Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.044/TFN del 21 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (92) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.L., V.E.M., A.B., A.I., A.Z., S.P. e A.R. – (Fallimento della Società AS Varese 1910 Spa) - (nota n. 3667/705 pf 15-16 GT/sds dell’11.10.2016).

Massima: questo Tribunale ritiene che la corposa indagine effettuata dalla Procura Federale ha correttamente posto in evidenza che, nel periodo considerato la gestione dell'Associazione sportiva Varese Srl é avvenuta secondo criteri e condotte violative delle norme contestate nel deferimento. Infatti ciò che rileva, dagli atti prodotti in giudizio é che sin dal 2010, durante la gestione della Società da parte del …, sono state poste in essere condotte non improntate a criteri di economicità e sana gestione finanziaria, soprattutto senza alcuna programmazione di carattere economico idonea a ristabilire una situazione di equilibrio finanziario che avrebbe quantomeno potuto evitare il fallimento societario. Sotto la gestione del … e del …., che contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, aveva un ruolo esecutivo nella gestione societaria (non può attribuirsi una veste meramente formale alla carica di amministratore delegato ricoperta) emerge che la politica societaria ha portato un aumento sensibile della situazione debitoria provocando un forte squilibrio fra costi e ricavi. Tale situazione, a prescindere dalla circostanza se il …. fosse stato informato o meno della forte situazione debitoria della Società al momento in cui lo stesso é subentrato nella compagine sociale, ha indubbiamente contribuito causalmente al fallimento della Società; il sensibilissimo aumento della situazione debitoria negli anni 2010-2012, caratterizzato da un fortissimo aumento delle esposizioni verso i fornitori, le banche ed il mancato pagamento dei debiti tributari nei termini previsti, a prescindere da loro eventuale rilievo civilistico o penale si pongono inevitabilmente in stretto rapporto causale con il fallimento della Società, tanto é vero che anche la CO.VI.SO.C. evidenziava tali aspetti nella relazione redatta a seguito dell'ispezione del 21 Novembre 2013. Tale situazione non é mutata durante la gestione …, laddove la situazione debitoria é aumentata e non sono stati posti in essere interventi adeguati, soprattutto in termini di razionalizzazione e riduzione dei costi per evitare il tracollo finanziario. Se, da un, lato va dato atto che il …. si é personalmente esposto mediante l'immissione di ingenti capitali finanziari nelle casse societarie, di contro appare evidente che la gestione societaria non ha cambiato impostazione, essendo esponenzialmente aumentato anche il debito, con particolare riferimento anche ai debiti tributari passati da Euro 5.819.385 del dicembre 2013 ad Euro 7.013.212 del Giugno 2014. L'operazione descritta al punto C13 dell'atto di deferimento – cessione del marchio denominato AS Varese 1910 ad una neo costituita Società integralmente partecipata dall’Associazione sportiva Varese 1910”, avente come amministratore unico il … e, successivamente il Laurenza stesso – posta in essere unitamente alla collaborazione fattiva del … assurge quale ulteriore elemento rilevante al fine della valutazione delle condotte tenute dagli odierni deferiti. Tale operazione ha consentito alla Società di poter iscrivere nell’attivo dello stato patrimoniale una partecipazione totalitaria pari ad Euro 1.245.000,00 e nel conto economico una plusvalenza di pari importo al fine di coprire solo figurativamente parte delle perdite societarie, giacché la somma in questione non è mai stata versata nelle casse della Società. Anche la posizione dello ….non può ritenersi esente da responsabilità tenuto conto che lo stesso dopo aver assunto la carica di Presidente, acquistando il 97% delle quote societarie si è repentinamente tirato indietro venendo meno agli impegni assunti proprio con l’acquisizione delle quote sociali e della carica di Presidente; tale comportamento si appalesa quale ultimo elemento causativo che ha condotto l’Associazione Sportiva al fallimento.

Massima: Questo Tribunale ritiene, invece, non provata, nel caso di specie, la responsabilità dei consiglieri di amministrazione deferiti, …. Se è vero, infatti, che anche dopo la riforma societaria del 2003 grava comunque in capo ai componenti del Consiglio di amministrazione della Spa un generale dovere di vigilanza sull’andamento della gestione e che, pertanto, gli stessi non possono ritenersi esenti da responsabilità, è altrettanto vero che devono sussistere degli elementi utili in grado di evidenziare in concreto le inadempienze dagli stessi posti in essere. Nel caso di specie, per quanto attiene la …., va evidenziato che la stessa é rimasta in carica solo sette mesi, vale a dire dal 24 Giugno 2014 al 24 Gennaio 2015; se é vero che la stessa ha partecipato all'approvazione del bilancio al 30 Giugno 2014, tale circostanza, di per sé, non appare idonea a ritenerla responsabile di alcuna violazione se solo si considera che il bilancio fotografa una situazione finanziaria alla quale la …. non ha contribuito e che, inoltre, non si comprende quale attività avrebbe potuto porre in essere la deferita, in assenza di deleghe specifiche, per poter garantire il riequilibrio finanziario necessario per risollevare le sorti della Società Analoga considerazione deve essere fatta in relazione alla posizione del …. che ha assunto la carica di consigliere di amministrazione nel Giugno 2015, laddove la situazione era già quasi irrimediabilmente compromessa. Nel periodo in questione sembra a questo Tribunale che la situazione é degenerata esclusivamente per effetto delle repentine dimissioni di … che hanno portato, poi, alla dichiarazione di fallimento del 19 novembre 2015. Quanto, infine, alla posizione dell'…., la Procura non ha dato alcuna prova del fondamentale ruolo svolto dallo stesso all'interno della compagine societaria, idoneo a conferirgli la qualifica di "socio di fatto". Il semplice fatto che lo stesso abbia effettuato un finanziamento pari ad Euro 917.500 nelle casse della Società non appare idoneo a conferirgli tale qualifica, né alcun ulteriore ruolo gestorio. In realtà la circostanza dedotta dalla Procura Federale la si desumerebbe esclusivamente dalle dichiarazioni del …. che ha affermato di essersi dimesso in data 15 Febbraio 2015 dalla carica di Presidente e che da quel momento la Società é passata nelle mani di ….; tuttavia dai dalle visure catastali e dal verbale dell'assemblea dei soci dell'8 giugno 2015, emerge che solo in data 2 Giugno 2015 il … ha presentato le dimissioni.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.043/TFN del 21 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  1 (94) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.T., C.B. e S.F. – (Fallimento Società Carrarese Calcio Srl) - (nota n. 3914/1059 pf 15-16 GT/ma del 13.10.2016).

Massima:considerato che l’art. 21, comma 2, delle NOIF prevede che non possono essere “dirigenti”, né avere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. “gli amministratori in carica e quelli in carica nel precedente biennio al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento”; preso atto del parere interpretativo della Corte Federale, nel quale si evidenzia che per l’accertamento dei profili di colpa dell’amministratore non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò, con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (anche in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società (C.U. n. 21/CF del 28 giugno 2007); rilevato che, in linea con il principio stabilito dalla C.G.F. con la decisione del 12 luglio 2011 (C.U. n. 3/CGF), i componenti del consiglio di amministrazione di una Società di capitali sono titolari ope legis di un dovere di vigilanza sulla gestione della Società medesima e ciò anche quando abbiano delegato i propri poteri a singoli amministratori; l’esercizio di tale controllo, e la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall’attività posta in essere da chi effettivamente amministra, implica che quando non vi sia condivisione sul modus operandi del soggetto delegato, l’amministratore debba esprimere formalmente il proprio dissenso rispetto ad esso; richiamato il principio stabilito dalla Corte di Giustizia Federale con la decisione del 19 giugno 2014 (C.U. n. 335 CGF del 19 giugno 2014, i cui motivi sono stati illustrati nel C.U. n. 21 CGF del 7 agosto 2014), sulla base del quale le responsabilità di una grave crisi finanziaria che sfoci nel dissesto economico-patrimoniale di una società̀ sono da ascrivere anche alle cattive condotte dei soci, quando risultino omesse condotte virtuose tali da porre rimedio agli squilibri dei conti e, comunque, iniziative idonee alla ricapitalizzazione; ritenuto che la gestione amministrativa e finanziaria della società Carrarese Calcio Srl era stata caratterizzata, nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento, da un costante squilibrio economico-finanziario regolarmente controbilanciato da continui apporti di capitale che avevano garantito la continuità aziendale fino al mutare della compagine sociale, allorquando la maggioranza delle quote del sodalizio venne acquisito dalla …. Srl; che in concomitanza con tale acquisizione, veniva a mancare l’apporto finanziario necessario a consentire il regolare sviluppo dell’attività sociale che ha condotto, dapprima, alla messa in liquidazione della società e, successivamente, al suo fallimento dichiarato, come si legge nella sentenza del Tribunale di Massa Carrara del 10.3.2016, sul presupposto di un “...consistente sbilancio tra il valore dell’attivo (2.214.626) e quello del passivo (5.214.753) che emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata allegata dal liquidatore al verbale di assemblea dei soci del 25.1.16”; rilevato ancora che anche gli ispettori Co.Vi.So.C. avevano segnalato un evidente squilibrio tra i ricavi e i costi, oltreché sotto il profilo finanziario e patrimoniale, tale da rendere necessario un imprescindibile e costante intervento finanziario dei soci per coprire le perdite e far fronte agli impegni economici (rateizzazioni tributarie, contributi previdenziali, retribuzione dei dipendenti...) che, nel periodo in cui è stato socio di maggioranza la ….. Srl, sono stati regolarmente onorati ma che, nella stagione sportiva 2015/16, in concomitanza con l’acquisizione della maggioranza delle quote da parte della …. Srl, sono venuti meno…

Massima: Mesi 4 di inibizione con l'ammenda di € 3.000,00 all’amministratore per il dissesto societario che ha portato al fallimento della società…Orbene, il combinato esame delle clausole statutarie e dell'art. 2385 c.c. consente di ritenere che tali dimissioni abbiano prodotto effetto immediato, a prescindere della mancata comunicazione al registro delle imprese. Ed invero nello statuto non solo non è presente la clausola "simul stabunt simul cadent", ma è espressamente previsto che per il funzionamento del C.d.A. basti la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni siano assunte con la maggioranza assoluta dei voti.Pertanto, non essendo disciplinata l'ipotesi delle dimissioni di un consigliere di amministrazione ed in assenza di previsione di meccanismi che lascino intendere la proroga delle funzioni dell'amministratore dimissionario sino alla sostituzione, trova espansione applicativa l'art. 2385 c.c. in virtù del quale "la rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori". Nel caso di specie, alla data delle dimissioni rese del sig. B., rassegnate il 19.10.2015, restavano ancora in carica i due restanti amministratori, che rappresentavano dunque la maggioranza dei consiglieri. Tali dimissioni poi, per giurisprudenza pacifica, non contemplano per la loro validità l'esistenza di una giusta causa o l'accettazione ad opera dei soci in assenza di specifico patto. La violazione in capo al collegio sindacale ex art. 2385, comma 3, c.c. dell'obbligo di iscrizione delle suddette dimissioni (la pubblicazione delle dimissioni richiesta in data 18.11.2015 sarebbe poi avvenuta solo il 9.12.2015 per un disguido) neppure rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie estintiva già perfezionata tra le parti, trattandosi di pubblicità dichiarativa; in ogni caso, non può essere opposta all'amministratore dimissionario trattandosi di un adempimento riservato per legge ad altri soggetti e non essendogli attribuito alcun potere sostitutorio nell'assenza dell'iniziativa dell'organo deputato. Ne consegue, che il signor B. ha rivestito la carica di componente del C.d.A. dal 2 settembre al 19 ottobre 2015.

Massima: Anni 3 di inibizione con l'ammenda di € 20.000,00 al presidente per il dissesto societario che ha portato al fallimento della società…Il presidente T., nel corso della seduta, ha reso note le dimissioni irrevocabili del consigliere B., rassegnate il giorno prima (invitando inutilmente il socio di minoranza …… Srl a designare il sostituito, anche ai sensi dei patti parasociali non acquisiti). Successivamente, lo stesso presidente ed il componente …. (espressione del socio di maggioranza nei suddetti patti parasociali) hanno rassegnato le loro dimissioni, provocando una reazione, messa a verbale, del Presidente del collegio sindacale il cui avviso era nel senso che il presidente dimissionario avrebbe dovuto proseguire in prorogatio nel proprio incarico. L’assemblea veniva sospesa e rinviata a nuova data, con previsione nell'ordine del giorno di apposito punto inerente "eventuale nomina di un nuovo organo direttivo". Senonché l'Assemblea dei soci, pur riunitasi successivamente nei giorni 27 e 30 novembre 2015, sempre alla presenza dei due amministratori dimissionari, non ha mai provveduto alla sostituzione dei membri. In data 2.12.2015 il collegio sindacale, nell'inerzia degli amministratori dimissionari, ritenuto che la Società si trovasse nelle condizioni di cui all'art. 2484, commi 3 e 4, c.c., ha chiesto al Presidente del Tribunale di Massa Carrara l'emissione del decreto di messa in liquidazione e la nomina di un liquidatore giudiziario; con decreto 9.12.2015 si attribuiva al liquidatore (dott. …..) la rappresentanza della Società con il potere di provvedere alla cessione dell'azienda, facoltizzato a compiere gli atti necessari all'esercizio provvisorio dell'impresa, accettando anche sponsorizzazioni e donazione ad opera di terzi (tale decreto risulta iscritto al registro delle imprese in data 19.12.2015, come anticipato). Alla stregua di quanto argomentato, le dimissioni dei signori Tartaglia e Federico, verbalizzate nel corso dell'Assemblea dei soci del 20.10.2015, non hanno prodotto effetto immediato bensì, ai sensi dell’art. 2385 c.c. e dello Statuto societario, differiti al momento della accettazione da parte dei consiglieri nominati dall'Assemblea dei soci in loro sostituzione: evento mai verificatosi. Ne consegue, che i due deferiti hanno continuato a ricoprire, nel pieno delle facoltà giuridiche, rispettivamente le cariche di presidente e di componente del C.d.A. di Carrarese Calcio Srl dal 2.9.2015 al 9.12.2017, data del decreto di nomina del liquidatore giudiziale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.042/TFN del 20 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S., M.A.S. – (Fallimento Società SS Cavese 1919 Srl) - (nota n. 3575/1061 pf 15-16 GT/sds del 10.10.2016).

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS, mesi 8 di inibizione ed € 2.000,00 di ammenda all’amministratore di fatto della SS Cavese 1919 Srl nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento, nonché socio di riferimento della stessa a far data dal 19.4.2012: a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 5 e del CGS, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della Società; condotta che ha comportato il fallimento della Società); b) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 5 e del CGS, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per non avere provveduto, nella sua qualità di socio di riferimento della SS Cavese 1919 Srl, alla ricapitalizzazione della Società. Stessa sanzione  all’amministratore unico della SS Cavese 1919 Srl dal 23.11.2010 sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, che però non ha patteggiato: a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 21 delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per avere contribuito con il proprio comportamento al dissesto della Società, non ponendo in essere alcuna iniziativa volta a contrastarne il progressivo deterioramento economico, né dissociandosi dai criteri gestionali posti in essere dal signor …., ed anzi consentendogli ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale, che hanno condotto alla cessazione di ogni attività sportiva ed al successivo fallimento; b) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, e, in particolare, per avere tenuto i libri e le scritture contabili in guisa da non poter rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della Società e inoltre per non averli consegnati al Curatore del fallimento della SS Cavese 1919 Srl, il quale gliene aveva fatto esplicita richiesta

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 21 Novembre 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 078/CFA del 06 Dicembre 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 22/TFN del 07.10.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. M.P.AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER ANNI 2; - AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE – ALL’EPOCA DEI FATTI SOCIO UNICO ED AMMINISTRATORE UNICO DELL’A.C. MONZA BRIANZA 1912 - PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., DELL’ART. 10, COMMA 1 C.G.S., DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMA 1 DELLO STATUTO, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - NOTA N. 1620/965 PF14- 15/AM/MA DEL 4.8.2016

Massima: Confermata l’amemnda e ridotta da anni 2 a mesi 18 l’inibizione al socio unico e amministratore unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20.1.2015 al 27.5.2015 – data Sentenza fallimento per le seguenti violazioni: art. 1, comma 1 del CGS della F.I.G.C. (attuale art. 1 bis, comma 1), dell’art. 21, comma 2 e 3 delle NOIF, anche in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C.; per aver contribuito, con la propria gestione della Società, al dissesto economico patrimoniale della Società; per non aver effettuato alcun intervento sul capitale sociale né alcuna operazione di risanamento aziendale; art. 1 bis, comma 1, anche in relazione all’art. 10, comma 1, del CGS della F.I.G.C. per aver consentito al Sig. …, soggetto inibito, di operare nella Società con il ruolo di amministratore di fatto…..La sanzione irrogata è comunque eccessivamente elevata, tenendo conto di tute le circostanze del caso e, in particolare, della brevissima durata (meno di cinque mesi) della gestione societaria. Il reclamo è parzialmente fondato, con riferimento esclusivo alla determinazione della misura della sanzione applicata all’incolpato. Per il resto è destituito di fondamento.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 21 Novembre 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 078/CFA del 06 Dicembre 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 22/TFN del 07.10.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. D.S.P.AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER ANNI 1; - AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE – ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE “DI FATTO” DELL’A.C. MONZA BRIANZA 1912 - PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. E DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMA 1 DELLO STATUTO, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - NOTA N. 1620/965 PF14-15/AM/MA DEL 4.8.2016

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato con anni 1 di inibizione e l’ammenda di € 3.000,00 all’amministratore di fatto della società per le seguenti violazioni: - 1) art. 1, comma 1 C.G.S. della F.I.G.C. (attuale art. 1 bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5 (attuale art. 1 bis, comma 5) C.G.S. della F.I.G.C., anche in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., avendo esercitato in modo continuativo le funzioni di amministrazione della Società, prendendo decisioni e compiendo atti di gestione, a nome e per conto della stessa, anche senza essere stato formalmente investito in tale ruolo da una deliberazione giuridicamente valida e senza essere mai stato inserito in alcun foglio di censimento depositato presso la Lega competente; - 2) art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, (attuale art. 1 bis, comma 5) C.G.S. della F.I.G.C., art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F., anche in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. per aver contribuito ad aggravare lo stato di decozione della Società; - 3) art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5 (attuale art. 1 bis, comma 5) in relazione all’art. 22, comma 8, C.G.S. della F.I.G.C. per aver operato come amministratore di fatto della Società essendo ancora inibito per i fatti risalenti al fallimento della Società Lanciano; - 4) art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5 (attuale art. 1 bis, comma 5) in relazione all’art. 22, comma 8, C.G.S. della F.I.G.C. per aver operato come dirigente della Società Casale Calcio Srl, essendo ancora inibito per i fatti risalenti al fallimento della Società Lanciano.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.038/TFN del 06 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (63) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.J.M.,M.P. e P.D. P. – (Fallimento Unione Triestina 20112 SSD ARL) - (nota n. 2872/743 pf15-16 GT/sds del 21.9.2016).

Massima: Il quadro riferito alla capillare indagine già espletata nel procedimento disciplinare N. 743 pf 15/16 avente a oggetto: “Fallimento Società Unione Triestina 2012 SSD ARL”, al cui interno risulta effettuata la copiosa e articolata attività istruttoria trascritta in deferimento, unitamente all’excursus storico-patrimoniale facente capo al menzionato sodalizio sportivo e ai controlli gestionali effettuati dalla Co.Vi.So.C., anch’essi puntualmente richiamati dalla Procura Federale, può ritenersi esaustivo ai fini della contestazione in esame. Infatti è stato ampiamente dimostrato che nel periodo antecedente alla data del fallimento, siano state svolte condotte che si pongono in netto contrasto con le prescrizioni normative contestate dalla Procura Federale poiché in stretto rapporto causale con il dissesto che condusse al successivo fallimento. In tal senso gli atti constano della pacifica prova attestante che la Società Triestina sia stata gestita secondo criteri inadatti e antieconomici, in costante tensione finanziaria e con l'inevitabile accumulo di perdite mai sanato da operazioni straordinarie o correttive di qualsiasi genere. Sul punto è sufficiente il precipuo richiamo ai bilanci societari, alle relazioni della Co.Vi.So.C. e alle innumerevoli dichiarazioni dei responsabili, che si collocano quali ineccepibili strumenti probatori in coerente linea con le modalità di gestione contestate in deferimento, da ritenere quindi pienamente provate e sicuramente assorbenti in relazione al procedimento. Consegue che tutte le risultanze documentali, peraltro convergenti verso un palmare stato di decozione confluito verso il fallimento della Società, non possono essere contrastate da presupposti ostativi, ovvero di dubbio, in ordine alla effettiva contezza delle violazioni ascritte in danno dei due soggetti prevenuti. In sintesi e secondo la proiezione federale, nei periodi anteriori al fallimento del sodalizio, la gestione della Società Triestina venne svolta attuando criteri e condotte non ispirate ai principi di correttezza, lealtà e probità, rilevanti ai fini dell’ordinamento sportivo. Da tale presupposto cardine trae spunto la peculiare valutazione del comportamento attuato dai deferiti per il quale si conviene con la specifica motivazione di accusa svolta dalla Procura Federale, che traslata nel compendio federale e collocata in relazione al dettaglio delle posizioni, conduce all'accoglimento della sanzione chiesta per ciascun deferito poiché perfettamente pertinente e assolutamente congrua. Sig. …., in virtù delle cariche descritte in deferimento e per le motivazioni ivi dedotte, si è reso responsabile in ambito sportivo della violazione delle seguenti norme: art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all’art. 19 dello Statuto Federale per la cattiva gestione della Società; art. 1 bis, comma 1, del CGS per non avere effettuato, in qualità di socio unico, gli apporti di capitale necessari a risanare la Società finanziariamente e, quindi, a evitarne il conseguente fallimento; art. 1 bis., comma 1 del CGS in relazione all’art. 37, comma 1, delle NOIF, per non avere provveduto alla comunicazione agli organi federali della carica ricoperta nella Società dal Sig. …. per effetto della procura per la gestione ordinaria della Società da lui conferitagli in data 24 dicembre 2014; Sig. …., in virtù delle cariche descritte in deferimento e per le motivazioni ivi dedotte, si è reso responsabile in ambito sportivo della violazione delle seguenti norme: art. 1 bis, comma 1, del CGS anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 5, del CGS nella stagione 2015/16, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per la cattiva gestione della Società; art. 1 bis, comma 1, del CGS anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 5 del CGS, per non avere effettuato, in qualità di socio unico di fatto, gli apporti di capitale necessari a risanare la Società finanziariamente e, quindi, a evitarne il conseguente fallimento; art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all’art. 37 delle NOIF, per non avere provveduto alla comunicazione agli organi federali in ossequio alla normativa vigente della propria carica di amministratore delegato ricoperta nella Società nella stagione sportiva 2015/2016.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.037/TFN del 06 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.V., R.G. – (Fallimento Società Parma FC Spa) - (nota n. 3143/634 pf14-15 GT/ma del 28.9.2016 e 15711/634 pf15-16 AM/SP/ma del 30.6.2016).

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS, viene disposta l’applicazione delle sanzioni dell’inibizione di mesi 16 e dell’ammenda di € 27.000,00) nei confronti del Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato esecutivo della Società Parma FC dal 28 ottobre 2011 al 27 dicembre 2014, per le violazioni: - art. 1bis, comma 1 del CGS in relazione all’applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. e dell’art. 21 delle NOIF, per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società Parma FC Spa, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informato e di vigilare sull’esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento a tutte le condotte contestate ai Signori … e …, come illustrato, in particolare, ai punti 5 e 10.2 della parte motiva del deferimento; - art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso, almeno dall’11 gennaio 2012, la richiesta di convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito agli obblighi previsti dall’art. 2446 del codice civile, per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, agli Amministratori esecutivi di escutere la garanzia rilasciata alla Società Parma FC Spa da ….. Srl e dai suoi soci, con l’aggravante di aver agito in conflitto di interessi, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6, 9 e 10 della parte motiva; - art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 2 del CGS, per aver consentito l’utilizzo dello strumento dell’incentivo all’esodo non con le finalità sue proprie bensì allo scopo di rinviare nel tempo ingenti debiti verso tesserati operando, altresì, in violazione del principio di competenza economica stabilito dall’art. 2423bis, comma 1 n. 3, del codice civile avendo omesso la contabilizzazione di costi verso tesserati derivanti dagli accordi denominati di incentivo all’esodo per € 3.000.000 nel Bilancio al 30 giugno 2013, come illustrato, in particolare, al punto 9.4 della parte motiva; - art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC per aver assunto la decisione di approvare, senza alcun vantaggio né alcuna ragione giuridica o economica per la Società Parma FC e senza incassare alcun corrispettivo, all’operazione di cessione dei marchi e del contratto stipulato con…. Srl al solo scopo di contabilizzare l’ingente plusvalenza di oltre € 30 milioni nel Bilancio al 30 giugno 2013 occultando così le perdite dell’esercizio nonchè allo scopo di favorire la controllante …. Srl, operando in violazione dell’art. 2497ter del codice civile ed in conflitto di interessi, rivestendo anche la carica di Presidente ed Amministratore Delegato di … Srl e di Amministratore di …. Srl, come illustrato, in particolare, al punto 9.1 della parte motiva; - art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 2 del CGS, per aver contabilizzato in anticipo, e cioè nel Bilancio al 30 giugno 2014, le plusvalenze realizzate nell’esercizio successivo a seguito della cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori … e …., per complessivi € 6.601.000 allo scopo di occultare le reali perdite dell’esercizio chiuso il 30 giugno 2014, in violazione dell’art. 2423bis, comma 1 n. 2 del codice civile, come illustrato, in particolare, al punto 9.2 della parte motiva. b2) in qualità di Amministratore Delegato di …. Spa, socio per una quota del 2,5% di …. Srl, Presidente del Consiglio di Amministrazione di …. Srl socio per una quota del 2,5% di …. Srl, Amministratore di ….Srl, socio per una quota del 2,5% di …. Srl, per la seguente violazione: - art. 1bis, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva per non avere adempiuto agli obblighi di dotare la Società Parma FC Spa delle risorse finanziarie necessarie a garantirne la continuità aziendale, contribuendo al Fallimento della stessa.

Massima:….in merito ai fatti contestati al deferito, il Tribunale non può che ribadire e richiamare quanto già accertato all’esito del dibattimento già svoltosi e, in particolare, che l’indagine della Procura Federale ha certamente evidenziato come nel periodo considerato la gestione della Società Parma FC Spa sia avvenuta secondo criteri e condotte non ispirate ai principi di correttezza, lealtà e probità, rilevanti nell’ordinamento sportivo ai sensi degli artt. 1bis, CGS e 19 dello Statuto della FIGC.  Ed invero, risulta pacificamente provato che la Parma FC Spa sia stata gestita secondo criteri di non economicità, in costante tensione finanziaria e con inevitabile accumulo di perdite che nessuna operazione straordinaria da parte del socio-controllante è mai intervenuta a coprire. Come già ritenuto da questo Tribunale, le condotte illustrate nel deferimento, delle quali risulta incontestabile la sussistenza, consentono di affermare che la gestione della Parma FC Spa poi fallita sia stata improntata a criteri contrari alla correttezza, lealtà e probità e all’equilibrio economico finanziario posto a tutela della regolarità sportiva. Rispetto a dette condotte, ritiene tuttavia il Tribunale non provata la responsabilità dell’odierno deferito, che ha rivestito per poco più di sei mesi la qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione senza deleghe operative, mentre le scelte amministrative e le condotte illecite contestate nel deferimento e provate in atti debbono ascriversi certamente ai componenti del Comitato Esecutivo, dotato di amplissimi poteri dispositivi. Sul punto il Tribunale non può che ribadire l’orientamento espresso nella decisione più volte citata, per cui se da un lato, anche dopo la riforma del 2003, grava comunque in capo componenti del Consiglio di amministrazione della Società per azioni un generale dovere di vigilanza sull’andamento della gestione e che dunque gli stessi non possano dirsi automaticamente esentati da responsabilità in caso di conferimento di deleghe a taluni di essi, dall’altro, proprio le norme civilistiche sottese al deferimento indicano, quale fondamento dell’attivazione dell’obbligo, le informazioni ricevute e le relazioni degli organi delegati, salvo ovviamente che non si verifichino circostanze in sé tali da evidenziare allarme e imporre al consigliere un intervento. Con riguardo al caso di specie, va ribadito che proprio il flusso informativo dal Presidente e Amministratore delegato della Società Parma FC Spa, per come emerge nei verbali del Consiglio di amministrazione e nelle dichiarazioni del responsabile amministrativo dott. Preti (cfr. verbale del 9.6.2015), l’illustrazione dell’andamento della gestione e le singole operazioni avveniva ad opera di G.e L. in termini del tutto tranquillizzanti e positivi, nell’ambito delle deleghe agli stessi conferite. Per come risulta dai verbali acquisiti, infatti, Presidente e Amministratore Delegato, infatti, hanno sempre descritto l’andamento della gestione in termini rassicuranti, facendo confidare nella pronta e imminente attivazione delle garanzie verso il socio (di cui il Presidente era pure amministratore) e presentando dati di bilancio sostanzialmente in pareggio anche grazie alle operazioni di cui si è detto nelle pagine che precedono. Né risulta, almeno fino alla definitiva abdicazione da parte di …. Spa al ruolo di socio-finanziatore della fallita, che vi potessero essere elementi tali da ritenere la reale situazione della Società diversa da quella dipinta nel corso dei consigli di amministrazione. Non v’è prova dunque che alcuno il G., in capo al quale non sussistevano deleghe operative, sia stato posto a conoscenza di alcunché di allarmante nel corso della gestione G.-L., a fortiori di quelli di cui risulta l’assunzione della carica in epoca successiva alle operazioni societarie oggetto di specifica contestazione. Il deferito va dunque prosciolto da ogni addebito.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.035/TFN del 30 Novembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (72) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.C.P. (membro del CdA della Società AC Monza Brianza 1912 Spa) - (nota n. 3056/965 pf14-15 GT/ma del 26.9.2016).

Massima: Mesi 13 di inibizione ed € 2.000,00 di ammenda al membro del CdA dal 20/05/13 al 11/02/14  per la violazione dell’art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1) del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. per aver contribuito, con la propria gestione, al dissesto economico patrimoniale della Società e, in particolare, per aver omesso di vigilare sull'attività posta in essere dal Presidente Sig. …. e per non aver espresso formalmente il proprio dissenso rispetto a una cattiva gestione della Società, già in grave crisi economico finanziaria al momento della sua cessazione della carica secondo quanto descritto in deferimento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.024/TFN del 12 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (28) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D.S.(Amministratore unico dal 29.7.2013 al 4.9.2013 e dal 12.9.2014 al 1.8.2014, nonché membro del Consiglio Direttivo con la carica di Presidente nella s.s. 2013/14 della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD), S.S. (Amministratore unico dal 1.8.2014 al 15.12.2014 della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD, socio di riferimento e amministratore unico dal 31.1.2014 al 20.4.2015 della B&L Industries Srl, socio unico della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD dal 7.8.2014 alla data del fallimento, nonché membro del Consiglio Direttivo con la carica di amministratore unico nella s.s. 2014/15 fino al 5.1.2015 della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD), L.P.(Amministratore unico dal 15.12.2014 alla data del fallimento della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD, amministratore unico dal 20.4.2015 della B&L Industries Srl, socio unico della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD dal 7.8.2014 alla data del fallimento, nonché membro del consiglio direttivo con la carica di Presidente nella s.s. 2014/15 e dal 5.1.2015, anche di amministratore unico della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD) - (nota n. 848/98pf15-16/AM/sds del 19.7.2016).

