C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 28/09/2016 – Delibera –

Ricorso A.C. Pescantina Settimo Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 27 del 21/9/2016 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Pescantina Settimo – Team S.Lucia Golosine del 17/9/2016; 1 punto di penalizzazione in classifica 2016/17; ammenda di € 50,00; Inibizione fino al 3/10/2016 Sig. Garbin Michele Dirigente Accompagnatore – Campionato Regionale Juniores

La Società A.C. Pescantina Settimo ha presentato rituale ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale indicate a margine, per aver contravvenuto alle disposizioni previste dal C.U. n. 1 del 5/7/2016 del C.R. Veneto, in materia di impiego di giocatori “Fuori Quota”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Pescantina Settimo; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro, il quale ha fatto pervenire i rapportini delle sostituzioni effettuate dalla Società reclamante, consegnatigli durante la disputa dell’incontro in oggetto, dai quali è risultato che la stessa ha effettuato n. 2 sostituzioni di giocatori, anziché tre, come erroneamente indicato in precedenza nel referto di gara P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Pescantina Settimo; - di annullare le seguenti sanzioni a carico della Società Pescantina Settimo : a) l’applicazione dell’art. 17/5 del C.G.S. e di confermare l’omologazione della gara presa in esame con il risultato acquisito in campo di : Pescantina Settimo-Team S.Lucia Golosine 1-2; b) l’applicazione della penalizzazione di un punto in classifica; c) l’ammenda di € 50,00; d) l’inibizione fino al 3/10/2016 a carico del Dirigente accompagnatore Garbin Michele; Essendo il ricorso accolto, si accredita l’importo della tassa reclamo versata.

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