;  tentativi  di contatto  con  gli  altri  due  atleti;  estinzione  del  debito  ancorché  in  ritardo)  ai  fini  della determinazione delle sanzioni.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 53/TFN-SD del 27 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  M.  M. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società APD Ribelle), SOCIETÀ APD  RIBELLE - (nota n. 6159/166 pf 17-18 AA/GP/mg del 18.1.2018).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione, dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 del CGS, per non aver pagato al calciatore, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza se e quando dovesse tornare attiva e l’ammenda di euro 1.500,00 atteso che la stessa è stata dichiarata inattiva ma è ancora affiliata

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 52/TFN-SD del 26 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D’A. R. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Gladiator), SOCIETÀ ASD  GLADIATOR - (nota n. 6728/165 pf 17-18 GP/AA/mg del 31.1.2018).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, la somma accertata dal Collegio Arbitrale c/o LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di euro 1.500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 52/TFN-SD del 26 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A. C. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Due Torri), SOCIETÀ ASD DUE TORRI - (nota n. 5758/148pf17-  18/GP/AA/mg del 08.01.2018).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 7 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle dette pronunce. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di euro 1.600,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 52/TFN-SD del 26 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE   A   CARICO   DI:   C.   G. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Palmese ASD), SOCIETÀ  US PALMESE ASD - (nota n. 7024/255 pf 17-18 AA/ GP/mg del 7.2.2018).

Massima: Il sodalizio sportivo, va prosciolto perché, attraverso il proprio legale, ha dimostrato di aver corrisposto all’allenatore la somma accertata dal Collegio Arbitrale c/o LND, provvedendo all’accredito nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 48/TFN-SD del 07 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L. R. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Catanzaro C5 Stefano Gallo ’79),  SOCIETÀ ASD CATANZARO C5 STEFANO GALLO ’79 - (nota n. 5641/167 pf17-18 GP/AA/mg del  29.12.2017).

Massima: Va rigettata l’eccezione di falsità genericamente riferita a “documenti o atti con la mia firma”, senza la indicazione degli atti di cui si afferma la falsità. Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, infatti, il disconoscimento della propria sottoscrizione, pur non dovendo avvenire con l’uso di formule sacramentali o speciali, deve comunque avvenire in modo espresso ed inequivoco, non essendo sufficiente una contestazione generica oppure implicita o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti (Cass. civ. Sez. III, 19/07/2012, n. 12448; Cass. civ., Sez. III, 21/11/2011, n. 24456, Cass. civ., Sez. III, 21/11/2011, n. 24456) e, quando riferito alle fotocopie dei documenti prodotte in giudizio deve essere effettuato «espressamente» e cioè, “sia che riguardi la conformità della copia al suo originale, sia che abbia ad oggetto la sottoscrizione od il contenuto della scrittura, in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga non equivoca negazione della genuinità della copia prodotta; pertanto, si tratta di un'eccezione che non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato” (Cass. civ. Sez. V, 19/08/2004, n. 16232).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato, all’allenatore, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nel primo campionato cui prenderà parte e l’ammenda di € 1.500,00, atteso che ha cessato ogni attività ma è ancora affiliata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 45/TFN-SD del 01 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S. A. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società CS Vultur), SOCIETÀ CS VULTUR - (nota  n. 5220/147 pf17-18/GP/AA/mg del 15.12.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 45/TFN-SD del 01 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C. S. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Città Di Castello Srl), SOCIETÀ  SSD CITTÀ DI CASTELLO Srl - (nota n. 5125/145 pf 17-18 GP/AA/mg del 12.12.17).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 43/TFN-SD del 16 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: O. F. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società S.S.D. Pol. Sarnese 1926  Srl), SOCIETÀ SSD POL SARNESE 1926 - (nota n. 4969/168 pf 17-18 GP/AA/mg del 6.12.2017).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 4 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle predette pronunce. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 300,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 43/TFN-SD del 16 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: I. G.(all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Città di Foligno 1928 Srl) - (nota n.  4956/861 pf 16-17 GP/AA/mg del 6.12.2017).

Massima: Il Presidente è sanzionato con l’inibizione di anni 2 e mesi 4 per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto a molteplici calciatori, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici presso la LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia e per la violazione dell’art.1 bis comma 1 del GCS in relazione all’art. 94ter, comma 13 delle NOIF ed all’art. 8 commi 9 e 10 del CGS, per non aver corrisposto agli allenatori, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND, nel termine di tenta giorni dalla comunicazione delle rispettive suddette pronunce. Con riferimento alla determinazione delle sanzioni si rileva che il comportamento del deferito è caratterizzato da abitualità, continuità nella violazione di norme endofederali che, per la loro caratteristica plurioffensiva, hanno riflessi di estrema gravità anche in relazione all’Ordinamento giuridico nazionale, che denotano la evidente volontà di sottrarsi al rispetto delle regole che governano la civile convivenza nell’ambito della Federazione., con i conseguenti riflessi sulla determinazione della sanzione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 38/TFN-SD del 08 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M. G. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Poggibonsi Srl), SOCIETÀ US  POGGIBONSI SRL - (nota n. 4333/117 pf 17-18/GP/AA/mg del 21.11.17).

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M. G. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Poggibonsi Srl), SOCIETÀ US  POGGIBONSI SRL - (nota n. 4231/116 pf 17-18/GP/AA/mg del 20.11.17).

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M. G. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Poggibonsi Srl), SOCIETÀ US  POGGIBONSI SRL - (nota n. 4228/115 pf 17-18/GP/AA/mg del 20.11.17).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF e all’art. 8 commi 9 e 10 CGS per non aver provveduto al pagamento in favore dei tesserati di quanto riconosciuto da 3 decisioni della Commissione Accordi Economici LND. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 3 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 1.400,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 34/TFN-SD del 19 Dicembre 2017  (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S. A. (all’epoca dei  fatti  Presidente  e  Legale  rappresentante  della  Società  SSD  SRL  Manfredonia  Calcio),  SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 3825/42 pf17-18 GP/AA/mg del 9.11.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 4 e giorni 20 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle dette pronunce. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica e l’ammenda di Euro 1.600,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 34/TFN-SD del 19 Dicembre 2017  (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE    CARICO   DI:  C.  G. (All’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società  US Palmese 1912 ASD),  SOCIETÀ US PALMESE 1912 ASD - (nota n. 4337/118 pf17-18 GP/AA/mg del 21.11.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica e l’ammenda di Euro 1.500,00.

Massima: Il timbro postale apposto in calce alla quietanza non costituisce data certa della stessa. A mente dell’art. 2704, co. 1, cc “la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento”.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 32/TFN-SD del 18 Dicembre 2017  (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PERRUCCI GIULIO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSDARL Città Di Campobasso),  SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 3239/44 pf17-18 AA/GP/mg del 23.10.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P. G. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSDARL Città Di Campobasso),  SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 3235/39 pf17-18 AA/GP/mg del 23.10.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.G. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSDARL Città Di Campobasso),  SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 3236/40 pf17-18 AA/GP/mg del 23.10.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P. G. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSDARL Città Di Campobasso),  SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 3237/41 pf17-18 AA/GP/mg del 23.10.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P. G. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSDARL Città Di Campobasso),  SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 3238/43 pf17-18 AA/GP/mg del 23.10.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 10 per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 13 NOIF ed all’art. 8 commi 9 e 10 CGS a motivo del mancato pagamento in favore di tesserati della Società di somme accertate dalla Commissione Accordi Economici LND (in quattro casi) e dal Collegio Arbitrale LND (in un caso), che doveva essere effettuato entro il termine di trenta giorni da ogni singola comunicazione delle pronunce. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 in classifica e l’ammenda di Euro 1.600,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 31/TFN-SD del 13 Dicembre 2017  (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE    CARICO   DI:   M.  S. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912  Srl) - (nota n. 2527/1146 pf16-17 GP/AA/mg del 3.10.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e dell’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND. La società fallita a cui è stata revocata l’affiliazione non è sottoponibile a procedimento disciplinare.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 30/TFN-SD del 04 Dicembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M. S. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della  Società Calcio Lecco 1912 Srl) - (nota n. 2292/1145 pf16-17 GP/AA/mg del  26.09.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND. La società fallita a cui è stata revocata l’affiliazione non è sottoponibile a procedimento disciplinare.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 30/TFN-SD del 04 Dicembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M. S. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della  Società Calcio Lecco 1912 Srl) - (nota n. 2257/1144 pf16-17 GP/AA/mg del  25.09.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 7 per rispondere la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, comm1 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND. La società fallita a cui è stata revocata l’affiliazione non è sottoponibile a procedimento disciplinare.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 26/TFN-SD del 16 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C. L. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD SS Lazio Calcio a 5), SOCIETÀ ASD SS LAZIO CALCIO A 5 - (nota n. 14193/872 pf16-17 GP/AA/mg del 21.7.2017).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 4 per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, le somme accertate dalla CAELND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di Euro 1.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 24/TFN-SD del 08 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ACD LEGNANO, oggi AC LEGNANO SSDARL - (nota n. 1607/713 pf16-17 GP/aa/mg del 29.08.2017).

Massima: La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti q in classifica e l’ammenda di Euro 1.000,00 per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 13 NOIF, nonché dell’art. 8 commi 9 e 10 CGS.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 21/TFN-SD del 24 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:G.M. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Chieti Calcio ARL) - (nota n.992/530pf16-17AA/GP/mgdel28.7.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.M. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Chieti Calcio ARL) - (nota n.993/712pf16-17AA/GP/mg del 28.7.2017).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 12 per la violazione dell’art.1-bis,comma1,CGS in relazione all’art.94-ter,comma 2,NOIF e alla lettera E) del C.U.n.1 dell’ 01/07/2016 del Dipartimento Interregionale della LND, nonché dell’art.1-bis,comma1,CGS in relazione all’art.94-ter,comma 11,NOIF e all’art.8,comma 9 e comma 10 CGS, per non avere, rispettivamente, depositato gli accordi economici sottoscritti per la stagione sportiva 2016/2017,entro il termine stabilito dalla normativa Federale e per non avere corrisposto al calciatore, le somme accertate dalla CAE della LND e confermata dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 19/TFN-SD del 18 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C. G. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US  Palmese ASD), SOCIETÀ US PALMESE ASD - (nota n. 991/1147 pf16-17 AA/GP/mg  del 28.7.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARBONE GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Palmese ASD), SOCIETÀ US PALMESE ASD - (nota n. 990/1148 pf16-17 GP/AA/ mg  del 28.7.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C. G. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US  Palmese ASD), SOCIETÀ US PALMESE ASD - (nota n. 1097/1149 pf16-17 /GP/AA/mg  del 2.8.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 14 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS per non aver pagato all’allenatore ed ai calciatori, le somme accertate dalla Collegio Arbitrale della LND e dalla CAE. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 in classifica ed Euro 3.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 18/TFN-SD del 10 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società APD  Ribelle), Società APD RIBELLE - (nota n. 1077/1142 pf16-17 GC/AA/mg del 1.8.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS per non aver pagato ai  calciatori, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 1.500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 15/TFN-SD del 03 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P. M. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD ARL FC Grosseto), Società SSD ARL FC GROSSETO - (nota n. 294/1074 pf16-17 GP/AA/mg del 10.7.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 3 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS per non aver pagato al calciatore, le somme accertate dalla CAE della LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica  ed Euro 500,00. Sanzione ridotta tenendo conto delle sanzioni già inflitte agli stessi soggetti nella ricorrenza delle medesime fattispecie.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 15/TFN-SD del 03 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  P. M. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD ARL FC Grosseto), Società SSD ARL FC GROSSETO - (nota n. 202/1073 pf16-17 GP/AA/mg del 6.7.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 9 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS per non aver pagato ai calciatori, le somme accertate dalla CAE della LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 in classifica ed Euro 1.800,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 14/TFN-SD del 29 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:U.V. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSDARL Potenza Calcio),Società SSD ARL POTENZA CALCIO -(nota n.638/780pf16-17/AA/GP/epdel20.7.2017).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 3 per la violazione dell’art.1bis, comma 1,del CGS, in relazione all’art.94ter,comma 2delleNOIF,per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto con il calciatore per la stagione sportiva 20152016,entro il termine previsto dalla normativa federale. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 500,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 12/TFN-SD del 27 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C. G. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Palmese ASD), Società US PALMESE ASD - (nota n. 369/1064 pf16-17 GP/AA/mg dell’11.7.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS per non aver pagato al calciatore, le somme accertate dalla CAE della LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 10/TFN-SD del 19 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R. A. A.(all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della SocietàL’Aquila Calcio 1927 Srl), SocietàL’AQUILA CALCIO 1927 Srl - (nota n.13517/1012 pf16-17 GP/AA/mg del 7.6.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 3 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 8, comma 15 del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della Lega Pro. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di Euro 1.500,00.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 032/CFA del 25 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta - Com. Uff. n. 84 del 4.5.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTA AL SIG. C. G., PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE,  PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.; PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 3 E AMMENDA DI € 2.250 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALENOTE N. 8748/276 PF 16-17 MB/GR/PP DEL 16.02.2017, N. 8295/278 PF 16-17 GR/MB/PP DEL 6.2.2017 E N. 8277/280 PF16/17 MB/GR/PP DEL 7.2.2017

Massima: Com’è noto, ai sensi dell’art. 94 ter, commi 11 e 13, N.O.I.F., il pagamento delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della LND e dal Collegio arbitrale presso la LND, deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della decisione.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 032/CFA del 25 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera  del  Tribunale  Federale  Nazionale   Sezione  Disciplinare   Com.  Uff.  n. 88/TFN - del 22.05.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: DEL SIG. P. D., PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA  1,  C.G.S.  IN  RELAZIONE  ALL’ART  94  TER,  COMMA  11,  DELLE N.O.I.F. E DELL’ART. 8 COMMI 9 E 10 C.G.S.; DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 S.R.L., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO  PROPRIO  DEFERIMENTO  -  NOTA  N.  10069/658  PF16-17  AA/MG  DEL 16.3.2017

Massima: E’ da considerare, però, che l’art. 16 C.G.S. prescrive che “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinati, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Facendo applicazione di quanto richiamato, occorre valorizzare due circostanze: il pagamento fu eseguito pochi giorni dopo la richiamata assunzione della carica di amministratore; il ritardo risulta contenuto in pochi giorni. Consegue che, valutata la natura dell’occorsoapplicate  le  circostanze attenuanti, le sanzioni vanno ridotte.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 021/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 29.7.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DELL’A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI MESI 8 AL SIG. A. C. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RICORRENTE), PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94 TER COMMA 11 N.O.I.F. E 8 COMMI 9 E 10 C.G.S.; PENALIZZAZIONE   DI   PUNTI    IN   CLASSIFICA   DA   SCONTARSI   NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017, NONCHÉ AMMENDA DI € 2.000,00, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. ALLA RECLAMANTE; INFLITTE SEGUITO N. 2 DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE(NOTA N. 12649/733 PF15-16/DP/FDA DEL 9.5.2016 E NOTA N. 14858/960 PF15-16/DP7FDA DEL 14.6.2016)

Massima: La Società reclamante ha prodotto la fotocopia di una quietanza liberatoria la quale non costituisce prova dell’avvenuto pagamento trattandosi di atto privo di data certa e pertanto non rilevante ai fini della prova dell’avvenuto pagamento.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 021/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 29.7.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DELL’A.S.D. U.S. AGROPOLI AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. D. C. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA U.S. AGROPOLI) PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.; PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E L’AMMENDA DI1.500,00 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(NOTA N.

12460/721 PF15-16 DP/FDA DEL 6.5.2016)

Massima: Secondo la giurisprudenza di questa Corte (si veda Corte di Giustizia Federale, III sez., Com. Uff. n. 285/CGF relativo alla decisione assunta sul ricorso proposto dalla società in relazione alla violazione dell’art. 94-ter, comma 13, N.O.I.F., nella riunione del 21 maggio 2009), “la normativa di cui in imputazione non è ispirata unicamente alla mera tutela privatistica di eventuali ragioni di credito-debito fra le parti contendenti ma è chiaramente dettata soprattutto in funzione dell’interesse alla regolarità dei rapporti tra i vari partecipi e componenti dell’ordinamento sportivo”. Conseguentemente, prescindendo dalla disanima circa l’ammissibilità o meno della forma di pagamento prescelto dalla società (contanti), sta di fatto che, come nel richiamato precedente, “la allegata dichiarazione liberatoria risulta priva di data certa ed opponibile ai terzi, come invece avrebbe potuto avvenire qualora si fosse fatto ricorso ad altre oggettivamente ineccepibili forme di pagamento e di soddisfazione del debito di che trattasi”. In assenza di data certa, non può ritenersi prodotta la prova della tempestività del pagamento de quo entro i termini fissati dall’ordinamento federale.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 021/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 9/TFN del 29.7.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DEL FONDI CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. C. N., (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ FONDI CALCIO), PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94TER, COMMA 11 N.O.I.F. E 8 COMMI 9 E 10 C.G.S.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 E AMMENDA DI1.500,00 PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. ALLA RECLAMANTE;

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 12463/690 PF15-16 DP/FDA DEL 6.5.2016)

Massima: La società stessa ammette di aver pagato il dovuto in una data successiva alla scadenza del termine di 30 giorni imposto dall’art. 94-ter, comma 11, N.O.I.F.. Ne consegue l’ammissione della contestata irregolarità ed il rigetto del ricorso.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 04/TFN-SD del 13 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M. M.(all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società APD Ribelle), Società APD RIBELLE - (nota n. 13143/779 pf16-17 GP/AA/mg del 26.5.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS per non aver pagato al calciatore, le somme accertate dalla CAE della LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 03/TFN-SD del 10 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.M. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC - (nota n. 12111/660 pf16-17 GP/AA/mg del 4.5.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS per non aver pagato all’allenatore, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 1.500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 02/TFN-SD del 04 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G. I. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Città di Foligno 1928 Srl), Società CITTÀ DI FOLIGNO 1928 Srl - (nota n. 12659/858 pf16-17 GP/AA/mg del 15.5.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS per non aver pagato al calciatore, le somme accertate dalla CAE della LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 02/TFN-SD del 04 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G. Z. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Noto), Società USD NOTO - (nota n. 12653/776 pf16-17 GP/AA/mg del 15.5.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS per non aver pagato all’allenatore, le somme accertate dalla Collegio Arbitrale della LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 02/TFN-SD del 04 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: U. V. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD ARL Potenza Calcio) - (nota n. 12759/749 pf16-17 AA/GP/mg del 15.05.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS per non aver pagato all’allenatore, le somme accertate dalla Collegio Arbitrale della LND.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 004/CFA del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 56 del 22.2.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA S.F. AVERSA NORMANNA SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 500,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.,  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE   NOTA  N. 5895/99 PF16-17 AA/MG DEL 30.11.2016  RICORSO DEL SIG. C. B. (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.F. AVERSA NORMANNA SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN REL. ART. 8, COMMA 15 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 5895/99 PF16-17 AA/MG DEL 30.11.2016

Massima: L’esiguità della somma dovuta, l’assenza, nell’esposto presentato dall’allenatore, di doglianze circa eventuali danni patiti a causa del ritardato adempimento, e la circostanza che, sotto il profilo soggettivo, il legale rappresentante della società può effettivamente avere ritenuto, sia pure erroneamente, che, così come era avvenuto in precedenza per il pagamento di altri tesserati, la Lega avrebbe fatto fronte anche al pagamento nei confronti dell’allenatore con le somme giacenti sul conto della società a seguito dell’escussione della fideiussione, consentono di ridurre la sanzione dell’inibizione di mesi quattro irrogata limitatamente al solo presofferto. Quanto alla società, la Corte, per tutte le ragioni sopra esposte e anche in considerazione dei precedenti della giurisprudenza federale citati nel ricorso presentato nell’interesse della società, ritiene congruo eliminare la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica irrogata nel giudizio di primo grado e ridurre l’importo della sanzione pecuniaria che viene così rideterminata in € 200,00 di ammenda.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 001/CFA del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 18/TFN del 27.9.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DELL’A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL SIG. A. C., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94TER COMMA 11 N.O.I.F. E DELL’ART. 8 COMMI 9 E 10 C.G.S.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA PRIMA SQUADRA, STAGIONE SPORTIVA 2016/2017, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 90/961 PF15- 16 DP/FDA DEL 4.7.2016

Massima: La Società reclamante ha prodotto la fotocopia di una quietanza liberatoria la quale non costituisce prova dell’avvenuto pagamento trattandosi di atto privo di data certa e pertanto non rilevante ai fini della prova dell’avvenuto pagamento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 01/TFN-SD del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M. M.(all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della APD Ribelle), Società APD RIBELLE - (nota n. 11908/750 pf16-17 AA/GP/mg del 2.5.2017).