Massima: L’attività della Procura Federale trae, quindi, origine dal Fallimento della FC Civitanovese 1919 Srl SSD dichiarato dal Tribunale di Macerata con la sentenza n. 60/2015 del 29/06/2015 da cui scaturiva la revoca dell’affiliazione della Società ex art. 16 NOIF (C.U. n. 23/A del 16/07/2015). L’indagine, mirante ad accertare l’esistenza di eventuali responsabilità nella gestione amministrativa e finanziaria ascrivibili agli organi direttivi della Società sportiva, ha riguardato i due anni antecedenti la data del fallimento ovvero il periodo che va dalla costituzione della Società, avvenuta il 27/06/2013, alla data del fallimento del 29/06/2015. La ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della Società è risultata particolarmente difficile in quanto non risultano depositati presso gli Archivi del Registro delle Imprese i bilanci ufficiali al 31/12/2013 ed al 31/12/2014 né altri atti societari. Inoltre, l’amministratore della Società non ha provveduto al deposito della documentazione contabile afferente la Società sportiva presso la curatela, in adempimento di quanto previsto dalla normativa fallimentare. Tuttavia, anche grazie alle risultanze istruttorie contenute in pregressi procedimenti concernenti violazioni economiche e gestionali da parte della FC Civitanovese 1919 Srl SSD (proc. n. 728 pf 14-15, proc. n. 953 pf 14-15, proc. n. 225 pf 15-16, proc. n. 226 pf 15- 16, tutti acquisiti al presente fascicolo) nonché grazie alle testimonianza resa in sede di audizione dalla Signora …., è stato possibile appurare che nel biennio precedente il fallimento sono state sistematicamente eluse, se non violate, basilari norme in materia gestionale ed economica. Tale colpevole e prolungata cattiva gestione del sodalizio ha determinato lo stato di dissesto economico, patrimoniale e finanziario, che ha condotto al fallimento la FC Civitanovese 1919 Srl SSD. In particolare, nel corso delle indagini relative al procedimento n. 728 pf 14-15 è stato acquisito un contratto preliminare di cessione di quote della FC Civitanovese 1919 Srl SSD (contratto successivamente non andato a buon fine) del 12/02/2015 tra la promittente venditrice …. e la promittente acquirente …. Srl, al quale risulta allegato un bilancio di previsione 2014-2015, privo di data, ma che, facendo riferimento a debiti nei confronti di fornitori fino al 30/01/2015, deve ritenersi essere successivo a tale data. Alla luce di tale documento, risulta una esposizione debitoria del sodalizio alla fine della stagione sportiva 2013/2014 pari almeno a euro 136.116,84 che, alla data del 30/01/2015, si era incrementata fino a raggiungere una somma non inferiore ad euro 876.371,95. La Signora …., addetta stampa della Società nella stagione sportiva 2014/2015, audita dalla Procura Federale in data 09/11/2015, ha dichiarato di aver ricevuto nel mese di dicembre 2014, al pari di diversi tesserati della Società, dal neo presidente Sig. …., un bonifico per una mensilità pregressa non onorata il cui numero CRO risultò poi non veritiero e quindi, di fatto, inesistente. Determinanti, altresì, le risultanze istruttorie del proc. n. 728 pf 14-15 deciso in data 03/12/2015, C.U. n. 41/TFN, all’esito del quale, questa sezione disciplinare, condannava i deferiti P. e B. per le condotte contestate in quella sede e rilevava come “nella copiosa documentazione raccolta dall’organo inquirente è emersa una situazione gestionale della Società FC Civitanovese a dir poco disastrosa, con richieste di pagamenti da parte di fornitori, pignoramenti, il distacco delle utenze presso l’impianto sportivo per il mancato pagamento delle forniture, la mancanza di attrezzatura sportiva e la difficoltà dei tesserati a poter svolgere l’attività sportiva”. Risulta provata, pertanto, per i tre deferiti succedutisi nella carica di amministratore unico della Società, la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF avendo gli stessi determinato il dissesto economico-patrimoniale ed il conseguente fallimento della FC Civitanovese 1919 Srl SSD.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.022/TFN del 07 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (45) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.J.D.A.E. (socio unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20.5.2013 al 27.11.2013, socio unico della Società Luckyseven Srl, Socio unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 27.11.2013 al 11.12.2014, nonché Presidente del Consiglio di amministrazione con ampi poteri e deleghe gestionali della Società AC Monza Brianza 1912 Spa per tutto il periodo compreso tra il 20.5.2013 e l’11.12.2014), D.P.B. (socio unico e amministratore unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dall’11.12.2014 al 20.1.2015), P.M. (socio unico e amministratore unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20.1.2015 al 27.5.2015 – data Sentenza fallimento), P.D.S.(Amministratore di fatto della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20.1.2015 al 27.5.2015 – data Sentenza fallimento) - (nota n. 1620/965 pf14-15 AM/ma del 4.8.2016).

Massima:… sulla scorta della digressione normativa federale esposta in deferimento e sorretta dai richiami giurisprudenziali ivi trascritti, è emerso che il dissesto finanziario patrimoniale della AC Monza Brianza 1912 Spa è attribuibile: al ….Presidente del Consiglio di Amministrazione nel periodo dal 20/05/13 al 11/12/14 e nelle ulteriori qualità esposte nel deferimento; ai Sig.ri …., membri del CdA dal 20/05/13 al 11/02/14; al Sig. …. subentrato nella carico di socio unico al Sig. ….dal 11/12/14 al 20/01/15; nonché ai Sig.ri …..e …., il primo quale socio unico e Amministratore unico, il secondo quale Amministratore di fatto, entrambi in carica dal 20/01/15 e sino alla data del fallimento, che hanno contribuito alla cattiva gestione del sodalizio

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.017/TFN del 23 Settembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.G., P.L., P.G., E.K., S.G., A.V., A.R., G.S., A.B., R.B., S.S., G.S., R.G., G.P., E.G., G.M., M.B., F.S., M.M. e O.F.R. – (Fallimento Società Parma FC Spa) - (nota n. 15711/634 pf15-16 AM/SP/ma del 30.6.2016).

Massima:la corposa indagine svolta dalla Procura federale ha evidenziato, a parere del Tribunale, come nel periodo considerato la gestione della Società Parma FC Spa sia avvenuta secondo criteri e condotte non ispirate ai principi di correttezza, lealtà e probità, rilevanti nell’ordinamento sportivo ai sensi degli artt. 1bis, CGS e 19 dello Statuto della FIGC. Ed invero, per quel che qui rileva, gli atti acquisiti dimostrano che nel biennio anteriore alla data del fallimento, siano state poste in essere condotte che, a prescindere dal loro eventuale rilievo sul piano civilistico e/o penale, si pongono in contrasto con le prescrizioni delle norme appena richiamate, oltre che in rapporto causale con il dissesto della Società. Ed invero, risulta pacificamente provato che la Parma FC Spa sia stata gestita secondo criteri di non economicità, in costante tensione finanziaria e con inevitabile accumulo di perdite che nessuna operazione straordinaria da parte del socio-controllante è mai intervenuta a coprire. Basti sul punto il richiamo ai bilanci e alle relazioni Co.Vi.So.C. in atti (cfr. in particolare relaz. ispezione 17.4.2014), nonchè alle dichiarazioni del responsabile amministrativo dott. P. (cfr. verbale 5.6.2015: “le disposizioni che avevo ricevuto da L. e G. erano di predisporre nel mese di maggio un bilancio preconsuntivo relativo alla situazione societarie predisposto sulla basa della situazione aziendale riferita i mesi di marzo/aprile. Tali documenti hanno evidenziato negli ultimi anni significativi squilibri finanziari ed economici…” e del direttore organizzativo D. T. (cfr. verbale 4.6.2015: “…negli ultimi due/tre esercizi, emergevano dati molto negativi a tal punto da poter prevedere delle gravi perdite di bilancio che su richiesta di G., L. compensava con delle operazioni di mercato che dovevano consentire la realizzazione di plusvalenze economiche…”) i quali descrivono un costante bisogno di risorse finanziarie che, a fronte di scritture contabili in sostanziale apparente pareggio, caratterizzava l’attività giornaliera, specie in prossimità delle scadenze di pagamenti rilevanti per l’ordinamento federale. Di tale modalità gestoria, ad avviso del Tribunale, costituiscono prova evidente le singole vicende indicate nel deferimento, da ritenersi pienamente provate, prima fra tutte la cessione del marchio “Parma Football Club” e del contratto con la Società ….. Srl in favore di … Srl, poi fusa per incorporazione nella …. Spa, controllante (e creditrice) della Società Parma FC Spa. A prescindere da ogni giudizio sulla legittimità dell’operazione in sé considerata, sotto il profilo civilistico dello strumento utilizzato ovvero della valorizzazione delle res oggetto di trasferimento, e su cui molto hanno insistito le memorie difensive ma che esula dallo specifico ambito del presente giudizio, è tuttavia indubitabile che lo schema posto in essere (cessione del marchio e del contratto ad una Srl sostanzialmente priva di mezzi, postposizione di oltre un anno del pagamento del prezzo pattuito, fusione per incorporazione della srl acquirente nella Società controllante la Parma FC Spa con conseguente compensazione dei relativi debiti verso quest’ultima con i crediti in qualità di socia, identità del soggetto amministratore di controllante e controllata, di cedente e cessionaria) abbia prodotto l’effetto di privare la fallita di un’entrata cospicua di liquidità che le avrebbe consentito di far fronte agli impegni finanziari e alle scadenze. E ciò anche in considerazione del mancato versamento, proprio da parte della controllante che frattanto diveniva proprietaria del marchio e profittava del contratto pubblicitario, di qualsivoglia finanziamento in favore della controllata, la cui situazione di tensione finanziaria non si era affatto modificata, nonostante le scritture contabili evidenziassero una rilevante plusvalenza a copertura delle rilevanti perdite. Senza contare che, come risulta dalla documentazione in atti, …. Spa non aveva all’epoca della conclusione dell’operazione (né successivamente, essendo parimenti fallita) risorse finanziarie tali da poter far fronte all’impegno finanziario necessario per la controllata. Risulta in atti che nel periodo di riferimento siano state poste in essere numerose operazioni di cessione, in diverse forme giuridiche, di diritti pluriennali relativi alle prestazioni di calciatori, utilizzate quale strumento per ripianare virtualmente i bilanci sociali attraverso le relative plusvalenze… Dagli atti emerge altresì come nel periodo di riferimento gli organi amministrativi della Parma FC Spa abbiamo fatto un massiccio ricorso allo strumento dell’incentivo all’esodo secondo uno schema già oggetto di valutazione all’atto del mancato rilascio della licenza UEFA per la stagione 2014/2015. Detto strumento, sulla cui legittimità in astratto non si nutre alcun dubbio, è stato nel caso di specie utilizzato al di là delle finalità sue proprie, per posticipare il più possibile il versamento delle somme dovute a calciatori ed allenatore e alleggerire, così, la Società senza però porre in essere alcuna iniziativa per onorare i relativi ingenti debiti. Emblematico sul punto è il caso dell’allenatore …, così come dallo stesso descritto nelle dichiarazioni in fase di indagini (cfr. verbali 4.6.2015 e successiva integrazione). Risulta infine pacifica l’erogazione, da parte della Parma FC Spa, di una ingente somma di denaro in favore del proprio Amministratore Delegato, signor ….. Detta elargizione, apparentemente motivata da motivi familiari mai in alcun modo documentate, ha comportato uscite aggiuntive rispetto al già elevato compenso versato al deferito senza che vi fosse inizialmente alcuna restituzione. Addirittura è per tabulas, e confermato anche dalle dichiarazioni del D. T., che il debito verso la Società sia stato parzialmente rimborsato solo nel momento in cui … ha sottoscritto, in proprio e quale Amministratore Delegato del Parma FC Spa, il contratto 1.7.2012 che prevedeva per sé un compenso duplicato. Cosicché il debito di ….avrebbe finito per essere ripagato dallo stesso soggetto che lo aveva erogato, con doppio esborso patrimoniale. Le condotte sopra illustrate, delle quali risulta incontestabile la sussistenza per i motivi illustrati, consentono di affermare che la gestione della Parma FC Spa poi fallita sia stata improntata a criteri contrari alla correttezza, lealtà e probità e all’equilibrio economico finanziario posto a tutela della regolarità sportiva. Ed anzi, la pluralità degli episodi evidenziati rende evidente ad avviso del Tribunale come non si tratti nel caso di specie di diverse o errate interpretazioni delle norme bilancistiche, ma di un continuo ricorso a strumenti civilistici piegati a finalità di apparenza contabile. Mentre la Società presentava grandissime difficoltà finanziarie senza che il socio …. Spa vi ponesse mai rimedio, le scritture contabili facevano apparire una situazione tranquillizzante anche verso gli organi ispettivi della Federazione. Di detta gestione, e delle singole operazioni sopra illustrate, costituenti autonome contestazioni nell’atto di deferimento, devono rispondere certamente il Presidente .. e l’Amministratore delegato … cui erano stati affidati gli ampi poteri indicati nelle rispettive deleghe in atti, anche quali componenti del Comitato esecutivo (cfr. docc. allegati sub n.7). Inibizione di anni 5 ed ammenda di € 150.000,00 ad entrambi oltre alla preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC nei confrotni dell’amministratore

Massima: Ritiene invece il Tribunale non provata, nel caso di specie, la responsabilità dei altri Consiglieri di amministrazione della Parma FC Spa nei fatti oggetto del deferimento. E’ pur vero che, anche dopo la riforma del 2003, grava comunque in capo ai componenti del consiglio di amministrazione della Società per azioni un generale dovere di vigilanza sull’andamento della gestione e che dunque gli stessi non possano dirsi automaticamente esentati da responsabilità in caso di conferimento di deleghe a taluni di essi. E’ tuttavia indubitabile che proprio le norme civilistiche sottese al deferimento indicano, quale fondamento dell’attivazione dell’obbligo, le informazioni ricevute e delle relazioni degli organi delegati, salvo ovviamente che non si verifichino circostanze in sé tali da evidenziare allarme e imporre al consigliere un intervento. Con riguardo al caso di specie, proprio il flusso informativo dal Presidente e Amministratore delegato della Società Parma FC Spa, per come emerge nei verbali del consiglio di amministrazione e nelle dichiarazioni del responsabile amministrativo dott. Preti (cfr. verbale del 9.6.2015), l’illustrazione dell’andamento della gestione e le singole operazioni venivano illustrate da Ghirardi e da Leonardi in termini del tutto tranquillizzanti e positivi, nell’ambito delle deleghe agli stessi conferite. Per come risulta dai verbali acquisiti, infatti, Presidente e Amministratore Delegato, hanno sempre descritto l’andamento della gestione in termini rassicuranti, facendo confidare nella pronta e imminente attivazione delle garanzie verso il socio (di cui il Presidente era pure amministratore) e presentando dati di bilancio sostanzialmente in pareggio anche grazie alle operazioni di cui si è detto nelle pagine che precedono. Né risulta, almeno fino alla definitiva abdicazione da parte di Eventi Sportivi Spa al ruolo di socio-finanziatore della fallita, che vi potessero essere elementi tali da ritenere la reale situazione della Società diversa da quella dipinta nel corso dei consigli di amministrazione. Non v’è prova dunque che alcuno dei Consiglieri di amministrazione senza deleghe operative sia stato posto a conoscenza di alcunché di allarmante nel corso della gestione G.-L., a fortiori di quelli di cui risulta l’assunzione della carica in epoca successiva alle operazioni societarie oggetto di specifica contestazione (cessione del marchio, incentivi all’esodo, prestito a L., cessioni dei diritti sulle prestazioni sportive) di cui si è dato ampiamente conto nel presente provvedimento. Considerazioni analoghe valgono a fortiori per i componenti del Consiglio di Amministrazione del socio, … Spa, e per i soci o gli amministratori dei soci della stessa …. Spa, specie ove si ponga mente al fatto che essi, visto il doppio ruolo rivestito dal G. nelle due Società, avevano una conoscenza della gestione della Parma FC Spa necessariamente parcellizzata e comunque loro trasfusa in termini di regolarità.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.016/TFN del 23 Settembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.C.A.D. (all’epoca dei fatti Presidente onorario, socio di riferimento e Amministratore di fatto con ampi poteri gestionali ed economici della Società AS Andria Bat Srl dal 14.12.2012 fino all’8.5.2014 - data fallimento Società), S.B. (Dirigente dell’AS Andria Bat Srl con la qualifica di responsabile gestionale dall’8.2.2013 fino all’8.5.2014 – data fallimento Società) , M.D.T.(Amministratore unico della Società AS Andria Bat Srl dal 14.12.2012 fino all’8.5.2014 - data fallimento Società), R.F. (Amministratore unico e Presidente della Società AS Andria Bat Srl dal 19.11.2012 al 14.12.2012, socio di riferimento dal 10.12.2010 al 14.12.2012, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 20.12.2010 al 19.4.2012), L.V. (Amministratore unico e Presidente della Società AS Andria Bat Srl dal 12.4.2012 al 19.11.2012), S.R. (Socio unico e Amministratore unico della Società AS Andria Bat Srl dal 29.11.2012 al 30.11.2012 e successivamente sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento della Società, socio della Società HDX Srl, titolare del pacchetto di maggioranza dell’Andria Bat Srl - (nota n. 134/21 pf14-15 e 401 pf14-15 AM/sds del 4.7.2016).

Massima: Ai principi di equilibrio economico finanziario e di corretta gestione, cui devono attenersi le Società professionistiche nella conduzione societaria (art. 19, comma, 1, Statuto FIGC), devono uniformare i loro comportamenti i relativi dirigenti, tali essendo, per definizione, gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C. (art. 19, comma, 1, NOIF) che, in caso di revoca dell’affiliazione o di sentenza dichiarativa di fallimento possono essere colpiti anche dalla preclusione, sia se in carica al momento della deliberazione della revoca o della sentenza di fallimento, sia se in carica nei due anni precedenti (art. 21, commi 2 e 3, NOIF), irrilevante risultando la circostanza che si sia verificato un cambio degli amministratori e/o della proprietà della Società (C.U. n.71/CDN del 7 marzo 2013; C.U. n.315/CGF del 26 giugno 2013), dovendosi unicamente valutare se i precedenti amministratori e proprietari abbiano contribuito al dissesto finanziario che ha portato al fallimento della Società. Ai medesimi principi e, in generale, all’osservanza delle norme contenute nel Codice di giustizia sportiva e delle norme statutarie e federali, sono tenuti anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle Società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una Società o comunque rilevante per l’ordinamento Federale (art. 1 GGS vigente ratione temporis, ora trasfuso nell’art. 1 bis, comma 5, CGS). Ad ogni buon conto, la preclusione di cui all’articolo 21, comma 3, delle NOIF non consegue automaticamente alla revoca dell’affiliazione o alla sentenza di fallimento, dovendosi necessariamente procedere all’accertamento dei profili di colpa degli anzidetti soggetti, come da parere interpretativo della Corte Federale (C.U. n. 21CF del 28 giugno 2007) nel quale si evidenzia, altresì, che per l’accertamento dei profili di colpa dell’amministratore non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società. Gli anzidetti principi si applicano, evidentemente, anche ai componenti del consiglio di amministrazione di una Società di capitali, in quanto titolari ope legis di un dovere di vigilanza sulla gestione della Società medesima e ciò anche quando abbiano delegato i propri poteri a singoli amministratori; l’esercizio di tale controllo, e la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall’attività posta in essere da chi effettivamente amministra, implica che quando non vi sia condivisione sul modus operandi del soggetto delegato, l’amministratore debba esprimere formalmente il proprio dissenso rispetto ad esso; In linea con il principio stabilito dalla C.G.F. con la decisione del 12 luglio 2011 (C.U. n. 3/CGF). La Commissione Disciplinare Nazionale, ora TFN, Sez. Disciplinare (C.U. 20/CDN del 1°.10.2013), peraltro, ha sancito la responsabilità nel dissesto economico-patrimoniale di una Società calcistica fallita degli amministratori della Società controllante o socio unico della stessa per aver omesso i doveri di controllo della corretta gestione nei confronti degli amministratori della Società avendone anzi avallato e consentito i loro comportamenti, nonché per non aver attivato iniziative di ricapitalizzazione e di risanamento, con ciò contribuendo ad aggravare lo stato di decozione della Società poi fallita. Tale principio vale, a maggior ragione, nelle ipotesi in cui un soggetto accetti il ruolo di amministratore allo scopo di fare da prestanome ad un amministratore di fatto, pur nella consapevolezza che la propria condotta omissiva possa determinare la sottrazione del patrimonio alla garanzia dei creditori, per cui lo stato di insolvenza della Società può derivare dal venir meno del suo dovere di vigilanza sull'integrità del patrimonio sociale (Cass. Pen., Sez. V, 6.7.2011 n. 40092), ed allo stesso amministratore di diritto ben può essere riconosciuta, quindi, una corresponsabilità nella causazione del dissesto proprio in forza della posizione di garanzia da lui assunta in base all’art. 2392 c.c. (Cass. Pen., Sez. III, 19.11.2013 n. 47110). Le responsabilità di una grave crisi finanziaria che sfoci nel dissesto economicopatrimoniale di una Società sono da ascrivere, alfine, anche alle cattive condotte dei soci, quando risultino omesse condotte virtuose tali da porre rimedio agli squilibri dei conti e, comunque, iniziative idonee alla ricapitalizzazione, come chiaramente affermato dalla Corte di Giustizia Federale con la decisione del 19 giugno 2014 (C.U. n. 335 CGF del 19 giugno 2014, con motivazione in C.U. n. 21 CGF del 7 agosto 2014).

 

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Impugnazione Istanza: (281) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.V. (Amministratore unico della Società AS Bari Spa dal 7.2.2012 alla sentenza dichiarativa di fallimento) – (nota n. 15216/701 pf13-14 AM/SP/ma del 21.6.2016).

Massima: Inibizione di anni 1 ed ammenda di € 10.000,00 all’amministratore unico della Società AS Bari Spa dal 27 gennaio 2012 al 10 marzo 2014, data quest’ultima della sentenza dichiarativa di fallimento della Società emessa dal Tribunale di Bari, a cui ha contestato la sola violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’applicazione dell’art. 19 Statuto FIGC per aver omesso, almeno dal 30 giugno 2013, di procedere alla dichiarazione dello stato di liquidazione della Società ai sensi degli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2485 Codice Civile e per aver omesso di richiedere la dichiarazione di fallimento in proprio di detta Società in assenza della ricapitalizzazione della stessa da parte della controllante.

 

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Impugnazione Istanza: (284) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.M.P. (Amministratore unico della Società AC Savoia 1908 Srl dal 29.12.2014 al 28.5.2015 – data fallimento Società), R.V. (Amministratore unico della Società AC Savoia 1908 Srl dal 17.7.2012 al 6.6.2014, nonché socio della stessa dal 20.6.2012 al 5.3.2013 con il 12,50% e dal 5.3.2013 all’8.7.2013 con il 6%) – (nota n. 15426/966 pf14-15 AM/ma del 24.6.2016).

Massima: Inibizione di anni 3 ed ammenda di €. 5.000,00 all’amministratore unico dal 29.12.2014 al 28.5.2015 (data del fallimento) della Società AC Savoia 1908 Srl, per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente art. 1 bis, comma 1 in relazione all’applicazione di cui all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF e dell’art. 19, Statuto FIGC per avere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, che ne ha comportato poi il fallimento. Inibizione di anni 2 ed ammenda di € 3.000,00 all’amministratore unico dal 17.7.2012 sino al 6.6.2014 della Società AC Savoia 1908 Srl, nonché socio della stessa dal 20.6.2012 al 5.3.2013 con il 12,50 % e dal 5.3.2013 all’8.7.2013 con il 6 % della stessa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente art. 1 bis, comma 1 in relazione all’applicazione di cui all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF per avere contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della Società già in stato di difficoltà economica e finanziaria al momento della cessazione dalla carica come appare dall’abbattimento del capitale sociale in seguito all’approvazione, in ritardo rispetto agli adempimenti civilistici, dei bilanci 2012 e 2013, per non avere depositato nei modi e termini di legge il verbale assembleare del 30.7.2013 rimanendo, di conseguenza, in carica sino al 6.6.2014…In punto di diritto si premette che l’art. 21, comma 2, delle NOIF prevede che non possono essere “dirigenti” né avere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. “gli amministratori in carica e quelli in carica nel precedente biennio al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento”. Ove, nel biennio precedente la deliberazione di revoca dell’affiliazione o della sentenza dichiarativa di fallimento si sia verificato un cambio degli amministratori e/o della proprietà della Società, pertanto, in linea con i principi di cui alle decisioni dell’allora Commissione Disciplinare nazionale, ora Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare (C.U. n.71/CDN del 7 marzo 2013) e dell’allora CGF, ora Corte Federale d’Appello, del 17 aprile 2013 (C.U. n.315/CGF del 26 giugno 2013), deve valutarsi se i precedenti amministratori e proprietari abbiano contribuito al dissesto finanziario che ha portato al fallimento della Società. Secondo il parere interpretativo della Corte Federale, per l’accertamento dei profili di colpa dell’amministratore non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: con la precisazione che la colpa in questione non deve riguardarsi necessariamente sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società (Comunicato Ufficiale n. 21/CF del 28 giugno 2007). In particolare, secondo la Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 335/CGF del 19 giugno 2014 con motivazione in C.U. n. 21/CGF del 7 agosto 2014), le responsabilità di una grave crisi finanziaria che sfoci nel dissesto economico-patrimoniale di una Società sono da ascrivere anche alle cattive condotte dei soci, quando risultino omesse condotte gestionali virtuose tali da porre rimedio agli squilibri dei conti e, comunque, iniziative idonee alla ricapitalizzazione. Alla luce di tali basilari principi, la documentazione in atti è idonea a far ritenere che nella specie tutti gli incolpati, in ragione delle loro specifiche cariche e competenze, hanno svolto effettive funzioni gestionali nell’ambito Societario e, in alcuni casi, il ruolo di soci, nel biennio antecedente il fallimento, e che hanno contribuito con i propri comportamenti alla cattiva gestione della stessa, secondo i criteri evidenziati dalle decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale del 20 novembre 2008 (C.U. n. 36/CDN del 20/11/2008). Dichiarato dal Tribunale di Torre Annunziata, in data 28.5.2015, il fallimento della Società AC Savoia 1908 Srl, il Presidente Federale ne ha deliberato la revoca dell’affiliazione in data 10.7.2015 (C.U. 11/A del 10/07/2015). Nel biennio precedente la sentenza dichiarativa di fallimento, la proprietà della Società è stata detenuta da diversi gruppi di soggetti.

 

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Impugnazione Istanza: (8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.C. (Amministratore unico della Società Pol. Nuova Campobasso Srl dall’8.2.2007 al 4.6.2013), G.D.P.(Amministratore unico della Società Pol. Nuova Campobasso Srl dal 17.6.2013 al 15.10.2014), G.C.(Procuratore speciale della Società Pol. Nuova Campobasso Srl dal 24.9.2012 fino alla data del fallimento) - (Fallimento Società Pol. Nuova Campobasso Srl) - (nota n. 249/375 pf15-16 AM/sds del 6.7.2016).

Massima: Inibizione di anni 2 ed ammenda di € 10.000,00 l’Amministratore Unico della Società dal 17.6.2013 al 15.10.2014, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 21 delle NOIF e dell'art. 19 dello Statuto FIGC, per non aver richiesto tempestivamente ai soci la ricapitalizzazione della Società ed aver contribuito alla sua mancata iscrizione al campionato di Lega Pro 2013/2014 con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati e quindi, successivamente, al fallimento della stessa, nonché per aver richiesto la dichiarazione di fallimento in proprio; in qualità di socio di riferimento della Società - in quanto amministratore e socio unico della Società …. Srl titolare del 51% delle quote di Polisportiva Nuova Campobasso Srl- dal 4.6.2013 fino alla data del fallimento, per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 CGS per non aver ricapitalizzato la Società ed aver così contribuito alla sua mancata iscrizione al campionato di Lega Pro 2013/2014 con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati e quindi, successivamente, al fallimento della stessa."…..la preclusione di cui al terzo comma dell'art. 21 NOIF presuppone l'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, accertamento in merito al quale non vi è motivo di derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza della determinazione del dissesto della società, ma può ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società. Da tale parere sono stati tratti due distinti, ancorché connessi, principi: i) la Federazione non può sulla base del solo dato costituito dalla decozione della Società sportiva, incolpare il dirigente per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S, ma deve provare l'esistenza di condotte colpose; ii) dette condotte non devono necessariamente essere tali da aver determinato il fallimento, ma è sufficiente che siano apprezzabili da punto di vista sportivo, siccome consistenti in illeciti propriamente sportivi ovvero gestionali (Lodo arbitrale TNAS del 15.2.2012 Spatola/FIGC; da ultimo confermato nel C.U. n. 129 del 20.5.2016 Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite caso Signor Fantinel). Richiamati i suddetti principi e passando al caso concreto risulta agevole individuare i comportamenti colpevoli assunti dal Signor ….. nello svolgimento del suo ruolo gestorio della Società sportiva. Costui è stato amministratore unico della Società dal 17.6.2013 al 15.10.2014 nonché socio di riferimento della stessa in quanto amministratore e socio unico di Antalica Srl, partecipe del 51% della Polisportiva Nuova Campobasso Srl dal 4.6.2013 al fallimento. Orbene, all'atto dell'assunzione dell'incarico, la Società sportiva già versava nelle condizioni previste dall'art. 2482 bis e 2483 ter c.c. per effetto del bilancio chiuso al 30.6.2012 al punto che nella prima successiva ispezione della Co.Vi.So.C. del 20.6.2013 veniva rilevata una forte criticità nella tenuta della contabilità e dei libri sociali e fiscali, non risultando conciliabili i saldi dell'esercizio chiuso l'anno precedente, il patrimonio netto al 31.12.2012 risultava negativo di Euro 795.040,00=, emergeva un incremento delle perdite in formazione, il parametro P/A risultava negativo per effetto del patrimonio netto sopra indicato, il parametro R/I presentava un'eccedenza di indebitamento di Euro 1.346.256,00=, i debiti tributari ammontavano a Euro 1.2231.028,00=, essendo la Società decaduta dal piano di rientro, gli stipendi dei tesserati risultavano pagati al dicembre 2012, il credito nei confronti del precedente amministratore unico di euro 209.243,69= risultava azzerato con la delibera assembleare del 25.3.2013 di cui si è già riferito. Senonché il Signor Di Palma, perfettamente consapevole ed edotto dei risultati negativi di bilancio, della drammatica situazione patrimoniale, delle precedenti ispezioni Co.Vi.So.C., delle delibere assembleari, delle relazioni del Collegio Sindacale, delle precedenti sanzioni disciplinari a carico degli ex amministratori e della loro causali amministrative, e così via già all'atto dell'assunzione della carica e dell'acquisto della maggioranza della partecipazione sociale, lungi dal porre in essere le necessarie attività di ripianamento delle passività e di ricostituzione del capitale sociale secondo criteri di corretta gestione, rimaneva completamente inerte, finendo oggettivamente per l'aggravare ulteriormente il dissesto per effetto dell'incremento dell'esposizione debitoria e della perdita dei tesserati. Tale inerzia si è spinta al punto che neppure risulta depositato il bilancio chiuso al 30.6.2013 che avrebbe evidenziato un ulteriore squilibrio economico-finanziario rispetto a quello dell'anno prima. Ne conseguiva che con C.U. n. 19 del 19.7.2013 il Consiglio Federale accertava la mancanza in capo alla Società sportiva dei requisiti necessari per l'ottenimento della licenza nazionale ai fini dell'ammissione al campionato di lega Pro, 2° Divisione, senza che fosse presentato ricorso e successivamente con C.U. n. 35 del 24.7.2013 il Presidente Federale disponeva d'autorità lo svincolo dei tesserati della Polisportiva Nuovo Campobasso Srl Pertanto dalla stagione sportiva 2013/2014 la Società sportiva è rimasta inattiva. Solo in data 21.10.2013, tardivamente rispetto agli obblighi di cui all'art. 2485 c.c., il Signor … ha presentato al Tribunale di Campobasso istanza per la nomina di un liquidatore giudiziale e per l'anticipato scioglimento della Società, al quale, preso contezza della situazione economica-patrimoniale, non è restato che proporre istanza di fallimento in proprio in data 11.3.2015, provocando l'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento della Polisportiva Nuovo Campobasso in data 8.5.2015 e la successiva revoca dell'affiliazione Federale. Se ne deduce che il Signor …, pur resosi consapevolmente acquirente di una Società sportiva in grave dissesto, nella quale da almeno un paio d'anni la struttura dei costi risultava inadeguata rispetto ai ricavi, generando continuamente maggiori perdite, ha a sua volta violato nella duplice veste di amministratore unico, come tale dirigente di Società assoggettato al disposto dell'art. 21 NOIF ed anche di socio maggioritario, i principi della corretta gestione della Società calcistiche di cui all'art. 19 Statuto FIGC nonché gli obblighi generali di probità e correttezza di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 CGS La responsabilità del Signor … non è dunque affermata sulla base del solo dato formale della qualità di amministratore dallo stesso rivestita sia pur solo per alcuni mesi nella Società prima della liquidazione giudiziale e della dichiarazione di fallimento, ma sul presupposto sostanziale che lo stesso ha compiuto atti gestionali scorretti. In tale novero vanno ad esempio iscritti i mancati pagamenti dei debiti erariali, che è condotta caratterizzata da particolare disapprovazione dall'ordinamento giuridico ed ancora il mancato deposito del bilancio e la tenuta di una contabilità irregolare, venendo meno ad obblighi di veridicità e trasparenza nella rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della Società ed infine il mancato ripianamento della carenza patrimoniale ed il mancato superamento della situazione prevista dagli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c. che certo ha aggravato il dissesto della Società. Si tratta di condotte addebitabili al Signor … sintomatiche di irregolarità gravi e sistematiche che hanno cagionato grave compromissione dei principi e dei valori su cui riposa l'ordinamento Federale.

