C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 08/07/2020 – Delibera – Reclamo A.S.D. Aurora Cavalponica Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 58 del 29/1/2020 – Inibizione fino al 30/6/2021 a carico del Presidente Stefano Bressan – Campionato di Promozione
Reclamo A.S.D. Aurora Cavalponica Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 58 del 29/1/2020 – Inibizione fino al 30/6/2021 a carico del Presidente Stefano Bressan - Campionato di Promozione
La Società A.S.D. Aurora Cavalponica ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel Comunicato n. 58 del 29/1/2020, con la quale ha assunto la sanzione disciplinare della inibizione fino al 30/6/2021 a carico del Presidente Stefano Bressan per i seguenti motivi : “Riferisce l'A. che a fine partita Stefano Bressan, identificato come presidente della società Aurora Cavalponica, abusivamente introdottosi nello spazio antistante lo spogliatoio, ha colpito l'AA2 con uno schiaffo al volto e lo strattonava per la maglietta, tanto da strapparne un pezzo. Mentre l'A. e gli Assistenti
stavano raggiungendo l'auto al parcheggio, erano avvicinati dallo stesso Stefano Bressan, accompagnato dal dirigente accompagnatore Alessandro Massignani, con un cellulare in mano nel tentativo di mostrare delle immagini dell'episodio che, a suo dire, avrebbero condizionato la partita. Aggiungeva che aveva colpito con lo schiaffo l'AA2 perché da lui provocato. Il comportamento, complessivamente censurabile, riveste particolare gravità in quanto realizza l'illecito previsto dall'art. 35 commi 1 e 3 CGS. Si ravvisano anche le circostanze aggravanti previste dall'art. 14 comma 1 lett. a (fatto commesso in violazione dei doveri derivantigli dalla carica) ed e (per il tentativo d'inquinare le prove del comportamento assumendo un'inesistente provocazione). Non si ravvisa, invece, l'attenuante prevista dall'art. 13 comma 1 lett. a, perché il fatto é stato commesso a fine partita e per un comportamento dell'AA, la cui ingiustezza é tutta da dimostrare ..” La Corte visto il reclamo presentato dalla Società Aurora Cavalponica; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il soggetto inibito, assistito dall’Avv. Andrea Scalco del Foro di Vicenza; ritenuto che, dalle evidenze in atti risulta confermata la dettagliata motivazione del Giudice di 1° grado e i fatti che ne risultano giustificano la sanzione adottata, P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il reclamo proposto dalla Società Aurora Cavalponica; - di confermare la sanzione della inibizione fino al 30/6/2021 a carico del dirigente Stefano Bressan; - di disporre l’addebito del contributo alla giustizia sportiva.
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