Massima: La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti……in classifica. Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS per non aver pagato al calciatore, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 1.500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 01/TFN-SD del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S. M. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl), Società CALCIO LECCO 1912 Srl - (nota n. 11917/777 pf16-17 AA/GP/mg del 2.5.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS per non aver pagato all’allenatore, le somme accertate dalla Collegio Arbitrale della LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 1.500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 01/TFN-SD del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:S.G.(all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Acqui Calcio1911 Srl),Società ACQUI CALCIO1911Srl -(nota n.11915/775pf16-17AA/GP/mgdel2.5.2017).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 3 per il mancato deposito dell'accordo economico stipulato tra la Società ed il calciatore per la stagione 2015-2016. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 500,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 95/TFN-SD del 21 Giugno 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.C. (all’epoca dei fatti dirigente della Società SSD Cynthia 1920 Srl ), G.B. (Presidente della Società SSD Cynthia 1920 Srl), Società SSD CYNTHIA 1920 Srl - (notan.11528/527pf16-17 GP/GT/ag del 19.04.2017).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 2 per  avere omesso un preciso dovere di controllo sulla regolarità formativa dell’accordo economico del 01/08/2016 sottoscritto dal tecnico, non sorvegliando adeguatamente che la firma sul contratto fosse stata apposta personalmente dal tecnico, essendo la stessa risultata, in sede istruttoria, palesemente apocrifa e, comunque, non riferibile all’allenatore; il tutto in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 600,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 95/TFN-SD del 21 Giugno 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  C. A. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Due Torri), Società ASD DUE TORRI - (nota n. 11213/657 pf16-17 GP/AA/mg dell’11.04.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS per non aver pagato all’allenatore, le somme accertate dalla Collegio Arbitrale della LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 92/TFN-SD del 09 Giugno 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.C. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Civitanovese SSD arl), Società US CIVITANOVESE SSD arl-(nota n.10478/531pf16-17GP/AA/mg del 27.03.2017).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 2 per la violazione dell’art.1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art.94 ter, comma 2, delle NOIF e alla lettera E) del CU n.1dell’1/07/2016 del Dipartimento Interregionale della LND, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la Stagione Sportiva 2016/2017, entro il termine stabilito dalla normativa federale. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 1.000,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 92/TFN-SD del 09 Giugno 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:C.P. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Sammaurese),Società ASD SAMMAURESE-(nota n.10484/533pf16-17GP/AA/mg del 27.03.2017).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 2 per la violazione dell’art.1bis, comma1, del CGS, in relazione all’art.94 ter, comma 2, delle NOIF e alla lettera E) del CU n.1dell’1/07/2016 del Dipartimento Interregionale della LND, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la Stagione Sportiva 2016/2017, entro il termine stabilito dalla normativa federale. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 1.000,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 89/TFN-SD del 24 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.P. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Isernia FC), G.B. (all’epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC-(nota n.3387/966pf15-16GR/mg del 04.10.2016).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 9 per la violazione dell’art.1bis comma 1 CGS in relazione all’art.94 comma 2 NOIF atteso il mancato deposito da parte della Società, nei termini previsti, dell’accordo economico che era stato sottoscritto tra la Società ed il calciatore per la stagione sportiva 2013/2014, che recava la data apparente del 1°dicembre 2013, ma che in realtà era stato firmato nel mese di agosto 2013 alla presenza di altri tesserati della Società. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 1.500,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 89/TFN-SD del 24 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D. C. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US  Agropoli), Società US AGROPOLI - (nota n. 11292/711 pf16-17 GP/AA/mg del  12.04.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS per non aver pagato ai  calciatori, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 1.500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 89/TFN-SD del 24 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO MISSIROLI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società APD  Ribelle), Società APD RIBELLE - (nota n. 11201/655 pf16-17 GP/AA/mg del  11.04.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS per non aver pagato ai  calciatori, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 1.500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 88/TFN-SD del 22 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D. P. (Presidente e Legale rappresentante della Società Sef Torres 1903 Srl), Società SEF TORRES 1903 Srl - (nota n. 10069/658 pf16-17 GP/AA/mg del 16.3.2017).

Massima: Il legale rapp.te non risponde della violazione dell’art. 1bis, comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, le somme accertate dalla Commissione Accordi economici presso la LND per aver effettuato il pagamento spontaneamente (in data 24 maggio 2916, cioè 9 giorni dopo l’assunzione dei poteri rappresentativi di fronte alla FIGC) e che alla luce di tale tempistica, suscita perplessità la segnalazione - esposto effettuata dal legale del calciatore quasi venti giorni dopo il pagamento stesso.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 85/TFN-SD del 11 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:G.B. (Segretario della Società AC Mezzocorona Srl nella s.s.13-14), Società AC MEZZOCORONA Srl - (nota n.6034/1177pf15-16GP/MB/gbdel5.12.2016).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di euro 9.00,00, a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio segretario, il quale si è reso responsabile della violazione dell’art.1bis,comma 1 CGS in riferimento al Com.Uff.n.89 della LND, s.s. 2013/2014, punto 1,alla voce “premio di tesseramento annuale”, per aver pattuito e sottoscritto con il tecnico, sottoscrivendo per conto della Società il relativo accordo, un premio di tesseramento superiore ai massimi previsti per la conduzione tecnica della squadra partecipante al Campionato Juniores Nazionale, indicati in € 3.000,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 77/TFN-SD del 19 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società US LECCE Spa - (nota n.1350/1071pf14-15/AM/SP/madel28.7.2016).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di euro 9.000,00, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, il quale si è avvalso dell’opera professionale dell’Agente nel contratto sottoscritto tra il sodalizio sportivo e il calciatore, quest’ultimo assistito, in assenza di formale mandato conferito, da altro agente, agenti che hanno agito in conflitto d’interessi in quanto soci. L’art.1bis, comma 1del CGS prevede che i tesserati siano tenuti “all’osservanza delle norme e degli atti federali ”e pertanto questo Tribunale, secondo un consolidato orientamento, ritiene che la Società possa essere sanzionata in conseguenza di violazione anche delle norme previste dal Regolamento Agenti Figc.

 

Decisione T.F.N.- Sezione   Disciplinare: C.U. n. 77/TFN-SD del 19 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.P. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SSD Imolese)-( nota n.6670/153pf16-17GP/AA/mg del 21.12.2016).

Massima: A seguito di patteggiamento il calciatore è sanzionato con la squalifica di giorni 40 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell’art.1bis,comma1CGS,nonché degli artt.94ter e 106 NOIF, perché in concorso con i tesserati, nei cui confronti si è proceduto separatamente ai sensi dell’art.32 sexies CGS, concordava e sottoscriveva un accordo economico con la Società, nel quale veniva omessa l’indicazione delle somme che il calciatore avrebbe effettivamente percepito, sia a titolo di rimborso chilometrico sia per il canone di locazione dell’abitazione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 74/TFN-SD del 11 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ASD FOLGOREVEREGRA - (notan.8569/445pf16-17GP/MB/gbdel13.2.2017).

Massima: La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante ovvero il mancato deposito dell’accordo economico dell’allenatore, è sanzionata con l’ammenda di euro 500,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 66/TFN-SD del 24 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.C.(all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Termoli Calcio 1920), Società ASD TERMOLI CALCIO - (nota n. 7204/94 pf16-17 GP/AA/mg del 12.1.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS per non aver pagato ai 13 calciatori, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica da scontare nel primo campionato cui si iscriverà nell'eventuale caso di ripresa dell'attività sportiva agonistica ed Euro 1.500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 66/TFN-SD del 24 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.S.(all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Derthona FBC 1908 Srl), Società Derthona FBC 1908 Srl - (nota n. 7175/69 pf16-17 GP/AA/mg del 12.1.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS per non aver pagato al calciatore, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 1.500,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 56/TFN-SD del 22 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.B. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SF Aversa Normanna Srl), Società SF AVERSA NORMANNA Srl(nota n. 5895/99 pf16-17 AA/mg del 30.11.2016).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 4 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS, atteso l’avvenuto pagamento delle somme. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed euro 500,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 56/TFN-SD del 22 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI: C.A.(all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Due Torri), Società ASD DUE TORRI - (nota n. 5889/68 pf16-17 GP/AA/mg del 30.11.2016).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.051/TFN del 03 Febbraio 2017 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (104)DEFERIMENTO DEL  PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.V. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società ASD Città di Sora ARL), Società ASD CITTÀ DI SORA ARL - (nota n. 4562/1253 pf15-16 DP/fda del 28.10.2016).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 1.500,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.040/TFN del 15 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (99) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della ASD F5 Corigliano Futsal), ASD F5 CORIGLIANO FUTSAL - (nota n. 4094/1258 pf15-16 DP/fda del 18.10.2016).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 13, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.040/TFN del 15 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (97) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.T. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della USD Novese Srl), USD NOVESE Srl - (nota n. 4093/1250 pf15-16 DP/fda del 18.10.2016).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 13, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.040/TFN del 15 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (106) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.S. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Chieti Calcio ARL), Società SSD CHIETI CALCIO ARL - (nota n. 4556/1259 pf15- 16 DP/fda del 27.10.2016).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.040/TFN del 15 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (100) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.P. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD SS Lazio C5 Femminile), Società ASD SS LAZIO C5 FEMMINILE - (nota n. 4095/1257pf15-16/DP/fda del 18.10.2016).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.042/TFN del 20 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (91) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.G. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Bologna CF), la Società ASD BOLOGNA CF - (nota n. 3621/1048 pf 15-16 MS/vdb del 10.10.2016).

Massima: A seguito di patteggiamento Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici relativi alle calciatrici, entro il termine del 31 ottobre come previsto dalla normativa federale. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 1.000,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.040/TFN del 15 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (101) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.C. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Gallipoli F. 1909 Srl SSD), Società Gallipoli F. 1909 Srl SSD - (nota n. 4074/1262 pf15- 16 DP/fda del 18.10.2016).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 1 per la violazione, dell’art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13 NOIF e dell’art. 8, commi 9 e 10 CGS, per non aver pagato all’allenatore, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di Euro 2.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.040/TFN del 15 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (105) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.A.(all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Due Torri), Società ASD DUE TORRI - (nota n. 4570/1254 pf15-16 DP/fda del 28.10.2016).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, nonché all’art. 8, commi 9 e 10 CGS, non avendo provveduto al pagamento, in favore del tesserato (calciatore), le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici e confermate dal TFN Sez. Vertenze Economiche. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica ed Euro 3.000,00. In particolare, la società ha assunto il comportamento oggi oggetto di censura reiteratamente; e il comportamento processuale denota assoluto disinteresse per gli Organi di Giustizia Sportiva, che evidenzia la reiterata e pervicace violazione degli obblighi di “lealtà correttezza e probità” di cui all’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS. Sussistono pertanto ragioni legati sia alla sussistenza delle aggravanti generiche sia alla recidiva che consentono di applicare sanzioni maggiori rispetto a quella oggetto delle conclusioni della Procura.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.037/TFN del 06 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (102) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società APD Ribelle), Società APD RIBELLE - (nota n. 4085/1232 pf15-16 DP/fda del 18.10.2016).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS per non aver pagato all’allenatore, le somme accertate dalla Collegio Arbitrale della LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 1.500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.037/TFN del 06 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (96) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.B. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL Mezzolara), Società SSD ARL MEZZOLARA - (nota n. 4090/1233 pf15-16 DP/fda del 18.10.2016).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 3 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 2 NOIF, per non aver depositato presso i competenti uffici della LND l’accordo economico sottoscritto con il calciatore, per la stagione sportiva 2014- 2015. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 500,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.030/TFN del 03 Novembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (55) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.M.F. (Presidente della Società ASD Riviera di Romagna), la Società ASD RIVIERA DI ROMAGNA - (nota n. 2419/1083 pf15-16 MS/vdb del 08.09.2016).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 4 per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS anche in relazione all'art. 94 ter, comma 2, NOIF per aver sottoscritto, in tale qualità, l'accordo economico relativo alla calciatrice, per la stagione sportiva 2014-15, contenente la pattuizione di “zero euro”, con data illeggibile e firma apocrifa della calciatrice, dalla medesima disconosciuta, non apposta in presenza del presidente e, conseguentemente, per non averne verificato l'autenticità, accordo risultante depositato presso gli Uffici Federali competenti, così come descritto nella parte motiva. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 5.000,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.027/TFN del 27 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (278) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.F. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società USD Nuorese Calcio 1930, attualmente svincolato) - (nota n. 15027/644 pf15-16 MS/vdb del 16.06.2016).

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per giorni 60 per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, per aver sottaciuto, in occasione del suddetto tesseramento con la società  e dei relativi accertamenti medici, l’esistenza di un trauma al piede sinistro, occorsogli nella precedente stagione e per il quale era stato sottoposto a ripetuti trattamenti curativi; per la violazione delle prescrizioni formali previste dall’art. 94 ter, comma 2 NOIF, per aver stipulato con il Presidente della Società de qua, accordi economici relativi alle sue prestazioni sportive, inerenti la stagione sportiva 15/16, senza l’utilizzazione degli appositi moduli.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.026/TFN del 27 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (278) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.F. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società USD Nuorese Calcio 1930, attualmente svincolato) - (nota n. 15027/644 pf15-16 MS/vdb del 16.06.2016).

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per giorni 60 per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, per aver sottaciuto, in occasione del tesseramento con la società e dei relativi accertamenti medici, l’esistenza di un trauma al piede sinistro, occorsogli nella precedente stagione e per il quale era stato sottoposto a ripetuti trattamenti curativi; - per la violazione delle prescrizioni formali previste dall’art. 94 ter, comma 2 NOIF, per aver stipulato con il Presidente della Società, accordi economici relativi alle sue prestazioni sportive, inerenti la stagione sportiva 15/16, senza l’utilizzazione degli appositi moduli.

 

Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 023/CFA del 04 Agosto 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CFA del 17 Ottobre 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 2/TFN del 1.7.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. L.P. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 E L’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMI 1 E 2 C.G.S.- NOTA N. 13273/158 P.F. 14-15 AM/SP/MA DEL 18.5.2016

Massima: Viene ridetermina la sanzione dell’inibizione in mesi 2 e l’ammenda di € 8.000,00 inflitta al legale rapp.te per la violazione dell’art. 1 bis comma 1, anche in relazione all’art. 10, commi 1 e 2, C.G.S., per aver consentito ad un soggetto di utilizzare la sede sociale, nonché la modulistica ivi presente ed i timbri in uso alla Società, al fine di far sottoscrivere al calciatore, dietro richiesta della somma di danaro, un contratto con la Società, in realtà mai perfezionato, in ragione del principio di proporzionalità ed afflittività della sanzione, e tenuto anche in debita considerazione che il soggetto - nei confronti del quale si è proceduto con separato atto di deferimento ed all’esito del giudizio riconosciuto responsabile delle condotte a lui imputate - quanto alla ammenda, è stato sanzionato nella minore misura di euro 5.000,00 (oltre anni 1 di inibizione), appare congruo ricondurre la misura della sanzione riavvicinandola a quella base presupposta dall’accordo ex art. 32 sexies C.G.S. poi dichiarato risolto.

 

Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 023/CFA del 04 Agosto 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CFA del 17 Ottobre 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 2/TFN del 1.7.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. L.P. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 E L’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMI 1 E 2 C.G.S.- NOTA N. 13273/158 P.F. 14-15 AM/SP/MA DEL 18.5.2016

Massima: Viene ridetermina la sanzione dell’inibizione in mesi 2 e l’ammenda di € 8.000,00 inflitta al legale rapp.te per la violazione dell’art. 1 bis comma 1, anche in relazione all’art. 10, commi 1 e 2, C.G.S., per aver consentito ad un soggetto di utilizzare la sede sociale, nonché la modulistica ivi presente ed i timbri in uso alla Società, al fine di far sottoscrivere al calciatore, dietro richiesta della somma di danaro, un contratto con la Società, in realtà mai perfezionato, in ragione del principio di proporzionalità ed afflittività della sanzione, e tenuto anche in debita considerazione che il soggetto - nei confronti del quale si è proceduto con separato atto di deferimento ed all’esito del giudizio riconosciuto responsabile delle condotte a lui imputate - quanto alla ammenda, è stato sanzionato nella minore misura di euro 5.000,00 (oltre anni 1 di inibizione), appare congruo ricondurre la misura della sanzione riavvicinandola a quella base presupposta dall’accordo ex art. 32 sexies C.G.S. poi dichiarato risolto.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.021/TFN del 06 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (26) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.A.  (all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Sporting Locri C5 Femminile) - (nota n. 777/602pf15-16SP/GR/ag del 18.07.2016).