 

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Impugnazione Istanza: (3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.C.A.D. (all’epoca dei fatti Presidente onorario, socio di riferimento e Amministratore di fatto con ampi poteri gestionali ed economici della Società AS Andria Bat Srl dal 14.12.2012 fino all’8.5.2014 - data fallimento Società), S.B.(Dirigente dell’AS Andria Bat Srl con la qualifica di responsabile gestionale dall’8.2.2013 fino all’8.5.2014 – data fallimento Società) , M.D.T. (Amministratore unico della Società AS Andria Bat Srl dal 14.12.2012 fino all’8.5.2014 - data fallimento Società), R.F. (Amministratore unico e Presidente della Società AS Andria Bat Srl dal 19.11.2012 al 14.12.2012, socio di riferimento dal 10.12.2010 al 14.12.2012, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 20.12.2010 al 19.4.2012), L.V. (Amministratore unico e Presidente della Società AS Andria Bat Srl dal 12.4.2012 al 19.11.2012), S.T. (Amministratore delegato della Società AS Andria Bat Srl nella s.s. 2011-12), W.T. (Presidente della Società AS Avellino 1912 Srl nella s.s. 2012-13), A.I. (Vice Presidente e Amministratore delegato della Società AS Avellino 1912 Srl nella s.s. 2012-13), Società US Avellino 1912 Srl - (nota n. 0048/1151 pf12-13 AM/sds del 1.7.2016).

Massima: Anni 5 di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e/o categoria della FIGC al Presidente onorario, socio di riferimento e amministratore di fatto con ampi poteri gestionali ed economici della Società, dal 14 dicembre 2012 fino all’8 maggio 2014 (data del fallimento della Società), per le seguenti violazioni così come emergenti anche dagli atti penali: j) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, e all’art. art.19 dello Statuto FIGC, per aver, al fine di recare pregiudizio ai creditori, pur avendo ricevuto la restituzione della documentazione contabile e fiscale, dal consulente della Società, nel mese di marzo - aprile 2013, sottratto e/o occultato e/o omesso la tenuta delle scritture contabili obbligatorie della Società, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari; k) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, e all’art. 19 dello Statuto FIGC, per avere distratto liquidità societaria di euro 145.514,00 e beni aziendali costituiti dall’autovettura …; l) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, e all’articolo 19 dello Statuto FIGC, per aver deliberatamente e artatamente predisposto documenti non veridici per eludere i controlli della COVISOC, al fine di conseguire illegittimamente i contributi federali; m) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2, e all’art. 19 dello Statuto FIGC, perché́ in qualità̀ legale rappresentante della Società Andria Calcio Bat Srl, ometteva di effettuare versamenti di Ritenute IRPEF Lavoratori dipendenti riferiti al periodo da luglio a dicembre 2012 per un totale di € 96.304,24, a cui vanno ad aggiungersi € 1.495,55 per Addizionali IRPEF Regionali e Comunali, sempre per lo stesso periodo, così per un totale finale di € 97.799,79, che si sarebbe dovuto versare entro il 31.07.2013; n) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, quale amministratore di fatto dal 15.12.2012, per aver omesso il versamento IVA riferito alle liquidazione da Genn./Ott. 2012 pari ad € 249.631,49; o) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2, e all’art. 19 dello Statuto FIGC, per aver omesso, in qualità̀ di amministratore di fatto, della Società Andria Calcio Bat Srl, di presentare la Dichiarazione IVA relativa all’esercizio 2012 nei termini di legge, cioè̀ entro il 31.12.2013; p) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione art. 10, comma 2, per aver sottoscritto in data 10 gennaio 2013 una variazione di tesseramento per la cessione a titolo gratuito del diritto alle prestazioni del calciatore … alla Società US Avellino 1919 Srl non veridica; q) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, e all’art. 19 dello Statuto, per aver indebitamente ottenuto nel mese di gennaio 2013 per la cessione simulatamente a titolo gratuito del calciatore …. alla Società US Avellino 1912 Srl e in parte incassato assegni sottoscritti dalla stessa Società, a firma dell’amministratore delegato, Sig. …., intestati non alla Società A.S. Andria Bat Srl che ne avrebbe avuto diritto, ma alla Società …. Srl a lui riconducibile; r) art. 9 del CGS per avere promosso e dato vita ad una associazione dallo stesso capeggiata finalizzata alla elusione dei controlli della Co.Vi.So.C. ed alla realizzazione di più fatti di bancarotta fraudolenta della Società di calcio denominata “AS ….” Srl, in seno alla quale …. rivestiva la carica di amministratore unico, …. quella di Presidente onorario, ma amministratore di fatto e …. quella di dirigente e consulente contabile….Sanzioni in misura inferiore agli altri deferiti per le violazioni loro ascritte 

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 143/CFA del 16 Giugno 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CFA del 11 Agosto 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 82/TFN del 18.5.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: A) MANCATO ACCOGLIMENTO DEL CAPO DI INCOLPAZIONE AFFERENTE LA VIOLAZIONE DELL’ART. 9, COMMI 1 E 2 C.G.S.; B) MANCATA IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE DA OGNI RANGO E/O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.; PER I SIGG.: - A.P. – DAL 9.7.2009 AL 27.9.2011, PRESIDENTE DEL CDA DELLA SS SAVONA FBC 1907 S.P.A.; - F.O. – DAL 9.7.2009 AL 13.8.2010 CONSIGLIERE DI AMM.NE CON POTERI DI FIRMA; DAL 27.9.2011 AL 21.10.2011 AMM.RE DELEGATO; NONCHÉ DAL 21.10.2011 ALLA DATA DEL FALLIMENTO, PRESIDENTE DEL CDA DELLA SS SAVONA FBC 1907 S.P.A.; - A.T. – DAL 9.7.2009 AL 2.3.2010 CONSIGLIERE DI AMM.NE DELLA SS SAVONA FBC 1907 S.P.A.; - ALESSANDRO REPETTI – DAL 13.9.2010 AL 28.10.2011 LEGALE RAPPR.TE DELLA SOCIETÀ GENERALE BROKINGS 1966 SRL, SOCIO DI RIFERIMENTO DELLA SS SAVONA FBC 1907 S.P.A.; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 8933/660 PF11-12/AM/MA DEL 29.2.2016

Massima: Accolto il ricorso della Procura Federale e per l’effetto inflitta ai deferiti anche la sanzione della preclusione  da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C….la ulteriore sanzione della preclusione possa essere applicata, qualora si sia in presenza di fatti ed illeciti particolarmente gravi, anche a prescindere dalla contestazione o dall’accertamento dell’associazione illecita di cui all’art. 9 CGS. Questa Corte intende dare continuità all’indirizzo interpretativo, già affermato nelle precedenti decisioni di cui ai CC.UU. n. 76 del 29 ottobre 2013 (fallimento Messina), n. 245 del 25 marzo 2014 (fallimento Portogruaro), n. 129 del 20 maggio 2016 (fallimento Triestina), secondo cui la sanzione della preclusione ben può essere, appunto, conseguenza delle condotte addebitate ai responsabili della società, quando le stesse siano gravi e/o ripetute nel tempo ed abbiano portato al dissesto economico-patrimoniale della compagine sportiva, con tutte le connesse ricadute anche sul piano dello svolgimento e della organizzazione dei campionati cui le squadre della stessa era iscritte. La cornice giuridica di riferimento che governa la res iudicanda risulta, sotto tale profilo della non applicata previsione sanzionatoria della preclusione, efficacemente scolpita nel parere interpretativo reso dalla Corte federale di cui al C.U. n. 21 CF del 28.6.2007 in ordine al perimetro operativo della disciplina di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. 13 Nel declinare il concreto contenuto precettivo della norma in commento la Corte ha concluso nel senso che «La “preclusione” di cui al terzo comma dell’art. 21 N.O.I.F. presuppone l’accertamento di profili di colpa dell’amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, accertamento con riferimento al quale non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della società». Orbene, procedendo nel solco delle descritte coordinate, non possono che ritenersi conclamati i plurimi, reiterati episodi di mala gestio analiticamente ricostruiti nel corso dell’intero procedimento ed addebitati agli appellati …... Ed, invero, muovendo dal ruolo di indiscussa primazia svolta dai predetti appellati, ciascuno con riguardo al contestato rispettivo periodo di riferimento ed al ruolo svolto all’interno od in relazione alla società Savona, vanno qui richiamate le gravi condotte distorsive registrate nel periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento e sulla cui valenza illecita, stante il rapporto di chiara distonia con la normativa endofederale, non residuano dubbi, come già correttamente accertato ed affermato dal Tribunale di prime cure e come emerge dal corposo, quanto inequivoco, materiale accusatorio e probatorio acquisito al presente procedimento. Segnatamente, trovano anzitutto conferma – come già rilevato nel giudizio di primo grado – le reiterate condotte di distrazione e di alterazione, di seguito individuate anche per relationem, mediante, cioè, rinvio all’atto di deferimento, cui si riconnette l’oggettivo depauperamento dell'impresa in ragione della sottrazione delle sue risorse per scopi estranei al soddisfacimento di esigenze proprie della società medesima. Il ventaglio degli addebiti che, sul piano dell’ordinamento sportivo, è possibile muovere agli appellati nella gestione della società Savona si completa, poi, con gli ulteriori episodi oggetto di contestazione (tra cui, bancarotta per distrazione, bancarotta documentale, false comunicazioni sociali, fatturazione per operazioni inesistenti, ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza della Co.Vi.So.C.), parimenti sintomatici di irregolarità, talvolta gravi e sistematiche, nella gestione amministrativa della società e che corroborano, nell’ambito di una necessaria visione di insieme, il grave disvalore della condotta dagli stessi tenuta. Sul punto, l’ampio corredo probatorio su cui riposa l’atto di deferimento trova anche decisivo riscontro nei correlati atti penali e, segnatamente, nel decreto di rinvio a giudizio e nell’ordinanza del Gip che ha disposto l’applicazione delle misure cautelari. La ritenuta sussistenza delle condotte distrattive in addebito vale già di per se stessa a convalidare l’allarmante quadro di irregolarità lumeggiato nella decisione di prime cure. Il diffuso ricorso ad operazioni fraudolente, la rilevanza sintomatica delle descritte illecite transazioni e la significativa pregiudizievole incidenza delle relative ricadute sul piano della corretta gestione societaria, oltre che sulla situazione economico-patrimoniale del Savona, già rendono di tutta evidenza la ritenuta, grave compromissione dei principi e dei valori su cui riposa l’ordinamento federale. Ciò detto, la decisione impugnata merita, quindi, riforma in punto determinazione della sanzione. Non vi è dubbio che le condotte addebitate ai sigg.ri ….. sono gravi, plurime e reiteratamente poste in essere in un consistente lasso di tempo. Le stesse, inoltre, denotano, specie laddove valutate in modo non atomistico, ma secondo una prospettiva d’insieme, una scarsa considerazione dei precetti federali. Ed allora, la sanzione della inibizione per anni cinque, con preclusione, è quella che appare giustamente remunerativa del disvalore sportivo che caratterizza le condotte illecite di cui trattasi, in considerazione della gravità e connotazione delle stesse, nonchè del ruolo svolto da ciascuno degli appellati all’interno della compagine societaria. Sussistono, dunque, sotto tale profilo, i presupposti per l’applicazione della sanzione della preclusione. In tale prospettiva, deve ancora essere rammentato e valorizzato il parere interpretativo, reso dalla Corte di Giustizia Federale in data 28.6.2007, secondo cui «la preclusione di cui al terzo comma dell’art. 21 NOIF presuppone l’accertamento di profili di colpa dell’amministratore in  carica al momento della dichiarazione di fallimento, accertamento con riferimento al quale non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società, ma può ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della società». Da tale affermazione possono essere tratti due principi fondamentali: - non è possibile, sulla base del solo dato costituito dalla decozione della società sportiva, incolpare il dirigente per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, occorrendo, invece provare l’esistenza di condotte colpose; - dette condotte non devono necessariamente essere tali da aver determinato il fallimento, ma è sufficiente che siano apprezzabili dal punto di vista sportivo, siccome consistenti in illeciti propriamente sportivi ovvero gestionali. Tali principi, peraltro coerenti con quelli, di carattere più generale, rinvenibili nella legge penale e nello stesso ordinamento sportivo, meritano di essere applicati anche in questa sede. Può ben accadere, infatti, che l’imprenditore sportivo incorra nel fallimento senza sua colpa e, in tal caso, non appare conforme ad equità e giustizia un’applicazione automatica delle sanzioni afflittive in capo a chi curava l’amministrazione sociale. Nel caso di specie, invece, essendo i comportamenti di cui si è detto, e per cui è stata riconosciuta ed affermata la responsabilità dei sigg.ri…., agli stessi riferibili quantomeno a titolo di colpa, trova indiscutibile applicazione anche la sanzione della preclusione. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso della Procura federale deve essere accolto.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 129/CFA del 20 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CFA del 04 Agosto 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 64/TFN del 24.3.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. S.M.F. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI ANNI 5 CON PRECLUSIONE; - AMMENDA DI € 30.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (ATTUALMENTE ART. 1BIS, COMMA 1), IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F. E ALL'ART. 19 DELLO STATUTO F.I.G.C., NONCHÉ ALL’ART. 8, COMMI 2 E 10, C.G.S. E ALL’ART. 94 COMMA 1, LETTERE A) E B), N.O.I.F. - NOTA N. 5753/662PF11-12 AM/MA DEL 10.12.2015

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato il deferito con l’inibizione di anni 5 con preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C., oltre all’ammenda di € 30.000,00 Tanto in ragione di alcuni specifici fatti – come sopra descritti ed addebitati al ricorrente nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato con ampi poteri gestionali ed economici della US Triestina Calcio s.p.a., - ritenuti espressione di cattiva gestione e concausa del dissesto economico – patrimoniale della suddetta società, poi fallita il 25.1.2012….La cornice giuridica di riferimento che governa la res iudicanda risulta, quanto all’applicata previsione sanzionatoria della preclusione, efficacemente scolpita nel parere interpretativo reso dalla Corte federale di cui al C.U. n. 21 CF del 28.6.2007 in ordine al perimetro operativo della disciplina di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F.. Nel declinare il concreto contenuto precettivo della norma in commento la Corte ha concluso nel senso che «La “preclusione” di cui al terzo comma dell’art. 21 N.O.I.F. presuppone l’accertamento di profili di colpa dell’amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, accertamento con riferimento al quale non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della società». Orbene, procedendo nel solco delle descritte coordinate, non possono che ritenersi conclamati i plurimi, reiterati episodi di mala gestio analiticamente ricostruiti nel corso dell’intero procedimento. Ed, invero, muovendo dal ruolo di indiscussa primazia svolto dal ricorrente nel periodo in contestazione all’interno della società della Triestina, in virtù sia degli incarichi svolti che del relativo assetto societario, vanno qui richiamate le gravi condotte distorsive registrate nel periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento e sulla cui valenza illecita, stante il rapporto di chiara distonia con la normativa endofederale, non residuano dubbi come di seguito evidenziato. Segnatamente, trovano anzitutto conferma – come già rilevato nel giudizio di primo grado – le reiterate condotte di distrazione, di seguito individuate anche per relationem, mediante, cioè, rinvio all’atto di deferimento, cui si riconnette l’oggettivo depauperamento dell'impresa in ragione della sottrazione delle sue risorse per scopi estranei al soddisfacimento di esigenze proprie della società medesima. Sul punto, l’ampio corredo probatorio su cui riposa l’atto di deferimento trova decisivo riscontro nella pronuncia resa dal G.I.P. del Tribunale di Trieste n. 391/14 del 29.5.2014 e divenuta irrevocabile il successivo 13.7.2014 con la quale, al sig. ….

Massima: ….sul piano dell’ordinamento settoriale della cd. giustizia sportiva, una corretta esegesi del quadro regolatorio di riferimento non può non tener conto del complesso sistema di fonti normative che, per effetto della riforma di recente attuata, concorrono vicendevolmente a governare, nell’ambito di un ordinamento oramai strutturato come multilivello, le condotte ed i rapporti ascrivibili ad ambiti di rilievo endofederale. All’interno di siffatto, articolato, contesto normativo assume preminente rilievo il CGS del CONI che assurge a paradigma di legittimità per le singole disposizioni del CGS della FIGC ed, al contempo, a canone ermeneutico per una “lettura conforme” delle medesime disposizioni endofederali. Depone in tal senso la stessa piana lettura dell’articolo 1 del CGS della FIGC che, rubricato come “rapporti tra il Codice di giustizia sportiva della FIGC e le fonti normative superiori”, reca l’esplicito riconoscimento di un principio di gerarchia a tenore del quale “Il presente Codice di giustizia sportiva della FIGC è adottato in conformità alle norme dell’ordinamento statale, allo Statuto, ai Principi di giustizia sportiva e al Codice della giustizia sportiva del CONI, alle norme della FIFA e dell’UEFA.” Fanno poi sistema con il suddetto principio le ulteriori disposizioni compendiate ai successivi commi 2 e 3: la prima introduce una clausola cd. di residualità in favore del codice Coni, destinato dunque a riespandersi come disciplina di diretto riferimento ogni qualvolta non si rinvenga nell’ambito dell’ordinamento settoriale una specifica regula iuris. 5 Il comma terzo, invece, perimetra l’autonomia dell’ordinamento federale circoscrivendola alla «..qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi...». Procedendo nel solco delle suddette coordinate mette conto evidenziare che l’articolo 39 del codice di giustizia sportiva del Coni espressamente disciplina l’efficacia della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari ovvero negli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell’incolpato (cfr. commi 1 e 3). In siffatte evenienze l’articolo 39 cit. prevede espressamente (cfr. comma 1) che «davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato…. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso», precisando, al successivo comma 2, che «la stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti». In definitiva, alla stregua dei richiamati principi, non sono suscettivi di contestazione - siccome assorbite nel richiamato decisum, idoneo ad assolvere piena efficacia anche nell’ambito dell’ordinamento federale – la sussistenza dei fatti distrattivi in addebito, la loro commissione da parte dal sig. F., l’accertata illiceità penale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.010/TFN del 02 Agosto 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (279) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.Z. (Presidente del CDA dal 3.4.2007 al 26.1.2013, Amministratore Unico dal 26.1.2013 al 1.8.2013 della Società ASD Foligno Calcio Srl) - (nota n. 14193/700 pf14- 15 AM/ma del 1.6.2016).

Massima: Anni 5 di inibizione al Presidente del c.d.a., dal 03.04.2007 al 26.01.2013, e, dal 26.01.2013 al 01.08.2013 Amministratore Unico della Società ASD Foligno Calcio Srl, nonché socio di riferimento della stessa attraverso Società appartenenti alla famiglia, per la violazione: - dell’art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto FIGC per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione ed il dissesto economico-patrimoniale della Società che ne ha causato il successivo fallimento, - dell’art. 37 della NOIF della F.I.G.C. in combinato disposto con l’art. 1 comma 1 CGS per non essersi attenuto all’osservanza della normativa Federale e, in particolare, per aver omesso di comunicare alla Lega di appartenenza nel termine previsto dall’art. 37 delle  NOIF la variazione dell’organigramma della Società consistente nello scioglimento del c.d.a. in carica e nella sua nomina ad amministratore unico della Società….Il deferito, in ragione della carica ricoperta nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, con comportamenti commissivi ed omissivi, ha contribuito in maniera determinante alla mala gestio della Società, secondo i ben noti criteri evidenziati dagli Organi di Giustizia Sportiva (su tutte C.U. 36/CDN del 20.11.2008), rivestendo lo stesso effettive funzioni gestionali nell’ambito societario, avendo ricoperto la carica di amministratore unico e legale rappresentante della Società sino al 1.08.2013, nonché socio di riferimento attraverso Società riconducibili alla sua famiglia, titolare del 63,5% del pacchetto azionario. In base al ben noto parere interpretativo reso dalla Corte Federale (C.U. n. 21 CF del 28 giugno 2007), è stato evidenziato che per l’accertamento dei profili di colpa dell’amministratore non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società. La stessa Corte di Giustizia Federale successivamente (C.U. n. 44 CGF del 20 settembre 2011) ha ribadito la responsabilità anche degli amministratori privi di deleghe, poiché “Non vi è dubbio, allora, che in capo a tutti gli amministratori – pur con posizioni indubbiamente differenziate in ragione della presenza o mancanza di poteri operativi – gravava comunque un generalizzato dovere di vigilanza, la cui colpevole omissione integra una responsabilità per fatto proprio e non oggettiva o per fatto del terzo …. “. Ciò implica da parte degli altri amministratori di un potere di vigilanza e controllo, con la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall’attività posta in essere dagli amministratori di fatto, attraverso formali atti di dissenso sul modus operandi, cosa che nel caso di specie è totalmente assente.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.008/TFN del 25 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(199) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.B.(Amministratore Unico della Società FC Catanzaro Spa dall’8 aprile 2008 al 23 agosto 2009), A.A. (Amministratore Unico della Società FC Catanzaro Spa dal 23 agosto 2009 al 17 novembre 2010), F.C. (Procuratore Speciale a tempo indeterminato dal 7 maggio 2010 fino alla data del fallimento della Società FC Catanzaro Spa), F.C., I.C., A.B., C.D.F., G.B., A.M., M.M., R.M., A.V., D.L., R.D.M., S.D.C., G.G.D.M. (Calciatori tesserati all’epoca dei fatti per la Società FC Catanzaro Spa), C.C.(all’epoca dei fatti Agente di calciatori), R.A. (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società SS Juve Stabia Srl), A.F.(all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società ASG Nocerina Srl), Società SS JUVE STABIA Srl - (nota n. 10443/827pf10-11 - 158pf11-12 - 139pf13-14 AM/ma del 31.3.2016).

Massima: Integra da parte del presidente la violazione: 1) dell’art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, l’aver contribuito con la propria gestione al dissesto economico-finanziario della fallita Società, 2) dell’art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, l’aver occultato somme  appartenenti alla Società attraverso operazioni di incasso di crediti verso terzi e la successiva annotazione contabile falsa di una restituzione verso soci; 3) dell’art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, l’aver distratto  somme della Società FC Catanzaro Spa verso la ….. Srl (allo stesso riconducibile), compensato attraverso la scrittura contabile rimborso credito verso soci, in questo modo l’amministratore otteneva il vantaggio di annullare un debito della Società …. Srl allo stesso riconducibile; 4) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, perché nella sua qualità di legale rappresentante distraeva la somma di euro 21.700,00 credito vantato dalla Società FC Catanzaro Spa verso la Società … Srl (allo stesso riconducibile), compensato attraverso la scrittura contabile rimborso credito verso soci, in questo modo l’amministratore otteneva il vantaggio di annullare un debito della Società …..Srl allo stesso riconducibile; 5) dell’art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 4, del CGS, perché nella sua qualità di legale rappresentante della FC Catanzaro Spa falsificava le scritture contabili obbligatorie allo scopo di procurarsi l’ingiusto profitto consistente nella iscrizione al campionato di calcio 2009/10, in particolare a seguito della richiesta da parte della Co.Vi.So.C. di rientrare nei parametri normativi per essere iscritti al campionato di calcio 2009/10, simulava il versamento di somme pari a 323.000,00 euro a titolo di finanziamento soci, somme versate, invece, dal Comune di Catanzaro e dalla Camera di Commercio di Catanzaro a titolo di sponsorizzazioni e contributi; 6) dell’art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, art. 10, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all’epoca dei fatti per essersi avvalso senza il conferimento di alcun mandato del Sig. …., agente di calciatori, per il tesseramento del calciatore

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.086/TFN del 31 Maggio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:   (149) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.N. (dal 18.11.2013 al 17.12.2013, Amministratore Unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) - (nota n. 8976/422 pf13-14 AM/ma del 1.3.2016).

Massima: Inibizione per mesi 3 ed ammenda di € 3.000,00 all’amministratore unico della Società dal 18.11.2013 al 17.12.2013 (data della sentenza di fallimento), per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1 del CGS della F.I.G.C.), nonché dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF e dell’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver contribuito, con la propria gestione della Società, al dissesto economico-patrimoniale dell’Ascoli Calcio 1898 Spa e, in particolare, per non aver proceduto al risanamento della Società e per non aver presentato in proprio istanza di fallimento, nonostante la grave situazione di squilibrio finanziario e patrimoniale della stessa

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.084/TFN del 27 Maggio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (199) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.B.(Amministratore Unico della Società FC Catanzaro Spa dall’8 aprile 2008 al 23 agosto 2009), A.A. (Amministratore Unico della Società FC Catanzaro Spa dal 23 agosto 2009 al 17 novembre 2010), F.C. (Procuratore Speciale a tempo indeterminato dal 7 maggio 2010 fino alla data del fallimento della Società FC Catanzaro Spa), F.C., I.C., A.B., C.D. F., G.B., A.M., M.M., R.M., A.V., D.L., R.D.M., S.D.C., G.G.D.M. (Calciatori tesserati all’epoca dei fatti per la Società FC Catanzaro Spa), C. C. (all’epoca dei fatti Agente di calciatori), R.A. (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società SS Juve Stabia Srl), A.F.(all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società ASG Nocerina Srl), Società SS JUVE STABIA Srl - (nota n. 10443/827pf10-11 - 158pf11-12 - 139pf13-14 AM/ma del 31.3.2016).

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS il legale rapp.te della società è sanzionato con € 1.000,00 di ammenda per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, e dell’art. 22, comma 4, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all’epoca dei fatti per la mancata indicazione del nome dell’agente nel contratto economico stipulato dal calciatore. Medesima ammenda alla società a titolo di responsabilità diretta

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.084/TFN del 27 Maggio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (168) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.K. (all’epoca dei fatti tesserato per la Società US Triestina Calcio Spa) - (nota n. 9696/52 pf15-16 AM/ma del 17.3.2016). Con nota n. 9696/52pf15-16/AM/ma del 17 marzo 2016

Massima: Inibizione di mesi 1 ed ammenda di € 3.000,00 nei confronti del calciatore per la violazione dell’art. 1, comma 1, (attualmente art. 1 bis, comma 1 del CGS), in relazione all’art. 8, comma 2 e comma 11, del CGS e all’art. 94, comma 1, lettera a) delle NOIF per aver pattuito in data 3 giugno 2008 con il presidente della Società, la corresponsione di una “speciale gratificazione” pari a Euro 15.000,00, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.082/TFN del 18 Maggio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (205) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.L. (Amministratore unico della Società ASD Foligno Calcio Srl) - (nota n. 10816/700pf14-15 AM/ma del 16.3.2016).

Massima: Inibizione per anni 2 ed € 3.000,00 di ammenda all’amministratore unico della Società dal 1.08.2013 al 4.03.2015 (data di fallimento) per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, attualmente art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione ed il dissesto economico-patrimoniale della Società che ne ha causato il successivo fallimento…Il deferito, in ragione della carica ricoperta nel biennio precedente il fallimento, con comportamenti commissivi ed omissivi, ha contribuito alla mala gestio della Società, secondo i ben noti criteri evidenziati dagli Organi di Giustizia Sportiva (su tutte C.U. 36/CDN del 20.11.2008), rivestendo lo stesso effettive funzioni gestionali nell’ambito societario. A ciò vi è da aggiungere che, alla data del 24.10.2014, risultavano oltre ad ingenti debiti verso l’Erario, anche mancati pagamenti di emolumenti a tesserati ed il mancato deposito dei bilanci (2013 e 2014) con mancata tempestiva comunicazione alla Lega di appartenenza della decadenza del Consiglio di Amministrazione e della nomina di un amministratore unico. In base al ben noto parere interpretativo reso dalla Corte Federale (C.U. n. 21 CF del 28 giugno 2007), è stato evidenziato che per l’accertamento dei profili di colpa dell’amministratore non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società. La stessa Corte di Giustizia Federale successivamente (C.U. n. 44 CGF del 20 settembre 2011) ha ribadito la responsabilità anche degli amministratori privi di deleghe, poiché “Non vi è dubbio, allora, che in capo a tutti gli amministratori – pur con posizioni indubbiamente differenziate in ragione della presenza o mancanza di poteri operativi – gravava comunque un generalizzato dovere di vigilanza, la cui colpevole omissione integra una responsabilità per fatto proprio e non oggettiva o per fatto del terzo ….”. Ciò implica da parte degli altri amministratori di un potere di vigilanza e controllo, con la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall’attività posta in essere dagli amministratori di fatto, attraverso formali atti di dissenso sul modus operandi, cosa che nel caso di specie è totalmente assente. Ciò posto, i profili di responsabilità del deferito risultano ampiamente provati. Riguardo alla sanzione da applicare, tenuto conto dei precedenti di questo Organo Giudicante e di una graduazione in riferimento al ruolo, alla carica sociale ricoperta e alla durata dell’incarico, si ritiene congrua la sanzione come in dispositivo.

 

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Impugnazione Istanza:  (145) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.P. (dal 9.7.2009 al 27.9.2011, Presidente del CdA della SS Savona FBC 1907 Spa), F.O. (dal 9.7.2009 al 13.8.2010, Consigliere di Amministrazione con poteri di firma, dal 27.9.2011 al 21.10.2011 Amministratore Delegato, nonché dal 21.10.2011 alla data del fallimento, Presidente del Consiglio di Amministrazione della SS Savona FBC 1907 Spa), A.T. (dal 9.7.2009 al 2.3.2010, Consigliere di Amministrazione della SS Savona FBC 1907 Spa), L.M. (dal 9.7.2009 al 2.3.2010, Consigliere di Amministrazione della SS Savona FBC 1907 Spa), U.G. (dal 31.8.2010 al 27.9.2011, Consigliere di Amministrazione della SS Savona FBC 1907 Spa), F.S.(dal 18.5.2011 alla data del fallimento, Consigliere di Amministrazione della SS Savona FBC 1907 Spa), M.T.(dal 21.10.2011 alla data del fallimento, Consigliere di Amministrazione della SS Savona FBC 1907 Spa), A.R.(dal 13.9.2010 al 28.10.2011 Legale rappresentante della Società General Brokings 1966 Srl, socio di riferimento della SS Savona FBC 1907 Spa) - (nota n. 8933/660 pf11-12 AM/ma del 29.2.2016).

Massima: Inibizione di anni 5 ed ammenda di € 10.000,00 al presidente Presidente del Consiglio d’Amministrazione e legale rappresentante della Società sportiva Savona F.B.C. 1907 Spa dal 9 luglio 2009 al 27 settembre 2011, per: 1) la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.) in relazione all’applicazione dell'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. e dell’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico-patrimoniale che hanno determinato il fallimento della stessa, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti da D a G del deferimento, tra cui irregolarità finanziarie tali da comportare nella stagione 2010/11 il mancato raggiungimento dei playoff, e nella stagione 2011/12 il mancato ripescaggio in Lega Pro Prima Divisione, nonché per le seguenti condotte contestate in sede penale ed espressamente richiamate al punto G8: contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e fittizie causali contabili attribuite ai versamenti effettuati da …. Srl; conseguimento di un contributo dall’Istituto per il Credito Sportivo a fronte di lavori solo in parte eseguiti; utilizzazione delle risorse erogate dall’Istituto di Credito Sportivo per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento era stato concesso; omesso versamento IVA in relazione all’imposta dovuta per l’anno 2011; ostacolo all’esercizio delle funzioni della Co.Vi.So.C. per aver presentato situazioni contabili non veritiere e con utili fittizi alla Co.Vi.So.C. alla data del 30 dicembre 2010 ed al 30 aprile 2011, esponendo crediti inesistenti rispettivamente di € 419.000 ed € 680.333,33, nonché per avere depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione sottoscritta in data 21 giugno 2011 da R., quale Legale Rappresentante di ….. Srl che si trovava già in stato di decozione, a garanzia dei crediti vantati dal Savona e per aver depositato in data 1 aprile 2011 presso la Co.Vi.So.C. – ai fini dell’iscrizione al campionato di competenza della stagione sportiva 2011/2012 – documenti non veridici e cioè il Bilancio semestrale al 31 dicembre 2010 che include anche le poste attive di cui sopra, rivelatesi inesistenti e il Prospetto PA al 31 dicembre 2010 redatto sulla base dei dati contenuti nel predetto Bilancio semestrale; ricorso al credito dissimulando l’esistenza dello stato di dissesto e d’insolvenza della Società; astensione dall’obbligo di chiedere la dichiarazione di fallimento aggravando il dissesto della Società; dichiarazione fiscale fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti degli anni 2009, 2010 e 2011; 2) la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.) in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, del C.G.S. per le condotte relative specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare nel paragrafo G5 per aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. in data 1 aprile 2011 la situazione semestrale al 31 dicembre 2010 e il prospetto PA redatto alla stessa data riportanti risultati non veridici, in particolare in relazione alla voce dell’attivo “Crediti”; 3) la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere omesso di comunicare alla Lega di competenza le variazioni intervenute nel  Consiglio Direttivo in data 2 marzo 2010, 13 agosto 2010 e 18 maggio 2011, come descritto nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti B1 e B2….Inibizione di anni 5 ed ammenda di € 10.000,00 anche al Consigliere di Amministrazione con potere di firma del Savona F.B.C. 1907 Spa dal 9 luglio 2009 al 13 agosto 2010 e Amministratore Delegato dal 27 settembre 2011 al 21 ottobre 2011, nonché Presidente del Consiglio d’Amministrazione dal 21 ottobre 2011 fino alla data di fallimento, al Consigliere di Amministrazione del Savona F.B.C. 1907 Spa dal 9 luglio 2009 al 2 marzo 2010. Medesima sanzione al  legale rappresentante dal 13 settembre 2010 al 28 ottobre 2011 della Società …. S.r.l., socio di riferimento della Società Savona F.B.C. 1907 Spa, per: 1) la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione all’art. 1, comma 5, all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito, con i propri comportamenti, in relazione al proprio ruolo di socio di riferimento, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società oltre che aver omesso i doveri di controllo sugli amministratori del Savona, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, nonché per le seguenti condotte contestate in sede penale ed espressamente richiamate al punto G8: distrazione della somma di complessivi euro 544.070,51 dalla Società …. Srl e versamento del medesimo importo in favore della Società Savona 1907 FBC Spa, senza alcuna reale giustificazione economica e con annotazioni contabili ideologicamente false e infedeli, cagionando così il fallimento della Società; indicazione nella dichiarazione annuale relativa all’esercizio 2009 della Società ….  Srl di elementi passivi fittizi per l’importo di euro 62.500, mediante l’utilizzo di fatture emesse dalla Società Savona 1907 FBC Spa e relative a operazioni inesistenti; tenuta delle scritture contabili della Società …. Srl in guisa da non rendere possibili la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari al fine di procurarsi un ingiusto profitto e di recare danno ai creditori, registrando false fatture relative a operazioni inesistenti e finalizzate a occultare l’effettiva causa dei rapporti sottostanti, giustificando falsamente in contabilità versamenti in favore della Società Savona 1907 FBC Spa quali corrispettivi per sponsorizzazioni e, infine, registrando nella contabilità false fatture emesse nei confronti di …. Srl, A.P. Trasporti ….., Consorzio ….; 2) la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione all’art. 1, comma 5, ed all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per aver ostacolato le funzioni di vigilanza della CO.VI.S.O.C., producendo una dichiarazione datata 21 giugno 2011 a garanzia dei crediti del Savona Calcio del tutto priva di consistenza e che non avrebbe mai potuto essere positivamente escussa stante l’incapienza patrimoniale del garante….A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS mesi 16 di inibizione al Consigliere di Amministrazione del Savona F.B.C. 1907 Spa dal 31 agosto 2010 al 27 settembre 2011, per: 1) la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per avere omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dai Sigg. …… anzi consentendo loro ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti da D a G del deferimento; 2) la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere omesso di comunicare alla Lega di competenza le variazioni intervenute nel Consiglio Direttivo in data 18 maggio 2011…Sanzioni più lievi a coloro che hanno ricoperto la carica di consigliere di amministrazione per un breve periodo di tempo.

 

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Impugnazione Istanza:   (149) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.B.(Amministratore Unico dal 26.11.2009 al 30.9.2013 della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), G.M. (dal 30.9.2013 al 18.11.2013, Presidente del CdA della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), A.T. (dal 30.9.2013 al 18.11.2013, Consigliere Delegato della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), C.N. (dal 18.11.2013 al 17.12.2013, Amministratore Unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) - (nota n. 8976/422 pf13-14 AM/ma del 1.3.2016).

Massima: Inibizione per 5 anni e ammenda di € 20.000,00 all’amministratore unico della Società dal 26.11.2009 e al 30.09.2013, nonché socio di riferimento sino alla data del fallimento, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. della F.I.G.C.), nonché dell’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. e dell’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per responsabilità della mala gestio che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale della Società, in particolare per non avere garantito l’equilibrio finanziario e non aver ridotto i costi e l’eccessivo indebitamento, per aver protratto una situazione di grave dissesto finanziario, nonché per non aver proceduto alla ricapitalizzazione della stessa in qualità di socio di riferimento. Sanzioni in misura inferiore al presidente del CDA della società ed al consigliere delegato per non aver proceduto al risanamento della Società e per non aver presentato in proprio istanza di fallimento, nonostante la grave situazione di squilibrio finanziario e patrimoniale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.069/TFN del 18 Aprile 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (110) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.S.(Consigliere di Amministrazione e vice Presidente della US Triestina Calcio Spa), M.B.F. (Consigliere di Amministrazione della M.F.I. Srl), E.A. (Amministratore Unico della Aletti Spa e socio unico della  Società Ravenna Calcio nonché Presidente e legale rappresentante della stessa Società) - (nota n. 5753/662 pf11-12 AM/ma del 10.12.2015).

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS, anni 2 di inibizione all’amministratore unico della …. Spa socio unico dal 23 giugno 2011 al 28 giugno 2012 della Società Ravenna Calcio e Presidente e legale rappresentante ai fini sportivi della stessa Società dal 12 ottobre 2011 al 28 giugno 2012, data della sentenza dichiarativa di fallimento, a) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), per aver concorso alla violazione da parte del Sig. …. dell’articolo 16bis, comma 1, delle NOIF vigente all’epoca dei fatti; b) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1) per aver ottenuto dal Sig. … somme di denaro provenienti dalla US Triestina Calcio Spa, e in particolare: 1) bonifico di Euro 71.390,00 effettuato dal Sig. … a carico della Società US Triestina Calcio Spa, a favore della Società Orange Srl, di cui lo stesso era titolare il Sig. Aletti, a fronte della fattura n. 1 del 26 settembre 2011 dell’importo di 59.000 euro oltre l’IVA, per competenze relative all’attività svolta per l’acquisto del calciatore ….., peraltro mai tesserato dalla US Triestina Calcio Spa, attività ritenuta inesistente dalla Procura della Repubblica di Trieste e estranea rispetto alla ragione sociale della … Srl (somma trasferita alla Società Ravenna Calcio Srl, presieduta dalla figlia Sig.ra …. e controllata dal Sig. … per fronteggiare il pagamento dei debiti dello stesso Aletti); 2) emissione di un assegno di Euro 3.458,00, in data 19 dicembre 2011, a valere sul conto della US Triestina Calcio Spa ed incassato dall’…..(che non risulta avere avuto rapporti con la Triestina) per il recupero di un credito nei confronti della Società Ravenna Calcio Srl, presieduta dalla Sig.ra ….; emissione di un assegno circolare di Euro 6.655,00 (n.1000/3708), in data 13 dicembre 2011, a valere sul conto della US Triestina Calcio Spa, a favore della di lui figlia Sig.ra …., la quale non risulta avere avuto rapporti con la Società calcistica triestina. I consiglieri di amministrazione per le violazioni loro ascritte hanno patteggiato pene più lievi

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.064/TFN del 24 Marzo 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:   (110) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.M.F.(Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della US Triestina Calcio Spa), L.V.(Consigliere di Amministrazione e vice Presidente della US Triestina Calcio Spa), A.M. (Consigliere di Amministrazione della US Triestina Calcio Spa), M.F. (Consigliere di Amministrazione della US Triestina Calcio Spa), F.D.C.(Consigliere di Amministrazione della US Triestina Calcio Spa), F.S.(Consigliere di Amministrazione e vice Presidente della US Triestina Calcio Spa), F.A.(Consigliere di Amministrazione della US Triestina Calcio Spa), G.F. (Presidente del Consiglio di Amministrazione e vice Presidente della M.F.I. Srl), M.B.F. (Consigliere di Amministrazione della M.F.I. Srl), E.A.(Amministratore Unico della Aletti Spa e socio unico della Società Ravenna Calcio nonché Presidente e legale rappresentante della stessa Società), E.P. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la US Triestina Calcio Spa) - (nota n. 5753/662 pf11-12 AM/ma del 10.12.2015).

Massima: Anni 5 di inibizione, con preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C., oltre alla ammenda di € 30.000,00 al Presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore delegato con ampi poteri gestionali ed economici della US Triestina Calcio Spa, dal 26 novembre 2009 al 2 settembre 2011, nonché socio di riferimento per lo stesso periodo, per le seguenti violazioni: a) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attualmente art. 1bis, comma 1), in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico patrimoniale della Società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica; b) per la violazione dell’art. 1, comma 1, (attualmente art. 1 bis, comma 1) del CGS, in relazione all’art. 8, comma 2 e comma 10, del CGS e all’art. 94. comma 1, lettere a) e b), delle NOIF per aver pattuito prima verbalmente durante la stagione sportiva e poi per iscritto in data 3 giugno 2008 e corrisposto con assegni e con bonifici nel mese di giugno 2008 ai calciatori …. “speciali gratificazioni”, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, definendo con i propri tesserati accordi che hanno previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica; (con riferimento a tale fattispecie la Procura della Repubblica di Trieste ha contestato la distrazione della somma di 90.000 euro, importi pagati in nero, senza previsione contrattuale e senza pagamento di imposte e contributi ai seguenti calciatori: A.(€ 50.000,00), G.(€ 25.000,00) e P.(€ 15.000,00)); c) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), in relazione all’applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per la distrazione, dalla Società US Triestina Spa della somma di 648.000 euro in favore della Società … Srl, a lui facente capo e presieduta dalla figlia …., a fronte della fattura n. 1 del 1 settembre 2009 di € 240.000,00 + IVA, per l’attività svolta per il trasferimento del calciatore Stankovic, tesserato per la somma di 60.000,00 euro, e a fronte della fattura n. 3 dd. 30 settembre 2009 di € 300.000,00 + IVA per l’attività svolta per il tesseramento del calciatore H., tesserato a parametro zero, perché svincolato; operazioni ritenute inesistenti dalla Procura della Repubblica di Trieste; d) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), in relazione all’applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per la distrazione della somma di 600.000 euro a favore della ASD Triestina Camp, a fronte delle fatture n. 12 del 30.10.2006 di € 100.000,00 oltre I.V.A.; n. 1 dell'1.7.2007 di € 100.000,00 oltre I.V.A.; n. 2 del 31.10.2007 di € 100.000,00 oltre I.V.A.; n. 1 dell'1.8.2008 di € 200.000,00 oltre I.V.A. - importo totale € 600.000,00 IVA inclusa; per non meglio definite "prestazioni pubblicitarie" (operazioni definite inesistenti dalla Procura della Repubblica di Trieste); la ASD Triestina Camp, era inattiva dall'estate del 2006, a sua volta la Triestina Camp simulava pagamenti a soggetti terzi che in realtà non avevano percepito nulla ed avevano firmato quietanze in bianco; il denaro, poi, veniva prelevato dai conti correnti della Triestina Camp e consegnati in contanti a Fantinel per un totale di € 495.200,00. Sanzioni più lievi nei confronti dei consiglieri di amministrazione in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 044/CFA del 23 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 072/CFA del 26 Gennaio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 19/TFN del 10.9.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. G.P. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER ANNI 4; - AMMENDA DI € 20.000, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 1 E 5 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 19 DELLO STATUTO F.I.G.C, 21 COMMI 2, 3 E 37 COMMA 1 N.O.I.F., IN ORDINE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ A.C. LEGNANO S.R.L. (nota n. 439/744 pf12-13 AM/ma del 10.7.2015) -

Massima: Confermata l’inibizione di anni 4 e l’ammenda di € 20.000,00 all’amministratore di fatto e dirigente della società per le seguenti violazioni; a) art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis comma 5 C.G.S., per aver conseguito, insieme al signor ….., il controllo della AC Legnano Calcio Srl per il tramite del signor …., in qualità di fiduciario, che acquistava per loro conto, senza il pagamento di alcuna somma, il 95% delle quote sociali; b) art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, comma 5, C.G.S. in relazione all’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per aver effettivamente svolto il ruolo di amministratore e dirigente della Società AC Legnano Srl dal 20.11.2009 al maggio 2010 senza aver comunicato alla competente Lega Nazionale Professionisti la propria carica; c) art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, comma 5, C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto F.I.G.C., in qualità di amministratore di fatto, direttore finanziario della AC Legnano Calcio S.r.l. e socio di riferimento dal 20.11.2009 al maggio 2010 per aver sottoscritto l’aumento di capitale con assegni mai effettivamente versati nelle casse sociali e poi restituiti alla Società emittente; d) art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, comma 5, C.G.S. in relazione all’applicazione dell’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. e all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. in qualità di amministratore di fatto, direttore finanziario della Società AC Legnano Calcio Srl e socio di riferimento dal 20.11.2009 al maggio 2010, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico – patrimoniale che hanno determinato il fallimento della stessa.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.044/TFN del 15 Dicembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (63) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S. (all’epoca dei fatti Amministratore unico della Società SSDARL Riccione Calcio 1929), S.M. (all’epoca dei fatti titolare del 5 % delle quote sociali della Società SSDARL Riccione Calcio 1929), P.O.(all’epoca dei fatti titolare del 75 % delle quote sociali della Società SSDARL Riccione Calcio 1929), A.S.(all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Società SSDARL Riccione Calcio 1929), L.G. (all’epoca dei fatti titolare del 5 % delle quote sociali della Società SSDARL Riccione Calcio 1929) - (nota n. 3176/673 pf 13-14 AM/ma del 6.10.2015).

Massima: L’amministratore unico è sanzionato con l’inibizione di mesi 24 ed Euro 10.000,00 di ammenda per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (ora trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, del CGS): a) per non aver provveduto nella sua qualità di amministratore alla firma del bilancio della Società Riccione Calcio 1929 così contribuendo alla male gestio della Società; b) per essersi reso irreperibile così non ottemperando ad atti relativi alla sua carica e specificamente non iscrivendo la Prima squadra e la Juniores ai relativi campionati, e così portando le stesse all'esclusione; c) per non essersi presentato alle assemblee indette da alcuni soci per il 07.01.2014 e 09.01.2014, benché fosse stato regolarmente convocato. Colui che all'epoca dei fatti era il titolare del 5% delle quote sociali della Società SSDARL Riccione Calcio 1929 è sanzionato con l’inibizione di mesi 24 ed Euro 10.000,00 di ammenda per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (ora trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, del CGS): a) per aver revocato, nell'assemblea del 9.1.2014, l'Amministratore Unico in carica, Sig. – omissis -, e per essersi fatto nominare, in sostituzione di quest'ultimo, Amministratore Unico della Soc. SSDARL Riccione Calcio 1929 e ciò senza la prescritta maggioranza; b) per aver successivamente, chiesto ed ottenuto l'iscrizione di siffatta carica presso la Camera di Commercio, pur nella consapevolezza dell'illegittimità dell'assemblea che lo aveva nominato; c) per aver affermato non veridicamente di essere in possesso di delega rilasciatagli dal socio di maggioranza della Società Riccione Calcio, V- omissis - per la citata assemblea del 09.01.2014; d) per aver consegnato al collaboratore della Procura Federale, in data14.4.2014 delega, recante la firma apocrifa del socio di maggioranza, - omissis -e, per rappresentarlo all'assemblea del 7.1.2014, in contrasto sia con le risultanze del verbale assembleare nel quale, invece, si dava atto che non era presente il numero legale dei soci per deliberare, sia perché la firma apposta alla stessa è stata formalmente disconosciuta dal Sig. – omissis -; e) per essersi avvalso di una dichiarazione di recesso datata 10 febbraio 2014 della Soc. – omissis -, avente ad oggetto "Esercizio di recesso da socio, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Sociale", recante la firma di Orefice Pasquale che l’ha disconosciuta perché apocrifa. Colui che all'epoca dei fatti era il titolare del 75% delle quote sociali della Società SSDARL Riccione Calcio 1929 è sanzionato con l’inibizione di mesi 18 ed Euro 7.500,00 di ammenda per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (ora trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, del CGS) per aver contribuito alla mela gestio della Società Riccione Calcio, causandone altresì, in concorso con il Sig. – omissis -, l'esclusione delle squadre dai rispettivi campionati di appartenenza, e per non essersi presentato alle assemblee dei soci del 7.1.2014 e 9.1.2014, nonostante fosse stato regolarmente convocato dai soci di minoranza, assemblee indette al fine di fargli assumere le proprie responsabilità di far fronte alla grave situazione gestionale nella quale versava la Società Riccione Calcio, e tutto ciò anche in relazione a quanto statuito dagli Organi della Giustizia Sportiva e precisamente: la Commissione Disciplinare Nazionale del 1° ottobre 2013 (C.U. 20/CDN) ha sancito la responsabilità nel dissesto economico-patrimoniale di una Società calcistica fallita degli amministratori della Società controllante o socio unico della stessa per aver omesso i doveri di controllo della corretta gestione nei confronti degli amministratori della Società fallita, avendone anzi avallato e consentito i loro comportamenti, nonché per non aver attivato iniziative di ricapitalizzazione e di risanamento con ciò contribuendo ad aggravare lo stato di decozione della Società poi fallita; la Corte di Giustizia Federale — lI° Sezione — n. 021 pubblicata il 7 agosto 2014, che ha confermato quanto stabilito dalla Commissione Disciplinare Nazionale in data 20 maggio (C.U. n. 80), inerente il fallimento la Società AC Montichiari Spa ed in particolare che "i doveri e gli obblighi di cui all'art.1, comma 1, CGS, gravano non solo su chi ricopre cariche sociali, ma anche su chi detiene significative quote sociali".

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.040/TFN del 04 Dicembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (73) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.L.(Presidente onorario, con ampi poteri gestionali ed economici della Società Salernitana Calcio 1919 Spa, dal 29.6.209 al 14.3.2011, institore dal 6.5.2008 al 29.4.2010, nonché amministratore di fatto fino al 2.11.2011 – data del fallimento della Società), F.R. (Amministratore unico della Società Salernitana Calcio 1919 Spa dal 29.6.2009 al 3.3.2011), A.L.S.(collaboratore della Società nella stagione sportiva 2009/10 e nella stagione sportiva 2010/11 fino al 3.3.2011, nonché Amministratore unico e rappresentante legale della Salernitana Calcio 1919 Spa dal 3.3.2011 al 2.11.2011 – data della sentenza dichiarativa di fallimento) - (nota n. 3550/849 pf11-12 AM/ma del 16.10.2015).

Massima: Anni 5 di inibizione oltre alla preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC, per ciascuno dei tre deferiti: 1) Presidente Onorario, con ampi poteri gestionali ed economici della Società Salernitana Calcio 1919 Spa, dal 29 giugno 2009 al 14 marzo 2011, institore dal 6 maggio 2008 al 29 aprile 2010, nonché amministratore di fatto fino al 2 novembre 2011 (data del fallimento della Società) per le seguenti violazioni: a) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1) in relazione all’applicazione dell'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico-patrimoniale che ha comportato la mancata iscrizione al campionato di competenza nella stagione sportiva 2011/12 ed il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, nonché il fallimento della stessa; b) art. 1, comma 1, e art. 8, comma 1 e 2, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver: - distratto beni di proprietà della Società per un valore contabile di €. 65.461,50, occultato beni per un valore di €. 35.753,30 consistenti in materiale informatico, telefoni ed arredi, un'autovettura …. tg. …., un trattorino tosa erba, una pressa manuale, distratto la somma di €. 533,16 come indicata nel conto cassa della Società, distratto la somma di €. 3.000 versata dalla …Srl; - falsificato le scritture contabili, tenendole in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e segnatamente: a) non iscrivendo debiti di rilevante entità, tanto che, mentre venivano ammessi al passivo debiti per €. 12.504.034,89, dalle scritture contabili risultavano per soli €. 2.292.611,95; b) annotando note di credito e precisamente, la n. 1 del 30.06.2008 dell'importo di €. 96.000,00 in favore della Interauto Srl, la n. 4 del 20.09.2010, non rinvenuta, dell'importo di €. 840.000,00 in favore della ….. Srl a storno di una fattura di pari importo e la n. 5 del 31.12.2010, non rinvenuta, dell'importo di €. 840.000,00 in favore della ….. Srl, a storno di una fattura di pari importo, in modo tale che il patrimonio societario risultasse pari a €. 503.261 invece della reale situazione di una perdita di €. 896.739 con consequenziale revoca della licenza per partecipare a competizioni sportive; c) mancata annotazione di debiti verso la …… Srl di cui era unico azionista per €. 480.000, inerente il comodato oneroso del simbolo della squadra di calcio “Salernitana”; d) falsa annotazione della somma di €. 1.729.140 in conto futuro aumento di capitale, risultante come effettuata da ….. che al momento del fatto ufficialmente non era più socio; e) annotazione di vendita delle azioni in possesso del Lombardi pari al 99,99 del capitale sociale della …. Srl, avente come socio unico lo stesso Lombardi, per la somma di €. 5.800.000, da pagare con rate trimestrali di €. 725.000 cadauna, prezzo assolutamente incompatibile con il valore e con i risultati gestionali della fallita e che serviva invece ad aumentarne artificiosamente il valore; f) mancata annotazione nella voce “fondi per rischi ed oneri” di una somma corrispondente al 10% di quella quantificata dal C.T.U. come dovuta dalla fallita in favore della Salernitana Sport Spa in una causa civile intercorsa tra le parti e precisamente la somma negativa di €. 653.330; g) falsificazione delle attestazioni in ordine all'esistenza di polizze fideiussorie asseritamente emesse dalla ….. in favore della Salernitana Calcio 1919 Spa per la rateizzazione di imposte in favore della Agenzia delle Entrate di Salerno; h) esponendo passività inesistenti, affermando in particolare in un'istanza di insinuazione al passivo (non accolta) di essere creditore della Società di €. 702.401,69 e di €. 1.191.598,31 in ragione di fideiussioni dallo stesso prestate in favore della fallita; - aggravato il dissesto della Società, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento, nonostante le continue perdite di esercizio e nonostante che – fin dalla chiusura del bilancio di esercizio al 30.06.2010 - fosse consapevole del completo assorbimento del patrimonio netto della Società, tenendo altresì presente che la Società era in stato di decozione fin dall'anno 2008, con le aggravanti previste dall'art. 219, comma 1 e 2 L.F.; - omesso di versare €. 283.135 a titolo di I.V.A. per l'anno 2009, con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa (Agenzia delle Entrate di Salerno) un danno patrimoniale di rilevante gravità; - omesso di versare €. 283.135 a titolo di I.V.A. per l'anno 2010, con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa (Agenzia delle Entrate di Salerno) un danno patrimoniale di rilevante gravità; - omesso di versare €. 743.369 a titolo di ritenute e TFR risultanti dalla dichiarazione del sostituto di imposta – anno 2010 - con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa (Agenzia delle Entrate di Salerno) un danno patrimoniale di rilevante gravità; c) art. 9, comma 1 e 2, del CGS, per aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con Francesco Rispoli e Antonio Loschiavo ad una associazione volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica e a commettere illeciti quali quelli contestati, ed, in particolare, nei paragrafi F e G dell’atto di deferimento;2) Amministratore Unico della Salernitana Calcio 1919 Spa dal 29 giugno 2009 al 3 marzo 2011, per le seguenti violazioni: a) art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica, ed, in particolare,; b) art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1bis, comma 1), per aver omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dal Sig. Antonio Lombardi, anzi consentendogli ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali; c) art. 1, comma 1, e art. 8, comma 1 e 2, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver: - distratto beni di proprietà della Società per un valore contabile di €. 65.461,50, occultato beni per un valore di €. 35.753,30 consistenti in materiale informatico, telefoni ed arredi, un'autovettura Opel Astra tg. …., un trattorino tosa erba, una pressa manuale, distratto la somma di €. 533,16 come indicata nel conto cassa della Società, distratto la somma di €. 3.000 versata dalla…Srl; - falsificato scritture contabili, tenendole in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e segnatamente: a) non iscrivendo debiti di rilevante entità, tanto che, mentre venivano ammessi al passivo debiti per €. 12.504.034,89, dalle scritture contabili risultavano per soli €. 2.292.611,95; b) annotando note di credito e precisamente, la n. 1 del 30.06.2008 dell'importo di €. 96.000,00 in favore della …. Srl, la n. 4 del 20.09.2010, non rinvenuta, dell'importo di €. 840.000,00 in favore della … Srl a storno di una fattura di pari importo e la n. 5 del 31.12.2010, non rinvenuta, dell'importo di €. 840.000,00 in favore della …. Srl, a storno di una fattura di pari importo, in modo tale che il patrimonio societario risultasse pari a €. 503.261 invece della reale situazione di una perdita di €. 896.739 con consequenziale revoca della licenza per partecipare a competizioni sportive; c) mancata annotazione di debiti verso la Energy Power Srl di cui era unico azionista per €. 480.000, inerente il comodato oneroso del simbolo della squadra di calcio “Salernitana”; d) falsa annotazione della somma di €. 1.729.140 in conto futuro aumento di capitale, risultante come effettuata da … che al momento del fatto ufficialmente non era più socio; e) annotazione di vendita delle azioni in possesso del … pari al 99,99 del capitale sociale della … Srl, avente come socio unico lo stesso Lombardi, per la somma di €. 5.800.000, da pagare con rate trimestrali di €. 725.000 cadauna, prezzo assolutamente incompatibile con il valore e con i risultati gestionali della fallita e che serviva invece ad aumentarne artificiosamente il valore; f) mancata annotazione nella voce “fondi per rischi ed oneri” di una somma corrispondente al 10% di quella quantificata dal C.T.U. come dovuta dalla fallita in favore della Salernitana Sport Spa in una causa civile intercorsa tra le parti e precisamente la somma negativa di €. 653.330; g) falsificazione delle attestazioni in ordine all'esistenza di polizze fideiussorie asseritamente emesse dalla …. in favore della Salernitana Calcio 1919 Spa per la rateizzazione di imposte in favore della Agenzia delle Entrate di Salerno; h) esponendo passività inesistenti, affermando in particolare in un'istanza di insinuazione al passivo (non accolta) di essere creditore della Società di €. 702.401,69 e di €. 1.191.598,31 in ragione di fideiussioni dallo stesso prestate in favore della fallita; - aggravato il dissesto della Società, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento, nonostante le continue perdite di esercizio e nonostante che – fin dalla chiusura del bilancio di esercizio al 30.06.2010 - fosse consapevole del completo assorbimento del patrimonio netto della Società, tenendo altresì presente che la Società era in stato di decozione fin dall'anno 2008, con le aggravanti previste dall'art. 219, comma 1 e 2 L.F.; - omesso di versare €. 283.135 a titolo di I.V.A. per l'anno 2009, con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa (Agenzia delle Entrate di Salerno) un danno patrimoniale di rilevante gravità; - omesso di versare €. 283.135 a titolo di I.V.A. per l'anno 2010, con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa (Agenzia delle Entrate di Salerno) un danno patrimoniale di rilevante gravità; - omesso di versare €. 743.369 a titolo di ritenute e TFR risultanti dalla dichiarazione del sostituto di imposta – anno 2010 - con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa (Agenzia delle Entrate di Salerno) un danno patrimoniale di rilevante gravità; d) art. 9, comma 1 e 2, del CGS, per aver partecipato, in concorso con …. e …, ad una associazione volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica e a commettere illeciti quali quelli contestati e, in particolare, nei paragrafi F e G dell’atto di deferimento; 3) Antonio Loschiavo, collaboratore della Società nella stagione sportiva 2009/10 e nella stagione sportiva 2010/11 fino al 3 marzo 2011, nonché amministratore unico e rappresentante legale della Salernitana Calcio 1919 Spa dal 3 marzo 2011 al 2 novembre 2011 (data della sentenza dichiarativa di fallimento), per le seguenti violazioni: a) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1bis, comma 1) in relazione all’applicazione dell'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e dell’art.19 dello Statuto della FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico-patrimoniale che ha comportato la mancata iscrizione al campionato di competenza nella stagione sportiva 2011/12 ed il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, nonché il fallimento della stessa, come dettagliatamente riportato nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata ed, in particolare, per le condotte descritte nell’atto di deferimento; b) art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1) per aver omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto da Antonio Lombardi, anzi consentendogli ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali; c) art.1, comma 1, e art. 8, comma 1 e 2, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver: - distratto beni di proprietà della Società per un valore contabile di €. 65.461,50, occultato beni per un valore di €. 35.753,30 consistenti in materiale informatico, telefoni ed arredi, un'autovettura Opel Astra tg. …., un trattorino tosa erba, una pressa manuale, distratto la somma di €. 533,16 come indicata nel conto cassa della Società, distratto la somma di €. 3.000 versata dalla …Srl; - falsificato scritture contabili, tenendole in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e segnatamente: a) non iscrivendo debiti di rilevante entità, tanto che, mentre venivano ammessi al passivo debiti per €. 12.504.034,89, dalle scritture contabili risultavano per soli €. 2.292.611,95; b) annotando note di credito e precisamente, la n. 1 del 30.06.2008 dell'importo di €. 96.000,00 in favore della …Srl, la n. 4 del 20.09.2010, non rinvenuta, dell'importo di €. 840.000,00 in favore della …. Srl a storno di una fattura di pari importo e la n. 5 del 31.12.2010, non rinvenuta, dell'importo di €. 840.000,00 in favore della … Srl, a storno di una fattura di pari importo, in modo tale che il patrimonio societario risultasse pari a €. 503.261 invece della reale situazione di una perdita di €. 896.739 con consequenziale revoca della licenza per partecipare a competizioni sportive; c) mancata annotazione di debiti verso la … Srl di cui era unico azionista per €. 480.000, inerente il comodato oneroso del simbolo della squadra di calcio “Salernitana”; d) falsa annotazione della somma di €. 1.729.140 in conto futuro aumento di capitale, risultante come effettuata da … che al momento del fatto ufficialmente non era più socio; e) annotazione di vendita delle azioni in possesso del ….pari al 99,99 del capitale sociale della … Srl, avente come socio unico lo stesso Lombardi, per la somma di €. 5.800.000, da pagare con rate trimestrali di €. 725.000 cadauna, prezzo assolutamente incompatibile con il valore e con i risultati gestionali della fallita e che serviva invece ad aumentarne artificiosamente il valore; f) mancata annotazione nella voce “fondi per rischi ed oneri” di una somma corrispondente al 10% di quella quantificata dal C.T.U. come dovuta dalla fallita in favore della Salernitana Sport Spa in una causa civile intercorsa tra le parti e precisamente la somma negativa di €. 653.330; g) falsificazione delle attestazioni in ordine all'esistenza di polizze fideiussorie asseritamente emesse dalla …. in favore della Salernitana Calcio 1919 Spa per la rateizzazione di imposte in favore della Agenzia delle Entrate di Salerno; h) esponendo passività inesistenti, affermando in particolare in un'istanza di insinuazione al passivo (non accolta) di essere creditore della Società di €. 702.401,69 e di €. 1.191.598,31 in ragione di fideiussioni dallo stesso prestate in favore della fallita; - aggravato il dissesto della Società, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento, nonostante le continue perdite di esercizio e nonostante che – fin dalla chiusura del bilancio di esercizio al 30.06.2010 - fosse consapevole del completo assorbimento del patrimonio netto della Società, tenendo altresì presente che la Società era in stato di decozione fin dall'anno 2008, con le aggravanti previste dall'art. 219, comma 1 e 2 L.F.; d) art. 9, comma 1 e 2, del CGS, per aver partecipato, in concorso con i Signori …. e …, ad una associazione volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica e a commettere illeciti quali quelli contestati e, in particolare, nel paragrafo F1, F2 e G dell’atto di deferimento…Ai fini delle decisioni da assumere in questa sede, va considerato il parere interpretativo con il quale la Corte Federale ha evidenziato che per l'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società (cfr. Comunicato Ufficiale n. 21/CF del 28 giugno 2007). Gli atti di indagini sopra richiamati inducono a ritenere che gli incolpati, in ragione delle loro specifiche cariche e competenze, hanno svolto effettive funzioni gestionali nell'ambito societario e, comunque, nel biennio antecedente il fallimento, hanno contribuito con i propri comportamenti alla cattiva gestione della Società, secondo i criteri evidenziati dalle decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale del 20 novembre 2008 (cfr. C.U. n. 36/CDN del 20/11/2008). Sul punto, va richiamato il principio stabilito dalla Corte di Giustizia Federale con la decisione del 19 giugno 2014 (C.U. n. 335 CGF del 19 giugno 2014, i cui motivi sono stati illustrati nel C.U. n. 21 CGF del 7 agosto 2014), sulla base del quale le responsabilità di una grave crisi finanziaria che sfoci nel dissesto economico-patrimoniale di una Società sono da ascrivere anche alle cattive condotte di amministratori e soci, quando risultino omesse condotte gestionali virtuose tali da por rimedio agli squilibri dei conti e, comunque, iniziative idonee alla ricapitalizzazione. Dagli elementi di valutazione sopra descritti, risulta confermato che la situazione economico-finanziaria della Società è stata improntata nell'ultimo biennio di attività sportiva ad una gestione non corretta, aggravata dai comportamenti sopra descritti che, di fatto, hanno lasciato la Società al suo destino, come confermato anche dalla mancata iscrizione al campionato professionistico di competenza e dalla cessazione di ogni attività sportiva.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.028/TFN del 27 Ottobre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (22) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.F.M., P.B., S.G., F.C., M.M. e M.G. (Fallimento Società SSD Sansepolcro Calcio Srl) - (nota n. 1951/18 pf14-15 AM/ma del 25.8.2015).