Massima: A seguito di patteggiamento Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 6per la violazione dell’art. 1bis, comma 1 del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 8, comma 6 del CGS e dagli artt. 91 e 93ter delle NOIF, nonché ancora di tali ultime norme anche in via autonoma per non aver trasmesso gli stessi alla Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti nel termine previsto dalla normativa federale, nonché ancora per aver corrisposto alle stesse calciatrici gli importi con le stesse pattuiti in assenza di formalizzazione e deposito di accordi economici validamente stipulati in osservanza della normativa federale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.021/TFN del 06 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (29) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.A. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora) - (nota n. 916/136pf15-16/DP/fda del 19.07.2016).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 1bis, comma 1 del CGS) in relazione all’art. 94 ter, comma 2 delle NOIF, vigente all’epoca dei fatti, per non aver depositato l’accordo economico con il calciatore, entro il termine del 15° giorno successivo alla sua sottoscrizione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.021/TFN del 06 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (25) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.S. (all’epoca dei fatti Presidente pro-tempore della Società GSD Rosignano Sei Rose), la Società GSD ROSIGNANO SEI ROSE - (nota n. 000813/383pf15-16AV/vg del 18.07.2016).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1 bis CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 2 NOIF per aver omesso di depositare l’accordo economico sottoscritto con il calciatore come previsto dalla normativa federale. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 1.000,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.018/TFN del 27 Settembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (6) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.C. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Agropoli), Società US AGROPOLI - (nota n. 97/720 pf15-16 DP/fda del 4.7.2016).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS per non aver pagato all’allenatore, le somme accertate dalla Collegio Arbitrale della LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.018/TFN del 27 Settembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (7) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.A. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Due Torri), Società ASD DUE TORRI - (nota n. 90/961 pf15-16 DP/fda del 4.7.2016).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS per non aver pagato ai calciatori, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 022/CFA del 04 Agosto 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CFA del 01 Settembre 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare - Com. Uff. n. 6 del 20.7.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CALC. B.M.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 3 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 8, COMMA 11 DEL CGS. IN RELAZIONE ALL’ART 39 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO LND E 94TER N. 2 N.O.I.F. – NOTA N. 12952/292 PF15-16/MS/VDB DEL 13.5.2016.

Massima: Viene annullata la decisione del TFN in quanto pur in presenza di un comportamento non lineare della calciatrice la Corte, stante l’insufficienza del quadro probatorio, non è in grado di esprimere con certezza un giudizio di infondatezza delle argomentazioni opposte dalla predetta a sua difesa.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 067-069/CFA del 14 – 22 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CFA del 03 Agosto 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 41/TFN del 4.12.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO Sig. B.G. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ F.C. CIVITANOVESE 1919 SSD SRL, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 91, 94 E 94TER N.O.I.F. - NOTA N. 2927/728 PF14-15 GT/DL DEL 29.9.2015 - 

Massima: Va confermata la decisione del TFN perché pur non contestandosi assolutamente utilizzi diversi e fraudolenti o, peggio, appropriazioni, la condotta posta in essere non ha prodotto che confusione e, in ultima analisi, disordine gestorio e gestionale nella società, contravvenendo agli obblighi posti, nello specifico, dall’art. 1 bis C.G.S., posto in stretta e funzionale relazione con gli artt. 91. 94 e 94 ter N.O.I.F., parimenti violati dalla reiterata condotta del direttore generale

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.010/TFN del 02 Agosto 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (272) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.P. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Unione Triestina 2012 a rl), Società SSD UNIONE TRIESTINA 2012 a RL - (nota n. 14727/759 pf15-16/DP/fda del 13.6.2016).

Impugnazione Istanza: (273) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.P.(all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Unione Triestina 2012 a rl), Società SSD UNIONE TRIESTINA 2012 a RL - (nota n. 14734/760 pf15-16/DP/fda del 13.6.2016).

Impugnazione Istanza: (274) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.P.(all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Unione Triestina 2012 a rl), Società SSD UNIONE TRIESTINA 2012 a RL - (nota n. 14755/761 pf15-16/DP/fda del 13.6.2016).

Massima: Il mancato pagamento di quanto stabilito dal Collegio Arbitrale della LND viola effettivamente il disposto prevista dall’art. 1 bis c. 1 CGS in relazione all’art. 94 ter, c. 13, NOIF e all’ art.8, c. 9 e 10, CGS, con le conseguenti sanzioni del caso.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.009/TFN del 28 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (265) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.G. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Napoli Dream Team) e la SOCIETÀ ASD NAPOLI DREAM TEAM - (nota n. 14012/1050 pf15-16/GT/cc del 30.05.2016).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1 bis CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 2 NOIF per aver omesso di depositare gli accordi economici sottoscritti con n.18 calciatrici come previsto dalla normativa federale. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 1.000,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.009/TFN del 28 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (270) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.C.(all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società GS CF Caprera) e la SOCIETÀ GS CF CAPRERA - (nota n. 14668/1049 pf15-16/GT/cf del 10.06.2016).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1 bis CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 2 NOIF per aver omesso di depositare gli accordi economici sottoscritti con n.18 calciatrici come previsto dalla normativa federale. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 1.000,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.009/TFN del 28 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (266) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.S. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ACF Torino) e la SOCIETÀ ACF TORINO - (nota n. 14037/104 pf15-16/GR/mg del 30.05.2016).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 9 per la violazione dell’art. 1 bis CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 2 NOIF per aver omesso di depositare gli accordi economici sottoscritti con n.18 calciatrici come previsto dalla normativa federale. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 1.500,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.009/TFN del 28 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (250) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.M. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Isernia FC) e la SOCIETÀ ASD ISERNIA FC - (nota n. 12943/784 pf15-16/DP/fda del 12.05.2016).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS per non aver pagato all’allenatore, le somme accertate dalla Collegio Arbitrale della LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 1.500,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.009/TFN del 28 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (235) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.C. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Agropoli) e la SOCIETÀ US AGROPOLI - (nota n. 12460/721 pf15-16/DP/fda del 6.05.2016).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS per non aver pagato all’allenatore, le somme accertate dalla Collegio Arbitrale della LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 1.500,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.009/TFN del 28 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (231) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.C. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SC Gallipoli 1909 Srl SSD) e la SOCIETÀ SC GALLIPOLI 1909 SRL SSD - (nota n. 12277/457 pf15-16/DP/fda del 4.05.2016).

Impugnazione Istanza: (232) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.C. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SC Gallipoli 1909 Srl SSD) e la SOCIETÀ SC GALLIPOLI 1909 SRL SSD - (nota n. 12261/456 pf15-16/DP/fda del 5.05.2016).

Impugnazione Istanza: (243) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.C. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SC Gallipoli 1909 Srl SSD) e la SOCIETÀ SC GALLIPOLI 1909 SRL SSD - (nota n. 12652/458 pf15-16/DP/fda del 9.05.2016).

Impugnazione Istanza: (237) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.C. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SC Gallipoli 1909 Srl SSD) e la SOCIETÀ SC GALLIPOLI 1909 SRL SSD - (nota n. 12462/689 pf15-16/DP/fda del 06.05.2016).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 10 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS per non aver pagato ai calciatori, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica ed Euro 2.000,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.009/TFN del 28 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (239) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.A. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Due Torri) e la SOCIETÀ ASD DUE TORRI - (nota n. 12649/733 pf15-16/DP/fda del 9.05.2016).

Impugnazione Istanza: (276) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.A. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Due Torri) e la SOCIETÀ ASD DUE TORRI - (nota n. 14858/960 pf15-16/DP/fda del 14.06.2016).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 8 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS per non aver pagato ai calciatori, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica ed Euro 2.000,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.009/TFN del 28 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (251) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.I. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS Bisceglie 1913 Don Uva) e la SOCIETÀ AS BISCEGLIE 1913 DON UVA - (nota n. 12944/785 pf15-16/DP/fda del 12.05.2016).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS per non aver pagato al calciatore, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 1.500,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.009/TFN del 28 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (234) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.B. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD U. Fincantieri Monfalcone) e la SOCIETÀ ASD U. FINCANTIERI MONFALCONE - (nota n. 12461/687 pf15-16/DP/fda del 06.05.2016).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS per non aver pagato al calciatore, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 1.500,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.009/TFN del 28 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (236) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.C. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Fondi Calcio Srl) e la SOCIETÀ FONDI CALCIO Srl - (nota n. 12463/690 pf15- 16/DP/fda del 06.05.2016).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS per non aver pagato al calciatore, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 1.500,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.005/TFN del 20 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (91) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ASD MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 4547/874pf14-15/DP/fda del 9.11.2015).

Massima: A seguito di patteggiamento la società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di Euro 800,00 per le violazioni di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 del CGS per non avere pagato al calciatore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia le somme accertate dalla CAE.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.001/TFN del 01 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (203) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.Z. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società U.S.D. Noto) e la SOCIETÀ U.S.D. NOTO - (nota n. 10775/304 pf15-16/DP/fda del 06.04.2016).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1 bis CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 13 NOIF e 8 commi 9 e 10 CGS. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra stagione sportiva 2016 – 2017 ed Euro 1.500,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.066/TFN del 01 Aprile 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (108) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.M. (Presidente e legale rappresentante della Società SC Vallée d’Aoste SSD a rl), Società SC VALLÉE D’AOSTE SSD a rl - (nota n. 5931/952 pf14-15 DP/fda del 14.12.2015).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 2 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 500,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.061/TFN del 18 Marzo 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(129) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICODI: S.F.(Legale rappresentante pro tempore con potere di firma della Soc. SS Lazio calcio Femminile) e DELLA SOCIETA’ SS LAZIO CALCIO FEMMINILE (nota n. 7729/586pf14-15/Gr/mg del 3.2.2016).

Massima: L’omesso deposito entro il termine disposto dall’art. 94 ter comma 2 NOIF, comporta la violazione dell’art. 1 bis co. 1 e 6 a carico del legale rapp.te e dell’art. 4 comma 1 CGS a carico della società per responsabilità diretta.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.052/TFN del 12 Febbraio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (100) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: O.S.B.K. (Calciatore tesserato per la Società US Inveruno), D.R. (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società US Inveruno), Società US INVERUNO - (nota n. 5177/1025 pf14-15 GT/dl del 24.11.2015).

Massima: Il Direttore sportivo è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per non aver fatto sottoscrivere al calciatore il regolare accordo economico ex art. 94, comma ter, NOIF (con riferimento alla stagione sportiva 2014/2015). La società, a titolo di responsabilità oggettiva è sanzionata con l’ammenda di euro 1.500,00. Il calciatore non rispondere delle violazioni disciplinari ex artt. 1 bis, comma 1 e art. 3, comma 1, CGS, in relazione ad una falsa assunzione e ad una altrettanto falsa denuncia (alla Procura Federale) di fatti e circostanze asseritamente non veritiere, per mancanza di prove sufficienti

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.049/TFN del 02 Febbraio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (92) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.P. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD) - (nota n. 4552/953 pf14-15 DP/fda del 09.11.2015).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, nonché all’art. 8, commi 9 e 10 CGS, non avendo provveduto al pagamento, in favore del tesserato (calciatore), la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.049/TFN del 02 Febbraio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (95) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.C. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Palestrina 1919 SSARLD), Società US PALESTRINA 1919 SSARLD - (nota n. 1079 pf14-15 DP/fda del 17.11.2015). Il deferimento

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, nonché all’art. 8, commi 9 e 10 CGS, non avendo provveduto al pagamento, in favore del tesserato (calciatore), la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 750,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.049/TFN del 02 Febbraio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (67) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.S. (calciatore attualmente tesserato per la Società Pordenone Calcio Srl), Società ACR Messina Srl - (nota n. 3268/988 pf14-15 MS/vdb dell’8.10.2015). Il deferimento

Massima: Il calciatore non risponde della violazione dell’art. 1 bis comma 1 del CGS in riferimento all’art. 30 comma 2 dello Statuto per aver omesso il pagamento del residuo importo sulla maggior somma, correlata ad una rateizzazione, prevista con versamenti mensili, concessagli dal C.P. Autonomo di Trento a fronte di una sanzione disciplinare, originariamente, inflittagli in sede di patteggiamento della C.T.D. presso il C.P. Autonomo di Trento perché agli atti risulta la dichiarazione rilasciata dal Presidente del CPA di Trento, per mezzo della quale veniva dichiarato che il calciatore avrebbe adempiuto entro i termini previsti, al pagamento dell’ammenda inflittagli.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 063/CFA del 18 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 074/CFA del 26 Gennaio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 43/TFN del 10.12.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO U.S.D. GAVORRANO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 3 DEL SIG. B.P., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; - AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8 COMMA 15, C.G.S. - NOTA N. 4745/1076 PF14-15 DP/FDA DEL 13.11.2015

Massima: Occorre distinguere tra la comunicazione del lodo e la notifica dell’atto costitutivo dell’obbligo sostanziale di adempiere entro il termine perentorio di trenta giorni, in coerenza con le considerazioni già espresse dalla Corte con la citata decisione di cui al Com. Uff. n. 47/CFA del 22.4.2015. Va premesso che il citato articolo 8, comma 15, C.G.S., non chiarisce in modo puntuale quale sia la decorrenza del termine di trenta giorni entro cui deve essere data esecuzione alle decisioni arbitrali o degli organi di giustizia sportiva che dispongono il pagamento di somme di denaro. È preferibile la tesi interpretativa secondo cui, a tale fine, occorre che sia regolarmente perfezionata la notifica o la comunicazione dell’atto alla parte sostanziale tenuta all’adempimento, ancorché queste possano essere correttamente effettuate anche nei confronti dei soggetti (o dei difensori) domiciliatari a tale scopo. Pertanto, mentre la comunicazione del lodo, effettuata presso il domicilio eletto nel giudizio arbitrale, è idonea a determinare i tipici effetti connessi al perfezionamento del lodo, alla sua immutabilità e alla sua eventuale impugnabilità, con l’azione di nullità o con il procedimento di correzione, la decorrenza del termine di trenta giorni previsto per l’adempimento delle statuizioni di condanna presuppone sempre una comunicazione o notificazione diretta alla parte sostanziale destinataria della pronuncia, che manifesti l’intenzione dell’avente diritto di ottenere l’adempimento della pronuncia. Nel caso di specie, la comunicazione del lodo, non ha per contenuto la chiara volontà della parte interessata di ottenere l’adempimento della pronuncia arbitrale di condanna, ma costituisce solo l’attuazione del dovere degli arbitri di rendere edotte le parti in ordine alla formazione della decisione arbitrale. Ne deriva, quindi, la fondatezza del reclamo proposto dalla società, che afferma, correttamente, di avere proceduto alla tempestiva esecuzione della pronuncia di condanna, nel termine di trenta giorni decorrente dalla conoscenza dell’obbligo. La decisione viene annullata

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.046/TFN del 14 Gennaio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (76) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.M. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Real SM Hyria ASD), Società FC REAL SM HYRIA ASD - (nota n. 3750/878pf14- 15/DP/fda del 21.10.2015).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 1 per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l'accordo economico sottoscritto con il calciatore, entro il termine del 15° giorno successivo alla sua sottoscrizione. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 200,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.043/TFN del 10 Dicembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (96) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.B. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Gavorrano Srl), Società US GAVORRANO Srl - (nota n. 4745/1076 pf14-15 DP/fda del 13.11.2015).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 3 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, comma 15, del CGS, per non aver pagato al calciatore, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della Lega Pro, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 3.000,00.

Massima: La comunicazione del lodo al difensore presso il quale la società è domiciliata fa decorrere il termine di 30 giorni per l’adempimento dello stesso. E’ principio di diritto che, laddove la parte abbia eletto domicilio presso un determinato soggetto ed in luogo diverso dalla sede, le notifiche e le comunicazioni sono legittimamente effettuate presso quest’ultimo con ogni conseguenza in ordine alla naturale immediata insorgenza di diritti, obblighi ed oneri a carico della parte, rimanendo estranee al notificante le vicende – interne – legate al rapporto di mandato. Se, al contrario, il perfezionamento dell’adempimento fosse subordinato all’ulteriore attività del domiciliatario di comunicazione al proprio cliente, si potrebbe arrivare all’assurda conseguenza che, in mancanza della stessa, un provvedimento non risulterebbe mai efficace.

Massima: Destituita di fondamento è la tesi del deferito che sostiene di non essere stato messo nella possibilità di pagare tempestivamente per ostacoli apparentemente frapposti dal procuratore della controparte il quale, raggiunto al telefono, di fatto, avrebbe rifiutato di fornire gli estremi del conto corrente bancario del proprio cliente così come la specifica delle somme dovute quale compenso liquidato dal Collegio Arbitrale per l’assistenza professionale prestata. Ciò per il semplice rilievo che laddove si fosse verificata una circostanza del genere il debitore ben avrebbe potuto non solo sollevare una contestazione formale ma comunque cercare forme alternative per estinguere l’obbligazione, quale, a solo titolo esemplificativo, l’invio di un vaglia postale presso il domicilio del creditore.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.041/TFN del 04 Dicembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (69) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.R. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Napoli Calcio Femminile), Società ASD NAPOLI CALCIO FEMMINILE - (nota n. 3272/741pf14-15/DP/fda del 9.10.2015).

Impugnazione Istanza:(60) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.R. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Napoli Calcio Femminile), Società ASD NAPOLI CALCIO FEMMINILE - (nota n. 3155/740 pf14-15 DP/fda del 6.10.2015).

Impugnazione Istanza: (74) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.R. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Napoli Calcio Femminile), Società ASD NAPOLI CALCIO FEMMINILE - (nota n. 3725/676 pf14-15 DP/fda del 21.10.2015).