Massima: I vice-presidenti del Consiglio di Amministrazione della Società ed Amministratori Delegati succedutisi nel tempo ed i consiglieri di amministrazione sono responsabili della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver determinato, con il proprio comportamento, la cattiva gestione e il dissesto economico ¬patrimoniale della Società, che ha comportato il fallimento della stessa.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.023/TFN del 30 settembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (380) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.M. (Presidente del CDA della Società Parma FC Spa dal 9.2.2015 alla sentenza dichiarativa di fallimento del 19.3.2015) - (nota n. 1926/1070 pf14-15 AM/SP/ma del 24.8.2015)

Massima: Anni 5 di inibizione con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e/o categoria della Figc a carico del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, per la violazione di cui all’ art. 1bis, comma 1, CGS, anche in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto Federale, per avere tentato, utilizzando i POS della Società odierna fallita, di versare nelle casse sociali della stessa somme di denaro di provenienza illecita tramite carte di pagamento clonate e per aver tentato di ricevere somme di provenienza illecita presso la Banca Monte dei Paschi di Siena mediante frodi informatiche con l’ausilio di una organizzazione criminale in ciò specializzata e, in particolare, intrattenendo rapporti continui con il Sig. A.A. alla stessa appartenente, in violazione del principio di corretta gestione delle Società affiliate alla FIGC ed in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti gli appartenenti all’ordinamento sportivo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.019/TFN del 10 settembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (233) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.T., M.T. e F.T. - (nota n. 12280/164 pf13- 14 AM/ma del 18.6.2015).

Massima: Anni 2 di inibizione ed ammenda di € 2.000,00 a carico dei dirigenti con delega di rappresentanza e proprietario del 33% delle quote societarie della SS Sambenedettese Calcio Srl, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), in relazione all'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della stessa, anche omettendo di vigilare sulla non corretta gestione dell'amministratore unico e di porre in essere gli indispensabili interventi sul capitale sociale, al fine di evitare la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2009/10 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, la cessazione di ogni attività sportiva ed il successivo fallimento della Società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.019/TFN del 10 settembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (234) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.B. (Fallimento Società Spal 1907 Spa) - (nota n. 12327/880 pf13-14 AM/ma del 18.6.2015).

Massima: Anni 5 di inibizione ed ammenda di € 20.000,00 a carico del Presidente del CdA dall’8 settembre 2008, Amministratore unico del sodalizio dal 16 aprile 2012 e liquidatore dal 6 agosto 2012 al 20 marzo 2014, data della sentenza dichiarativa di fallimento, nonché socio di riferimento della stessa dal luglio 2008 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, comma 5 del CGS nonché dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, per avere causato la mala gestio che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale della Società Spal 1907 Spa, la mancata iscrizione al campionato professionistico di competenza, lo svincolo dei calciatori tesserati e il conseguente fallimento del predetto sodalizio sportivo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.019/TFN del 10 settembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (238) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.A.S. e P.G.(all’epoca dei fatti soci e amministratori di fatto della Società AC Legnano Srl), G.R. (all’epoca dei fatti legale rappresentante della Società AC Legnano Srl) - (nota n. 439/744 pf12-13 AM/ma del 10.7.2015).

Massima: I soci e amministratori di fatto della Società sono sanzionati con l’inibizione di anni 4 ed Euro 20.000,00 di ammenda ciascuno per aver 1) Il Signor – omissis – posto in essere le seguenti violazioni: a) art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis comma 5 del CGS, per aver conseguito, insieme al Signor – omissis –, il controllo della Società AC Legnano Calcio Srl per il tramite del Signor – omissis -, in qualità di fiduciario, che acquistava per loro conto, senza il pagamento di alcuna somma, il 95% delle quote sociali; b) art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis comma 5 del CGS in relazione all’art. 37, comma 1 delle NOIF, per aver effettivamente svolto il ruolo di amministratore e dirigente della Società AC Legnano Srl dal 20 novembre 2009 al 21 dicembre 2009 senza aver comunicato alla competente Lega Nazionale Professionisti la propria carica; c) art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis comma 5 del CGS, in relazione all’art. 19 dello Statuto FIGC, in qualità di amministratore di fatto della Società AC Legnano Calcio Srl e socio di riferimento dal 20 novembre 2009 al 21 dicembre 2009 per aver tentato di sottoscrivere l’aumento di capitale, indispensabile per la copertura delle perdite al 30/6/2011 con assegni privi di copertura; d) art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis comma 5 del CGS, in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto FIGC in qualità di amministratore di fatto della Società AC Legnano Calcio Srl e socio di riferimento dal 20 novembre 2009 al 21 dicembre 2009, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico – patrimoniale che hanno determinato il fallimento della stessa. 2) Il Signor – omissis – posto in essere le seguenti violazioni: a) art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis comma 5 del CGS, per aver conseguito, insieme al Sig. Paolo Alberto Scrabole il controllo della AC Legnano Calcio Srl per il tramite del Signor – omissis -, in qualità di fiduciario, che acquistava per loro conto, senza il pagamento di alcuna somma, il 95% delle quote sociali; b) art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis comma 5 del CGS in relazione all’art. 37, comma 1 delle NOIF, per aver effettivamente svolto il ruolo di amministratore e dirigente della Società AC Legnano Srl dal 20 novembre 2009 al 21 dicembre 2009 senza aver comunicato alla competente Lega Nazionale Professionisti la propria carica; c) art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis comma 5 del CGS, in relazione all’art. 19 dello Statuto FIGC, in qualità di amministratore di fatto, direttore finanziario della Società AC Legnano Calcio Srl e socio di riferimento dal 20 novembre 2009 al maggio 2010 per aver sottoscritto l’aumento di capitale con assegni mai effettivamente versati nelle casse sociali e poi restituiti alla Società emittente. d) art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis comma 5 del CGS in relazione all’applicazione dell’art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF e all’art. 19 dello Statuto FIGC in qualità di amministratore di fatto, direttore finanziario della Società AC Legnano Calcio Srl e socio di riferimento dal 20 novembre 2009 al maggio 2010, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico – patrimoniale che hanno determinato il fallimento della stessa. Il legale rappresentante della Società è sanzionato con l’inibizione di anni 3 ed euro 10.000,00 di ammenda per la violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del CGS, in relazione: a) all’art. 19 dello Statuto FIGC e dell’art. 37 delle NOIF, per aver effettuato nell’agosto 2009 la cessione di 24 calciatori del settore giovanile della Società AC Legnano Srl alla Società Novara Calcio Spa, sottoscrivendo in bianco i moduli delle variazioni di tesseramento, senza indicazione del nome di ciascun calciatore e della modalità dell’operazione; b) all’art. 19 dello Statuto FIGC per aver provveduto nell’agosto 2009 alla cessione di 24 calciatori del settore giovanile della Società AC Legnano Srl, per un importo irrisorio determinando con il proprio comportamento un depauperamento del patrimonio societario.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.012/TFN del 24 Luglio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (194) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.P.(consigliere delegato della Società SSC Venezia Spa) - (nota n.10250/1456 pf10-11 AM/Seg. dell’11.5.2015).

Massima: A seguito di patteggiamento il consigliere delegato della società è sanzionato con l’inibizione di anni 3 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1, del CGS della F.I.G.C.) e dell’art. 9 del CGS per aver posto in essere condotte che si sono concretizzate in atti di distrazione di beni dal patrimonio della Società, che versava già in gravi difficoltà, consistenti nell’autoliquidazione di compensi non dovuti per euro 201.731,40 e, nel periodo precedente, di ulteriori compensi non dovuti per euro 26.120,20, pur in assenza di specifica delibera del C.d.A. e pur non essendo mai stato assunto dalla Società come dipendente, nella sottrazione di importi per complessivi euro 173.441,22 (come risultante dal saldo al 26 maggio 2009 del mastro del conto n. 12/0030 denominato “Anticipi a Fornitori” di euro 203.785,10 depurato da spese giustificate per euro 30.343,22), dei quali euro 89.849,00 erano stati da lui direttamente distratti attraverso un giroconto di pari importo effettuato il 31.12.2008 e avente come contropartita il mastro di conto n. 35/0505/F denominato “-omissis -”; nella liquidazione di euro 52.720,36 in favore della Società –omissis - (a fronte delle fatture n. 73 del 31 luglio 2008, n. 78 del 26 agosto 2008 e n. 11 del 25 marzo 2009 emesse nei confronti del sodalizio per complessivi euro 58.700), della quale era socio, per generiche prestazioni pubblicitarie su un giornale di calcio, privando la medesima Società di risorse economiche e facendosi soddisfare in via preferenziale rispetto ad altri creditori privilegiati, quali dipendenti, enti previdenziali ed erario.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.064/TFN del 30 Giugno 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (194) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.P. (già Presidente del CdA della Società SSC Venezia Spa), U.P. (già vice Presidente del CdA e consigliere delegato della Società SSC Venezia Spa), M.P. (consigliere delegato della Società SSC Venezia Spa), V.M. (consigliere delegato della Società SSC Venezia Spa) - (nota n. 10250/1456 pf10-11 AM/Seg. dell’11.5.2015).

Massima: Anni 5 di inibizione a colui che ha ricoperto dal 29 maggio 2006 alla data del fallimento la carica di Presidente del consiglio d’amministrazione della Società, con “tutti i poteri i poteri di consiglio previsti dall'art. 20 dello statuto sociale, in particolare tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società fatta eccezione per quelli inderogabilmente riservati dalla legge alla esclusiva competenza dell'assemblea”, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1, del CGS della F.I.G.C. vigente) e art. 9 del CGS per aver posto in essere condotte che si sono concretizzate in atti di distrazione di beni facenti parte del patrimonio della Società, che versava già in gravi difficoltà, privandola di consistenti risorse economiche, in particolare distraendo importi per complessivi euro 173.441,22 (come risultante dal saldo al 26 maggio 2009 del mastro del conto n. 12/0030 denominato “Anticipi a Fornitori” di euro 203.785,10 depurato da spese giustificate per euro 30.343,22) e per ulteriori euro 2.000,00 (elargiti alla Signora …., la quale intratteneva una relazione con il Sig. …, mediante emissione in data 29 aprile 2009, di un assegno bancario tratto su un conto corrente intestato al sodalizio); siffatte condotte hanno avuto, secondo l’assunto della Procura Federale, conseguenze amministrative e gestionali in danno della Società, e quindi anche in relazione alla violazione del principio della corretta gestione sancito dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. Il tutto in associazione con … e …Anni 5 di inibizione a colui che ha ricoperto dal 29 maggio 2006 alla data del fallimento la carica di vice Presidente del consiglio d’amministrazione e dal 10 giugno 2008 alla data del fallimento la carica di consigliere delegato della Società con “tutti i poteri di consiglio previsti dall'art. 20 dello statuto sociale, in particolare tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società fatta eccezione per quelli inderogabilmente riservati dalla legge all’esclusiva competenza dell'assemblea”, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1, del CGS della F.I.G.C. vigente) e art. 9 del CGS per aver posto in essere condotte concretizzatesi in atti di distrazione di beni facenti parte del patrimonio della Società, che versava già in gravi difficoltà, privandola di consistenti risorse economiche, in particolare distraendo importi per complessivi euro 173.441,22 (come risultante dal saldo al 26 maggio 2009 del mastro del conto n. 12/0030 denominato “Anticipi a Fornitori” di euro 203.785,10 depurato da spese giustificate per euro 30.343,22) e per ulteriori euro 2.000,00 (che sono stati elargiti alla Signora Claudia Andrei, con la quale intratteneva una relazione, mediante emissione in data 29 aprile 2009, di un assegno bancario tratto su un conto corrente intestato al sodalizio); siffatte condotte hanno avuto, secondo l’assunto della Procura Federale, conseguenze amministrative e gestionali in danno della Società, anche in relazione alla violazione del principio della corretta gestione sancito dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C.: il tutto in associazione con …. e ….Anni 2 di inibizione a colui che ha ricoperto la carica di consigliere e amministratore delegato della Società dal 19 luglio 2005 al 10 giugno 2008, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1, del CGS della F.I.G.C.) per aver posto in essere condotte che si sono concretizzate nella distrazione di beni dal patrimonio della Società, che versava già in gravi difficoltà, consistente nell’autoliquidazione avvenuta in data 8 aprile 2008 di un anticipo per pagamenti effettuati per euro 8.112,50, privandola di risorse economiche e facendosi soddisfare in via preferenziale rispetto ad altri creditori privilegiati, quali dipendenti, enti previdenziali ed erario; siffatte condotte hanno avuto, secondo l’assunto della Procura Federale, conseguenze pure amministrative e gestionali in danno della Società, anche in relazione alla violazione del principio della corretta gestione sancito dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C..

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.063/TFN del 26 Giugno 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (145) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.F. (Fallimento Società San Paolo Padova Srl) - (nota n. 7804/1063 pf13-14 AM/ma del 23.3.2015).

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS, mesi 20 di inibizione ed ammenda di € 1.000,00 a carico dell’amministratore unico dal 1° luglio 2013 al 30 maggio 2014 e membro del consiglio direttivo con la qualifica di vice Presidente nella stagione sportiva 2011/12, di consigliere nella stagione sportiva 2012/13 e di vice presidente e amministratore delegato nella stagione sportiva 2013/14 per le seguenti violazioni: a) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1 del CGS della F.I.G.C.), in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF per aver causato la mala gestio che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale e il conseguente fallimento del San Paolo Padova Srl,; b) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1 del CGS della F.I.G.C.) per non aver redatto, approvato e depositato il bilancio ufficiale al 31 dicembre 2013.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.044/TFN del 30 Marzo 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (96) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.C. (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Cittanova Interpiana Calcio) - (nota n. 5832/207 pf12-13 AM/ma del 9.2.2015).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di anni 5 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 (oggi trasfuso nel nuovo art. 1 bis comma 1), del CGS per aver permesso un’illecita ingerenza nella gestione della Società e per aver utilizzato somme di provenienza anch’esse illecite tanto da essere detta Società, dapprima sequestrata e poi confiscata, come acclarato nel procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Reggio Calabria, con ciò violando i principi cardine dell’Ordinamento sportivo di lealtà, correttezza e probità nonché arrecando danni all’onorabilità della Federazione Italiana Gioco Calcio.

 

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 001/CFA del 26 Settembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CFA del 13 Novembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione  Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 28.7.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. D.F.C.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI ANNI 5;  - AMMENDA DI € 50.000,00,  INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE  FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE  ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 21, COMMI 2 E 3 DELLE N.O.I.F. ED ALL’ART. 19  DELLO STATUTO F.I.G.C., SEGUITO FALLIMENTO SOCIETÀ A.C. MONTICHIARI  SPA (NOTA N. 6871/1111 PF12-13AM/MA DEL 21.5.2014) -

Massima: Confermata l’inibizione di anni 5 e l’ammenda di € 50.000,00 a carico del tesserato come collaboratore della  società sportiva dal 16 novembre 2011, Presidente onorario e legale  rappresentante dal 28 novembre 2011 al termine della stagione sportiva 2011/12 e, comunque, amministratore di fatto dall’ottobre 2011 al 24 aprile 2013 (data del  fallimento della società): 1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’ applicazione dell'art. 21,  commi 2 e 3, N.O.I.F. e dell’ art. 19 dello Statuto F.I.G.C., in qualità di amministratore di fatto della  A.C. Montichiari S.p.A. dall’ottobre 2011 al 24 aprile 2013 (data del fallimento della società), per  aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto  economico-patrimoniale che hanno determinato il fallimento della stessa; 2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'applicazione dell’art. 19  dello Statuto F.I.G.C., in qualità di legale rappresentante della Società dal 28 dicembre 2011 al  termine della Stagione Sportiva 2011/2012, per aver determinato la cattiva gestione della stessa, che  ha comportato la mancata iscrizione al campionato di competenza nella Stagione Sportiva  2012/2013, il conseguente svincolo dei calciatori tesserati;  3) per la violazione dell’art. 8, comma 1, C.G.S., in qualità di legale rappresentante della  società dal 28 dicembre 2011 al termine della stagione sportiva 2011/12, per non avere messo a disposizione le scritture contabili della società A.C. Montichiari s.p.a. richieste dalla Co.Vi.So.C., impedendone lo svolgimento dei compiti di vigilanza, in occasione dell'ispezione effettuata in data 24 maggio 2012.. L’art. 1, comma 1, C.G.S. dispone che “le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. L’art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F. stabiliscono che “non possono essere ‘dirigenti’ né avere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l’affiliazione ai termini dell’art. 16” e che “possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio”. L’art. 19, comma 1, dello Statuto F.I.G.C. stabilisce che “le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell’equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema dei controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla F.I.G.C., anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal CONI”. L’art. 8, comma 1, C.G.S. qualifica come illecito amministrativo la mancata produzione, anche parziale, dei documenti richiesti dalla COVISOC.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.011/TFN del 13 Ottobre 2014 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CDT presso il CR MARCHE – CU n.  183 del 18.6.2014

Impugnazione Istanza: (398) – APPELLO DEL SIGNOR B.M.(già Presidente e  Amministratore unico della Società fallita US Tolentino Srl) AVVERSO LA PROPRIA  INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI  RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC.

Massima: Ridotta da anni 5 di inibizione con preclusione alla permanenza in  qualsiasi rango o categoria della FIGC ad anni 2 e mesi 6 di inibizione la sanzione a carico del Presidente ed Amministratore unico dall’8 maggio 2009 al 10 gennaio 2013 e  liquidatore, da tale ultima data sino alla dichiarazione di fallimento, per aver determinato, con il proprio comportamento, la cattiva gestione della suddetta  Società, il dissesto economico patrimoniale ed il successivo fallimento della stessa, così  come provato per tabulas in quanto eccessiva rispetto all’addebito

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 25 settembre 2014  –  www.coni.it

Decisione impugnata: decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC assunta nella riunione del 5 marzo 2014 e pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 251/CGF del 5 marzo 2014

Parti: Dott. M. R. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Rigettata l’istanza di arbitrato e per l’effetto confermata la decisione della CGF che ha sanzionato il ricorrente con mesi 6 di inibizione per aver nella sua qualità di di consigliere di amministrazione e amministratore delegato della società dal 27 ottobre 2009 al 7 novembre 2011, violato dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. e all’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC, avendo contribuito a determinare, con il proprio comportamento, la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della società, che ne hanno comportato il fallimento.

 

Decisione T.F.N.: Comunicato Ufficiale n.001/TFN del 11 Settembre  2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (460) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.D.A. (Presidente del CdA e Consigliere delegato dal 2.9.2011 al 14.10.2011  della Società US Triestina Calcio Spa) - (nota n. 7870/715 pf13-14 AM/ma del  30.6.2014).

Massima: Il presidente del CdA è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 e l’ammenda di Euro 2.000,00 per la violazione dell’art. 1,  comma 1, del CGS in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver  operato in danno della Società da lei amministrata avendo utilizzato per scopi estranei  all’attività del sodalizio fondi distratti dal patrimonio sociale.

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 335/CGF del 19 Giugno 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 07 Agosto 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 20.5.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SIG. S.M. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI ANNI 2 E 6 MESI; - AMMENDA DI € 15.000,00, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. ED ALL’ART. 19 STATUTO F.I.G.C., SEGUITO FALLIMENTO SOCIETÀ A.C. MONTICHIARI SPA (nota n. 5609/1111 pf12-13 AM/ma del 3.4.2014) -

Massima: Confermata la decisione della CDN che ha sanzionato con anni 2 e mesi 6 di inibizione ed € 15.000,00 di ammenda il Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 28 aprile 2008 al 16 ottobre 2011 e, successivamente Presidente Onorario fino al 19 dicembre 2011 della Società “per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, della NOIF ed all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito a determinare con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società già in stato di decozione al momento della sua cessazione dalla carica, L’art. 1, comma 1, C.G.S. dispone che “le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. L’art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F. prevede che “non possono essere designati ‘dirigenti’ né avere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revoca l’affiliazione a termini dell’art. 16” e che “possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio”. L’art. 19, comma 1, dello Statuto F.I.G.C., inoltre, stabilisce che “le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell’equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla F.I.G.C., anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal CONI”…La decisione della C.D.N. si presenta del tutto ragionevole, in considerazione del fatto che per tre anni e mezzo ed anche per i primi sei mesi dell’ultimo biennio antecedente alla dichiarazione di fallimento della Società il signor … ha ricoperto la più importante tra le cariche sociali, quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Lo stato di dissesto sebbene successivamente sia nettamente peggiorato, era già chiaramente percepibile nell’autunno 2011, come tra l’altro ampiamente dimostrato dai fatti in precedenza richiamati, vale a dire dal fatto che l’interessato, prima del 16 ottobre 2011, è stato destinatario di cinque sanzioni disciplinari e, soprattutto, dal fatto che all'ispezione Covisoc del 16 dicembre 2011, che seguiva di due mesi la cessione del pacchetto azionario, emergeva che la struttura amministrativa e l'impianto contabile non erano adeguati, che gli ultimi stipendi corrisposti erano quelli di settembre 2011, che non risultavano versati gli oneri retributivi e contributivi relativi agli stipendi di maggio e giugno 2011, che sussistevano debiti di imposta e contributi scaduti prima dell'1 luglio 2011 per oltre € 510.000,00=, che il parametro R/I risultava pari a 0,844= con un eccedenza di indebitamento di € 1.445.684,00= e che la Società non aveva calcolato ed inviato il parametro R/I al 31 giugno 2011 sulla base del bilancio approvato nonché in considerazione del report della Società di controllo Deloitte & Touche del 4 novembre 2011 da cui, ad un successivo controllo, l’addebito della somma dovuta per il pagamento dei contributi Enpals relativi ai mesi di maggio e giugno 2011 risultava stornato a causa di mancanza di fondi sul conto corrente societario. La cessione del pacchetto azionario di controllo, da parte del signor E.S., al valore simbolico di 1 euro, d’altra parte, costituisce un indice oggettivo dello stato di decozione della Società al 16 ottobre 2011.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 335/CGF del 19 Giugno 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 07 Agosto 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: nota n. 5609/1111 pf12-13 AM/ma del 3.4.2014) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 20.5.2014)

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. S.E.AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI ANNI 1; - AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 19 STATUTO F.I.G.C. SEGUITO FALLIMENTO SOCIETÀ A.C. MONTICHIARI SPA

Massima: Confermata la decisione della CDN che ha sanzionato con anni 1 di inibizione ed € 10.000,00 di ammenda il  “socio di riferimento della Società, dal 27 luglio 2010 al 16 ottobre 2011, nonché collaboratore della stessa nelle stagioni sportive 2010/11 e 2011/12, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto FIGC, per aver contribuito, con i propri comportamenti, in relazione al proprio ruolo di socio di riferimento, alla cattiva gestione ed al dissesto economico patrimoniale della Società, già in stato di grave crisi al momento della cessione delle proprie quote a valore simbolico, anche per aver omesso i doveri di controllo sugli amministratori. L’art. 1, comma 1, C.G.S. dispone che “le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di  gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. L’art. 19, comma 1, dello Statuto F.I.G.C. stabilisce che “le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell’equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema dei controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla F.I.G.C., anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal CONI”.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 002 del 28 Luglio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (348) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.P. - (Fallimento Società US Vercelli Calcio Srl) - (nota n. 6659/154 pf13-14 AM/ma del 14.5.2014).

Massima: Anni 4 di inibizione ed ammenda di € 10.000,00 al socio di maggioranza dal 22 giugno 2005 al 26 ottobre 2007; socio unico dal 26 ottobre 2007 al 5 luglio 2009, socio di riferimento dell’Unione Sportiva Vercelli Calcio Srl dal 5 luglio 2009 alla data del fallimento, per l’80% delle quote del capitale sociale tramite la Società … Srl e direttamente per il 20% delle quote del capitale sociale; presidente del Consiglio di Amministrazione dal 7 luglio 2005 al 26 ottobre 2010; amministratore delegato dal 7 luglio 2005 al 26 ottobre 2007; liquidatore dell’Unione Sportiva Vercelli Calcio Srl dal 26 ottobre 2010 alla data del fallimento, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF e all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver causato la mala gestio che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale della Società, la mancata iscrizione al campionato professionistico di competenza, lo svincolo dei calciatori tesserati e il conseguente fallimento dell’Unione Sportiva Vercelli Calcio Srl….Numerosi ed univoci sono, dunque, gli elementi – da considerarsi più che sufficienti ad integrare quei profili di necessaria “colpevolezza” richiamati dalla Corte federale nella decisione interpretativa (C.U. n. 251/CGF del 2 aprile 2014), e, già in precedenza, nel parere del 28.06.2007 in merito alla concreta interpretazione e conseguente applicazione della disposizione di cui all’art. 21, comma 3, delle NOIF – che consentono di affermare, con certezza, la responsabilità del Paganoni per le violazioni ad esso ascritte nell’atto di deferimento. Escluso, in caso di fallimento, ogni automatismo sanzionatorio, a carico dei soggetti ricoprenti cariche societarie, è, tuttavia, evidente - come insegnato dalla Corte federale – che “non può neanche ignorarsi che il fallimento è evento legato (normalmente) a una conclamata incapacità degli amministratori a gestire in maniera sana e oculata la Società e l’inserirsi di eventi straordinari e imprevedibili, idonei da soli a condurre al fallimento, deve essere allegata e provata da chi adduce, invece, di aver operato con la diligenza propria dell’imprenditore” (Corte federale 2.4.2014 cit.). Nella specie, invero, non solo non sono stati riscontrati eventi straordinari e imprevedibili idonei a provocare un fallimento “incolpevole”, ma numerosi e gravi risultano i comportamenti dell’incolpato - sia commissivi che omissivi - che hanno provocato, negli anni, il progressivo dissesto della Società, e, quindi, anche ritardato la dichiarazione di fallimento.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 002 del 28 Luglio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (316) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.B. (Fallimento Società SS Manfredonia Calcio Srl) - (nota n. 6875/17 pf13-14 AM/ma del 21.5.2014).

Massima: Anni 4 di inibizione ed ammenda di € 10.000,00 all’Amministratore unico e Legale Rappresentante della Società “ SS Manfredonia Calcio Srl” dal 25 giugno 2009 alla data del fallimento del 12 marzo 2013 e già componente del Consiglio di amministrazione dal 26 febbraio 2005 e amministratore delegato dall'11 luglio 2008, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, ed all'art. 19 dello Statuto F.l.G.C., per aver causato, con il proprio comportamento, la cattiva gestione ed il dissesto economico-patrimoniale della Società, che ha determinato la mancata iscrizione al campionato professionistico di competenza ed il conseguente fallimento….Dall’esame dei bilanci è poi emerso che la redditività della Società è stata negativa, e che il biennio 2009-2010 ha fatto registrare il consolidamento della posizione debitoria, rilevata sia dal Collegio Sindacale che dagli ispettori Co.Vi.So.C, cui non è seguito il corrispondente apporto finanziario dei soci, stante la ridotta mole di ricavi e proventi da sponsorizzazioni, diritti dei calciatori e incassi da gare. La SS Manfredonia Calcio Srl era, quindi, già in stato di decozione, per effetto di uno squilibrio strutturale tra ricavi e costi operativi, nonché per le conseguenze dell’effetto di ulteriore riduzione dei ricavi derivante dalla mancata ammissione al campionato di Lega Pro, per inadempienze; tale situazione avrebbe comportato la necessità del conferimento di nuova finanza, che non si è però verificata neppure in occasione dell'assemblea straordinaria del 15/16 novembre 2010, andata deserta, che ha determinato il conseguente scioglimento della Società, ai sensi dell’art. 2484, n.4 del Codice Civile. E proprio da quanto sopra si evince una cronica incapacità di generare cassa per far fronte alle esigenze finanziarie contingenti, conseguenza diretta di una gestione chiaramente deficitaria a causa di uno strutturale squilibrio tra costi e ricavi, nonché la necessità di un costante e consistente - (ma non realizzato) - apporto di mezzi freschi da parte della proprietà per garantire la continuità aziendale e colmare il deficit patrimoniale che di anno in anno era generato dalla gestione economica. Si osservi, inoltre, che agli atti risultano altresì alcune precedenti sanzioni disciplinari irrogate al deferito ed alla Società per pregresse violazioni principalmente agli obblighi economici previsti dalle vigenti norme federali. Tali circostanze, oltre a risultare per tabulas, non sono state contestate e possono quindi considerarsi comprovate. Ciò rilevato, osserva la Commissione che l'art. 21, commi 2, e 3 delle NOIF prevede che: “Non possono essere “dirigenti” né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di Società cui sia stata revocata l'affiliazione a termini dell'art. 16. Possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio.” Peraltro, come affermato dalla Corte federale nel parere interpretativo (C.U. n. 21 CF del 28 giugno 2007), la preclusione di cui all'articolo 21, comma 3, delle NOIF non può essere ritenuta automatica nel semplice caso di dichiarazione di fallimento della Società sportiva di cui si è amministratori e che la stessa preclusione presuppone l'accertamento di profili di colpa dell'amministratore. Inoltre, in conformità al medesimo parere, va considerato che, nell'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore, non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova, con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente riguardare anche la scorrettezza di comportamenti, anche sotto il profilo sportivo, nella gestione della Società. E’ del resto palese l’intento del legislatore federale di punire la colposa gestione e amministrazione delle Società calcistiche che possa condurre a dissesti finanziari e al fallimento, indipendentemente da ogni intento doloso fraudolento che, come nel caso in esame, può del tutto mancare, o anche in presenza di un impegno personale nel tentativo di ripianare il dissesto provocato anche con patrimoni personali, come nella specie. Orbene, sulla base di detti principi di diritto, va considerato che la documentazione in atti è idonea a far ritenere che nella specie l’incolpato, in ragione delle sue specifiche cariche e competenze, ha svolto effettive funzioni gestionali nell'ambito societario, proprio nel biennio antecedente il fallimento della Società, contribuendo, con i propri comportamenti, (tra cui anche il notevole ritardo nell'aggiornamento della contabilità societaria, rendendo ardua l'attività ricostruttiva della stessa; ed ancora ha omesso di adempiere con regolarità ai pagamenti inerenti i debiti erariali e previdenziali, causando altresì per reiterata e perdurante inadempienza contrattuale nei confronti dei propri tesserati il rifiuto da parte di questi di prendere parte alla gara del 9 maggio 2010), alla cattiva gestione della stessa, (e ciò indipendentemente da ogni intento doloso fraudolento), causando prima la mancata iscrizione al campionato professionistico di competenza nella stagione 2011/12, caratterizzata da una totale inattività sportiva della Società e poi il fallimento; il tutto, senza rispettare i principi di corretta gestione della Società anche ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, operando in modo tale che la Società non fosse in grado di sostenersi senza il fondamentale apporto finanziario dei soci, venuto meno il quale il sodalizio è fallito.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 002 del 28 Luglio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (283) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.D.A. - (Fallimento Società Giulianova Calcio Srl) - (nota n. 5148/18 pf13-14 AM/ma del 19.3.2014).

Massima: Anni 4 di inibizione ed ammenda di € 10.000,00 al Consigliere di Amministrazione dal 14.1.2008, Amministratore delegato dal 21.2.2009 e Presidente del C.d.A. del Giulianova Calcio Srl dal 23.12.2009 alla data del fallimento, nonché Amministratore unico dal 30.6.2010 e socio della …. Srl, a sua volta socio unico del Giulianova Calcio Srl, dal 5.7.2010 sino alla data del fallimento, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19, comma 1, Statuto della F.I.G.C., per aver causato la mala gestio che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale, la mancata iscrizione al campionato professionistica di competenza ed il conseguente fallimento del Giulianova Calcio Srl..Secondo il parere interpretativo della Corte federale (C.U. n. 21/CF del 28.6.2007) richiamato dalla Procura federale, già da tempo fatto proprio dall'adita Commissione (C.U. n. 36/CDN del 28.11.2008 e reiterato conformemente ad esempio nel C.U. n. 35/CDN del 14.11.2013,fallimento Cosenza Calcio Srl), per l'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore non v'è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di oneri della prova, con la precisazione che la colpa in questione non deve riguardare necessariamente sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può ampiamente riguardare anche la scorrettezza dei comportamenti, anche sotto il profilo sportivo, nella gestione della Società. - Inoltre secondo altro principio (C.U. n. 3/CGF del 12.7.2011) i componenti del Consiglio di Amministrazione di una Società a responsabilità limitata (ma l'argomento vale anche per quelli delle Spa) sono titolari di un dovere di vigilanza sulla gestione della Società medesima, e ciò anche quando abbiano delegato i propri poteri a singoli amministratori. L'esercizio di tale controllo e la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall'attività posta in essere da chi effettivamente amministra, implica che quando non vi sia condivisione sul modus operandi del soggetto delegato, l'amministratore debba esprimere formalmente il proprio dissenso rispetto ad esso. - L'art. 21, comma 2, delle NOIF stabilisce che non possono essere dirigenti né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate da F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di Società cui sia stata revocata l'affiliazione ai termini dell'art. 16. Il successivo terzo comma specifica che possono essere colpiti da tale preclusione gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio (C.U. n. 315/CGF 2012/13).….L'addebito allo stesso contestato deve ritenersi comprovato proprio alla luce degli incarichi suddetti in forza dei quali ha goduto di amplissimi e continuativi poteri gestionali, essendo le sue scelte quelle che hanno indirizzato in modo negativo le sorti della Società calcistica. Alla sua responsabilità principale vanno ascritte quell'insieme di condotte già menzionate nel deferimento e richiamate in fatto che hanno determinato il dissesto economico e patrimoniale della Società a seguito del progressivo indebitamento, nonostante i reiterati tentativi di rateizzare i debiti pregressi e di ristrutturare quelli societari con il ceto creditorio, non avendo da un lato posto in essere condotte gestionali effettivamente corrette e virtuose al fine di riequilibrare i conti della Società, sempre rimasti fuori controllo in conseguenza di mala gestio e dall'altro per non aver neppure assicurato l'immissione dei mezzi finanziari necessari per ripianare le perdite, per rispettare le scadenze delle rateizzazione, per adempiere agli obblighi civilistici e sportivi.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 002 del 28 Luglio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (320) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.C.A.D. - (nota n. 6871/1111 pf12-13 AM/ma del 21.5.2014).

Massima: Anni 5 di inibizione ed ammenda di € 50.000,00 al tesserato come collaboratore della Società dal 16 novembre 2011, Presidente onorario e legale rappresentante dal 28 novembre 2011 al termine della stagione sportiva 2011/12 e, comunque, amministratore di fatto dall'ottobre 2011 al 24 aprile 2013 (data del fallimento della Società): a) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., in qualità di amministratore di fatto della AC Montichiari Spa dall'ottobre 2011 al 24 aprile 2013 (data del fallimento della Società), per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico-patrimoniale che hanno determinato il fallimento della stessa, b) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., in qualità di legale rappresentante della Società dal 28 dicembre 2011 al termine della stagone sportiva 2011/12, per aver determinato la cattiva gestione della stessa, che ha comportato la mancata iscrizione al campionato di competenza nella stagione sportiva 2012/13, il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, c) per la violazione dell'art. 8, comma 1, del CGS, in qualità di legale rappresentante della Società dal 28 novembre 2011 al termine della stagione sportiva 2011/12, per non aver messo a disposizione le scritture contabili della Società AC Montichiari Spa richieste da Co.Vi.So.C., impedendone lo svolgimento dei compiti di vigilanza, in occasione dell'ispezione effettuata in data 24 maggio 2012….Secondo il parere interpretativo della Corte federale (C.U. n. 21/CF del 28.6.2007) richiamato dalla Procura federale, già da tempo fatto proprio dall'adita Commissione (C.U. n. 36/CDN del 28.11.2008 e reiterato conformemente ad esempio nel C.U. n. 35/CDN del 14.11.2013, fallimento Cosenza Calcio Srl), per l'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore non v'è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di oneri della prova, con la precisazione che la colpa in questione non deve riguardare necessariamente sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può ampiamente riguardare anche la scorrettezza dei comportamenti, anche sotto il profilo sportivo, nella gestione della Società. - Inoltre secondo altro principio (C.U. n. 3/CGF del 12.7.2011) i componenti del Consiglio di Amministrazione di una Società a responsabilità limitata (ma l'argomento vale anche per quelli delle Spa) sono titolari di un dovere di vigilanza sulla gestione della Società medesima, e ciò anche quando abbiano delegato i propri poteri a singoli amministratori. L'esercizio di tale controllo e la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall'attività posta in essere da chi effettivamente amministra, implica che quando non vi sia condivisione sul modus operandi del soggetto delegato, l'amministratore debba esprimere formalmente il proprio dissenso rispetto ad esso. - L'art. 21, comma 2, delle NOIF stabilisce che non possono essere dirigenti né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate da F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di Società cui sia stata revocata l'affiliazione ai termini dell'art. 16. Il successivo terzo comma specifica che possono essere colpiti da tale preclusione gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio (C.U. n. 315/CGF 2012/13). - Ove, poi, nel biennio precedente la deliberazione di revoca dell'affiliazione o della sentenza dichiarativa di fallimento si sia verificato un cambio degli amministratori e/o della proprietà della Società, in linea con i principi di cui alle decisioni di questa Commissione  (C.U. n. 71/CDN del 7.3.2013 e della sopra citata delibera della CGF) deve valutarsi se i precedenti amministratori e proprietari abbiano contribuito al dissesto finanziario che ha portato al fallimento della Società.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 20 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 321/CGF del 13 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 19.11.2013

Impugnazione – istanza:  1. RICORSO SIG. P.F.L. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER ANNI 3; - AMMENDA DI € 15.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 SRL SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 5 C.G.S., 19 STATUTO FEDERALE E 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. – NOTA N. 1089/665 PF12-13 AM/MA DEL 16.9.2013

Impugnazione – istanza:  2. RICORSO SIG. P.F.P. AVVERSO LE SANZIONI:- INIBIZIONE PER ANNI 2; - AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTEAL RECLAMANTE IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 SRL SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 19 STATUTO FEDERALE E 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. – NOTA N. 1089/665 PF12-13 AM/MA DEL 16.9.2013

Massima: Confermata la decisione della CDN che ha sanzionato con anni 2 di inibizione ed € 10.000,00 di ammenda il membro del consiglio di amministrazione della società, presidente del consiglio di amministrazione dal 20 dicembre 2010 al 19 febbraio 2011, della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F., e all’art. 19 dello Statuto federale, per avere contribuito con i propri comportamenti, in relazione alle cariche ricoperte, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di decozione al momento della sua cessazione dalla carica, e con anni 3 ed € 15.000,00 di ammenda il socio di maggioranza della Società dal giugno 2010 al settembre 2010 e poi socio di controllo dal settembre 2010 al febbraio 2011 per la violazione: 1) dell’art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 21, comma 5, C.G.S. e in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto federale, per avere contribuito con i propri comportamenti, alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di decozione al momento della vendita delle proprie quote a valore simbolico, anche per avere omesso i doveri di controllo sugli amministratori; 2) dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F., e all’art. 19 dello Statuto federale, per avere contribuito con i propri comportamenti, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato  di grave crisi economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica, anche per non avere espresso alcun dissenso sulla gestione degli altri amministratori…Occorre premettere che l’art. 21, comma 3, N.O.I.F., anche successivamente all’intervento interpretativo della Corte Federale (28.06.2007 Com. Uff. n. 21/CF) che ha ribadito la natura non meramente automatica della sanzione ivi prevista a seguito del fallimento (pur estendendo la propria sfera di applicazione anche a condotte non influenti nella determinazione del dissesto e, in questo quadro, ai “comportamenti scorretti sotto il profilo sportivo”, con ciò attribuendo alla dichiarazione di fallimento la natura di mera condizione di punibilità e non di elemento costitutivo dell’illecito), ha conservato, e, anzi, confermato il proprio contenuto sanzionatorio rivolto a punire, in caso di fallimento, i comportamenti colposi degli amministratori - in quanto tali, e non in quanto necessariamente causativi del dissesto – e, in generale, anche comportamenti di maggiore gravità, senza, peraltro, ricomprendere nella propria elementare previsione i più gravi comportamenti che integrano ulteriori e diverse fattispecie, quali, ad esempio, sul piano penale, il reato di bancarotta. Dalla precisazione che precede discende che i fatti contestati agli odierni reclamanti, concernenti condotte quantomeno colpose di particolare gravità che hanno concorso alla causazione del fallimento o ne hanno, comunque, aggravato le conseguenze, rientrano di certo nel novero della previsione di cui all’art. 21, comma 3, N.O.I.F. volta a sanzionare, come detto, in caso di fallimento, tutti i comportamenti posti in essere dagli amministratori, anche solo sotto il profilo della scorrettezza sportiva.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.83/CDN  del 23 Maggio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (264) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.F.- (Fallimento Società AC Legnano Srl) - (nota n. 4803/831 pf11-12 AM/ma del 6.3.2014).

Massima: Anni 3 di inibizione ed € 10.000,00 di ammenda al Presidente della Società dal 21 dicembre 2009 e sino alla messa in liquidazione volontaria, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver con il proprio comportamento contribuito alla cattiva gestione finanziaria della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale ed alla mancata iscrizione al Campionato di Seconda Divisione ed al conseguente svincolo dei calciatori tesserati”….Quanto alla misura della sanzione da infliggere agli incolpati, occorre osservare, da un lato, come si tratti di condotte che, se pur meramente omissive, sono da ritenersi pienamente coscienti e volontarie, dall’altro, come la carica di vertice societario assoluto assunta dal Fiore comportasse ineludibili obblighi attivi di controllo e vigilanza. Ne discende che, nella specie, è da escludere, in radice, la ricorrenza della necessità – più volte ribadita dalla Corte Federale al dichiarato fine di escludere ogni applicazione automatica della norma che sanziona gli amministratori delle Società fallite (art. 21 co. 3 NOIF) – di accertare se siano ravvisabili, a carico dei deferiti, elementi di effettiva colpevolezza (qui evidentemente più che conclamati). Considerata, poi, la natura e la gravità - più sopra ampiamente illustrata - delle condotte, la sanzione richiesta dalla Procura appare, invero, adeguata, oltre che sostanzialmente coerente con quanto deciso nel procedimento che ha riguardato gli altri amministratori. Per quanto concerne, in particolare, la richiesta di irrogazione - in via cumulativa con la inibizione – della sanzione economica, la Commissione condivide la opportunità – nei casi di particolare gravità - di non limitare la sanzione alla sola inibizione che - ove anche inflitta per un periodo assai lungo - potrebbe di fatto non risultare effettivamente afflittiva.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.83/CDN  del 23 Maggio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (297) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.S., L.M., V.B.A., F.P.D.M., R.A., A.G., G.P. - (Fallimento Società Pescina Valle Del Giovenco Srl) - (nota n. 5386/138pf1213/AM/ma del 27.3.2014).

Massima: A seguito di patteggiamento mesi 2 di inibizione ed ammenda di € 3.000,00 all’amministratore unico dall’8 luglio 2008 al 30 aprile 2010 della Società, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, del CGS, anche in relazione all’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso gli interventi necessari sul capitale sociale e i doveri di controllo della corretta gestione della Società da parte degli amministratori della Società, avendo anzi avallato e consentito i comportamenti degli amministratori che hanno portato al dissesto ed al conseguente fallimento della Società, mesi 3 di inibizione ed ammenda di € 5.000,00 al consigliere d’amministrazione dal 21 ottobre 2008 al 3 marzo 2010 della Società, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, comma 2 e 3, delle NOIF e all’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC, per aver contribuito alla mala gestio e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica; nonché per non aver espresso dissenso sulla cattiva gestione della Società nel periodo nei quali ha ricoperto il ruolo di amministratore privo di deleghe.

Massima: Anni 5 di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai presidenti del Cda della società, all’amministratore di fatto della società, al consigliere di amministrazione  per le seguenti violazioni: - art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, comma 2 e 3, delle NOIF e all’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC, per aver causato, la mala gestio che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale e il conseguente fallimento della società  - art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, comma 1 e 2, del CGS, per aver sottoscritto, per conto della Società contratti di sponsorizzazione qualificati dall’autorità giudiziaria come operazioni illecite in quanto oggettivamente inesistenti, con Società sotto il proprio controllo diretto e indiretto, onorati dagli sponsor con fondi reperiti illecitamente, garantendo alla Società calcistica disponibilità finanziarie con modalità illecite e alterando in tal modo la regolarità del campionato 2009/10; - art. 9, comma 1 e 2, del CGS, per aver ideato, costituito e partecipato, ad una associazione volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica e a commettere illeciti quali quelli contestati, tra i quali, in primo luogo, il finanziamento illecito della Società attraverso la stipula di molteplici contratti di sponsorizzazione qualificati dalla autorità giudiziaria come operazioni oggettivamente inesistenti, le cui risorse provenivano dalla appropriazione di ingenti somme di denaro illecitamente acquisite.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.80/CDN  del 20 Maggio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (320) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.C.A.D., L.C., A.C., M.S., P.B. e E.S. (Fallimento Società AC Montichiari Spa) - (nota n. 5609/1111 pf12-13 AM/ma del 3.4.2014).

Massima: Secondo il parere interpretativo della Corte Federale (C.U. n. 21/CF del 28.6.2007) richiamato dalla Procura federale, già da tempo fatto proprio dall'adita Commissione (C.U. n. 36/CDN del 28.11.2008 e reiterato conformemente ad esempio nel C.U. n. 35/CDN del 14.11.2013, fallimento Cosenza Calcio Srl), per l'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore non v'è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di oneri della prova, con la precisazione che la colpa in questione non deve riguardare necessariamente sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può ampiamente riguardare anche la scorrettezza dei comportamenti, anche sotto il profilo sportivo, nella gestione della Società. - Inoltre secondo altro principio (C.U. n. 3/CGF del 12.7.2011) i componenti del Consiglio di Amministrazione di una Società a responsabilità limitata (ma l'argomento vale anche per quelli delle Spa) sono titolari di un dovere di vigilanza sulla gestione della Società medesima, e ciò anche quando abbiano delegato i propri poteri a singoli amministratori. L'esercizio di tale controllo e la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall'attività posta in essere da chi effettivamente amministra, implica che quando non vi sia condivisione sul modus operandi del soggetto delegato, l'amministratore debba esprimere formalmente il proprio dissenso rispetto ad esso. - L'art. 21, comma 2, delle NOIF stabilisce che non possono essere dirigenti né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate da FIGC gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di Società cui sia stata revocata l'affiliazione ai termini dell'art. 16. Il successivo terzo comma specifica che possono essere colpiti da tale preclusione gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio (C.U. n. 315/CGF 2012/13). - Ove, poi, nel biennio precedente la deliberazione di revoca dell'affiliazione o della sentenza dichiarativa di fallimento si sia verificato un cambio degli amministratori e/o della proprietà della Società, in linea con i principi di cui alle decisioni di questa Commissione (C.U. n. 71/CDN del 7.3.2013 e della sopra citata delibera della CGF) deve valutarsi se i precedenti amministratori e proprietari abbiano contribuito al dissesto finanziario che ha portato al fallimento della Società. Alla luce di questi principi, si osserva quanto segue. Sanzionati tutti i deferiti con l’inibizione e l’ammenda

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.78/CDN  del 15 Maggio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(283) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.D.A., M.I.J.G.R. e A.S. (Fallimento Società Giulianova Calcio Srl) - (nota n. 5148/18 pf13-14 AM/ma del 19.3.2014).

Massima: A seguito di patteggiamento è sanzionato con mesi 4 di inibizione il Consigliere di Amministrazione della Società dal 21.2.2009 al 21.11.2011, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. ed all'art. 19, comma 1, Statuto della F.I.G.C., per aver contributo, alla mala gestio che ne ha determinato il dissesto economico-patrimoniale ed il conseguente fallimento della Società, avallando, senza essersi mai dissociato, gli atti di gestione del Presidente.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.78/CDN  del 15 Maggio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(316) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.B.(Fallimento Società SS Manfredonia Calcio Srl) - (nota n. 5583/17 pf13-14 AM/ma del 3.4.2014). (298) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:F.F.(Fallimento Società FC Canavese Srl) - (nota n.5419/153pf13-14/AM/ma del 28.3.2014).

Massima: Anni 4 di inibizione ed ammenda di € 10.000,00 al Presidente del Consiglio di amministrazione della società dal 29 giugno 2007 al 7.11.2011 e Liquidatore dal 7.11.2011 fino alla data del fallimento, dichiarato in data 29/7/2013,nonché proprietario del 50% delle quote della Società dal 2009 fino alla predetta data, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, ed all'art. 19 dello Statuto F.l.G.C., per aver causato, con il proprio comportamento, la cattiva gestione ed il dissesto economico patrimoniale della Società, con conseguente mancata iscrizione al Campionato di competenza nella Stagione Sportiva 2011/12, svincolo dei calciatori tesserati ed il successivo fallimento della stessa…I dati contabili hanno evidenziato che la Società, ormai da almeno un paio di anni prima del fallimento, se non addirittura dal 2009, era incapace di generare la liquidità necessaria a sostenere le esigenze di cassa. Il deficit patrimoniale strutturale è stato solo parzialmente colmato dagli interventi del deferito, il cui apporto è risultato determinante per garantire, seppur per pochi anni, la continuità aziendale. E proprio da quanto sopra si evince una cronica incapacità di generare cassa per far fronte alle esigenze finanziarie contingenti, conseguenza diretta di una gestione caratteristica deficitaria a causa di uno strutturale squilibrio tra costi e ricavi, nonché la necessità di un costante e consistente apporto di mezzi freschi da parte della proprietà per garantire la continuità aziendale e colmare il deficit patrimoniale che di anno in anno era generato dalla gestione economica. Si osservi, inoltre, che agli atti risultano altresì numerose sanzioni disciplinari irrogate al deferito ed alla Società per pregresse violazioni principalmente agli obblighi economici previsti dalle vigenti norme federali. Tali circostanze, oltre a risultare per tabulas, non sono state contestate e possono quindi considerarsi comprovate. Ciò rilevato, osserva la Commissione che l'art. 21, commi 2, e 3 delle NOIF prevede che: “Non possono essere “dirigenti” né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di Società cui sia stata revocata l'affiliazione a termini dell'art. 16. Possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio.” Peraltro, come affermato dalla Corte di giustizia federale nel parere interpretativo (C.U. n. 21 CF del 28 giugno 2007), la preclusione di cui all'articolo 21, comma 3, delle NOIF non può essere ritenuta automatica nel semplice caso di dichiarazione di fallimento della Società sportiva di cui si è amministratori e la stessa preclusione presuppone l'accertamento di profili di colpa dell'amministratore. Inoltre, in conformità al medesimo parere, va considerato che, nell'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore, non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova, con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente riguardare anche la scorrettezza di comportamenti, anche sotto il profilo sportivo, nella gestione della Società. É del resto palese l’intento del legislatore federale di punire la colposa gestione ed amministrazione delle Società calcistiche che possa condurre a dissesti finanziari e al fallimento, indipendentemente da ogni intento doloso fraudolento che, come nel caso in esame, può del tutto mancare, o anche in presenza di un impegno personale nel tentativo di ripianare il dissesto provocato anche con patrimoni personali, come nella specie. Orbene, sulla base di detti principi di diritto, va considerato che la documentazione in atti è idonea a far ritenere che nella specie l’incolpato, in ragione delle sue specifiche cariche e competenze, ha svolto effettive funzioni gestionali nell'ambito societario, proprio nel biennio antecedente il fallimento della Società, contribuendo, con i propri comportamenti, (molti dei quali definitivamente accertati nell’ambito di precedenti giudizi disciplinari), alla cattiva gestione della stessa, (e ciò indipendentemente da ogni intento doloso fraudolento che nella specie non è peraltro dato rinvenire), causando prima la mancata iscrizione al campionato professionistico di competenza nella stagione 2011/12, caratterizzata da una totale inattività sportiva della Società e poi il fallimento; il tutto, senza rispettare i principi di corretta gestione della Società anche ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, operando in modo tale che la Società non fosse in grado di sostenersi senza il suo fondamentale apporto finanziario, venuto meno il quale il sodalizio è fallito. Se ne ricavano, quindi, elementi gravi, precisi e concordanti, che sono più che sufficienti a ritenere provata la responsabilità disciplinare del deferito per la violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, ed all'art. 19 dello Statuto F.l.G.C.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 05 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 02 Aprile  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 23.1.2014

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO SIG. P.M.M.AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., ED ALL’ART. 9, C.G.S. IN RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. CATANZARO SPA – NOTA N. 6849/1598PF10-11/AM/MA DEL 26 APRILE 2013 5. RICORSO SIG. I.G.AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., ED ALL’ART. 9, C.G.S. IN RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. CATANZARO SPA – NOTA N. 6849/1598PF10-11/AM/MA DEL 26 APRILE 2013

Massima: Confermata la decisione della CDN che ha sanzionato i deferiti per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF per aver causato la decozione e il dissesto finanziario della Società che ne ha determinato il fallimento; 2) art. 1, comma 1, CGS per le gravi condotte distrattive a danno della società specificatamente descritte nella parte motiva; 3) art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art 9 del CGS, per avere costituito una associazione, alla quale hanno partecipato volta a porre in essere una serie di condotte distrattive e violazioni in materia gestionale ed economica lucrando a proprio vantaggio e, comunque, in danno della società amministrata…Recita, infatti, l’art. 2447 c.c.: «Se per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dall’art. 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l’ assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società». In questo caso, infatti, come anche concordemente affermato dalla dottrina giuscommercialistica, l’amministrazione societaria ha l’onere di rappresentare all’assemblea che la stessa non può limitarsi a prendere atto della situazione patrimoniale di cui trattasi, rinviando l’adozione dei provvedimenti, ma deve necessariamente deliberare la riduzione del capitale (ed il suo contestuale aumento o la trasformazione della società in altro tipo che richieda un capitale legale minimo inferiore).

Massima: È sufficiente, a tal riguardo, ricordare l’insegnamento  della Suprema Corte, secondo cui «in tema di sequestro preventivo la verifica delle condizioni di  legittimità della misura cautelare, da parte del tribunale del riesame (e di questa Corte), non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità del soggetto  indagato in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità  tra la fattispecie concreta e quella ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria della  antigiuridicità penale del fatto» (Corte di Cassazione, sez. un., 7 novembre 1992). Sotto il profilo  delle condizioni generali per l’applicabilità delle misure cautelari, del resto, «ai fini della verifica in  ordine alla legittimità del provvedimento mediante il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo  di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli  indizi di colpevolezza, alla gravità di essi e alla colpevolezza dell’indagato» (Corte di Cassazione,  sez. un., 23 aprile 1993). Diversamente, si finirebbe con l’utilizzare surrettiziamente la procedura  incidentale di riesame per una preventiva verifica del fondamento dell’accusa, con evidente  usurpazione di poteri che sono per legge riservati al giudice del procedimento principale (cfr., ex  plurimis, Corte di Cassazione, III sez. pen., 26 aprile 1996; Corte di Cassazione, III sez. pen., 14  ottobre 1994; Corte di Cassazione, VI sez. pen., 4 febbraio 1993). Ed anche nella stessa decisione invocata in reclamo la Cassazione ha cura di precisare che il  suddetto orientamento «è stato ribadito in recenti pronunce, nelle quali il Supremo Collegio ha evidenziato come il Tribunale debba valutare se il fatto contestato, astrattamente inteso, rientri nella data ipotesi di reato, senza scendere sul piano concreto per verificare la sussistenza effettiva di quel fatto (Cass. 9 ottobre 2006, sentenza n. 234782), se non nei limiti del fumuscommissidelicti, alla luce delle prospettazioni del P.M. e delle allegazioni della difesa (Cass. 7 giugno 2006, sentenza n. 234197)». Si aggiunga, inoltre, che le valutazioni operate dalla Corte di Cassazione e dallo stesso Tribunale di Catanzaro, nelle sedi cautelari prima ricordate, sono state effettuate in ordine al reato di cui all’art. 640 bis c.p., «unica fattispecie rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento di sequestro», come affermato dalla stessa predetta Corte nella decisione invocata in reclamo. Le stesse, dunque, non potrebbero, comunque, avere uno specifico rilievo nell’ambito del presente procedimento, nel quale non interessa se è o meno configurabile il reato di truffa, bensì se le condotte poste in essere dai due reclamanti sono contrarie alle regole ed ai principi dell’ordinamento sportivo e se, dunque, sussistono o meno i presupposti e le condizioni, anche nella loro dimensione soggettiva, perché gli stessi possano essere sanzionati dagli organi di giustizia federale.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 05 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 02 Aprile  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare  Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 1.10.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SIG. G.F.AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE  PER ANNI 2 E MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL  PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN  RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F. E ALL’ART. 19, COMMA 1,  STATUTO F.I.G.C., SEGUITO FALLIMENTO F.C. PIACENZA – NOTA N. 7809/13148  PF11-12 AM/MA DEL 29.5.2013 – 3. RICORSO SIG. R.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1,  COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F. E ALL’ART. 19,  COMMA 1, STATUTO F.I.G.C., SEGUITO FALLIMENTO F.C. PIACENZA – NOTA N.  7809/13148 PF11-12 AM/MA DEL 29.5.2013 –

Massima: Questa Corte non condivide, in primo luogo, l’angolo prospettico che vede la difesa interpretare l’art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F. come un vincolo probatorio insuperabile e in virtù del quale, per potersi affermare la responsabilità degli amministratori falliti, si deve produrre una  circostanziata e analitica elencazioni di atti e comportamenti, tutti produttivi dell’evento  “fallimento”. E’ questo un approccio sostanzialmente penalistico (come si esplicita in più parti delle difese) che non appare convincente, se non addirittura fuorviante. Non vi è dubbio che questa Corte sia assolutamente d’accordo con l’interpretazione data, e più volte richiamata, della regola che precede, nel senso che non vi sia (e non vi possa essere) un automatismo tra la carica ricoperta in un dato momento storico e la sanzionabilità che discende dall’aver svolto quell’ufficio, se questo non viene seguito dalla dimostrazione dell’esistenza di un nesso causale tra condotta ed evento “fallimento”. Ora è a tutti noto che nel nostro ordinamento la legge fallimentare di cui al R.D. n. 267/42 (con tutte le sue successive modificazioni) prevede una serie di presupposti e cautele prodromiche alla dichiarazione di fallimento (e per assicurare, comunque, la par condicio creditorum). Ne risulta un sistema che ad es., con riferimento alle imprese caratterizzate da significative dimensioni (v. art. 2 del D. Lgs. n. 270/99) richiede esplicitamente o meno un accertamento della situazione di insolvenza. Stato di insolvenza che non implica, di per sé, l’avvio della procedura liquidativa bensì l’apertura di un’istruttoria preliminare per verificare la sussistenza di “concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico”. Tuttavia e in ogni caso le procedure concorsuali trovano la loro causa nella crisi economica dell’imprenditore, così come era ben evidenziato nel sistema del codice di commercio abrogato nel quale il fallimento seguiva, ipso iure, la cessazione dei pagamenti per obbligazioni commerciali (art. 683 cod. comm.). Se nel sistema attuale la norma non è stata riprodotta, non è venuta meno la ratio, ossia lo stato di perdurante e non occasionale insolvenza dell’imprenditore, incapace di far fronte, con regolarità, alle obbligazioni sottoscritte. L’insolvenza si riferisce, quindi, ad una situazione patrimoniale deficitaria nella quale non solo il passivo supera l’attivo (che potrebbe risolversi anche in un mero dato di calcolo matematico) ma allorché essa sia indicativa di un’incapacità patrimoniale dell’imprenditore a far fronte, nei modi normali e con i mezzi ordinari, alle proprie obbligazioni, manifestatasi esteriormente attraverso inadempimenti od altri fatti (come quelli che legittimano il P.M. al ricorso, artt. 5 e 7 legge fallim.). In buona sostanza, il presupposto della sentenza dichiarativa di fallimento è lo stesso dell’abrogato codice di commercio, ossia l’insolvenza, ancorché non denunciata più da reiterati mancati pagamenti ma dalla conclamata incapacità a far fronte, con regolarità alle proprie obbligazioni. In conclusione, il fallimento accede alla riscontrata, oggettiva incapacità di mantenere quell’equilibrio commerciale che si fonda sulla reciproca fiducia di corretto e puntuale adempimento degli obblighi assunti. Detto questo nell’ambito dell’ordinamento civilistico, non può negarsi che gli stessi principi trovino conferma nelle norme federali, allorché si richiede alle società professionistiche (e ai suoi  amministratori) di rispettare i principi della corretta gestione (art. 19, comma 1 Statuto) e la cui inosservanza produce le sanzioni indicate dall’art. 21 N.O.I.F. e, più puntualmente, dall’art. 19 C.G.S..  Quello che si richiede è, quindi, il rispetto dei principi sui quali si basa la stessa sopravvivenza dell’ordinamento sportivo, principi non solo di etica ma di vero e proprio ordine pubblico. E il fallimento di una società calcistica, il suo presupposto stato di insolvenza cronica, costituiscono un sicuro pericolo per l’equilibrio sul quale si fonda l’ordinamento sportivo, che giustifica ampiamente la reazione rappresentata dalla inibizione allo svolgimento, per il tempo determinato dalle norme, di incarichi societari o in ambito federale. Non v’è dubbio, come detto, che l’onere dell’addebitabilità dell’incapacità gestionale spetti a chi tali sanzioni invoca, ma non vi è ugualmente dubbio nel considerare come inammissibile la pretesa che assume come imprescindibile l’indicazione di ogni singolo atto e la precisazione del suo effetto sulla gestione, quando la sommatoria degli atti compiuti da quegli stessi amministratori ha condotto ad una declaratoria di fallimento. Non si è, come invece inteso dall’ottica difensiva, nell’ambito di una doverosa contestazione di singoli episodi che, magari con il vincolo della continuazione, abbiano prodotto una violazione dell’ordinamento rappresentata ex ante dagli autori come lesiva, ma in una serie di condotte gestionali che si sono dimostrate, ex post, produttive di insolvenza e a fronte delle quali è emersa  una conclamata incapacità a porvi rimedio. Cosicché non viene punito un specifico atto contrario alle norme ma l’indiscussa incapacità  di fare sana e corretta imprenditoria e il cui risultato non è la violazione di un precetto (con reazione  dell’ordinamento) ma la messa in pericolo dell’ordinamento stesso attraverso lo squilibrio  rappresentato dall’insolvenza della società sia verso terzi esterni, sia verso i giocatori e  l’ordinamento generale stesso allorché non si rispettino le norme fiscali e previdenziali.  Lo stesso TNAS, pur evocato dai ricorrenti, nel suo lodo arbitrale del 5 dicembre 2013, ha  valutato come “cattiva gestione” il risultato dell’inefficacia oppure dell’assenza di interventi  amministrativi di chi detiene la governance della società.  E, in questo, non può piegarsi l’interpretazione dell’art. 21 N.O.I.F. fornito nel parere di cui  al Com. Uff. n. 21/CF del 28 giugno 2007, nel senso voluto dalla difesa di entrambi i ricorrenti,  perché se è vero che non può proporsi un automatismo tra il fatto di ricoprire una carica sociale e  l’assoggettamento a sanzione in caso di fallimento, non può neanche ignorarsi che il fallimento è  evento legato (normalmente) ad una conclamata incapacità degli amministratori a gestire in maniera  sana e oculata la società e l’inserirsi di eventi straordinari e imprevedibili, idonei da soli a condurre  al fallimento, dev’essere allegata e provata da chi adduce, invece, di aver operato con la diligenza  propria dell’imprenditore.  Nello specifico, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ravvisato la sussistenza della  responsabilità degli odierni appellanti fondando il proprio convincimento su uno stato di continuata  difficoltà ad adempiere, con il criterio di regolarità suddetto, a tutte le obbligazioni sociali. E  questo non in un limitato arco temporale (tanto da potersi definire occasionali) ma nel volgere di più  anni.  Così, ad avviso di questa Corte, appaiono sufficientemente idonei, dal punto di vista  dell’assolvimento dell’onere probatorio, i documenti depositati in atti da parte del requirente,  attestanti sia la continuità della proprietà, negli anni oggetto di indagine in capo al dott. G. (che  aveva quale a.d. il dott. R.), salvo il breve periodo in cui la gestione è stata affidata, (circa tre  mesi), alla S.r.l….. e, per essa, al sig. C.F., sia la deficitaria situazione economico patrimoniale.