Impugnazione Istanza:(75) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.R. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Napoli Calcio Femminile), Società ASD NAPOLI CALCIO FEMMINILE - (nota n. 3732/742 pf14-15 DP/fda del 21.10.2015).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 11 NOIF, 8 commi 9 e 10 CGS per non aver corrisposto alle calciatrici le somme che erano state loro riconosciute dalla Commissione Accordi Economici della LND su ricorso delle stesse calciatrici e che avevano trovato conferma nei procedimenti d’appello innanzi il Tribunale Federale Nazionale sezione vertenze economiche. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 in classifica.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.040/TFN del 04 Dicembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (68) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.C.(all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Palestrina 1919 SSARLD (già US Palestrina 1919 Srl), Società US PALESTRINA 1919 SSARLD (già US Palestrina 1919 Srl) - (nota n. 3264/715pf14-15/DP/fda del 8.10.2015).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 1.500,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.035/TFN del 24 Novembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (12) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.N.(Presidente), A.G., A.T., A.M.C., A.I., A.M.R., B.M., B.C., B.G., B.I., C.E., C.M.I., C.E., C.M., C.C., C.V., D.L.T., D.F., E.A., E.M., E. V.C., F.R., G.C., G.S., G.L.A., G.N., J.C.V., M.G., N.L., N.M.R., O.R., O.R., P.A., P.F., P.M., R.S., R.A., T.S., T.A.(calciatrici), Società ASD DOMINA NEAPOLIS - (nota n. 0802/625 pf14-15 GT/dl del 21.7.2015).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 3per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del nuovo CGS, dell’art. 3 comma 1 e dell’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e all’art. 43, comma 2, del Regolamento della LND, per non aver redatto l’accordo economico utilizzando l’apposito modulo previsto dalla normativa Federale, con le calciatrici e per non aver provveduto al relativo deposito dello stesso. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 3.000,00. Le contestazioni dirette alle calciatrici per non aver provveduto al deposito degli accordi, non appaiono fondate, considerato che il richiamato art. 94, comma 2, delle NOIF attribuisce al singolo atleta la facoltà e non l’obbligo (la norma così recita: “il deposito può essere effettuato”) di provvedere al deposito dell’accordo, entro il 25° giorno successivo alla stipula di esso. Inoltre non pare potersi ascrivere alle calciatrici un obbligo di segnalare una condotta del proprio Presidente presumibilmente ignorata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.029/TFN del 27 Ottobre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (29) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.V. (Presidente della Società ASD Ludos), Società ASD LUDOS - (nota n. 2307/552 pf14-15 MS/vdb dell’8.9.2015).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 6per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di deposito degli accordi economici di cui all’art. 1bis, commi 1 e 6, del CGS in relazione all’art. 94ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato nel corso della stagione sportiva 2014/2015 gli accordi economici sottoscritti da n. 7 calciatrici tesserate. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 1.000,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.024/TFN del 01 Ottobre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (19) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.F. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), Società SSD BATTIPAGLIESE CALCIO Srl - (nota n. 1935/386 pf14-15 DP/fda del 25.8.2015).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione disciplinare ex art. 1, comma 1 bis, CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 del CGS, per non avere il Ferrara corrisposto all’allenatore le somme accertate dal Collegio arbitrale della LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.022/TFN del 17 settembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.R. (Presidente della Società ASD Napoli Calcio Femminile), P.D.M., M.G. e C.K. (calciatrici della Società ASD Napoli Calcio Femminile), Società ASD NAPOLI CALCIO FEMMINILE - (nota n. 0040/624 pf14-15 GT/dl del 1.7.2015).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 2per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, dell’art. 3 comma 1 e dell’art. 8, comma 11, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e all’art. 43, comma 2, del Regolamento della LND, per non avere redatto l’accordo economico con le calciatrici sull’apposito modulo e per non aver, conseguentemente, provveduto al deposito dello stesso. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 1.000,00. Le calciatrici non rispondono della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, dell’art. 3 comma 1 e dell’art. 8, comma 11, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e all’art. 43, comma 2, del Regolamento della LND, per non avere redatto l’accordo economico che le riguardava sull’apposito modulo e per non aver, conseguentemente, provveduto al deposito dello stesso.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.022/TFN del 17 settembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.F. (Presidente della Società ASDCF Permac Vittorio Veneto), F.A., S.B., E.B., C.C., A.C., G.C., M.C., G.C., V.C., G.D.R., F.D.R., A.D. M., M.F., J.G., B.P., M.P., R.P., G.R., C.S., M.S., R.S. e F.Z. (calciatrici della Società ASDCF Permac Vittorio Veneto), Società ASDCF PERMAC VITTORIO VENETO - (nota n. 0043/627 pf14-15 GT/dl del 1.7.2015).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 1per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, CGS, dell’art. 3 e dell’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e all’art. 43, comma 2, del Regolamento della L.N.D., per non aver redatto l’accordo economico con le calciatrici. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 1.000,00. Le contestazioni mosse a tutte le calciatrici, per non aver provveduto al deposito degli accordi stipulati, non appaiono fondate, considerato che il richiamato art. 94, comma 2, delle NOIF attribuisce al singolo atleta la facoltà (la norma così recita: “il deposito può essere effettuato”) di provvedere al deposito dell’accordo, entro il 25° giorno successivo alla stipula di esso. Trattandosi di mera facoltà, ovviamente la norma non contempla sanzioni neanche per quel che concerne la “conservazione” degli accordi economici raggiunti, che sono sanzionati con la nullità, ex art. 43, comma 2, del Regolamento L.N.D., solo allorquando risultino stipulati (testualmente) “…fra Società e calciatori/calciatrici ^non professionisti^ e ^giovani dilettanti^, nonché quelli che siano, comunque, in contrasto con le disposizioni federali e quelle delle presenti norme”. Peraltro si fa osservare che sussiste ampia e consolidata giurisprudenza federale che afferma in maniera definitiva tale principio.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.022/TFN del 17 settembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (6) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.O.S. (Presidente della Società ASD Apulia Trani), E.A., L.B., G.C., M.D.A., M.D.V., D.D.M., F.D., M.P.D., A.L., M.M., S.M., G.M., A.M., Y.N., I.G.P., S.S., I.S., T.T.  (calciatrici  della Società ASD Apulia Trani), Società ASD APULIA TRANI - (nota n. 0094/626 pf14-15 GT/dl del 2.7.2015).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 1per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, CGS, dell’art. 3, comma 1 e dell’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e all’art. 43, comma 2, del Regolamento della L.N.D., per non aver provveduto, dopo aver stipulato sull’apposito modulo, gli accordi economici riguardanti n. 11 calciatrici …, al relativo deposito entro il termine previsto dalla normativa federale; e per non aver redatto, inoltre, sull’apposito modulo, gli accordi economici con altre 7 calciatrici. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 1.000,00. Le contestazioni mosse a tutte le calciatrici, per non aver provveduto al deposito degli accordi stipulati, non appaiono fondate, considerato che il richiamato art. 94, comma 2, delle NOIF attribuisce al singolo atleta la facoltà (la norma così recita: “il deposito può essere effettuato”) di provvedere al deposito dell’accordo, entro il 25° giorno successivo alla stipula di esso. Trattandosi di mera facoltà, ovviamente la norma non contempla sanzioni neanche per quel che concerne la “conservazione” degli accordi economici raggiunti, che sono sanzionati con la nullità, ex art. 43, comma 2, del Regolamento L.N.D., solo allorquando risultino stipulati (testualmente) “…fra Società e calciatori/calciatrici ^non professionisti^ e ^giovani dilettanti^, nonché quelli che siano, comunque, in contrasto con le disposizioni federali e quelle delle presenti norme”. Peraltro si fa osservare che sussiste ampia e consolidata giurisprudenza federale che afferma in maniera definitiva tale principio.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 067/CFA del 04 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CFA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 486 TFT 32 del 14.4.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO U.S.D. ATLETICO GELA AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 5 AL SIG. P.C.; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016, ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., - AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DI CUI ALL’ART. 8 COMMA 9 E 15 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 15 N.O.I.F. (NOTA N. 6328/1177 PF13-14/MS/VDB DEL 20.2.2015) -

Massima: Ai sensi dell’art. 94 ter, comma 13 N.O.I.F., i pagamenti agli allenatori di società della LND delle somme accertate con lodo emesso del competente Collegio arbitrale, vanno effettuati entro 30 giorni della comunicazione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.011/TFN del 23 Luglio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (189) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.D.N. (legale rappresentante p.t. della Società ASD Real Aglianese), Società ASD REAL AGLIANESE - (nota n. 9974/554 pf14-15/MS/vdb del 6.5.2015).

Massima: A seguito di patteggiamento Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 2per la violazione di cui all’art. 94 ter comma 2 delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con n. 6 atlete, nei termini prescritti. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 1.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.011/TFN del 23 Luglio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (190) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.P. (legale rappresentante p.t. della Società ASD Castelfranco CF), Società ASD CASTELFRANCO CF - (nota n. 9975/555 pf14-15 MS/vdb del 6.5.2015).

Massima: A seguito di patteggiamento Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 2per la violazione di cui all’art. 94 ter comma 2 delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con n. 5 atlete, nei termini prescritti. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 1.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.009/TFN del 15 Luglio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (184) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D.L. (all’epoca dei fatti calciatore non tesserato, attualmente tesserato per la Società AC Monza Brianza 1912 Spa) - (nota n. 9555/1098 pf13-14 SP/gb del 27.4.2015).

Massima: A seguito di patteggiamento il calciatore è sanzionato con l’ammenda di euro 4.000,00 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 8, comma 15, del CGS, per non aver adempiuto al lodo emesso dal Collegio arbitrale della Lega Nazionale Professionisti Serie A, entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.058/TFN del 08 Giugno 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (185) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M. (Presidente della Società AS Calcio a 5 Sinnai), A.P. (già calciatrice della Società AS Calcio a 5 Sinnai, attualmente tesserata per la Società ASD Città di Sora a rl), Società AS CALCIO A 5 SINNAI - (nota n. 9667/251 pf14-15 GT/dl del 28.4.2015).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 3 per la violazione di cui ai seguenti articoli: art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1 del nuovo CGS); art. 3 comma 1 e art. 8 commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 2 delle NOIF e all’art. 43 comma 2 del regolamento della LND, per non aver redatto l’accordo economico con la calciatrice sull’apposito modulo, per non aver provveduto al relativo deposito dello stesso e per non aver segnalato tali violazioni alla Procura federale per i provvedimenti di competenza. La calciatrice è sanzionata con la squalifica per 1 giornata di gara per la violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1 del nuovo CGS), dell’art. 3 comma 1 e dell’art. 8 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli art. 94 ter, comma 2 delle NOIF e dell’art. 43 comma 2 del Regolamento della LND, per non aver redatto l’accordo economico sottoscritto con la società sull’apposito modulo. La Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 commi 1 e 2 del CGS, per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alle sopra condotte poste in essere, rispettivamente, dal presidente e dalla calciatrice è sanzionata con l’ammenda di euro 1.500,00. In relazione alla posizione della calciatrice, l’art. 94 tre comma 2 delle NOIF riconosce alla tesserata una facoltà e non prevede un vero e proprio obbligo. Per tali ragioni il Tribunale Federale Nazionale, ritiene che il mancato esercizio di tale facoltà da parte della calciatrice, non costituisca un comportamento antiregolamentare. In relazione all’art. 43 comma 2 del Regolamento LND, che stabilisce che sono vietati e nulli ad ogni effetto e comportano la segnalazione delle parti contraenti alla Procura federale, gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico che siano in contrasto con le disposizioni federali, nel caso di specie, né la Società né la calciatrice hanno provveduto a redigere la convenzione sull’apposito modulo e ciò in contrasto anche con l’art. 8 comma 11 del CGS. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal presidente con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe e della calciatrice unicamente per la violazione dell’art. 8 comma 11 del CGS;

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.058/TFN del 08 Giugno 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (187) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: J.F.S. (calciatrice già tesserata per la Società ASD Futsal Ternana, svincolata in data 1.7.2014) - (nota n. 9724/130 pf14-15/SP/mg del 29.4.2015).

Massima: La calciatrice non risponde della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS della FIGC in relazione all’art. 94 ter, punto 2 delle NOIF per non aver ottemperato al dovere di formalizzare e sottoscrivere, unitamente alla Società, l’accordo economico, precludendo, peraltro, alla Società medesima, la possibilità di avvalersi della facoltà di depositarlo autonomamente presso la Divisione Calcio A 5, nei termini previsti dalla predetta norma, benché nello stesso periodo la calciatrice abbia disputato le gare del Campionato e percepito dalla stessa Società, per le prestazioni sportive fornite, una somma ripartita in n. 10 rate a mezzo di altrettanti bonifici bancari, facendo derivare la responsabilità oggettiva delle società, ai sensi dell’art. comma del CGS la cui sanzione è stata già patteggiata dalla stessa Società. L’art. 94 ter comma 2 delle NOIF prevede che gli accordi tra calciatori e tesserati debbano essere depositati entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione presso i Comitati e le Divisioni di competenza a cura della Società e con contestuale comunicazione al calciatore. Detta norma prevede altresì che qualora a detta incombenza non provveda la Società, il deposito può essere effettuato dalla calciatrice entro il 25° giorno successivo a quello in cui l’accordo stesso è stato sottoscritto. Proprio in relazione a tale ultima facoltà concessa alla calciatrice, il Tribunale Federale Nazionale ritiene che il suo mancato esercizio non costituisca una violazione o comunque un comportamento antiregolamentare a lei imputabile. Allo stesso modo, a parere di codesto Organo Giudicante, il rifiuto della calciatrice di sottoscrivere un nuovo accordo economico a lei sottoposto dalla Società, non costituisce violazione della normativa vigente.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.058/TFN del 08 Giugno 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.R. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della Società ASD Napoli Calcio Femminile), Società ASD NAPOLI CALCIO FEMMINILE - (nota n. 10655/373 pf14-15 DP/fda del 19.5.2015).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 10 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 9, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato, nei termini previsti, alla decisione della CVE al pagamento nei confronti delle calciatrici. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 023/CFA del 03 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CFA del 28 Maggio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata:Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 25/TFN – Sez. Disc. del 18.12.2014

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. ISERNIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S., IN ORDINE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO PRESIDENTE SIG. D.P., INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94TER, COMMA 11 N.O.I.F. E ALL’ART. 9, COMMA 8 C.G.S. (NOTA N. 2744/1129PF13-14/AM/MA) (NOTA 3602/1130PF13-14/AM/MA)

Massima: La Corte ha già avuto motivo di osservare che sono possibili, successivamente alle pronunce della CAE, accordi tra le parti – in virtù del principio della disponibilità dei propri diritti – che abbiano a variare sia le modalità di pagamento sia i termini del pagamento sia la misura del pagamento stesso. L’unico dato fermo è quello che detti accordi transattivi debbano intervenire ed essere ritualmente documentati nei termini stabiliti dall’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. ossia entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione del provvedimento della CAE. Nella presente fattispecie dalle dichiarazioni del calciatore si evince che il medesimo – pur essendo stato soddisfatto del proprio credito, avendo al riguardo rilasciato quietanza liberatoria – avrebbe sottoscritto l’accordo transattivo nella seconda decade del mese di luglio 2014. E’ pacifico quindi che si è al di fuori del termine di 30 gg. previsto dalla normativa.

Massima: Può trovare favorevole accoglimento, nel caso di specie la richiesta applicazione di riduzione della sanzione inflitta, a fronte di una decisione di primo grado priva peraltro di adeguata e sufficiente motivazione sulla specificità anche normativa della questione sottoposta all’attenzione del Collegio. Ed infatti al riguardo può essere presa in considerazione la limitata e temporanea difficoltà economica di assoluta brevità che non ha inciso in maniera sostanziale sul dictum della CAE, tenuto conto che si tratta di violazioni della stessa specie avvenute nel medesimo arco temporale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.055/TFN del 14 Maggio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (180) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.S. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Terracina Calcio 1925 Srl), Società SSD TERRACINA CALCIO 1925 Srl - (nota n. 9332/385 pf14-15 DP/fda del 21.4.2015).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 9, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato, nei termini previsti, alla decisione della Collegio Arbitrale al pagamento nei confronti dell’allenatore. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 1.500,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.055/TFN del 14 Maggio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (161) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.I. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Pescara), D.I. (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società ASD Pescara), Società ASD PESCARA - (nota n. 8209/345 pf14-15/DP/fda del 31.3.2015).

Massima: Il pagamento della minore somma rispetto a quella disposta dalla CAE appare un aspetto non decisivo, essendo determinante il fatto che l’accredito del bonifico in favore del calciatore è avvenuto oltre il termine di cui all’art. 94 ter comma 11 NOIF.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.054/TFN del 05 Maggio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (170) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.L.P. (Legale rappresentante p.t. della Società FCF Tradate Abbiate), Società FCF TRADATE ABBIATE - (nota n. 8496/514 pf14-15 MS/vdb del 3.4.2015).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di giorni 30 per la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per aver omesso di depositare gli accordi economici con n. 12 calciatrici presso la sede competente, entro il 15° giorno successivo dalla sua sottoscrizione. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di Euro 1.000,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.054/TFN del 05 Maggio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (169) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.G. (Legale rappresentante p.t. della Società CF Scalese ASD), Società CF SCALESE ASD - (nota n. 8498/515 pf14-15 MS/vdb del 3.4.2015).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di giorni 30 per la violazione di cui all’art. 94 ter comma 2 delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con n. 11 atleti, nei termini prescritti. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 1.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.052/TFN del 28 Aprile 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (162) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.P. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA E CALCIO SORA - (nota n. 8223/346 pf14-15/DP/fda del 31.3.2015).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 9 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 9, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato, nei termini previsti, alla decisione della CAE al pagamento nei confronti del calciatore. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica. Nel caso di specie, considerata la recidiva specifica della Società la sanzione è stata aumentata tenuto conto della gravità del fatto e della reiterazione delle infrazioni.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.050/TFN del 15 Aprile 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (136) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.A.C. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920) e della Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 - (nota n. 7106/1143pf13-14/GT/dl del 10.3.2015).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 6per la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per aver omesso di depositare l’accordo economico con il calciatore presso la sede  competente, entro il 15° giorno successivo dalla sua sottoscrizione. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di Euro 1.500,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.041/TFN del 25 Marzo 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (78) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.C. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Virtus Flaminia – già ASD Flaminia Civitacastellana) e della Società ASD VIRTUS FLAMINIA già ASD FLAMINIA CIVITACASTELLANA - (nota n. 4502/107pf14- 15/DP/fda del 18.12.2014).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 3 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 9, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato, nei termini previsti, alla decisione della CAE al pagamento nei confronti del calciatore. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 300,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.040/TFN del 24 Marzo 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (114) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: S.M. (all’epoca dei fatti Presidente della Società USD Cavese 1919 già USD Pro Cavese 1934), Società USD CAVESE 1919 già USD PRO CAVESE 1934 - (nota n. 6354/1114 pf13-14 MS/vdb del 20.2.2015).

Impugnazione Istanza:(115) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: S.M.(all’epoca dei fatti Presidente della Società USD Cavese 1919 già USD Pro Cavese 1934), Società USD CAVESE 1919 già USD PRO CAVESE 1934 - (nota n. 6515/1090 pf13-14 AM/Seg. del 24.2.2015).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 3 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 9, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato, nei termini previsti, alla decisione del Collegio Arbitrale LND al pagamento nei confronti dell’allenatore. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 031/CFA del 06 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CFA del 19 Marzo 2015 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata:Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 33/TFN – Sez. Disc. del 19.2.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO FONDI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI € 750,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO PRESIDENTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 15 C.G.S. – (NOTA N. 4892/1174/PF13-14/AM/MA DEL 13.1.2015)

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SIG. C.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 15 C.G.S. – (NOTA N. 4892/1174/PF13-14/AM/MA DEL 13.1.2015)

Massima: Viene rideterminata nella sola ammenda di euro 1.000,00 con esclusione della penalizzazione la sanzione irrogata alla società, a titolo di responsabilità diretta, per aver omesso di corrispondere nei termini di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal collegio arbitrale presso la Lega italiana calcio professionistico in favore del calciatore, tenendo conto di tutti gli elementi di cui all’arti. 16 C.G.S.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 015/CFA del 18 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CFA del 03 Marzo 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Sicilia – Com. Uff. n. 150 TFT 12 del 28.10.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’A.S.D. CITTA DI SIRACUSA (già A.S.D. SPORT CLUB SIRACUSA) AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. C.G.; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 650,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 15 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. – NOTE N. 5475/479 PF 13-14/MS/VDB E N. 5476/570 PF 13-14/MS/VDB DEL 3.4.2014

Massima: La decisione viene annullata perché l’errore compiuto in sede di notifica della decisione della C.A.E. ha impedito alla Società reclamante di avere coscienza dell’esistenza di una condanna rispetto alla quale le norme federali prevedono l’obbligo di esecuzione entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.034/TFN del 26 Febbraio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.C. (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Salernitana 1919 Srl), Società US SALERNITANA 1919 Srl - (nota n. 5204/109 pf14-15 DP/fda del 22.1.2015).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di giorni 20 per la violazione dell’art.1bis, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 8, comma 15 del CGS per non aver pagato all’allenatore le somme poste a carico della Società dal Collegio arbitrale presso la Lega Pro. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 2.500,00 tenendo conto che il pagamento è stato comunque effettuato

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.033/TFN del 19 Febbraio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (70) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.C. (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Fondi Calcio Srl), Società FONDI CALCIO Srl - (nota n. 4892/1174 pf13-14 AM/ma del 13.1.2015).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS) in relazione all’art. 8 comma 15 del CGS, per avere omesso di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in favore del calciatore. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 750,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.026/TFN del 15 Gennaio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (58) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.C. (all’epoca dei fatti Presidente della Società US Palestrina 1919 SSARLD), Società US PALESTRINA 1919 SSARLD - (nota n. 3986/102 pf14-15 DP/fda del 3.12.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 9, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato, nei termini previsti, alla decisione della CAE al pagamento nei confronti del calciatore. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.025/TFN del 18 Dicembre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (35) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.P.(all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Isernia FC), SocietàASD ISERNIA FC - (nota n. 2744/1129pf13-14/AM/ma del 30.10.2013).

Impugnazione Istanza:  (50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.P.(all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Isernia FC), SocietàASD ISERNIA FC - (nota n. 3602/1130 pf13-14 AM/ma del 24.11.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di anni 1 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 9, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato, nei termini previsti, alla decisione della CAE al pagamento nei confronti dei calciatori. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.023/TFN del 10 Dicembre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: 46) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S. (all’epoca dei fatti Presidente e della Società SSD ARL Riccione Calcio1929), Società SSD ARL RICCIONE CALCIO 1929 (nota n. 3126/1089 pf13-14 AM/madel 10.11.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 9, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato, nei termini previsti, alla decisione della Collegio Arbitrale al pagamento nei confronti dell’allenatore. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi all’atto di iscrizione ad un campionato organizzato dalla FIGC ed Euro 2.500,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.023/TFN del 10 Dicembre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (47) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.M.S. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società USDNoto), Società USD NOTO - (nota n. 3129/1133 pf13-14 AM/ma del 10.11.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 15, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato, nei termini previsti, alla decisione del Collegio Arbitrale al pagamento nei confronti dell’allenatore. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.021/TFN del 05 Dicembre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (36) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.A. (all’epoca dei fatti Presidente della Società Ginnastica e Calcio Sora), A.P.(Presidente della Società Ginnastica e Calcio Sora), Società GINNASTICA E CALCIO SORA - (nota n. 2711/720 pf13-14/AM/ma del 29.10.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 9, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato, nei termini previsti, alla decisione della Commissione Vertenze Economiche al pagamento nei confronti del calciatore. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica. Rimane insormontabile la prescrizione dell’art. 94 ter, comma 11, NOIF, che prevede che la Società debba, in casi come quello di specie, inviare alla Federazione notizia dell’ avvenuto pagamento del tesserato, con relativa allegazione della liberatoria, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione della, in questo caso, Commissione Vertenze Economiche.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 004/CFA del 31 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CFA del 19 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN– Sez. Disc. del 7.10.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CALCIO CATANIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀOGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTODEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S.IN RELAZIONE ALL’ART. 8 COMMA 15 C.G.S., ASCRITTA AL SUO CALC. B.S.A. - NOTA N. 6627/300 PF13-14 SP/BLP DEL 13.5.2014

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO CALC. B.S.A.AVVERSO LA SANZIONEDELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. INRELAZIONE ALL’ART. 8 COMMA 15 C.G.S., - NOTA N. 6627/300 PF13-14 SP/BLP DEL 13.5.2014

Massima: Viene ridotta ad Euro 7.000,00 la sanzione a carico del calciatore che non ha adempito nei termini il lodo arbitrale in favore del suo procuratore, perchè ha adempiuto all’obbligazione per cui è causa, anche se in forte ritardo, per effetto delle trattative dovute all’accordo transattivo. Anche la sanzione irrogata alla società viene ridotta all’ammenda di euro 2.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.011/TFN del 13 Ottobre 2014 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CDT presso il CR UMBRIA – CU n. 3 del 14.7.2014

Impugnazione Istanza: (23) – APPELLO DEL SIGNOR L.A.(Presidente della Società SSD Sporting Terni Srl) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER MESI 18.

Massima: La misura della sanzione può essere ridotta in ragione del comportamento tenuto dal presidente, che ha provveduto ad adempiere, sia pure con ritardo, quanto stabilito dalla Commissione accordi economici.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.009/TFN del 07 Ottobre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (350) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.S.A.(all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 6627/300 pf13-14 SP/blp del 13.5.2014).

Massima: Il calciatore è sanzionato con l’ammenda di Euro 10.000,00 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, comma 15, del CGS per non aver corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, le somme dovute all’agente di calciatori in forza del lodo reso dal Collegio Arbitrale del TNAS. La società, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al proprio tesserato è sanzionata con l’ammenda di euro 5.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.007/TFN del 30 Settembre  2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (18) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D.C.(all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Milan), Società ACF MILAN  (nota n. 733/863 pf12-13/GR/mg del 7.8.2014).

Impugnazione Istanza: (19) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D.C. (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Milan), Società ACF MILAN  (nota n. 723/859 pf12-13/GR/mg del 7.8.2014).

Impugnazione Istanza: (20) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D.C. (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Milan), Società ACF MILAN  (nota n. 726/860 pf12-13/GR/mg del 7.8.2014).

Impugnazione Istanza: (21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D.C.(all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Milan), Società ACF MILAN (nota n. 729/862 pf12-13/GR/mg del 7.8.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 18 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 9, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato, nei termini previsti, alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND al pagamento nei confronti delle calciatrici. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 in classifica da scontarsi in caso di iscrizione a Campionati organizzati dalla Figc ed Euro 8.000,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.007/TFN del 30 Settembre  2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(7) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.D. (Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Licata 1931), SocietàASD LICATA 1931 (nota n. 378/1058 pf13-14/AM/ma del 18.7.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 9, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato, nei termini previsti, alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND al pagamento nei confronti del calciatore. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 1.000,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.007/TFN del 30 Settembre  2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.P.(Amministratore unico e Legale rappresentante della SSD Verbania Calcio 1959 Srl), Società SSD VERBANIA CALCIO 1959 Srl (nota n. 217/1057 pf13-14/AM/ma del 11.7.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 15, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato, nei termini previsti, alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND al pagamento nei confronti del calciatore. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 2.000,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.007/TFN del 30 Settembre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (6) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D.C.(all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Milan), Società ACF MILAN (nota n. 322/875 pf13-14/MS/vdb del 16.7.2014).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 12per la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per aver omesso di depositare gli accordi economici con le calciatrici presso la sede competente, entro il 15° giorno successivo dalla sua sottoscrizione. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di Euro 5.000,00.

 

Decisione T.F.N.: Comunicato Ufficiale n.001/TFN del 11 Settembre  2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (399) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.D.F. (Amministratore Unico della Società AC Isola Liri Srl), Società ISOLA LIRISrl - (nota n. 7620/926 pf13-14 AM/ma del 19.6.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, comma 15, del CGS per non aver dato corso al lodo emesso dal Collegio arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 n classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (401) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.M.(Presidente e Legale rappresentante della Società USD Cavese 1919 già USD Pro Cavese 1394), Società USD CAVESE 1919 già USD Pro Cavese 1394 - (nota n. 7668/931 pf13-14 AM/ma del 23.6.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 15, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato, nei termini previsti, alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND al pagamento nei confronti del calciatore. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (386) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.M. (Presidente e Legale rappresentante della Società USD Cavese 1919 già USD Pro Cavese 1394), Società USD CAVESE 1919 già USD Pro Cavese 1394 - (nota n. 7511/927 pf13-14 AM/ma del 16.6.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 15, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato, nei termini previsti, alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND al pagamento nei confronti del calciatore. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 002 del 28 Luglio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (463) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.D.A. (Presidente e legale rappresentante della Società ADC Ars Et Labor Grottaglie), Società ADC ARS ET LABOR GROTTAGLIE - (nota n. 7914/1055 pf13-14 AM/ma del 30.6.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 15, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato, nei termini previsti, alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND al pagamento nei confronti del calciatore. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 002 del 28 Luglio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (387) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.C. (Presidente e legale rappresentante della Società US Palestrina 1919 SS Srl), US PALESTRINA 1919 SS Srl - (nota n. 7528/925 pf13-14 AM/ma del 17.6.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 15, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato, nei termini previsti, alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND al pagamento nei confronti del calciatore. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 28 Febbraio 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 16 Luglio 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 47/CDN del 27.1.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. BATTIPAGLIESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA  PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 8, COMMA 9 C.G.S. E 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. – NOTA N. 3059/308PF 13-14/AM/MA DEL 17.12.2013

Massima: La società, avrebbe ben potuto ovviare agli inconvenienti lamentati e  adempiere ai propri obblighi nei termini perentori previsti dalla normativa federale, provvedendo al pagamento tramite vaglia postale ovvero versando le somme presso la lega di appartenenza.

 

Decisione C.G.F. -Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 9 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 003/CGF del 4 Luglio2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 63/CDN del 26.3.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE  SPORTIVA 2013/2014, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4  COMMA 1 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, PER LA CONDOTTA  ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE SIG.  M.C., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE  FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE  ALL’ART. 94-TER COMMA 11 DELLE N.O.I.F. E DELL’ART. 8, COMMI 9 E 15 C.G.S. -  NOTA N. 4959/447 PF13-14/AM/MA DEL 11.3.2014

Decisione impugnata: 2. RICORSO SIG. M.C.AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94-TER COMMA 11 DELLE N.O.I.F. E DELL’ART. 8, COMMI 9 E 15 C.G.S. - NOTA N. 4959/447 PF13-14/AM/MA DEL 11.3.2014 

Massima: La prova dell’intervenuto accordo tra le parti nel termine stabilito dall’art. 94 ter, comma 11, NOIF, accompagnato dalla dichiarazione liberatoria del calciatore nella quale viene dato atto, senza riserve, dell’esecuzione del medesimo da parte della società, consente di escludere la sussistenza della violazione disciplinare oggetto del deferimento. Infatti, come può essere ragionevolmente sostenuto che la misura del credito sia sempre disponibile dalle parti anche quando sopravvenga una decisione di un organo di giustizia che ne determina la misura (del resto si discorre di indisponibilità relativa anche dei diritti del lavoratore ai sensi dell’art. 2113 c.c. dal momento che le rinunce e le transazioni in materia di lavoro sono viziate da nullità assoluta solo quando l’atto dispositivo sia anteriore alla maturazione del diritto; diversamente, nel caso in cui il diritto sia già stato acquisito dal patrimonio del titolare, le rinunce e le transazioni sarebbero soggette ad annullabilità condizionata all’esercizio della facoltà di tempestiva impugnazione con la conseguenza che non può essere esclusa la possibilità per il lavoratore di non avvalersi dell’impugnativa all’uopo stabilita o di porre in essere al riguardo un valido atto di transazione o di diminuzione del diritto che rende inoperante la stessa impugnativa), del pari anche le modalità di pagamento rimangono nella disponibilità delle parti purchè l’accordo, alle quali le parti riconducono efficacia liberatoria, intervenga nei limiti di tempo stabiliti dall’art. 94 ter comma 11 NOIF. Ferma restando la inderogabilità del termine, infatti – in quanto posto a presidio di finalità ordinamentali che, travalicando l’interesse dei singoli, riguardano l’ordinato ed efficiente svolgimento delle attività federali e, in termini più ampi, la certezza delle situazioni giuridiche – le parti sono libere di determinarsi concordando modalità di pagamento consentite dalla legge. In questo senso, la tempestiva consegna degli assegni bancari, a prescindere dal momento dell’effettivo incasso da parte del creditore, a giudizio della Corte rappresenta il momento esecutivo dell’accordo tempestivamente raggiunto dalle parti. Non vi è dubbio, peraltro, che il pagamento mediante assegno bancario, qualora accettato dal creditore, rappresenti una modalità di pagamento dal momento che, in tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede (Cass. civ. Sez. Unite, 04-06-2010, n. 13658). Nella fattispecie, con il pagamento di un importo inferiore rispetto a quello stabilito dalla CAE effettuato mediante consegna di assegni bancari accettati dal creditore senza alcuna riserva – tanto che, nel ricevere gli assegni, ha rilasciato anche una quietanza liberatoria (trasmessa alla LND nei termini) – le parti intesero risolvere tra di loro la posizione di conflitto sulla quale la CAE si era pronunciata. L’intervento dell’accordo transattivo perfezionatosi con le descritte modalità è sufficiente, a giudizio della Corte, poichè avvenuto tempestivamente, a scongiurare l’applicazione della sanzione disciplinare stabilita dall’art. 94 ter, comma 11, NOIF, non rilevando in senso contrario la circostanza che gli assegni vennero negoziati ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni (la circostanza è pacifica). Anche il fatto che gli assegni vennero consegnati privi di data, se può mettere in discussione la validità dell’assegno quale titolo, producendo piuttosto gli effetti di promessa di pagamento, non altera tale conclusione dal momento che ciò che rileva – in un ambito in cui, ferma l’inderogabilità del termine, rimane integra la capacità dispositiva delle parti – è la tempestiva esecuzione dell’accordo transattivo in tutti i suoi particolari. La consegna degli assegni bancari accettati dal creditore senza riserve in luogo della moneta contante rappresenta, quindi, il momento esecutivo della diversa prestazione convenuta tra le parti in luogo di quella originariamente dovuta, risultando pertanto irrilevante, ai fini disciplinari, l’eventuale posticipazione dell’incasso effettivo delle somme. La quietanza liberatoria, rilasciata dal calciatore  contestualmente al ricevimento degli assegni, e quindi entro il termine di trenta giorni stabilito  dall’art. 94 ter, comma 11, NOIF, pur rappresentando un atto unilaterale di per sé privo di efficacia  negoziale, si inserisce nell’ambito dell’accordo transattivo come momento di questo, concretando la  dichiarazione di scienza assimilabile alla confessione stragiudiziale dell’adempimento della prestazione della società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.91/CDN  del 25 Giugno 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (365) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.M.(Presidente della Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919 (nota n. 7307/929 pf13-14/AM/ma del 9.6.2014)

Impugnazione Istanza: (366) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.M.(Presidente della Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919 (nota n. 7306/928 pf13-14/AM/ma del 9.6.2014)

Impugnazione Istanza: (367) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.M. (Presidente della Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919 (nota n. 7311/930 pf13-14/AM/ma del 9.6.2014)

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 9 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 15, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato, nei termini previsti, alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND al pagamento nei confronti dei calciatori. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 3 in classifica ed Euro 6.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.89/CDN  del 20 Giugno 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (352) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.C. (all’epoca dei fatti Presidente della Società SS Lazio Calcio Femminile), M.C.(all’epoca dei fatti Dirigente con delega di rappresentanza federale della Società SS Lazio Calcio Femminile) Società SS LAZIO CALCIO FEMMINILE (nota n. 6920/845 pf13-14 MS/vdb del 22.5.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 15, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato, nei termini previsti, alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND al pagamento nei confronti dei calciatori. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica ed Euro 600,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.88/CDN  del 19 Giugno 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (347) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.M. (Vice Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa - (nota n. 6573/291 pf13-14 SP/blp del 12.5.2014).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’ammenda di euro 2.000,00, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, comma 15, del CGS per non aver corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, le somme dovute all’agente di calciatori in forza del lodo pronunciato dal TNAS. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di Euro 2.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.89/CDN del 20 Giugno 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (353) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.Z. (all’epoca dei fatti Presidente p.t. e Legale rappresentante della Società SS Modugno Calcio a 5), Società SS MODUGNO CALCIO A 5 - (nota n. 6918/604 pf13-14 MS/vdb del 22.5.2014).