Massima: Ridotta l’inibizione da mesi 18 a mesi 6 al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, già amministratore delegato del medesimo sodalizio, per la violazione dell’ art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F. e 19,comma 1 dello Statuto della F.I.G.C., avendo cercato, ancorché in maniera evidentemente impropria e inidonea, di “salvare” la sua proprietà limitandosi a iniettare liquidità ma senza rendersi, con altrettanta evidenza, che un simile agire non avrebbe – ove non adeguatamente assistito da modifiche strutturali – potuto evitare il dissesto. Dissesto al quale ha certamente contribuito anche la vicenda c.d. di “calcioscommesse”.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.046/CDN  del 23 Gennaio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (335) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.P. M.G.I. - (Fallimento Società US Catanzaro Spa) (nota n. 6849/1598pf10-11/AM/ma del 26 aprile 2013).

Massima: Anni 4 di inibizione al membro del Consiglio di Amministrazione della Società, dichiarata fallita in data 17 giugno 2007, dal 22 febbraio al 17 marzo  2003, vicepresidente dal 17 marzo 2003 al 9 ottobre 2004, nonché amministratore di fatto  sino alla Sentenza dichiarativa di fallimento per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF, per aver determinato la decozione ed il dissesto  finanziario della Società, provocandone il fallimento;  per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte distrattive specificatamente descritte  nella parte motiva del deferimento; per la violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 9, CGS,  per aver costituito un’associazione finalizzata al compimento di violazioni in materia gestionale ed  economica, lucrando a proprio vantaggio di condotte distruttive e comunque in danno della  Società amministrata. Anni 2 di inibizione al membro del Consiglio di Amministrazione della Società dal 12 gennaio al 16 maggio 2006 e amministratore delegato dal 14  gennaio al 16 maggio 2006, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione  all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF, per aver contribuito in qualità di amministratore con poteri al dissesto della Società, determinandone il fallimento e per aver  consentito la cattiva gestione economico-finanziaria posta in essere dai soci di  maggioranza e amministratori di fatto della Società, senza alcuna dissociazione; della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 9, CGS, per aver  partecipato all’associazione di cui al punto che precede.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 054/CGF del 26 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 13 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare  Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 6.6. 2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. R.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE  PER MESI 18 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE  PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21,  COMMI 2 E 3, N.O.I.F. ED ALL’ART. 19 DELLO STATUTO F.I.G.C., IN RELAZIONE AL  FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. - NOTA N.  6596/1018 PF11-12 AM/MA DEL 17.4.2013

Massima: Rideterminata in mesi 6 di inibizione la sanzione di mesi 18 inflitta dalla CDN, al presidente della presidente della società  per la violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione  all'applicazione della norma di cui all'art. 21, comma 2 e 3, C.G.S. in relazione all'applicazione  della norma di cui all'art. 21 commi 2 e 3, N.O.I.F. e dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., con particolare riferimento alla nuova iscrizione al  Campionato di competenza nella Stagione Sportiva 2011/2012 ed al successivo fallimento della  società poiché …..le inadempienze accertate non possono non aver avuto incidenza sulla situazione di  dissesto già grave e conclamata, ponendosi in relazione causale con la dichiarazione di fallimento.  Altra negligenza significativa è la mancata iscrizione della A.C. Sangiovannese S.r.l. al  campionato di Lega Pro 2011/2012 in quanto l'iscrizione al campionato è il presupposto per  continuare a dar vita alla società (a prescindere dalle contingenti condizioni economiche).  Anche tale condotta negativa ha contribuito ad aggravare la situazione societaria. E' indubbio,  peraltro, che le responsabilità del R. sono di poco momento rispetto alla gravità delle condotte  dei precedenti amministratori.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 5 dicembre 2013  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul  C. U. n. 32 del 25 luglio 2012

Parti: Sig. G. F. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il TNAS annulla la delibera della Corte di Giustizia Federale che aveva sanzionato con 12 mesi di inibizione il Presidente del CDA e socio di maggioranza  della Società in relazione all’addebito di violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento  all’art. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F per avere contribuito al dissesto economico  e patrimoniale della società a seguito di cattiva gestione della stessa, in particolare rimproverandosi la responsabilità per la grave decozione della società (dichiarata  fallita in data 18.6.2012) al momento della cessione delle proprie quote (al sig. – omissis - ),  avvenuta il 23.6.2011. L’elemento dirimente della controversia è quindi l’accertamento della cosiddetta “mala gestio”. La cattiva amministrazione si concretizza, sostanzialmente, in due elementi di carattere generale: il primo è costituito dall'inefficacia ovvero dall’assenza degli interventi amministrativi di chi detiene la governance della società; il secondo si concretizza con il determinato e consapevole agire dello stesso amministratore in danno della società medesima. Occorre verificare se entrambi questi elementi o almeno uno dei due sia addebitabile al – omissis -. Ad avviso di questo Collegio nessuna di queste due ipotesi può applicarsi, senza dubbio alcuno, al caso del Sig. – omissis -. Il fatto che durante la sua amministrazione non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori da parte degli organi federali afferenti a una eventuale cattiva conduzione della società, nonché il fatto che la stessa Corte di Giustizia Federale abbia notevolmente ridimensionato la precedente condanna, tendono ad avallare la convinzione che allo stesso Sig. – omissis - non possa essere addebitata alcuna sostanziale responsabilità in ordine al successivo dissesto economico del Ravenna Calcio. Nessun addebito circa la conduzione della società ovvero della continuità aziendale della medesima possono quindi gravare sul comportamento del Sig. – omissis - quale amministratore dello stesso Ravenna Calcio. Del resto, e ciò appare altrettanto dirimente, se l’– omissis - avesse avuto sentore di una impossibilità ad iscrivere la società al campionato, ne avrebbe incautamente rilevato le quote.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.038/CDN  del 3 Dicembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(318) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.R. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Soc. Spezia Calcio 1906 Srl) - (nota n. 1820/829 pf 10-11/AM/ma del 21.10.2013).

Massima: Anni 5 di inibizione con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società  per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, per avere, nella sua qualità, distratto o dissipato attività dal patrimonio di impresa per complessivi € 1.176.550,00 tramite rimborsi spese non giustificati, n. 6 assegni rilasciati a terzi senza causale, e per differenza fra lavori fatturati ed effettivamente eseguiti presso lo Stadio ed  il Centro sportivo della Società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.035/CDN  del 19 Novembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(68) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: E.F., L.P.F., P.P.F., G.C., F.I. – (Fallimento Società Cosenza Calcio 1914 Srl) - (nota n. 1089/665 pf12-13 AM/ma del 16.9.2013).

Massima: Anni 5 di inibizione ed € 30.000,00 di ammenda all’amministratore unico e socio di riferimento della società per la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in relazione anche al principio della corretta gestione sancito dall’art. 19 dello Statuto federale, per avere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società ed il suo dissesto economico-patrimoniale, con conseguente mancata iscrizione al campionato di competenza nella stagione 2011/2012, svincolo dei calciatori tesserati e successivo fallimento della stessa, così come meglio specificato nell’atto di deferimento. Sanzionati con misure inferiori anche il socio di maggioranza della società sia per la cattiva gestione ed il dissesto economico-patrimoniale della Società, e sia per avere omesso i doveri di controllo sugli amministratori, il Presidente del consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato.…. secondo il principio stabilito dalla CGF con la decisione del 12 luglio 2011 (C.U. n.3/CGF), i componenti del consiglio di amministrazione di una Società a responsabilità limitata quale la Società Cosenza CALCIO 1914, sono titolari ope legis di un dovere di vigilanza sulla gestione della Società medesima, e ciò anche quando abbiano delegato i propri poteri a singoli amministratori. L’esercizio di tale controllo e la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall’attività posta in essere da chi effettivamente amministra, implica che quando non vi sia condivisione sul modus operandi del soggetto delegato, l’amministratore debba esprimere formalmente il proprio dissenso rispetto ad esso. Ove, poi, nel biennio precedente la deliberazione di revoca dell’affiliazione o della sentenza dichiarativa di fallimento si sia verificato un cambio degli amministratori e/o della proprietà della Società, in linea con i principi di cui alle decisioni di questa Commissione (C.U. n. 71/CDN del 7 marzo 2013) e della CGF del 17 aprile 2013 (C.U. n.315/CGF del 26 giugno 2013), deve valutarsi se i precedenti amministratori e proprietari abbiano contribuito al dissesto finanziario che ha portato al fallimento della Società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.034/CDN  del 14 Novembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(62) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: B.F., M.G.F., C.R., G.G., B.C. – (Fallimento Società AS Calcio Figline Srl) - (nota n. 1064/585 pf12-13 AM/ma del 13.9.2013).

Massima: A seguito di patteggiamento il presidente della società è sanzionato per aver violato l’ art. 1, c. 1, CGS - in relazione all’art. 21, cc. 2 e 3, NOIF e all’art. 19 Statuto FIGC – avendo determinando, col proprio comportamento, la cattiva gestione della Società con responsabilità del dissesto economico patrimoniale, causando la mancata iscrizione al Campionato di competenza nella stagione sportiva 2010/11, lo svincolo dei tesserati e il successivo fallimento societario, nonché per avere violato  l’ art. 1, c. 1, CGS, e dell’art. 8, cc. 1, 2 e 4, CGS per avere commesso atti tesi ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica tramite il deposito presso la COVISOC, in sede di reclamo, di una garanzia bancaria - dichiarata poi dalla stessa COVISOC non idonea - al fine di ingiustamente ottenere per la propria Società, in mancanza dei previsti requisiti, l’iscrizione al Campionato di Prima Divisione 2010/11, ed anche per aver violato l’ art. 1, c. 1, CGS, e dell’art. 8, cc. 1,2 e 4, CGS per avere commesso atti tesi ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica tramite la dichiarazione, risultata poi non veritiera, di aver provveduto al ripianamento delle perdite gestionali e, dunque, di aver superato la situazione prevista dall’art. 2482 ter c.c. Sanzionati anche il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Società dal 20 giugno 2008 al 28 settembre 2010, ii consigliere di amministrazione della Società e possessori del 10% delle quote sociali,

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.006/CGF del 5 Luglio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 29 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. F.P. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 (CINQUE) CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL’ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 - 2. RICORSO F.V. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 (CINQUE) CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL’ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 3. RICORSO C.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 1 (UNO) INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL’ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 4. RICORSO S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 1 (UNO) INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL’ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 5. RICORSO C.C.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 1 (UNO) INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL’ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 6. RICORSO G.S.AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 1 (UNO), INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL’ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 –

Massima: Confermata la decisione della CDN che ha sanzionato i deferiti per aver posto in essere «comportamenti a danno della società F.C. Messina Peloro s.r.l., dagli stessi amministrata, concretizzatisi, i più gravi, in atti di distrazione di beni facenti parte del patrimonio della società, che versava già in gravi difficoltà, così privandola di consistenti risorse economiche, e nella rappresentazione non veritiera della realtà contabile, così contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S.»… «i componenti del collegio sindacale dell’F.C. Messina Peloro s.r.l., signori …presidente), …. (sindaco effettivo) e …(sindaco effettivo), con i loro comportamenti omissivi, non adempiendo ai doveri di vigilanza e non esercitando i poteri di controllo loro ascritti, hanno concorso con i signori …. e …. a privare la società, che già versava in gravi difficoltà, di importanti risorse economiche attraverso una serie di operazioni compiute dai signori Franza di distrazione di ingenti somme dal patrimonio sociale, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S.». In particolare sono sanzionati con la preclusione i procuratori speciali della società con tutti i poteri sino alla sentenza dichiarativa di fallimento per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per aver posto in essere condotte in danno della società consistite, principalmente, in (i) attività distrattive, di varia natura, e comunque attività dannose per l’integrità del patrimonio sociale (ii) indebita restituzione di conferimenti effettuati dai soci a titolo di aumento di capitale, (iii) falsità del bilancio al 31.12.2005, così come sono sanzionati l’amministratore delegato per indebita compensazione – in violazione della “par condicio creditorum”, nonché i membri del collegio sindacale per aver omesso di esercitare i doveri di vigilanza e i poteri ispettivi a loro assegnati su alcune operazioni poste in essere dagli amministratori, così concorrendo con costoro nelle attività distrattive poste in essere in danno del patrimonio sociale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.020/CDN  del 01 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(404) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: F.G., M.R., L.P., V.C.F.e M.G. (Fallimento Società FC Piacenza Spa) - (nota n. 7809/13148 pf11- 12 AM/ma del 29.5.2013).

Massima: Sono sanzionati, il Presidente del Consiglio d'amministrazione del FC Piacenza Spa dal 27 ottobre 2009 al 7 novembre 2011, amministratore unico della medesima Società dal 12 dicembre 2011 al 22 marzo 2012, data della sentenza dichiarativa di fallimento, nonché socio di riferimento della stessa Società negli stessi periodi, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. e all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.l.G.C., avendo determinato, con il proprio comportamento, la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della Società, che ne hanno comportato il fallimento, e, in particolare, per le condotte dettagliatamente descritte nell’atto di deferimento e più avanti nel presente provvedimento; il  consigliere d'amministrazione e amministratore delegato del FC Piacenza Spa dal 27 ottobre 2009 al 7 novembre 2011 per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. e all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., avendo contribuito a determinare, con il proprio comportamento, la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della Società, che ne hanno comportato il fallimento, e, in particolare, per le condotte dettagliatamente descritte nell’atto di deferimento e più avanti nel presente provvedimento; il consigliere d'amministrazione del FC Piacenza Spa dal 27 ottobre 2009 al 2 agosto 2011 per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., avendo contribuito, con il proprio comportamento omissivo, alla cattiva gestione economico-finanziaria della Società, condividendo la cattiva gestione economica posta in essere dal socio di riferimento e dagli altri amministratori senza alcuna dissociazione, e in particolare per le condotte dettagliatamente descritte nell’atto di deferimento e più avanti nel presente provvedimento; l’amministratore unico del FC Piacenza Spa dal 7 novembre 2011 al 12 dicembre 2011 per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., avendo determinato, con il proprio comportamento, la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della Società, che ne hanno successivamente comportato il fallimento, e, in particolare, per le condotte dettagliatamente descritte nell’atto di deferimento e più avanti nel presente provvedimento; il consigliere d'amministrazione e amministratore delegato della Italiana Srl, socio unico del FC Piacenza Spa dal 28 ottobre 2011 al 18 gennaio 2012, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, del CGS, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso gli interventi necessari sul capitale sociale e i doveri di controllo della corretta gestione della Società da parte dell'amministratore unico, avendo anzi avallato e consentito i comportamenti di quest'ultimo che ha portato al dissesto ed al conseguente fallimento della Società, e, in particolare, per le condotte dettagliatamente descritte nell’atto di deferimento e più avanti nel presente provvedimento. Osserva in diritto la Commissione che l'art. 21, comma 2, delle NOIF prevede che non possono essere dirigenti né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. "gli amministratori in carica e quelli in carica nel precedente biennio al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento". Come affermato dalla Corte Federale nel parere interpretativo (C.U. n. 21 CF del 28 giugno 2007), la preclusione di cui all'articolo 21, comma 3, delle NOIF non può essere ritenuta automatica nel semplice caso di dichiarazione di fallimento della Società sportiva di cui si è amministratori e che la stessa preclusione presuppone l'accertamento di profili di colpa dell'amministratore. Inoltre, in conformità al medesimo parere, va considerato che, nell'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore, non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova, con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente riguardare anche la scorrettezza di comportamenti, anche sotto il profilo sportivo, nella gestione della Società. Come pure affermato dalla Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 44 CGF del 20 settembre 2011) va pure considerata la responsabilità anche degli amministratori privi di deleghe, poiché "non vi è dubbio, allora, che in capo a tutti gli amministratori, pur con posizioni indubbiamente differenziate in ragione della presenza o mancanza di poteri operativi, gravava comunque un generalizzato dovere di vigilanza, la cui colpevole omissione integra una responsabilità per fatto proprio e non oggettiva o per fatto del terzo". Va in questa sede ribadito che l’intento del legislatore federale è quello di punire la colposa gestione e amministrazione delle Società calcistiche che possa condurre a dissesti finanziari e al fallimento, indipendentemente da ogni intento doloso fraudolento che, come nel caso in esame, può del tutto mancare, o anche in presenza di un impegno personale nel tentativo di ripianare il dissesto provocato anche con patrimoni personali, come avvenuto nel caso del – omissis -  qui esaminato. Orbene, sulla base di detti principi di diritto, va considerato che la documentazione in atti è idonea a far ritenere che nella specie tutti gli incolpati, in ragione delle loro specifiche cariche e competenze, hanno svolto effettive funzioni gestionali nell'ambito societario, proprio nel biennio antecedente il fallimento della Società, e che hanno contribuito con i propri comportamenti alla cattiva gestione della stessa, secondo i criteri evidenziati dalle decisioni di questa stessa Commissione Disciplinare Nazionale del 20 novembre 2008 (CU n. 36 CDN). – omissis - è da considerarsi il principale responsabile del dissesto economico finanziario che ha determinato il fallimento del FC Piacenza Spa avendo diretto il sodalizio nelle stagioni sportive 2009/10 e 2010/11, in qualità dì presidente del consiglio d'amministrazione dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, nella stagione sportiva 2011/12, in qualità di presidente del consiglio d'amministrazione dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fino al 7 novembre 2011 e in qualità di amministratore unico dal 12 dicembre 2011 alla data del fallimento; essendone stato socio di riferimento direttamente, ovvero indirettamente per il tramite della Società – omissis -D e della madre – omissis -. Non avendo rispettato i principi di corretta gestione della Società anche ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, avendo operato in modo tale che la Società non fosse in grado di sostenersi senza il suo fondamentale apporto finanziario, venuto meno il quale il sodalizio è fallito. Il FC Piacenza Spa, infatti, presentava uno squilibrio strutturale tra costi e ricavi, con i primi che superavano ampiamente i secondi, e un persistente eccesso d'indebitamento (peraltro sempre puntualmente rilevato dalla CO.VI.SO.C. nelle periodiche ispezioni effettuate), originato dalla incapacità dell'azienda di generare adeguati flussi di cassa. – omissis - ha contribuito significativamente al dissesto economico-finanziario che ha determinato il fallimento del FC Piacenza Spa, avendo operato in seno al sodalizio nelle stagioni sportive 2009/10, 2010/11 e 2011/12 fino al 12 dicembre 2011 in qualità di consigliere d'amministrazione e amministratore delegato, dotato di rilevanti poteri relativi alla gestione economico-finanziaria della Società, non avendo rispettato i principi di corretta gestione della Società anche ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della FIGC. – omissis - ha contribuito al dissesto economico-finanziario che ha determinato il fallimento del FC Piacenza Spa, avendo questi operato in seno al sodalizio in qualità di consigliere d'amministrazione nelle stagioni sportive 2009/10, 2010/11 e 2011/12 fino al 2 agosto 2011 e poiché, sebbene non munito di specifiche deleghe, con il suo comportamento omissivo ha condiviso e avallato l'operato del Presidente e legale rappresentante – omissis -, e dell'amministratore delegato – omissis -. – omissis - è da considerarsi corresponsabile del dissesto economico finanziario che ha determinato il fallimento del FC Piacenza Spa, avendo ricoperto la carica di amministratore unico del sodalizio dal 7 novembre 2011 al 12 dicembre 2011 e gestito direttamente l'azienda in rappresentanza del socio unico – omissis - Srl senza rispettare i principi di corretta gestione della Società, anche ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, non avendo portato a compimento il piano di ricapitalizzazione e di risanamento della Società che il socio unico si era impegnato ad effettuare nel momento in cui aveva rilevato il pacchetto azionario da F– omissis -. – omissis - è da considerarsi corresponsabile del dissesto economico finanziario che ha determinato il fallimento del FC Piacenza Spa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, del C.G.S., essendo socio, consigliere d'amministrazione e amministratore delegato della – omissis -Srl, socio unico del FC Piacenza Spa, dal 28 ottobre 2011 al 18 gennaio 2012, e non avendo in tale veste portato a compimento il piano di ricapitalizzazione e di risanamento del FC Piacenza Spa che il socio unico si era impegnato ad effettuare nel momento in cui aveva rilevato il pacchetto da – omissis -, con ciò contribuendo ad aggravare lo stato di decozione della Società; nonché per aver omesso i doveri di controllo della corretta gestione della Società da parte dell'amministratore unico – omissis -, avendo anzi avallato e consentito i comportamenti di quest'ultimo che hanno portato al dissesto ed al fallimento della Società. Il deferimento va conseguentemente accolto. Riguardo al trattamento sanzionatorio, in relazione alla gravità dei fatti, al ruolo avuto da ciascun deferito nella vicenda descritta, ai precedenti analoghi, si ritengono congrue le sanzioni indicate in dispositivo che tengono conto anche del documentato sforzo del – omissis - nel tentativo, risultato vano, di ripianare il disavanzo societario con capitali propri e della propria famiglia, nonché degli analoghi tentativi posti in essere dal – omissis -nel proprio ruolo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.020/CDN  del 01 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(18) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.A.Z., C.G.Z. e F.S. (Fallimento Società Pro Patria Gallaratese GB Srl) - (nota n. 274/119 pf09-10 AM/ma del 11.7.2013).

Massima: Il Presidente e Legale rappresentante della società dal 13 novembre 2008 al 1 aprile 2009, data della sentenza dichiarativa di fallimento, già amministratore di fatto della Società dal luglio 2008 nonché socio di riferimento della Società – omissis -  Srl, proprietaria della maggioranza delle azioni della Società calcistica dal 16 luglio 2008, è sanzionato con l’inibizione per anni 5 con la preclusione per la violazione dell’art.1, comma 1, CGS in relazione all’art.21, commi 2 e 3, NOIF e all’art. 19, comma 1,Statuto FIGC. Quanto al Sig. – omissis -, da una attenta lettura degli atti emerge la posizione di enorme rilevanza rivestita dallo stesso amministratore di fatto dal luglio 2008, e socio di riferimento della  – omissis -, ovvero della Società proprietaria della maggioranza delle azioni della Società Pro Patria. All’atto della acquisizione della Società si verificava infatti una enorme confusione contabile provocata proprio dalle modalità gestionali del Sig. – omissis -che, a fronte degli enormi aumenti dei costi di gestione, non apportava nuove risorse finanziarie mettendo così in gravi difficoltà la Società. Né può essere ignorato che nel maggio 2009 la Procura della Repubblica di Busto Arsizio chiedeva l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del Sig. – omissis - e che la stessa Procura, due anni dopo, a conclusione delle indagini contestava allo stesso Sig. – omissis - di aver sottratto somme alle case societarie, aver emesso fatture false simulando l’esistenza di crediti, aver falsificato le scritture contabili della Società, avere con artifizi e raggiri indotto un terzo a versare somma ingente, nonché aver falsificato la firma del titolare del conto per l’impiego di tali somme come garanzia per apertura di credito in favore della Pro Patria., tutti fatti accertati a seguito di minuziose indagini e confermati dinanzi alla Procura federale. Peraltro da un attento esame dei bilanci societari appare evidente che la decozione della Società Pro Patria si sia verificata a partire dal passaggio delle quote societarie dalla famiglia Vender al gruppo  – omissis - ed in particolare, come confermato in precedenti giudizi sportivi ed in sede penale, la massima responsabilità va ascritta al Sig. – omissis - che con comportamenti spregiudicati ha arrecato gravissimo irreparabile danno alla Società ed alla sua attività sportiva. Si tratta nella particolare situazione di comportamenti talmente gravi da giustificare la severa sanzione richiesta dalla Procura federale della inibizione per anni 5 e conseguente richiesta di preclusione. Il membro del Consiglio di amministrazione della Società dal 13 novembre 2008 al 1 aprile 2009, data della sentenza dichiarativa di fallimento nonché socio di maggioranza e amministratore unico della Società – omissis - Srl, che ha detenuto dal 16 luglio 2008 alla sentenza dichiarativa di fallimento la maggioranza delle quote sociali della Pro Patria Gallaratese GB è sanzionato con l’inibizione per anni 5 con la preclusione per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF e all’art. 19, comma 1, Statuto FIGC per aver contribuito al dissesto economico-patrimoniale e per aver condiviso la cattiva gestione economico-finanziaria posta in essere dal Presidente senza alcuna dissociazione, collaborando ad alcune gravi violazioni disciplinari commesse dal presidente. Quanto al Sig. – omissis -, membro del consiglio di amministrazione della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl dal 13 novembre 2008 al 1 aprile 2009, data della sentenza dichiarativa di fallimento nonché socio di maggioranza e amministratore unico della Società – omissis - Srl, che ha detenuto dal 16 luglio 2008 alla sentenza dichiarativa di fallimento la maggioranza delle quote sociali della Pro Patria Gallaratese GB appare evidente, attraverso una attenta lettura degli atti del giudizio, la sua partecipazione attiva alla gestione societaria tale da contribuire al dissesto economico-patrimoniale della stessa. Tutti i fatti riportati negli atti del giudizio, nei precedenti sportivi e nel giudizio penale convergono univocamente sulla grave responsabilità del Sig. – omissis - che con i suoi comportamenti ha sicuramente contribuito al fallimento della Pro Patria. I rapporti di parentela con il Sig. – omissis -, leader della Società, gli avrebbero potuto garantire comportamenti dissociativi importanti che invece non si sono mai manifestati tanto da renderlo più che corresponsabile della grave situazione determinatasi. Insomma in conclusione appare evidente come il Sig. – omissis - abbia pienamente condiviso i criteri di conduzione economica e finanziaria del Sig. – omissis -, criteri che consentono di ascrivere al soggetto deferito gravissime colpe tali da giusti care anche in questo caso la severa sanzione richiesta dalla Procura federale della inibizione per anni 5 e conseguente richiesta di preclusione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 12 Luglio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CGF del 19 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della  Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 89/CDN del 16.5.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SIG. F.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE  PER ANNI 5 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE  PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21,  COMMI 2 E 3, N.O.I.F., SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ RAVENNA  CALCIO S.R.L.. - NOTA N. 5534/95 PF12-13 AM/MA DELL’11.3.2013 3. RICORSO SIG. F.F.AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE  PER MESI 18 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE  PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21,  COMMI 2 E 3, N.O.I.F., SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ RAVENNA  CALCIO S.R.L., - NOTA N. 5534/95 PF12-13 AM/MA DELL’11.3.2013 -

Massima: La Corte annulla la sanzione dell’inibizione al vice Presidente e di socio di minoranza della medesima società in relazione all’addebito di violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento  all’art. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F per avere contribuito al dissesto economico  e patrimoniale della società a seguito di cattiva gestione della stessa. Merita integrale accoglimento, viceversa, il reclamo avanzato dal – omissis -, dal  momento che effettivamente lo stesso, vice-presidente della società e socio al 10% della stessa,  risultava sprovvisto, già sul piano giuridico, della capacità di orientare le scelte amministrative della  società o anche di incidere sulle stesse; né risulta, per il vero, che il medesimo abbia mai compiuto,  di fatto, atti di gestione della S.r.l.. 

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 12 inflitta al Presidente del CDA e socio di maggioranza  della Società in relazione all’addebito di violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento  all’art. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F per avere contribuito al dissesto economico  e patrimoniale della società a seguito di cattiva gestione della stessa, in particolare rimproverandosi la responsabilità per la grave decozione della società (dichiarata  fallita in data 18.6.2012) al momento della cessione delle proprie quote (al sig. – omissis - ),  avvenuta il 23.6.2011. Ritiene peraltro la Corte che sia possibile pervenire ad una attenuazione del regime  sanzionatorio applicato nei confronti del reclamante, che appare per il vero ispirato a severità eccessiva, dovendosi in tal senso considerare che al – omissis -, se può essere ascritta la mala gestio della società, non può essere anche attribuita la responsabilità per lo stato di decozione in cui in  seguito precipiterà la società medesima, essenzialmente dovuto alla inadeguatezza della  amministrazione successivamente posta in essere. 

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 14 febbraio 2012– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul C.U. 14/CDN del 1.9.2011

Parti: Sig. G.S. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) La Federazione non può, sulla base del solo dato costituito dalla decozione della società sportiva, incolpare il dirigente per la violazione dell’art. 1, comma 1°, del Codice di Giustizia Sportiva, ma deve provare l’esistenza di condotte colpose. Dette condotte non devono necessariamente essere tali da aver determinato il fallimento, ma è sufficiente che siano apprezzabili dal punto di vista sportivo, siccome consistenti in illeciti propriamente sportivi ovvero gestionali.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.97/CDN del 22 Giugno 2011 n.11,12 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (319) – Deferimento della Procura Federale a carico di: R.Q., A.P.G., A.M., S.C., M.F., G.S., C.C., M.C., M.G., G.R., R.R., A.S., P.A. e F. M. (Fallimento Società Spezia Calcio 1906 Srl) ▪ (nota N°. 5456/117pf09-10/AM/ma dell’11.2.2011). (319-bis) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.R. (Fallimento Società Spezia Calcio 1906 Srl) ▪ (nota N°.8996/117pf09- 10/AM/ma dell’24.5.2011).