Massima: A seguito di patteggiamento Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di giorni 30per la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per aver omesso di  depositare l’accordo economico con il calciatore presso la sede  competente, entro il 15° giorno successivo dalla sua sottoscrizione. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di Euro 3.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.88/CDN  del 19 Giugno 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (356) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.S. (Commissario straordinario della Società ASD S. Felice Gladiator), Società ASD S. FELICE GLADIATOR - (nota n. 7023/809 pf13-14 AM/ma del 27.5.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 15, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato, nei termini previsti, alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND al pagamento nei confronti del calciatore. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 1.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.88/CDN  del 19 Giugno 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (351) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.S. (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD S. Felice Gladiator), Società ASD S. FELICE GLADIATOR - (nota n. 6790/114 pf13-14 GT/dl del 19.5.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 15, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato, nei termini previsti, alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND al pagamento nei confronti del calciatore. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 1.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.86/CDN  del 29 Maggio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (326) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S. (Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl (nota n. 5927/705 pf13-14/AM/ma del 15.4.2014)

Impugnazione Istanza:  (327) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S. (Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl (nota n. 5945/440 pf13-14/AM/ma del 15.4.2014)

Impugnazione Istanza: (328) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S. (Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl (nota n. 5924/703 pf13-14/AM/ma del 15.4.2014)

Impugnazione Istanza: (329) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S. (Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl (nota n. 5925/704 pf13-14/AM/ma del 15.4.2014) 

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 18  per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 15, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato, nei termini previsti, alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND al pagamento nei confronti dei calciatori. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 in classifica ed Euro 5.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.86/CDN  del 29 Maggio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (287) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. G.P.(Presidente della Società ASD Sarnese 1926), Società ASD SARNESE 1926 (nota n. 5143/470 pf13-14/MS/vdb del 21.3.2014) 

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6  per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 15, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato, nei termini previsti, alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.86/CDN  del 29 Maggio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (341) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.B. (Presidente della Società USD CF Real Bardolino), Società USD CF REAL BARDOLINO (nota n.6398/609 pf13-14/MS/vdb del 8.5.2014) 

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6  per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 15, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato, nei termini previsti, alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica.  

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.77/CDN del 13 Maggio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(303) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M. (Presidente della Società ASD Sinnai Calcio a 5), Società ASD SINNAI CALCIO A 5 - (nota n. 5391/522 pf13-14 SP/mg del 27.3.2014).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 2per la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per aver omesso di depositare l’accordo economico con la calciatrice presso la sede competente, entro il 15° giorno successivo dalla sua sottoscrizione. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di Euro 1.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.75/CDN del 7 Maggio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (268) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.O. (Presidente della Società ASD Caira CF), Società ASD CAIRA CF (nota n. 4864/876 pf12-13 MS/vdb del 10.3.2014).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 3per la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per aver omesso di depositare gli accordi economici con le calciatrici presso la sede competente, entro il 15° giorno successivo dalla sua sottoscrizione. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di Euro 2.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.74/CDN  del 30 Aprile 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(314) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.P. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl), Società SSD VERBANIA CALCIO 1959 Srl  (nota n. 5559/443 pf13-14 AM/ma dell’1.4.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 13 N.O.I.F.  e dell’art. 8 comma 9 C.G.S. per aver omesso di corrispondere nel termine di 30 giorni dalla  notifica del provvedimento le somme riconosciute dalla CAE. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 2.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.74/CDN  del 30 Aprile 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(313) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.P. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl), Società SSD VERBANIA CALCIO 1959 Srl (nota n. 5525/525 pf13-14 AM/ma del 2.4.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 13 N.O.I.F.  e dell’art. 8 comma 9 C.G.S. per aver omesso di corrispondere nel termine di 30 giorni dalla  notifica del provvedimento le somme riconosciute dalla CAE. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 2.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.72/CDN  del 23 Aprile 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(292) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.M. (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919 - (nota n. 5303/646 pf 13-14/AM/ma del 25.3.2014).  (293) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.M. (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919 - (nota n. 5304/647 pf 13-14/AM/ma del 25.3.2014). (294) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.M.(Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919 - (nota n. 5305/648 pf 13-14/AM/ma del 25.3.2014).(295) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.M.(Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919 - (nota n. 5302/645 pf 13-14/AM/ma del 25.3.2014). 

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di anni 1 per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 13 N.O.I.F.  e dell’art. 8 comma 9 C.G.S. per aver omesso di corrispondere nel termine di 30 giorni dalla  notifica del provvedimento le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale LND agli allenatori. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 3 in classifica ed Euro 5.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.72/CDN  del 23 Aprile 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(284) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.P. (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC - (nota n. 5175/642 pf 12-13/AM/ma del 19.3.2014).   (285) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.P. (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC - (nota n. 5176/643 pf 12-13/AM/ma del 19.3.2014).  (286) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.P. (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC - (nota n. 5177/644 pf 12-13/AM/ma del 19.3.2014).  (315) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.P. (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC - (nota n. 5552/442 pf 13-14/AM/ma del 2.4.2014). 

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 9 per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 13 N.O.I.F.  e dell’art. 8 comma 9 C.G.S. per aver omesso di corrispondere nel termine di 30 giorni dalla  notifica del provvedimento le somme riconosciute dalla CAE come spettanti  ai calciatori. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica ed Euro 3.000,00.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 18 Aprile  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del  6.12.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE VICARIO AVVERSO IL  PROSCIOGLIMENTO:  - DEL SIG. F.A. DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1,  C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 13, N.O.I.F. E DELL’ART. 8,  COMMA 9, C.G.S.;  - DELLA SOCIETÀ A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA A TITOLO DI  RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S PER LA  VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE;  SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - (NOTA N. 2178/99 PF13-14 AM/MA DEL  7.11.2013)

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 13 N.O.I.F. e dell’art. 8 comma 9 C.G.S. per aver omesso di corrispondere nel termine di 30 giorni dalla  notifica del provvedimento le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale L.N.D. come spettanti  all’allenatore. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 18 Aprile  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata:Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 16.12.2013

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DELL’U.S.D. CAVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA  PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A  TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL  C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER  VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 13, N.O.I.F. ED ALL’ART. 8, COMMA 9, C.G.S. - NOTA N. 2546/861PF 12-13/AM/MA DEL 22.11.2013

Massima: L’art. 8, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva dispone che “Il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti (LND) o dalla Commissione vertenze economiche comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica”. Orbene, le norme federali sopra richiamate impongono alle Società di procedere al pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione e sanzionano, con la penalizzazione di uno o più punti in classifica, il mancato pagamento delle somme nel termine di cui sopra.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.71/CDN  del 17 Aprile 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (282) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.P. (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA E CALCIO SORA - (nota n. 5168/592 pf 12-13/GT/dl del 19.3.2014).(311) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.P. (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA E CALCIO SORA - (nota n. 5564/533 pf 13- 14/GR/mg del 2.4.2014).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 12 per la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in relazione all’art. 8, comma 9 del CGS e all’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF per aver tardivamente dato esecuzione alle decisioni emesse dalla Commissione Accordi Economici. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 1.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.70/CDN  del 16 Aprile 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(310) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.D.(Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Licata 1931), Società ASD LICATA 1931 (nota n. 5511/445 pf13-14 AM/ma dell’1.4.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in  relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, e dell’art. 8, comma 9, del CGS, per avere, omesso di corrispondere, nei termini di trenta giorni  dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dalla Commissione Accordi Economici. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica. Nulla a titolo di ammenda perché non previsto dalla norma.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.70/CDN  del 16 Aprile 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(147) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: F.L. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società  ASD Pierantonio Calcio), Società ASD PIERANTONIO CALCIO e SSD SUBASIO  (nota n. 2848/23 pf13-14 AM/ma del 5.12.2013). 

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in  relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, e dell’art. 8, comma 9, del CGS, per avere, omesso di corrispondere, nei termini di trenta giorni  dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.70/CDN  del 16 Aprile 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(299) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.S. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ACF Torino), Società ACF TORINO (nota n. 5405/857 pf12-13 GR/mg del 27.3.2014).  (300) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ACF Torino), Società ACF TORINO (nota n. 5411/858 pf12-13 GR/mg del 28.3.2014).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 8 per la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 11 NOIF ed 8 comma 9 CGS per aver disatteso l’obbligo di effettuare nei termini il pagamento del dovuto alle calciatrici. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica ed Euro 4.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.068/CDN  del 09 Aprile 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (289) – APPELLO DELLA SOCIETÀ ASD SC SIRACUSA avverso sanzioni  dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) nonché la penalizzazione di punti 1 (uno) in  classifica, da scontarsi nell’attuale campionato ai sensi dell’art. 8 commi 9 e 15  CGS, emesse con delibera CDT c/o C.R. Sicilia - Com. Uff. 422 del 18.3.2014 (nota n. 3876/321 pf13-14/MS/vdb del 4.2.2014).

Massima: Difettando la comunicazione alla Società, parte necessaria nella procedura, della decisione assunta dalla C.A.E., la mera pubblicazione di  questa sul C.U. citato non è in grado di determinare il decorso del termine per l'eventuale il  gravame alla C.V.E. della F.I.G.C., competente ex art. 49, comma 4, CGS in materia di  controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per i calciatori dei campionati  nazionali della L.N.D. di cui all'art. 94 ter NOIF.  Sennonché la dedotta irregolare comunicazione alla Società appellante, impedisce in  radice che trovi applicazione alla fattispecie l'art. 94 ter, comma 11, che così recita: "In  caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento  delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere  effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione alla  Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello". Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 6 bis del Codice di Giustizia...".  In sostanza, contrariamente a quanto ritenuto dalla prima Commissione, in assenza di  valida comunicazione della decisione, non può mai dirsi perfezionata la violazione ascritta  alla Società appellante, oggetto del deferimento ad opera della Procura Federale. 

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.068/CDN  del 09 Aprile 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (265) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.B.(Presidente p.t. della Società USD CF Real Bardolino), Società USD CF  REAL BARDOLINO (nota n. 4724/473 pf13-14 MS/vdb del 6.3.2014).  

Impugnazione Istanza: (266) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.B.(Presidente p.t. della Società USD CF Real Bardolino), Società USD CF  REAL BARDOLINO (nota n. 4721/472 pf13-14 MS/vdb del 6.3.2014).  

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e dell’art. 8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art. 94 – ter comma 11 NOIF, per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND, emessa all’esito del reclamo proposto dalla calciatrice. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.067/CDN  del 04 Aprile 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(274) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.C. (Presidente della Società SS Lazio Calcio Femminile), Società SS LAZIO CALCIO FEMMINILE - (nota n. 4909/467 pf 13-14/MS/vdb del 14.3.2014).(275) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.C.(Presidente della Società SS Lazio Calcio Femminile), Società SS LAZIO CALCIO FEMMINILE - (nota n. 4910/468 pf 13-14/MS/vdb del 14.3.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 12 per la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e dell’art. 8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art. 94 – ter comma 11 NOIF, per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND, emessa all’esito del reclamo proposto dalle calciatrici. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.064/CDN  del 27 Marzo 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (256) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.C.(Presidente e Legale rappresentante della Società Fondi Calcio Srl), Società FONDI CALCIO Srl (nota n. 4622/448 pf13-14 AM/ma del 27.2.2014).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 4 in ordine alla violazione ascritta ex art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 8, comma 15, CGS, per avere omesso di corrispondere, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del provvedimento (lodo arbitrale) emesso dal Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Italiana Calcio (Lega Pro). La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 667,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.063/CDN  del 26 Marzo 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (273) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.M.(Presidente della Società Polisportiva Olympia Agnonese), Società POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE (nota n. 4959/447 pf13-14/AM/ma del 11.3.2014).

Massima: L’art. 94 ter comma 11 delle NOIF stabilisce che entro il termine di trenta giorni vada corrisposta la somma dovuta, non essendo sufficiente il raggiungimento di un accordo con l’altra parte con conseguente rilascio di una liberatoria.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.063/CDN  del 26 Marzo 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (271) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.S. (Commissario Straordinario della Società ASD S. Felice Gladiator), Società ASD S. FELICE GLADIATOR (nota n. 4961/595 pf13-14/AM/ma del 11.3.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter comma 11 delle NOIF e dell’art. 8, comma 9 del CGS, per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento della somma in favore del calciatore nei termini. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 500,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.060/CDN  del 19 Marzo 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (253) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.M. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÒ CALCIO (nota n. 4393/446 pf13-14 AM/ma del 18.2.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 8 per la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter comma 11 delle NOIF e dell’art. 8, comma 9 del CGS, per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento della somma in favore del calciatore La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.060/CDN  del 19 Marzo 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (237) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl (nota n.4273/437 pf13-14 AM/ma del 13.2.2014).(238) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl (nota n.4274/438 pf13-14 AM/ma del 13.2.2014).(239) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S.(Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SSDRiccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl (nota n. 4275/439 pf13-14 AM/ma del 13.2.2014).(240) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S.(Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl (nota n. 4276/441 pf13-14 AM/ma del 13.2.2014).(241) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl (nota n. 4277/524 pf13-14 AM/ma del 13.2.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 10 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF ed all’art. 8, comma 9, del CGS per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme, poste a carico della Società a seguito del disposto dalla Commissione Accordi Economici, ai calciatori. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 5 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.058/CDN  del 13 Marzo 2014 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Puglia - CU n. 51 del 23.1.2014

Impugnazione Istanza:(230) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD A. TOMA MAGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA, SECONDO I PRINCIPI DI AFFLITTIVITÁ DELLE SANZIONI DI CUI ALL’ART. 22 n. 6 CGS, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE .

Massima: Essendo stato contestato al sodalizio un solo inadempimento ed in assenza di specifiche circostanze aggravanti, si ritiene congrua la sanzione nella misura minima edittale di un punto di penalizzazione in classifica, così come previsto dall’art. 18, comma 1, lettera g del CGS.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.058/CDN  del 13 Marzo 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (254) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: F.C. (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Comprensorio Montalto Uffugo), Società SS COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO (nota n.4555/444pf13-14/AM/ma del 24.2.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 8, comma 9, del CGS e all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, per non avere dato corso alla decisione emessa dalla Commissione accordi economici. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 2.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.055/CDN  del 26 Febbraio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (127) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. F.C. (Presidente della Società ACFD Milan), Società ACFD MILAN (nota n. 2916/197 pf13-14/MS/vdb del 10.12.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell'art.1 comma 1 CGS e dell'art.8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all'art. 94 ter comma 11 NOIF, per non aver ottemperato nei termini prestabiliti, alla decisione della Commissione vertenze economiche. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi all’atto di iscrizione presso un campionato organizzato dalla FIGC ed Euro 400,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.055/CDN  del 26 Febbraio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(142) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.M.(Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÒ CALCIO (nota n. 3087/309 pf13-14/AM/ma del 18.12.2013). (143) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.M. (Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÒ CALCIO (nota n. 3102/310 pf13-14/AM/ma del 18.12.2013)  (162) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.M. (Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÒ CALCIO (nota n. 3496/313 pf13-14/AM/ma del 14.1.2014). (163) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.M. Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÒ CALCIO (nota n. 3481/312 pf13-14/AM/ma del 14.1.2014)

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 24 per la violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF  ed all'articolo 8, comma 9, CGS, per non avere corrisposto le somme dovute dagli Accordi  economici in essere con i calciatori, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della C.A.E. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 in classifica. 

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.055/CDN del 26 Febbraio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(164) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.C. (Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl (nota n. 3510/272 pf13-14/AM/ma del 15.1.2014). (165) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.C. (Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl (nota n. 3519/273 pf13-14/AM/ma del 15.1.2014). 

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 3per la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per aver omesso di depositare gli accordi economici con i calciatori presso la sede competente, entro il 15° giorno successivo dalla sua sottoscrizione. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di Euro 6.000,00.

 

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.054/CDN del 20 Febbraio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(186) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.P.(all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Jesina Calcio Srl), Società ASD SSD JESINA CALCIO Srl - (nota n. 3832/399 pf13-14 AM/ma del 27.1.2014).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 4per la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per aver omesso di depositare gli accordi economici con i calciatori presso la sede competente, entro il 15° giorno successivo dalla sua sottoscrizione. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di Euro 1.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.054/CDN del 20 Febbraio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(189) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.M. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Pontevecchio Srl), Società ASD PONTEVECCHIO Srl - (nota n. 3838/402 pf13-14 AM/ma del 27.1.2014). 

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per aver omesso di depositare gli accordi economici con i calciatori presso la sede competente, entro il 15° giorno successivo dalla sua sottoscrizione. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di Euro 2.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.054/CDN del 20 Febbraio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(187) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.M. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Latte Dolce Calcio), Società ASD LATTE DOLCE CALCIO - (nota n. 3834/400 pf13-14 AM/ma del 27.1.2014).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 3per la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per aver omesso di depositare gli accordi economici con i calciatori presso la sede competente, entro il 15° giorno successivo dalla sua sottoscrizione. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di Euro 1.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.054/CDN del 20 Febbraio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(188) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.D.I. (all’epoca dei fatti Presidente della Società Renato Curi Angolana Srl), Società RENATO CURI ANGOLANA Srl - (nota n. 3835/401 pf13-14 AM/ma del 27.1.2014).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 6per la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per aver omesso di  depositare gli accordi economici con i calciatori presso la sede  competente, entro il 15° giorno successivo dalla sua sottoscrizione. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di Euro 2.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.054/CDN  del 20 Febbraio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(166) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.C.(all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Sarzanese Calcio 1906 Srl), Società ASD SARZANESE CALCIO 1906 Srl - (nota  n. 3501/334 pf12-13 AM/pp del 14.1.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 94  ter comma 13 NOIF, nonché dell’art. 8 commi 9, 1 e 15 CGS e per non aver corrisposto all’allenatore, al cui pagamento era stata obbligato dal Collegio Arbitrale presso la LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.052/CDN  del 13 Febbraio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(477) - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: E.S. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società GSD Rosignano Sei Rose), Società GSD ROSIGNANO SEI ROSE - (nota n. 8642/1215pf12- 13/AM/ma del 25.6.2013).

Massima: La quietanza liberatoria sottoscritta dal calciatore entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera della CVE, anche se depositata dalla società solo successivamente al momento della iscrizione al nuovo campionato è sufficiente per mandar prosciolti i deferiti dall’addebito contestato, atteso che la procura federale sollecitata dal TFN ha appurato, attraverso l’audizione dei soggetti coinvolti, che la quietanza liberatoria è stata sottoscritta nei termini

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.051/CDN  del 12 Febbraio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(120) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.I.(Presidente della Società AC Sansovino Srl), Società AC SANSOVINO Srl (nota n. 2514/123 pf13-14 MS/vdb del 2.12.2013).

Impugnazione Istanza:( (121) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.I.(Presidente della Società AC Sansovino Srl), Società AC SANSOVINO Srl (nota n. 2511/122 pf13-14 MS/vdb del 2.12.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 7 per non aver ottemperato a delibere emesse dalla Commissione accordi economici della LND con le quali la Società era stata condannata al pagamento di somme in favore di calciatori per essa tesserati. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.051/CDN  del 12 Febbraio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(81) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D.T. (Presidente fino al 18.10.2012 della Società SSD Real Rimini), G.B.(Presidente fino al 21.8.2012 della Società ASD Riccione), P.C.(Presidente dal 30.8.2012 della Società ASD Riccione), Società ASD RICCIONE CALCIO 1929 (nota n. 1419/418 pf12-13 GT/dl del 2.10.2013).

Massima: Il garante e di gestore di fatto degli interessi amministrativi ed economici della società (posizione rilevante anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 5, del CGS) è sanzionato con la inibizione di mesi 18 per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 8, comma 9, stesso Codice perché  determinava l'inottemperanza di tale Società alla delibera della Commissione accordi economici, nel termine previsto dall'art.94/ter, comma 11, delle NOIF, ponendo in essere, tramite un emissario, un'azione finalizzata a carpire una dichiarazione liberatoria al calciatore stesso, cui veniva concesso il richiesto svincolo, senza effettuare, neppure in misura parziale, il pagamento dovutogli. Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6. La società, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 1.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.051/CDN  del 12 Febbraio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(128) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.S. (Presidente della Società ACF Torino), Società ACF TORINO(nota n. 2717/198 pf13-14 MS/vdb del 6.12.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per non aver ottemperato alla decisione emessa dal Collegio Arbitrale della LND con la quale la Società era stata condannata al pagamento di somme in favore dell’allenatore. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 200,00 di ammenda.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.049/CDN  del 29 Gennaio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(132) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.S.(Presidente della Società ACFD Venezia 1984), Società ACFD VENEZIA 1984 (nota n. 2984/1232 pf12-13/GT/dl del 13.12.2013). (133) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.S.(Presidente della Società ACFD Venezia 1984), Società ACFD VENEZIA 1984 (nota n. 2985/1233 pf12-13/GT/dl del 13.12.2013). (134) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.S.(Presidente della Società ACFD Venezia 1984), Società ACFD VENEZIA 1984 (nota n. 2986/1234 pf12-13/GT/dl del 13.12.2013). (135) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.S.(Presidente della Società ACFD Venezia 1984), Società ACFD VENEZIA 1984 (nota n. 2987/1235 pf12-13/GT/dl del 13.12.2013). (136) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.S.(Presidente della Società ACFD Venezia 1984), Società ACFD VENEZIA 1984 (nota n. 2988/1236 pf12-13/GT/dl del 13.12.2013). (137) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.S.(Presidente della Società ACFD Venezia 1984), Società ACFD VENEZIA 1984 (nota n. 2989/1237 pf12-13/GT/dl del 13.12.2013)

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 11  er la violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF ed all'articolo 8, comma 9, CGS, per non avere corrisposto le somme dovute dagli Accordi economici in essere con le calciatrici, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della C.A.E. previsto dalle citate norme, violando quanto disposto dalla Commissione medesima nelle relative delibere. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di Euro 1.500,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.047/CDN  del 27 Gennaio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(141) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S. (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Battipagliese),

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento all’art. 8, comma 9, del medesimo Codice e dell’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, per non aver dato corso alla decisione emessa dalla Commissione accordi economici. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.047/CDN del 27 Gennaio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(145) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.C. (Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl - (nota n. 3157/271pf 13- 14/AM/ma del 20.12.2013).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 6per la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter,  comma 2, delle NOIF per aver omesso di  depositare l’accordo economico con il calciatore presso la sede  competente, entro il 15° giorno successivo dalla sua sottoscrizione. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di Euro 2.250,00.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 10 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 6/CDN del 18.7.2013

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. CIVITAVECCHIA AVVERSO LE SANZIONI:  - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA ALLA RECLAMANTE DA  SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014, NEL CAMPIONATO DI  COMPETENZA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO  DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO  PRESIDENTE SIG. L.P.;  - INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. P.L. AI SENSI  DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11,  N.O.I.F. E ALL’ART. 8, COMMI 9 E 10 C.G.S., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA  N. 8081/1134 PF12-13/AM/MA DEL 7.6.2013; NOTA N. 8082/1135 PF12-13/AM/MA DEL  7.6.2013 

Massima: Alla luce dei precedenti giurisprudenziali in materia viene ridotta a punti 2 di penalizzazione la sanzione di punti 4 di penalizzazione irrogata alla società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, e dell’art. 8, comma 9, del CGS, per avere omesso di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dalla Commissione Accordi  Economici

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.043/CDN del 18 Dicembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(110) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: P.A. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Fortis Trani Srl) E DELLA SOCIETA’ SSD FORTIS TRANI Srl (nota n. 2448/103pf13- 14/AM/ma del 19.11.2013).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 3 per la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per aver omesso di depositare l’accordo economico con il calciatore presso la sede  competente, entro il 15° giorno successivo dalla sua sottoscrizione. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di Euro 3.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.043/CDN  del 18 Dicembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(108) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: F.L.(all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Pierantonio Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD PIERANTONIO CALCIO (nota n. 2321/22pf13-14/AM/ma del 13.11.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, e dell’art. 8, comma 9, del CGS, per avere omesso di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale LND, come spettanti all’allenatore. per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, e dell’art. 8, comma 9, del CGS, per avere omesso di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale LND, come spettanti all’allenatore.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.042/CDN  del 16 Dicembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (116) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D.M. (Presidente della Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919 - (nota n. 2546/861pf 12-13/AM/ma del 22.11.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6  per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, comma 9, CGS, per non aver provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione della somma in favore dell’allenatore, sulla base di quanto disposto dal C.A. della F.I.G.C.-L.N.D. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.041/CDN  del 12 Dicembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(107) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.C. (n.q. di Presidente della Società ACFD Milan all’epoca dei fatti), Società ACFD MILAN (nota n. 2179/79pf13-14/MS/vdb del 11.11.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, commi 9 e 15, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11 NOIF, per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi all’atto di iscrizione ad un campionato organizzato dalla FIGC oltre all’ammenda di € 300,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.040/CDN  del 6 Dicembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(105) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.A. (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA E CALCIO SORA(nota n. 2178/99 pf13-14 AM/ma del 7.11.2013).

Massima: Il legale rapp.te non risponde della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, e dell'art. 8, comma 9, del CGS, per avere, omesso di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale LND, come spettanti all'allenatore in quanto ha documentalmente provato di non essere riuscito a contattare l’allenatore per provvedere al pagamento.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.039/CDN  del 4 Dicembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(104) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D.L. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Union Quinto), Società ASD UNION QUINTO  (nota n. 2107/26 pf13-14/AM/ma del 5.11.2013)

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 3 per la violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS in relazione agli artt. 94 ter, comma 11, delle NOIF e 8, comma 9, CGS per non avere provveduto nel termine di 30 giorni alla corresponsione della somma in favore del calciatore, sulla base di quanto disposto dalla Commissione accordi economici. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed Euro 1.500,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.039/CDN  del 4 Dicembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(95) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.M. (Presidente della Società ASD Nardò Calcio), E.R. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO (nota n. 1886/101 pf13-14/AM/ma del 24.10.2013) (97) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.R. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÒ CALCIO  (nota n.1983/176 pf13-14/AM/ma del 29.10.2013)

Massima: I legali rapp.ti sono sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF ed all'articolo 8, comma 9, CGS, per non avere corrisposto nel termine al calciatore, nel termine di trenta giorni previsto, la somma disposta dalla Commissione accordi economici. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.039/CDN  del 4 Dicembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(102) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.B. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD U. Fincantieri Monfalcone), Società ASD U. FINCANTIERI MONFALCONE (nota n. 2064/100 pf13- 14/AM/ma del 4.11.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per le violazioni di cui all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF ed all'articolo 8, comma 9, CGS, per non avere provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione della somma in favore dell'allenatore sulla base di quanto disposto dal Collegio Arbitrale. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica. 

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.034/CGF del 29 Agosto 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 6/CDN del 18.7.2013

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALC. M.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA SCONTARSI IN GARE UFFICIALI INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2, N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8020/892 PF12-13/AM/SEG DEL 6.6.2013  

Massima: Il calciatore non risponde della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per aver omesso a sua volta di depositare l’accordo economico con la Società presso la sede competente, entro il 25° giorno successivo dalla sua sottoscrizione. Ai sensi dell’art. 94 ter, comma 2, N.O.I.F. l’accordo economico (dal quale derivano benefici economici per il calciatore) necessita di essere depositato presso i competenti Comitati e divisioni. Appare evidente che il deposito è funzionale all’attuazione piena e completa dei contenuti dell’accordo stesso, con evidente vantaggio del calciatore.  Pertanto, il deposito dell’accordo costituisce un obbligo per la società (che è altresì obbligata ad erogare il trattamento economico ivi stabilito) e una facoltà per il calciatore (che di quell’accordo è beneficiario); in tal senso, depongono anche le diverse espressioni lessicali utilizzate dalla disposizione (“gli accordi dovranno essere depositati … a cura della società … il deposito può essere effettuato dal calciatore”). Conseguentemente, mentre il mancato deposito da parte della società deve essere correttamente sanzionato quello da parte del calciatore non può comportare alcuna sanzione, atteso che non sarebbe ragionevole sanzionare colui che non esercita una mera facoltà dal cui esercizio, peraltro, derivano benefici esclusivamente a suo favore.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.034/CGF del 29 Agosto 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 28 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 19.7.2013

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALC. K.P.B. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA SCONTARSI IN GARE DI CAMPIONATO INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2, N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8008/1004 PF12-13/AM/MA DEL 5.6.2013-  

Massima: Il calciatore non risponde della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per aver omesso a sua volta di depositare l’accordo economico con la Società presso la sede competente, entro il 25° giorno successivo dalla sua sottoscrizione. Ai sensi dell’art. 94 ter, comma 2, N.O.I.F. l’accordo economico (dal quale derivano benefici economici per il calciatore) necessita di essere depositato presso i competenti Comitati e divisioni. Appare evidente che il deposito è funzionale all’attuazione piena e completa dei contenuti dell’accordo stesso, con evidente vantaggio del calciatore.  Pertanto, il deposito dell’accordo costituisce un obbligo per la società (che è altresì obbligata ad erogare il trattamento economico ivi stabilito) e una facoltà per il calciatore (che di quell’accordo è beneficiario); in tal senso, depongono anche le diverse espressioni lessicali utilizzate dalla disposizione (“gli accordi dovranno essere depositati … a cura della società … il deposito può essere effettuato dal calciatore”).  Conseguentemente, mentre il mancato deposito da parte della società deve essere correttamente sanzionato quello da parte del calciatore non può comportare alcuna sanzione, atteso che non sarebbe ragionevole sanzionare colui che non esercita una mera facoltà dal cui esercizio, peraltro, derivano benefici esclusivamente a suo favore. 

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.033/CDN  del 13 Novembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.S. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Torino Calcio Femminile), Società ASD TORINO CALCIO FEMMINILE (nota n. 1139/1185 pf12- 13/GR/mg del 18.9.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 9 e 10, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, per non aver ottemperato alla decisione della Commissione accordi economici. A seguito di patteggiamento, la società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica e con l’ammenda di Euro 2.2500,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.033/CDN  del 13 Novembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(93) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.P. E C.A.C. (all’epoca dei fatti Presidenti p.t. della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 (nota n. 1674/135 pf13-14/AM/ma del 14.10.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94- ter, comma 11, delle NOIF ed all'articolo 8, comma 9, CGS, per non avere provveduto nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 94-ter delle NOIF, al pagamento della somma accertata dalla Commissione accordi economici. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed euro 2.000,00 di ammenda.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.027/CDN  del 22 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(34) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.D.C. e G.F.(all’epoca dei fatti Legali rappresentanti della  Società AS Viterbese Calcio), Società AS VITERBESE CALCIO  (nota n. 659/41 pf13- 14/AM/seg del 5.8.2013).  (35) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.D.C. e G.F. (all’epoca dei fatti Legali rappresentanti della  Società AS Viterbese Calcio), Società AS VITERBESE CALCIO (nota n. 658/40 pf13- 14/AM/seg del 5.8.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 9 per la  violazione dell’art. 1, comma 1 CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11 NOIF e all’art. 8,  comma 9 del CGS, per non avere provveduto nel termine di trenta giorni a corrispondere  ai calciatori, le somme dovute a seguito di delibere della  Commissione Accordi Economici. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica.

Massima: L’omessa corresponsione di quanto dovuto ai  calciatori tesserati dalla Società in forza degli accordi economici stipulati tra le parti non costituisce di per sé, illecito disciplinare per cui non integra la violazione  dell’articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 91, comma 2, NOIF.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.025/CDN  del 16 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(33) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D.L. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Union Quinto), Società  ASD UNION QUINTO ▪ (nota n. 657/25 pf13-14/AM/seg del 5.8.2013).  

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione mesi 2 per la violazione  dell’articolo 1, comma 1, CGS, anche in relazione all’art. 91, comma 2, NOIF, per avere, omesso di corrispondere le  somme stabilite nel contratto con il calciatore. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.025/CDN  del 16 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(37) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.G. (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929),  Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 ▪ (nota n. 701/1162 pf12-13/SS/vdb del  7.8.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 1 per  la violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma  13, delle NOIF e all’art. 8, comma 9, del CGS per aver disatteso l’obbligo di effettuare il  pagamento entro il termine previsto di 30 giorni così come disposto dal Collegio Arbitrale Allenatori. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.022/CDN  del 04 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(482) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.C. (Presidente della Società ACFD Milan), Società ACFD MILAN - (nota n. 8540/1146pf 12-13/MS/vdb del 27.6.2013).

Massima:  Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione mesi 6 per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, commi 9 e 15, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, NOIF, per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici della LND. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.022/CDN  del 04 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(483) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.C. (Presidente della Società SS Lazio Calcio Femminile), Società SS LAZIO CALCIO FEMMINILE - (nota n. 8548/1142pf 12-13/MS/vdb del 27.6.2013).

Massima: La società viene prosciolta per non aver provveduto al pagamento di quanto disposto dalla CAE perché avverso tale decisione ha proposto appello alla CVE

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.023/CDN  del 10 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(43) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.D.M.(all’epoca dei fatti Presidente della Società USD Pro Cavese 1394 ora  USD Cavese 1919), C.P.(calciatore attualmente svincolato,  Società USD Pro Cavese 1394 ora USD CAVESE 1919 - (nota n. 836/1137 pf12-13  AM/ma del 28.8.2013).

Massima: A seguito di patteggiamento Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 3per la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per aver omesso di  depositare l’accordo economico con il calciatore presso la sede  competente, entro il 15° giorno successivo dalla sua sottoscrizione. A seguito di patteggiamento, la società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di Euro 3.000,00. Il calciatore non risponde della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per aver omesso a sua volta di depositare l’accordo economico con la Società presso la sede competente, entro il 25° giorno successivo dalla sua sottoscrizione, giacché l’art. 94 ter, c. 2, NOIF prevede che, in caso di inerzia del sodalizio, l’adempimento della trasmissione degli accordi economici posto a carico della Società possa essere effettuato dall’atleta. Difatti, il calciatore confidando nel regolare comportamento della Società, ha richiesto il pagamento del dovuto al momento dell’inadempimento da parte della società, quando il termine dei venticinque giorni per il deposito, a suo carico, era abbondantemente scaduto. E’ di tutta evidenza, quindi, che al calciatore non può essere addebitata una responsabilità rispetto ad una fattispecie della quale è stato vittima, che gli ha arrecato un danno, e nella quale  ha agito in buona fede esercitando una facoltà riconosciutagli dai regolamenti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.022/CDN  del 04 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(464) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.M. (Presidente della Società ASD Calcio Femminile Acese), Società ASD CALCIO FEMMINILE ACESE - (nota n. 8508/1077pf 12-13/MS/vdb del 20.6.2013).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 6per la violazione di cui  all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter,  comma 2, delle NOIF per aver omesso di  depositare l’accordo economico con le calciatrici presso la sede  competente, entro il 15° giorno successivo dalla sua sottoscrizione. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di Euro 5.00,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.022/CDN del 04 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(23) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.A.C. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920), F.M. (Calciatore svincolato), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 - (nota n. 368/1252pf 12-13/AM/ma del 18.7.2013).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 6per la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per aver omesso di depositare l’accordo economico con il calciatore presso la sede competente, entro il 15° giorno successivo dalla sua sottoscrizione. A seguito di patteggiamento, la società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di Euro 3.000,00. Il calciatore non risponde della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per aver omesso a sua volta di depositare l’accordo economico con la Società presso la sede competente, entro il 25° giorno successivo dalla sua sottoscrizione, giacché l’art. 94 ter, c. 2, NOIF prevede che, in caso di inerzia del sodalizio, l’adempimento della trasmissione degli accordi economici posto a carico della Società possa essere effettuato dall’atleta. Trattandosi di potestà e non di obbligo, nell’ipotesi in cui il calciatore non provveda oppure provveda in ritardo al deposito, la sua condotta non è disciplinarmente rilevante (mentre lo è sotto l’aspetto contrattuale; a tal riguardo va sottolineato che la CVE nell’accogliere il gravame proposto dalla Società ha sancito l’inefficacia dell’accordo economico in parola perché depositato in ritardo). Si tratta, quindi, di una sanzione di ambito contrattuale che non implica, alla luce della citata norma, una responsabilità disciplinare dell’atleta, poiché, altrimenti ragionando, si concretizzerebbe un’aberrazione giuridica dal momento che verrebbe sanzionato il mancato avvalersi di una potestà. A questa tesi aderisce la Corte di Giustizia Federale la quale, decidendo su due casi analoghi a quello oggetto del presente procedimento, ha mandato indenni da ogni addebito di responsabilità i calciatori.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.022/CDN del 04 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (465) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.C.(Presidente della Società ASC Jordan Aufugum), Società ASC JORDAN AUFUGUM - (nota n. 8502/1144pf 12-13/MS/vdb del 20.6.2013).

Massima: I deferiti vengono prosciolti perché la procura federale si è limitata a produrre, unicamente le missive, peraltro neppure sottoscritte, inviate dal difensore delle calciatrici. Null’altro vi è in atti che dimostri la sottoscrizione e il mancato deposito degli accordi in parola, nessuna nota o segnalazione proveniente da una qualsivoglia struttura federale che dimostri l’effettività di quanto evidenziato dal legale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.017/CDN  del 23 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.R. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO - (nota n.204/1231pf11-12 MS/vdb del 9.7.2013). (10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.R.  (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO - (nota n.210/1232pf11-12 MS/vdb del 9.7.2013).  (11) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.R.  (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO - (nota n.212/1233pf11-12 MS/vdb del 9.7.2013). (12) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.R.  (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO - (nota n.221/1237pf11-12 MS/vdb del 9.7.2013). (13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.R.  (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ  CALCIO - (nota n.220/1236pf11-12 MS/vdb del 9.7.2013). (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO  (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO - (nota n.219/1235pf11-12 MS/vdb del 9.7.2013). (15) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.R.  (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO - (nota n.215/1234pf11-12 MS/vdb del 9.7.2013). (54) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.R.  (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO - (nota n.888/27pf13-14 AM/ma del 3.9.2013). (55) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.R.  (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO - (nota n.889/28pf13-14 AM/ma del 3.9.2013).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di anni 1 per la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di  Giustizia Sportiva (CGS) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative  Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS per non aver  provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alle delibere  emesse dalla Commissione Accordi Economici a seguito del contenzioso fra la predetta Società e i calciatori. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti6 in classifica oltre ad Euro 8.000,00 di ammenda.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.013/CDN  del 12 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(4) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.Z.(Presidente della Società SSD Pro Sesto Srl), Società SSD PRO SESTO Srl  - (nota n. 8808/1136 pf 12-13/AM/ma del 30.6.2013).