Massima: Rispondono del fallimento della società ex art. 21 commi 2 e 3 NOIF tutti coloro che a vario titolo hanno amministrato la società nel biennio antecendete la dichiarazione di fallimento ovvero che hanno determinato con il loro comportamento la cattiva gestione della società. In via generale, attraverso la lettura degli atti contenuti nel fascicolo d’ufficio, è emersa una evidente situazione di sofferenza della Società, aggravatasi nel tempo, sfociata nel fallimento disposto dal Tribunale di La Spezia con sentenza del 20 gennaio 2009; il maggiore responsabile della situazione fallimentare della Società va individuato nel Presidente del Consiglio di amministrazione in carica dal 27 luglio 2005 al 29 febbraio 2008 che ha provocato con i propri censurabili comportamenti la situazione di dissesto maturata, ma non possono non essere prese in considerazione tutte le altre posizioni sottoposte all’esame di questa Commissione dalla Procura federale; come dettagliatamente rilevato dal Curatore del Fallimento nella propria relazione 13 luglio 2009 depositata in atti, una situazione di pre-dissesto era già identificabile al 30 giugno 2007, situazione che avrebbe potuto essere solo sanata da un cospicuo versamento dei soci non verificatosi (pur se deliberato) alla data del 20 dicembre 2007 per l’importo di euro 2.187.752,00; sulla responsabilità degli amministratori del periodo va effettuato dunque un attento esame, dovendosi logicamente graduare le stesse per periodo e modalità di appartenenza al gruppo degli amministratori che si sono succeduti nel tempo. Le sanzioni variano da 5 anni a sei mesi di inibizione per le varie posizioni.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.85/CDN del 05 Maggio 2011 n.2 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (322) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.P., U.P., C.M., M.P., N. W., V. M. e A. S. (Fallimento Società SS Calcio Venezia Spa) • (nota N°. 5392/756pf09-10/AM/ma del 9.2.2011).

Massima: Tutti coloro che hanno amministrato la società nel biennio precedente al fallimento - amministratore delegato, consigliere delegato, direttore amministrativo e responsabile dei rapporti con la Lega consigliere delegato e consigliere di amministrazione, tutti forniti dei relativi poteri statutariamente previsti e delle funzioni gestionali – sono responsabili del dissesto economico-finanziario della Società e pertanto della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF. La Commissione osserva che la documentazione acquisita agli atti è sufficiente a far ritenere incontestabilmente imputabile il dissesto societario che ha condotto alla dichiarazione di fallimento ed alla revoca dell’affiliazione innanzi tutto ai soggetti che hanno rivestito posizioni apicali nella Società, i quali, oltre ad essere soci della citata compagine sportiva, in momenti diversi hanno assunto le cariche di Presidente del Consiglio di amministrazione, Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, Amministratore delegato e conseguentemente esercitato amplissimi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Analoghe considerazioni valgono, in misura gradualmente attenuata, per gli altri soggetti i quali hanno concorso attivamente alla gestione finanziaria della Società con poteri caratterizzati da ampiezza e responsabilità. Difatti, risulta documentalmente provato che i citati soggetti hanno tutti svolto funzioni gestionali e così causato con i propri comportamenti la cattiva gestione della Società poi sottoposta alla procedura concorsuale. Del resto, risulta per tabulas che i bilanci della citata Società si erano tutti chiusi in perdita e che la situazione era divenuta economicamente insostenibile a partire dal primo semestre dell’anno 2008, quando a fronte di ingenti perdite e di un patrimonio netto negativo, i soci non avevano più immesso nella Società le risorse necessarie a coprire il disavanzo di bilancio. Peraltro, la verifica effettuata dalla Co.Vi.So.C. nell’anno 2009 riferita agli anni antecedenti ha ulteriormente evidenziato una significativa carenza di liquidità, con la conseguente impossibilità di onorare il pagamento di stipendi, tasse, imposte, contributi. A ciò si aggiunga che, proprio in conseguenza della reiterata condotta non conforme alle norme della corretta amministrazione societaria, gli odierni incolpati e la medesima Società calcistica avevano più volte subito l’irrogazione di sanzioni da parte degli Organi di giustizia sportiva. L’accertamento della responsabilità dei predetti incolpati comporta l’applicazione nei confronti degli stessi, in ragione della diversa incidenza delle condotte a ciascuno di essi addebitate.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.83/CDN del 02 Maggio 2011 n.1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (331) – Deferimento della Procura Federale a carico di: E.F., F.S., M.G., M.P.S. e F.D. N. (Fallimento Società AC Reggiana Spa) • (nota N°. 5693/098pf05-06/AM/ma del 21.2.2011).

Massima: Per il fallimento della società l’amministratore della società che, non solo ha ricoperto per lungo tempo cariche rappresentative ed esercitato poteri gestionali della Società, con una presenza attiva che traspare da tutta la documentazione agli atti, ma è anche il soggetto che ha ritenuto di patteggiare la propria pena dinanzi al Giudice penale accollandosi ogni responsabilità in ordine al crack della società, è sanzionato con la inibizione per anni cinque ed anche per la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC in considerazione della gravità dei comportamenti tenuti nel corso del tempo. Il presidente del cda della società è sanzionato con l’inibizione per anni 1 attesa la modesta partecipazione alla gestione societaria e l’assoluzione da ogni imputazione intervenuta dinanzi al Giudice penale, la presenza in ruoli oltremodo rappresentativi per circa tre anni prima come vice presidente e poi come Presidente con inevitabile partecipazione a tutte le vicende societarie, la partecipazione attiva in assemblee che hanno avuto grande rilevanza nella fase delicata che ha portato al fallimento della società. Mentre la modestissima partecipazione alle vicende della società del consigliere che, non risulta aver mai ricevuto deleghe per poteri gestionali e non aver mai concorso in determinazioni rilevanti per la Società stessa ed anche in considerazione del fatto che non è stato citato in giudizio nel processo penale in cui erano stati evocati vari dirigenti, porta al suo proscioglimento

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.85/CDN del 05 Maggio 2011 n.1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (305) – Deferimento della Procura Federale a carico di: E.S. (Fallimento Società Treviso FC 1993 Srl) • (nota N°. 5072/958pf09-10/AM/ma del 28.1.2011).

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione per anni 5 nonché della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto, dal 17.12.2007 fino al 26.01.2010 – ovvero alla data della sentenza dichiarativa del fallimento della Società - la carica di Amministratore unico della medesima Società. Si deve preliminarmente rilevare che alla Società, inconseguenza del suo fallimento dichiarato in data 26.01.2010, è stata revocata l’affiliazione alla FIGC (cfr., C.U. N°. 86/A del 03.02.2010). Ciò posto, risulta documentalmente provato che nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento, il deferito è stato socio di maggioranza ed Amministratore unico della Società poi fallita, svolgendo funzioni gestionali e così cagionando con i propri comportamenti la cattiva gestione della Società poi sottoposta alla procedura concorsuale. Difatti, in conseguenza del comportamento dell’odierno incolpato non conforme ad una corretta gestione economico-finanziaria, la citata Società era stata portata al dissesto, atteso che quest’ultima aveva chiuso con ingenti perdite economiche gli esercizi al 30.06.2006, al 30.06.2007 ed al 30.06.2008, mentre nell’anno 2009 non era stato addirittura presentato il Bilancio. Peraltro, le perdite al 30.06.2008 non avevano trovato alcuna copertura effettiva, atteso che l’odierno incolpato, sebbene avesse sottoscritto il necessario aumento del capitale sociale, non aveva poi materialmente provveduto al versamento delle somme dovute alla Società, con ciò compiendo un’ulteriore condotta dolosa lesiva della corretta amministrazione societaria. Ad ulteriore riprova della responsabilità dell’odierno incolpato basti poi pensare alle numerose sanzioni irrogate nel corso degli anni da parte degli Organi di giustizia sportiva in ordine alla non corretta gestione economico-finanziaria della citata Società (tra cui il mancato pagamento di debiti per ritenute e contributi, il mancato deposito del piano finanziario) ed alla relazione della stessa Co.Vi.So.C., in cui viene evidenziato il mancato ripianamento della carenza patrimoniale, la perdita integrale del capitale sociale al 31.12.2008, il mancato pagamento delle retribuzioni dovute al 30.04.2009 ed il mancato pagamento dei debiti nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali al 30.04.2009. Da quanto sopra, risulta pertanto provato che nel periodo temporale del proprio incarico e della propria qualità di socio di maggioranza il deferito non ha operato con la dovuta diligenza e professionalità ed anzi ha posto in essere una serie di attività deleterie degli interessi sportivi ed economici della medesima Società, non salvaguardando – ma anzi minando irrimediabilmente – gli interessi dei soci di minoranza e lo stesso patrimonio sportivo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.82//CDN del 28 Aprile 2011 n. 3 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(289) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G. C. (Presidente della Società SS Bellona Srl - revoca affiliazione) • (nota N°. 4627/115pf09-10/AM/ma del 19.1.2011).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS il presidente è sanzionato con l’inibizione per mesi 10 per la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3 NOIF, avendo ricoperto, dall’11 febbraio 1993 al 16 giugno 2006, la carica sociale di Amministratore unico della Società e aver posto in essere quanto specificato nella parte motiva alle lettere a), b), c), d), e), f)

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.67/CDN del 21 Marzo 2011 n.7 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (161) – Deferimento della Procura Federale a carico di: R.M., G.R., A.C., M. P., G. T., M. P. (fallimento Società Teramo calcio Spa) ▪ (nota N°. 2516/120pf09-10/SP/AM/Segr. del 27.10.2010).

Massima: Atteso l’ormai costante indirizzo giurisprudenziale in virtù del quale le singole posizioni dei dirigenti deferiti debbono essere valutate in relazione all’intervenuto Fallimento, va prosciolto il consigliere di amministrazione per essere rimasto in carica solo 50 giorni durante i quali non non ha assunto alcun comportamento rilevante con riferimento al dissesto societario.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.58/CDN del 17 Febbraio 2011 n. 3 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (173) – Deferimento della Procura Federale a carico di: L.G. (già Presidente della Società AC Venezia 1907 Srl) F.D.C. (già Amministratore unico e Amministratore delegato della Società AC Venezia 1907 Srl) G. A. (già Amministratore delegato della Società AC Venezia 1907 Srl), G.G., C. M. e  L.P. (già Consiglieri di amministrazione della Società AC Venezia 1907 Srl) - (Fallimento Società AC Venezia 1907 Srl) ▪ (nota N°. 2517/97 pf 05-06/SP/am/Seg del 27.10.2010).

Massima: Ai sensi dell’art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F. tutti i soggetti che hanno ricoperto cariche sociali nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento sono responsabile. Consegue che l’amministratore unico è sanzionato con l’inibizione per anni 5, il presidente e l’amministratore delegato con l’inibizione per anni 2, i consiglieri di amministrazione con l’inibizione per mesi 6

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.37/CDN del 09 Dicembre 2010 n.1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(120) – Deferimento della Procura Federale a carico di: P.F., V.F., A.D., E.A., R.C., S. G. e F. C. (Fallimento Società FC Messina Peloro Srl  (nota N°. 1825/1339pf08-09/SP/AM/Seg del 1.10.2010).

Massima: La Commissione osserva, uniformandosi ai criteri applicati nella propria precedente delibera pubblicata nel C.U. N°. 98/CDN della corrente stagione sportiva, che la documentazione acquisita agli atti è sufficiente a far ritenere incontestabilmente imputabile il dissesto societario che ha condotto alla dichiarazione di fallimento ed alla revoca dell’affiliazione innanzi tutto ai soggetti che hanno rivestito posizioni apicali nella Società in momenti diversi (Presidente del Consiglio di amministrazione e di amministratore delegato della Società) ed esercitato amplissimi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Analoghe considerazioni valgono, in misura gradualmente attenuata, i quali hanno partecipato alla gestione finanziaria della Società con poteri di notevole ampiezza ed importanza. La responsabilità dei predetti non è scriminata dalle vicende successive del Fallimento, atteso che allo stato attuale e pur dopo la presentazione dell’istanza di concordato fallimentare, non sono venuti meno i presupposti per l’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF. L’accertamento della responsabilità dei predetti incolpati comporta l’applicazione nei confronti degli stessi, in ragione della diversa incidenza delle condotte a ciascuno di essi addebitate, delle sanzioni indicate nel dispositivo. Il presidente e l’amministratore della società sono sanzionati con l’inibizione per anni 3, il consigliere di amministrazione e procuratore speciale con l’inibizione per mesi 18 edil consigliere e amministratore delegato con l’inibizione per anni 1.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.30/CDN del 15 Novembre 2010 n.3 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(114) – Deferimento della Procura Federale a carico di: P.D.S.e P.B.P. (Fallimento Società SS Lanciano Srl) ▪ (N°. 1673/126pf09-10/AM/ma del 27.9.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS il vice-presidente della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 18 ed il procuratore speciale con l’inibizione per mesi 12 il primo per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto la carica di Vice Presidente, con poteri di rappresentanza, dal 28 agosto 2006 al 10 novembre 2006, e successivamente di procuratore speciale dal 23 novembre 2006 al 3 gennaio 2008 e di Presidente della Società, dal 27 giugno 2007 al 3 gennaio 2008 e la seconda per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto la carica di procuratore speciale della Società dal 23 novembre 2006 al 3 gennaio 2008 (sino alla nomina del custode giudiziario delle azioni di sua proprietà ed alla revoca della procura speciale), nonché azionista di maggioranza della Società dal 10 novembre 2006 alla Sentenza dichiarativa di fallimento.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.23/CDN del 25 Ottobre 2010 n.2 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(359) – Deferimento della Procura Federale a carico di: R.G. (Amministratore Unico dal 13.11.2007, fino alla data della Sentenza dichiarativa di fallimento, della Società US Castelnuovo Garfagnana Srl).

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione per anni 4 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., avendo ricoperto, dal 13.11.2007 fino alla data della sentenza dichiarativa del fallimento della società – ovvero sino al 3.2.2009 - la carica di Amministratore Unico della medesima società di cui era stata revocata l’affiliazione. L’amministratore in ragione della carica sociale di amministratore unico e socio unico della società dal 13.11.2007 fino alla sentenza dichiarativa di fallimento, aveva svolto effettive funzioni gestionali contribuendo con i propri comportamenti alla cattiva gestione societaria. Risulta documentalmente provato che, nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento, l’amministratore è stato socio unico e amministratore unico della società poi fallita, svolgendo funzioni gestionali e così contribuendo con i propri comportamenti alla cattiva gestione della Società poi sottoposta alla procedura concorsuale. Difatti, prima del subentro dell’odierno incolpato nella carica sopra citata, le passività societarie erano state ripianate anche in conseguenza del versamento di somme da parte del precedente amministratore poi deceduto. Orbene, l’odierno incolpato, pur avendo assunto una gestione societaria priva di perdite, nel periodo temporale del proprio incarico non ha operato con la dovuta diligenza e professionalità e anzi ha posto in essere una serie di attività deleterie degli interessi sportivi ed economici della medesima Società, quale ad esempio la mancata presentazione della domanda d’iscrizione al campionato di competenza per la stagione 2008/2009.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.23/CDN del 25 Ottobre 2010 n.3 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(245) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.B. (Fallimento Società AC Maceratese) ▪ (nota N°. 6046/260pf09- 10/SP/ma del 22.3.2010).

Massima: Il presidente del CDA della società, nonché il maggiore azionista della stessa detenendo il 98% delle quote sociali, è sanzionato con l’inibizione per anni 4 per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF, avendo ricoperto dal 10 agosto 2006 al 23 giugno 2008 la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 17 Giugno 2010 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CGF del 09 Agosto 2010 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 23.4.2010 Impugnazione – istanza: 1) Ricorso del sig. N.F. (amministratore dal 29.6.2007 al 15.10.2007 e amministratore unico dal 15.10.2007 al 1.9.2008 della soc. U.S. Massese 1919) avverso la sanzione dell’inibizione per anni 4 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per la violazione dell’art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F., (nota n. 5242/358pf09-10/sp/ma del 01.03.2010) Massima:L’amministratore unico della società è sanzionato con 2 anni di inibizione ai sensi dell’art. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F., nonché ai sensi dell’art. 1, comma 5 C.G.S., in relazione all’art. 37, comma 1 N.O.I.F. poiché a seguito del fallimento della società la Co.Vi.So.C ha evidenziato che nel periodo in cui ricopriva tale la la struttura amministrativa della società non era nè adeguata nè funzionale e che versava in una situazione di irregolarità contributiva nei confronti dell’ENPALS e di omissione delle ritenute fiscali, risultando eroso il capitale sociale e sussistendo un patrimonio netto negativo considerevole.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 98/CDN  del 22 Giugno 2010 n. 1  - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (313) – Deferimento della Procura Federale a carico di: P.B. (già Amministratore Unico della Soc. SS Calcio Napoli SpA), S.N. (già Presidente del C.d.A. della Soc. SS Calcio Napoli SpA), B.M. (già Vice Presidente del C.d.A. della Soc. SS Calcio Napoli SpA), L.A. (già Amministratore delegato della Soc. SS Calcio Napoli SpA), F. B. C. (già Consigliere d’Amministrazione della Soc. SS Calcio Napoli SpA), G.N. (già Consigliere d’Amministrazione della Soc. SS Calcio Napoli SpA) (nota n. 7392/129pf05-06/GT/dl del 4.5.2010). Massima:  Il presidente e l’amministratore delegato della società sono responsabili del fallimento della società ai sensi dell’art. 21, co. 2 e 3 NOIF, avendo i predetti ricoperto le ripetute cariche sociali in seno alla società, nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento della stessa. Consegue rispettivamente la sanzione dell’inibizione per anni 3 ed anni 2. Il caso di specie: In data 2.8.2004, il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento della società, cui il Presidente Federale, in data 5.8.2009 ha revocato l’affiliazione (C.U. n. 55/A). Secondo il parere interpretativo della Corte Federale, già fatto proprio dall’adita Commissione (CU n. 36 CDN del 20.11.2008) per l’accertamento dei profili di colpa dell’amministratore non v’è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova, con la precisazione che la colpa in questione non discende automaticamente dalla carica ricoperta ma deve involgere necessariamente valutazioni rigorose sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, e può più ampiamente riguardare anche le scorrettezza dei comportamenti, anche dal punto di vista sportivo, nella gestione della stessa. Sul punto, è opportuno richiamare le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di Napoli, Sezione fallimentare, che ha definito la gestione del presidente come connotata da “approssimazione, gravi errori e/o assenza di progettualità, irresponsabilità e infruttuosa dissipazione di risorse”. Detto ciò, ai fini della individuazione delle responsabilità e della conseguente applicazione e graduazione delle sanzioni, e sebbene detta gestione sia astrattamente riferibile a tutti i soggetti deferiti in ragione degli incarichi dagli stessi ricoperti, è bene però rilevare, soprattutto in ossequio al principio posto dalla Corte di Giustizia, che la documentazione in atti, da un lato, può far ritenere imputabile il dissesto societario che ha condotto al fallimento e alla revoca dell’affiliazione a chi rivestiva posizioni apicali nel sodalizio, e quindi, in particolare, al Presidente, ed all’Amministratore Delegato, che hanno ricoperto tali incarichi dal 23.7.2002, dall’altro non può far ritenere provata alcuna responsabilità in capo agli altri deferiti non essendo stato fornito alcun elemento, tantomeno indiziario, in merito a comportamenti specificamente riferibili agli stessi.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 79/CDN  del 23 Aprile 2010 n. 5  - www.figc.it Impugnazione - istanza:(244) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.D.P. (per aver ricoperto la carica di Amministratore Unico della Soc. SS Lanciano Srl dal 7.6.2007 al 3.1.2008), P.M. (per aver ricoperto la carica di Amministratore Unico della Soc. SS Lanciano Srl dal 10.11.2006 al 7.6.2007), P.D.S. (per aver ricoperto la carica di Vice Presidente con poteri di rappresentanza della Soc. SS Lanciano Srl dal 28.8.2006 al 10.11.2006, Procuratore Speciale dal 23.11.2006 al 3.1.2008 e Presidente dal 27.6.2007 al 31.1.2008),  P.B.P. (per aver ricoperto la carica di Procuratore Speciale della Soc. SS Lanciano Srl dal 23.11.2006 al 3.1.2008, nonché azionista di maggioranza dal 10.11.2006 alla sentenza dichiarativa di fallimento) (nota n. 6044/126pf09-10/AM/ma del 22.3.2010). Massima: Rispondono della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF, tutti coloro che hanno ricoperto incarichi societari con funzioni gestionali nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento. Il caso di specie: In data 4.4.2008 il Tribunale di Lanciano ha dichiarato il fallimento della società, cui il Presidente Federale, in data 25.6.2008, ha revocato l’affiliazione (C.U. N°. 117/A). Secondo il parere interpretativo della Corte Federale richiamato dalla Procura, già fatto proprio dall’adita Commissione (C.U. N°. 36 CDN del 20.11.2008), per l’accertamento dei profili di colpa dell’amministratore non v’è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova, con la precisazione che la colpa in questione non deve riguardarsi necessariamente sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente riguardare anche la scorrettezza dei comportamenti (anche sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società. Risulta provato, dalla documentazione versata in atti, che nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento entrambi i deferiti hanno effettivamente ricoperto l’incarico indicato nell’atto di deferimento e che, in tale veste, hanno contribuito al dissesto societario che ha condotto la società al fallimento e alla revoca dell’affiliazione.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 79/CDN  del 23 Aprile 2010 n. 6  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (245) – Deferimento della Procura Federale a carico di: U.U. (per aver ricoperto la carica di Amministratore Unico della Soc. AC Maceratese Srl dal 23.6.2008 al 22.4.2009), A.B. (per aver ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Soc. AC Maceratese Srl dal 10.8.2006 al 23.6.2008), I.R. (per aver ricoperto la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Soc. AC Maceratese Srl dal 10.8.2006 al 23.6.2008), F.S. (per aver ricoperto la carica di Consigliere e Amministratore Delegato della Soc. AC Maceratese Srl dal 10.8.2006 al 23.6.2008), F.M. (per aver ricoperto la carica di Consigliere della Soc. AC Maceratese Srl dal 10.8.2006 al 23.6.2008) (nota n. 6046/260pf09-10/SP/ma del 22.3.2010). Massima: Rispondono della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF, tutti coloro che hanno ricoperto incarichi societari con funzioni gestionali nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento. Il caso di specie: In data 22.4.2009 il Tribunale di Macerata ha dichiarato il fallimento della Associazione Calcistica, cui il Presidente Federale, in data 21.7.2009 ha revocato l’affiliazione (C.U. N°. 25/A). Secondo il parere interpretativo della Corte Federale richiamato dalla Procura, già fatto proprio dall’adita Commissione (C.U. N°. 36 CDN del 20.11.2008), per l’accertamento dei profili di colpa dell’amministratore non v’è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova, con la precisazione che la colpa in questione non deve riguardarsi necessariamente sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente riguardare anche la scorrettezza dei comportamenti nella gestione della Società. Risulta provato, dalla documentazione versata in atti, che nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento i deferiti hanno effettivamente ricoperto gli incarichi indicati nell’atto di deferimento. E’ verosimile presumere, altresì, che nell’esercizio degli incarichi ricoperti, i deferiti abbiano contribuito al dissesto societario che ha condotto la società al fallimento e alla revoca dell’affiliazione.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 79/CDN  del 23 Aprile 2010 n. 4  - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (230) – Deferimento della Procura Federale a carico di: N.S. (per aver ricoperto la carica di Amministratore Unico della Soc. US Massese 1919 Srl dal 24.11.2008 al 21.4.2009), N.F.  (per aver ricoperto la carica di Amministratore della Soc. US Massese 1919 Srl dal 29.6.2007 al 15.10.2007 e Amministratore Unico dal 15.10.2007 al 1.9.2008), L.L.P. (per aver ricoperto la carica di Rappresentante Legale della Soc. US Massese 1919 Srl dal 16.6.2008, in seguito all’inibizione del Presidente, e Vice Presidente con delega di rappresentanza nella stag. sport. 2008/2009), S.C. (per aver ricoperto la carica di Amministratore Unico della Soc. US Massese 1919 Srl dal 1.9.2008 al 24.11.2008) (nota n. 5242/358pf09-10/SP/ma del 1.3.2010). Massima: Rispondono della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF, tutti coloro che hanno ricoperto incarichi societari con funzioni gestionali nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento. Risponde invice della violazione dell’ art. 1, comma 5, CGS e dell'art. 37, comma 1, delle NOIF, colui che non ha comunicato alla Lega Nazionale Dilettanti la propria carica di legale rappresentante della Società, pur avendo ricoperto la carica sociale di amministratore unico della società.

 

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 31 Ottobre 2008  n.7 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 9 Giugno 2009. n. 7  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 23.10.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del signor A. C. (presidente della società Novara Calcio S.p.A.)  avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 2 inflittagli a seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1 comma 1 C.G.S. e 35, 38 comma 1 del regolamento del Settore Tecnico

Massima: Nel caso di società di capitali, come sono quelle calcistiche, dopo che la legge 96/1991 ha introdotto l’obbligo per le società di calcio professionistiche di dotarsi come forma societaria almeno quella della S.r.l., è possibile assistere ad una dissociazione nell’ambito della società tra i soggetti incaricati degli assetti sportivi e quelli investiti da responsabilità esclusivamente societarie. Tale dicotomia non esclude comunque, che tutti i soggetti della struttura societaria,in quanto appartenenti all’ordinamento federale siano tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali. Con la conseguente responsabilità a carico delle persone fisiche, appartenenti all’ordine federale, per le violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa,come dispone chiaramente l’art. 3 comma 1 C.G.S. Alla stregua di tali premesse non appare condivisibile la decisione della Commissione Disciplinare che in assenza di qualsiasi prova di un coinvolgimento diretto del Presidente della società in ordine alle violazioni disciplinari contestate e sanzionate nei confronti del referente ufficiale del settore giovanile del sodalizio sportivo, ha ritenuto egualmente responsabile il deferito nella qualità di presidente del C.d.A. della società. Le argomentazioni del giudice di prima istanza, secondo il quale la mancanza di qualsivoglia delega o potere nella gestione della società sportiva a favore del presidente del C.d.A. non esclude il suo concorso nella violazione regolamentare, sia per le specifiche funzioni riservate all’organo presieduto e soprattutto perché non verosimile la mancata conoscenza di fatti e situazioni di rilevanza societaria, sono giuridicamente errate. Il principio affermato dalla Commissione Disciplinare introduce in effetti surrettiziamente una sorta di responsabilità presunta nei confronti dei soggetti che hanno la rappresentanza della società, il che costituisce un ibrido giuridico, di cui peraltro il nuovo Codice di Giustizia Sportiva ha provveduto ad eliminare qualsiasi traccia, affermando la responsabilità dei soggetti federali esclusivamente a titolo di dolo o di colpa, mentre il codice previgente all’art. 2 comma 1 prevedeva per i dirigenti, legali rappresentanti della società, una responsabilità presunta, sino a prova contraria, delle infrazioni addebitate alla società medesima. In definitiva quindi il Presidente del C.d.A. della società, senza alcun ruolo operativo, non essendogli stata conferita alcuna delega o potere specifico, non può essere ritenuto per il suo status, quale organo di vertice della società e legale rappresentante della stessa, responsabile delle violazioni regolamentari accertate nei confronti dell’addetto del settore giovanile. Né d’altra parte, come persona fisica appartenente all’ordinamento federale, gli può essere addebitata alcuna responsabilità a titolo di colpa o di dolo, non essendo stato individuato alcuno episodio o elemento di prova a dimostrazione del fatto che l’incolpato fosse partecipe o dovesse avere contezza dell’attività svolta dai tecnici per la società in costanza di tesseramento per altra società.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 febbraio 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 05 marzo 2009 n. 1 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 15.1.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. P. M., amministratore delegato e legale rappresentante della SSC Venezia S.p.A. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 9 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 10, comma 3, seconda parte C.G.S. vigente, in relazione all’allegato a) punto 2 del com. uff. n. 93/a del 5.5.2008 e art. 1, comma 1 C.G.S.

Massima: La qualifica di rappresentante legale di una società individua il o i soggetti che, muniti di idonea procura o idonei poteri statutari, ovvero provenienti da specifiche delibere assembleari, hanno il potere di impegnare giuridicamente ed economicamente la società nei confronti dei soci stessi o di  qualunque terzo. L’interpretazione della legale rappresentanza si estende nel senso di considerare “il rappresentante legale” di una società colui che, in quanto munito anche solo di una procura speciale, in forza di quella procura ha il potere di rappresentare la società medesima. Nel caso di specie, il deferito aveva ricevuto una specifica ed apposita delega del Consiglio di Amministrazione in data 24.7.2008 con la quale veniva delegato con specifici poteri all’interno della società. La sua delega non si estendeva tuttavia sino al potere di sottoscrivere ricorsi, reclami o comunque di impegnare la società nei confronti della amministrazione della Giustizia ordinaria o sportiva; al contrario, la sua delega era ed è circoscritta ai rapporti con Lega e Co.Vi.So.C oggetto del deferimento.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 36/CDN  del 20 novembre 2008  n.  6 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (371) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F.A. (già Liquidatore della Soc. L’Aquila Calcio SpA), T.B. (già Amministratore unico della Soc. L’Aquila Calcio SpA) e M.P.  (già Amministratore unico della Soc. L’Aquila Calcio SpA) per violazione art. 21 commi 2 E 3 NOIF (nota n. 1276/128pf/SP/ma del 16.3.2007)

Massima: L’amministratore unico della società risponde della violazione di cui all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF, per aver ricoperto nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, la carica sociale sopraindicata nella Società fallita il 28 luglio 2004. Consegue la sanzione dell’inibizione. Alcuna responsabilità può essere, invece ascritta all’altro amministratore della società nominato per soli due giorni ed al liquidatore della società stessa.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 36/CDN  del 20 novembre 2008  n.  7 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (20) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: C.G.D’E. (già Amm.re unico della Soc. Calcio Monza SpA) per violazione art. 21 commi  2 E 3 NOIF (nota n. 1273/435pf/SP/ma del 16.3.2007)

Massima: Risponde della violazione di cui all'art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF, colui che, nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, ha ricoperto le cariche sociali (es. amministratore unico). Come risulta dal parere interpretativo del 28.6.2007, reso dalla Corte Federale, la “preclusione” di cui al terzo comma dell'art. 21 NOIF, presuppone l'accertamento di profili di colpa dell'amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, accertamento con riferimento al quale non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione, non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della società. Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dalla Procura, con particolare riferimento ai verbali di assemblea societaria ed a quelli del CdA, è idonea a far ritenere che nella specie tutti gli incolpati, in ragione delle loro specifiche cariche e competenze, hanno svolto effettive funzioni nell’ambito societario, proprio nel biennio antecedente il fallimento. E’ quindi ragionevole ritenere, che abbiano comunque contribuito al dissesto societario. Consegue la sanzione dell’inibizione.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 36/CDN  del 20 novembre 2008  n.  8 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (27) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.D. (già Amm.re unico della Soc. Foggia Calcio Srl), A.L.F. (già consigliere della Soc. Foggia Calcio Srl), M.M. (già vice Presidente della Soc. Foggia Calcio Srl), F.P.P. (già Presidente della Soc. Foggia Calcio Srl), R.S. (già Presidente della Soc. Foggia Calcio Srl), G.T. (già Amministratore delegato della Soc. Foggia Calcio Srl), M.V. (già vice Presidente della Soc. Foggia Calcio Srl) e A.A. O.V.  (già Amm.re unico della Soc. Foggia Calcio Srl) per violazione Art. 21 Commi 2 E 3 NOIF (nota n. 1571/436pf/SP/ma del 16.4.2007)

Massima: Rispondono della violazione di cui all'art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF, coloro che, nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, hanno ricoperto le cariche sociali (es. amministratore unico, consigliere, vice presidente, presidente et…). Come risulta dal parere interpretativo del 28.6.2007, reso dalla Corte Federale, la “preclusione” di cui al terzo comma dell'art. 21 NOIF, presuppone l'accertamento di profili di colpa dell'amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, accertamento con riferimento al quale non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della società. Nel caso di specie la documentazione versata in atti dalla Procura, con particolare riferimento ai verbali di assemblea societaria ed a quelli del CdA, è idonea a far ritenere che nella specie tutti gli incolpati, in ragione delle loro specifiche cariche e competenze, hanno svolto effettive funzioni nell’ambito societario, proprio nel biennio antecedente il fallimento. E’ quindi ragionevole ritenere che abbiano comunque contribuito al dissesto societario. Consegue la sanzione dell’inibizione.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/C Riunione del 6 luglio 2000 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 45 dell’1.6.2000

Impugnazione - istanza:Appello del Procuratore Federale avverso decisioni, a seguito di proprio deferimento a carico dei sigg.ri B.D., V.S., D.M., M.A., M.P., P.T., C.B. e G.G., per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 N.O.I.F.

Massima: Rispondono della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 21 N.O.I.F., tutti gli amministratori della Società fallita, per aver posto in essere delle condotte antiregolamentari ed illeciti amministrativi, come risultava dalle dichiarazioni rese dal curatore del fallimento e dalla documentazione acquisita agli atti.

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