Massima: Il legale rapp.te non risponde della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, comma 9, del CGS per aver documentato il  pagamento entro il termine previsto di 30 giorni così come disposto dal Collegio Arbitrale. 

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.013/CDN  del 12 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(479) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.C. (Presidente della Società Pol. Nuovo Campobasso), Società POL. NUOVO  CAMPOBASSO - (nota n. 8684/1153 pf 12-13/AM/ma del 25.6.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’ammenda di euro 2.000,00 per la violazione dell’art. 1 del CGS, in relazione all’articolo 8, comma 15 del  CGS, per non aver provveduto, nel termine di trenta giorni alla corresponsione della  somma in favore del calciatore oltre gli interessi legali dovuti  dalla decisione fino all’eventuale soddisfo, sulla base di quanto disposto dal C.A. della  F.I.G.C. – Lega Pro. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 2.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.013/CDN  del 12 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(478) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.C. (Presidente della Società Pol. Nuovo Campobasso), Società POL. NUOVO  CAMPOBASSO - (nota n. 8870/1152 pf 12-13/AM/ma del 25.6.2013). 

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’ammenda di euro 2.000,00 per la violazione dell’art. 1 del CGS, in relazione all’articolo 8, comma 15 del  CGS, per non aver provveduto, nel termine di trenta giorni alla corresponsione della  somma in favore del calciatore oltre gli interessi legali dovuti  dalla decisione fino all’eventuale soddisfo, sulla base di quanto disposto dal C.A. della  F.I.G.C. – Lega Pro. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 2.000,00.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 24 Maggio 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 09 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del  18.4.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. PROGETTO CALCIO SANT’ELIA AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. F.C.;  - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE  SPORTIVA 2012/2013, ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. E ALL’ART. 8, COMMA 9 C.G.S. - NOTA N. 5924/702PF12- 13/AM/MA  DEL 25.3.2013

Massima: L’art. 94-ter, comma 11, N.O.I.F. prevede testualmente che “Le decisioni della Commissione  Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze  Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione  alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione  Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della  decisione. In caso d’impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute devono  essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello.  Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 6 bis (oggi il 2  riferimento è all’art. 8, comma 9, C.G.S.: N.d.E.) del Codice di Giustizia Sportiva, eccezion fatta per  le società di Calcio a 5 alle quali si applicano le disposizioni seguenti”.  L’art. 8, comma 9, C.G.S. dispone che “Il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art.  94 ter, comma 11, N.O.I.F., delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della Lega  Nazionale Dilettanti (LND) o dalla Commissione Vertenze Economiche comporta l’applicazione, a  carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica”.  Orbene, le norme federali sopra richiamate impongono alle Società di procedere al pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. entro trenta giorni dalla  comunicazione della decisione e sanzionano, con la penalizzazione di uno o più punti in classifica, il  mancato pagamento delle somme nel termine di cui sopra.   Alla luce di quanto sopra, risulta del tutto irrilevante quanto osservato dalla Società ricorrente  in ordine ai presunti tentativi di contattare il proprio tesserato ai fini di ottenere una rateizzazione del  pagamento della somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D.; del pari  irrilevante è la circostanza che il predetto calciatore dovesse, a sua volta, alla Società ricorrente una  somma di denaro a titolo di risarcimento del danno conseguente al danneggiamento di un immobile di  civile abitazione messo a disposizione del predetto tesserato.  Ed invero, ciò che rileva, ai fini del presente procedimento, è l’esistenza, allo stato degli atti, di  una decisione della Commissione Accordi Economici che non risulta essere stata ottemperata  mediante il pagamento delle somme dovute dalla società.  

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.007/CDN del 19 Luglio 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(417) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: P.A. (all’epoca dei fatti Legale rappresentante con delega della Soc. SSD Fortis Trani Srl), K.P.B. (calciatore attualmente svincolato) E DELLA SOCIETA’ SSD FORTIS TRANI Srl (nota n. 8008/1004pf12-13/AM/ma del 5.6.2013).

Massima: A seguito di patteggiamento Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 4 per la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per aver omesso di depositare l’accordo economico con il calciatore presso la sede competente, entro il 15° giorno successivo dalla sua sottoscrizione. Il calciatore che non ha patteggiato è sanzionato con la squalifica per 2 giornate da scontarsi in gare ufficiali per la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per aver omesso a sua volta di depositare l’accordo economico con la Società presso la sede competente, entro il 25° giorno successivo dalla sua sottoscrizione. A titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex articolo 4, comma 1 e 2 del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante, nonché al calciatore, la società è sanzionata con l’ammenda di Euro 6.500,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.007/CDN  del 19 Luglio 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(418) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: E.R. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Nardò Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD NARDO’ CALCIO (nota n. 7992/932pf12-13/AM/ma del 5.6.2013). (424) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: E.R.(all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Nardò Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD NARDO’ CALCIO (nota n. 8187/1155pf12-13/AM/ma dell’11.6.2013). (425) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: E.R.(all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Nardò Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD NARDO’ CALCIO (nota n. 8166/1156pf12-13/AM/ma dell’11.6.2013). (426) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: E.R.(all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Nardò Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD NARDO’ CALCIO (nota n. 8180/1154pf12-13/AM/ma dell’11.6.2013). (454) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: E.R.(all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Nardò Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD NARDO’ CALCIO (nota n. 8430/1173pf12-13/GT/dl del 19.6.2013).

Massima: La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 in classifica per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. ed all’art. 8, comma 9, del C.G.S. per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme, poste a carico della società, a seguito delle decisioni del Collegio Arbitrale (per l’allenatore) e della Commissione Accordi Economici (per i calciatori). Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 24.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.007/CDN  del 19 Luglio 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(419) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: L.A. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Sporting Terni Srl) E DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING TERNI Srl (nota n. 8018/424pf12-13/AM/seg del 6.6.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 1 per la violazione degli artt. 1 c. 1 e 8 c. 15 CGS per aver provveduto in ritardo al pagamento, rispetto al termine di 30 giorni dalla delibera della CVE, al pagamento in favore di altro sodalizio di una somma a titolo di risarcimento danni causati da suoi sostenitori all’impianto di gara. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 1.500,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.006/CDN del 18 Luglio 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(420) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.A.C. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Civitavecchia 1920), L.M.(Calciatore), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 (nota n. 8020/892 pf12-13/AM/seg del 6.6.2013).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per aver omesso di depositare l’accordo economico con il calciatore presso la sede competente, entro il 15° giorno successivo dalla sua sottoscrizione. Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 2 giornate da scontarsi in gare ufficiali per la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per aver omesso a sua volta di depositare l’accordo economico con la Società presso la sede competente, entro il 25° giorno successivo dalla sua sottoscrizione. A titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex articolo 4, comma 1 e 2 del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante, nonché al calciatore, la società è sanzionata con l’ammenda di Euro 6.500,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.006/CDN del 18 Luglio 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(415) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.A.C. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Civitavecchia 1920), T.L.(Calciatore), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 (nota n. 7952/891 pf12-13/AM/ma del 4.6.2013).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con la inibizione di mesi 6 per la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per aver omesso di depositare l’accordo economico con il calciatore presso la sede competente, entro il 15° giorno successivo dalla sua sottoscrizione. Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 2 giornate da scontarsi in gare ufficiali per la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per aver omesso a sua volta di depositare l’accordo economico con la Società presso la sede competente, entro il 25° giorno successivo dalla sua sottoscrizione. A titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex articolo 4, comma 1 e 2 del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante, nonché al calciatore, la società è sanzionata con l’ammenda di Euro 6.500,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.006/CDN  del 18 Luglio 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(434) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.C.(all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della  Società ACFD Milan), Società ACFD MILAN (nota n. 8212/854pf12-13/GR/mg del  13.6.2013). (435) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.C.(all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ACFD Milan), Società ACFD MILAN (nota n. 8219/930pf12-13/GR/mg del  13.6.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 18 per la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia  Sportiva (CGS) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative Interne  della FIGC (NOIF) ed all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS per non aver provveduto, entro i  termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alle delibere emesse dalla  Commissione Accordi Economici e dalla Commissione Vertenze Economiche a seguito del  contenzioso fra la predetta Società e le calciatrici. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 8 in classifica

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.006/CDN  del 18 Luglio 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(427) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.P.(all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD  Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 (nota n. 8081/1134 pf12- 13/AM/ma del 7.6.2013). (428) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.P. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD  Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 (nota n. 8082/1135 pf12- 13/AM/ma del 7.6.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di anni 1 per la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di  Giustizia Sportiva (CGS) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative  Interne della FIGC (NOIF) ed all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS per non aver provveduto,  entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alle delibere emesse dalla  Commissione Accordi Economici a seguito del contenzioso fra la predetta Società e i  calciatori. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 in classifica

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 97/CDN  del 22 Giugno 2010 n. 5  - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (198) – Deferimento della Procura Federale a carico della società ASD Calcio a 5 2007 (nota n. 4791/710pf09-10/AM/ma dell’11.2.2010).

Massima:  La società è sanzionata con l’ammenda per Euro 1.500,00 a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS  per aver omesso di depositare il contratto economico con l’allenatore che prevedeva il solo rimborso spese.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 85/CDN  del 13 Maggio 2010 n. 7  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (279) – Deferimento della Procura Federale a carico di: L.S. (Presidente della Soc. USD San Zaccaria) e della Societa’ USD San Zaccaria (nota n. 6717/1258pf09-10/GT/dl del 15.4.2010).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda (€. 3.000,00) ed il presidente con la sanzione dell’inibizione (4 mesi) per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 comma 1 CGS, con riferimento all’art. 94 ter, comma 2 delle NOIF ed all’art. 31 del C.U. n. 1 del 3 luglio 2010 della Divisione Calcio Femminile della LND, per non avere provveduto a depositare, o far per venire alla Divisione di appartenenza gli accordi economici di 22 calciatrici maggiorenni. L’art. 31 del C.U. n. 1 del  3 luglio 2010 della Divisione Calcio Femminile impone tale deposito anche quando l’accordo non prevede la corresponsione di alcuna somma a qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere  effettuato sulla base delle modalità sancite dalla normativa vigente.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 85/CDN  del 13 Maggio 2010 n. 2  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (268) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.S.R. (Presidente della Soc. Polisportiva Mater Domini ASD) e della Societa’ Polisportiva Mater Domini Asd (nota n. 6424/1142pf09-10/GT/dl del 6.4.2010).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda (€. 1.000,00) ed il presidente con la sanzione dell’inibizione (1 mese) per non aver depositato per lla violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 comma 1 CGS, con riferimento all’art. 94 ter, comma 2 delle NOIF ed all’art. 31 del C.U. n. 1 del 3 luglio 2010 della Divisione Calcio Femminile della LND, per non avere provveduto a depositare, o far per venire alla Divisione di appartenenza gli accordi economici di 5 calciatrici maggiorenni. L’art. 31 del C.U. n. 1 del  3 luglio 2010 della Divisione Calcio Femminile impone tale deposito anche quando l’accordo non prevede la corresponsione di alcuna somma a qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere  effettuato sulla base delle modalità sancite dalla normativa vigente.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 85/CDN  del 13 Maggio 2010 n. 5  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (272) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.C. (Presidente della Soc. ACP Cuneo San Rocco ASD Femminile) e della Societa’ ACP Cuneo San Rocco ASD  Femminile (nota n. 6668/1164pf09-10/MS/vdb del 13.4.2010).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda (€. 5.000,00) ed il presidente con la sanzione dell’inibizione (4 mesi) per non aver depositato gli accordi economici riguardanti 22 calciatrici da essa tesserate. L’art. 31 del C.U. n° 1 stagione 2009/2010 emanato dalla predetta Divisione impone tale deposito anche quando l’accordo non prevede  la corresponsione di alcuna somma a qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere  effettuato sulla base delle modalità sancite dalla normativa vigente.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 85/CDN  del 13 Maggio 2010 n. 1  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (267) – Deferimento della Procura  Federale a carico di: E.  C. (Presidente della Soc. SS Lazio Calcio Femminile) e della societa’ SS  Lazio Calcio Femminile (nota n. 6488/1144pf09-10/GT/dl dell’8.4.2010). Massima: La società è sanzionata con l’ammenda (€. 5.000,00) ed il presidente con la sanzione dlel’inibizione (4 mesi) per non aver depositato gli accordi economici riguardanti 27 calciatrici. L’art. 31 del C. U. n° 1 stagione 2009/2010 emanato dalla predetta Divisione impone tale deposito anche quando l’accordo non prevede  la corresponsione di alcuna somma a qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere effettuato sulla base delle modalità sancite dalla normativa vigente. Nel caso di spcoe non avendo ottemperato i deferiti, che hanno eccepito l’inapplicabilità delle norme di cui si ipotizza la violazione alle calciatrici minorenni o impiegate in Campionati di livello regionale, sono incorsi nella  violazione disciplinare contestata.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 85/CDN  del 13 Maggio 2010 n. 4  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (271) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M.R.B.L. (Presidente della Soc. ACF Alessandria) e della Societa’ ACF Alessandria (nota n. 6671/1166pf09-10/MS/vdb del 13.4.2010).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda (€. 3.000,00) ed il presidente con la sanzione dlel’inibizione (3 mesi) per non aver depositato gli accordi economici riguardanti 13 calciatrici da essa tesserate. L’art. 31 del C.U. n° 1 stagione 2009/2010 emanato dalla predetta Divisione impone tale deposito anche quando l’accordo non prevede  la corresponsione di alcuna somma a qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere  effettuato sulla base delle modalità sancite dalla normativa vigente. Nessun rilievo ha il deposito degli accordi  economici effettuato ben  dopo il deferimento poiché lo stesso, in base a quanto disposto dal citato C.U. n° 1, doveva essere eseguito entro il 20 settembre 2009 per le calciatrici già tesserate ed entro 15 giorni dalla sottoscrizione di ogni nuovo tesseramento.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 85/CDN  del 13 Maggio 2010 n. 3  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (269) – Deferimento della Procura Federale a carico di: P.A. (Presidente della Soc. ASD Marsala Calcio Femminile) e della Societa’ ASD Marsala Calcio Femminile (nota n. 6487/1143pf09-10/GT/dl dell’8.4.2010).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda (€. 3.000,00) ed il presidente con la sanzione dlel’inibizione (4 mesi) per non aver depositato gli accordi economici riguardanti 19 calciatrici da essa tesserate. L’art. 31 del C.U. n° 1 stagione 2009/2010 emanato dalla predetta Divisione impone tale deposito anche quando l’accordo non prevede  la corresponsione di alcuna somma a  qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere  effettuato sulla base delle modalità sancite dalla normativa vigente.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 78/CDN  del 19 Aprile 2010 n. 4  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (236) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.D’A. (Presidente della Soc. ASD Vesevus Trecase) e della società ASD Vesevus Trecase (nota n. 5927/1138pf09-10/MS/vdb del 19.3.2010).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda (Euro 500,00) per non aver depositato gli accordi economici con le calciatrici. L’art. 31 del C.U. N°. 1 stagione 2009/10 emanato dalla predetta Divisione impone tale deposito anche quando l’accordo non prevede la corresponsione di alcuna somma a qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere effettuato sulla base delle modalità sancite dalla normativa vigente.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 24/CDN  del 29 Settembre 2009 n. 3  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (11) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: L. P. (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. Pisa Calcio SpA) e della società Pisa Calcio SpA (nota n. 446/1017pf08-09/SP/blp del 15.7.2009). Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, in relazione all’art. 94 ter, co. 2, NOIF e dell’art. 39, co. 2, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti per aver sottoscritto con il calciatore deferito un accordo economico, senza provvedere al suo deposito presso la sede competente entro il 15° giorno successivo dalla sua sottoscrizione (cfr. art. 94 ter, co. 2, NOIF).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 12/CDN  del 29 Luglio 2009  n. 8 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (313) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F.G. (Presidente della Soc. ASD Sessano Femminile per la stagione sportiva 2008/2009) e della società ASD Sessanno Femminile (nota n. 7663/945pf08- 09/AM/ma del 22.5.2009).

Massima: L’art. 94 ter, co. 2, NOIF, impone, in maniera più che chiara, il deposito degli accordi economici intercorsi tra Società e tesserati, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla loro sottoscrizione. L’inadempimento comporta l’inibizione a carico del presidente e l’ammenda a carico della società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 12/CDN  del 29 Luglio 2009  n. 7 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (310) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.P. (Presidente della Soc. ASD Domina Neapolis Acerrana per la stagione sportiva 2008/2009) e della società ASD Domina Neapolis Acerrana (nota n. 7640/947pf08-09/AM/ma del 22.5.2009).

Massima: L’art. 94 ter, co. 2, NOIF, impone, in maniera più che chiara, il deposito degli accordi economici intercorsi tra Società e tesserati, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla loro sottoscrizione. L’inadempimento comporta l’inibizione a carico del presidente e l’ammenda a carico della società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 06/CDN  del 08 Luglio 2009 n. 3  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (311) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G. M. (Presidente della Soc. ASD ANSPI Marsciano CF per la stagione sportiva 2008/2009) e della società ASD ANSPI Marsciano CF (nota n. 7624/946pf08-09/AM/ma del 21.5.2009) Massima: La società risponde della violazione dell’art. 94 ter, co. 2, NOIF, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza sportiva, per aver omesso di depositare gli accordi economici stipulati per la stagione in corso, con le calciatrici per essa tesserate. L’art. 94 ter, co. 2, delle NOIF, stabilisce che “è fatto obbligo alle società partecipanti ai campionati Nazionali e della Lega Nazionale Dilettanti di depositare entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, presso i Comitati o le Divisioni di competenza, gli accordi sottoscritti dai calciatori/calciatrici per esse tesserati, nonché di dare contestuale comunicazione dell’avvenuto deposito al calciatore/calciatrice interessato/a”. Consegue la sanzione dell’ammenda a carico della società.

 

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