C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 12/02/2020 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 296 – Stagione 2019/20 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 296 – Stagione 2019/20 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. MANZOLLI Sergio Presidente U.S.D. Papozze 2009 del Sig. TOFFANELLO Nicola Calciatore U.S.D. Papozze 2009 del Sig. GREGNANIN Andrea Dirigente accompagnatore U.S.D. Papozze della Società A.S.D. Papozze 2009, rappresentata La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 20/12/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Sig. MANZOLLI Sergio – Presidente U.S.D. Papozze 2009 “per rispondere della violazione delle di cui all’art. 4,comma 1 del C.G.S. (obbligatorietà delle disposizioni generali); dell’art. 19 del C.G.S. (esecuzione delle sanzioni); dell’art. 32 del C.G.S. (doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari); dell’art.43, commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medicosportiva) per aver consentito l’utilizzo del calciatore Toffanello Nicola nella gara Papozze-Canalbianco dell’8/9/2019 del Campionato di 2^ Categoria 2019/20, sebbene lo stesso fosse squalificato, ed omettendo di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva”. Sig. TOFFANELLO Nicola – Calciatore tesserato U.S.D. Papozze 2009 “per rispondere della violazione di cui all’art. 4,comma 1 del C.G.S. (. (obbligatorietà delle disposizioni generali); dell’art. 19 del C.G.S. (esecuzione delle sanzioni); dell’art. 32 del C.G.S. (doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari); dell’art.43, commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medicosportiva) perché malgrado fosse squalificato, ha partecipato nelle file della Società suddetta alla gara Papozze-Canalbianco dell’8/9/2019 del Campionato di 2^ Categoria 2019/20, ed inoltre, ha omesso di sottoporsi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.” Sig. GREGNANIN Andrea – Dirigente accom pagnatore ufficiale della Società U.S.D. Papozze 2009 “per rispondere della violazione di cui all’art. 4,comma 1 del C.G.S. (. (obbligatorietà delle disposizioni generali); dell’art. 19 del C.G.S. (esecuzione delle sanzioni); dell’art. 32 del C.G.S. (doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari); dell’art.43, commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medicosportiva) , dell’art. 61,commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione della gara sopra indicata, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore TOFFANELLO Nicola, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare posizione del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara sopra indicata, sebbene squalificato, e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva”. la Società U.S.D. Papozze 2009 “a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva prevista dall’art. 6, commi 1 e 2 del vigente C.G.S. in conseguenza della condotta violativa ascritta al summenzionato o Presidente nonché al calciatore e al Dirigente accompagnatore”.
Si fa seguito all’udienza del 4/2/2020, durante la quale alla Società Papozze e agli altri soggetti deferiti presenti, era stato concesso un rinvio del dibattimento del procedimento n. 296 all’11/2/2020, per consentire alla predetta società di reperire il certificato medico di idoneità fisica relativo al giocatore Stefanello Nicola riferito alla data della gara presa in esame ed oggetto del deferimento. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza dell’11/2/2020. AI dibattimento dell’11/2/2020 i soggetti deferiti: il Sig. MANZOLLI Sergio Presidente U.S.D. Papozze 2009 il Sig. TOFFANELLO Nicola Calciatore U.S.D. Papozze 2009 il Sig. GREGNANIN Andrea Dirigente accompagnatore U.S.D. Papozze la Società A.S.D. Papozze 2009 non sono risultati presenti. La Procura della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Il Tribunale, considerato il comportamento tenuto dalla Società e dalle altre parti deferite, che nonostante il rinvio ottenuto al fine di perfezionare il patteggiamento, non si è presentata all’udienza assieme agli altri deferiti, senza peraltro addurre giustificato motivo, nonché accertato che il certificato medico non è stato rinvenuto, come comunicato per le vie brevi dal Presidente Manzolli Sergio. Ritenuto, pertanto,la violazione dell’ art. 4,comma 1 del C.G.S.: dell’art. 19 C.G.S.; art. 32 C.G.S.; art. 43 commi 1 e 6 delle NOIF, nonché per il dirigente Gregnanin Andrea anche dell’art. 61,comma 1 e 5 delle NOIF e per la Società dell’art. 6,commi 1 e 6 del C.G.S. P.Q.M. Il Tribunale applica le seguenti sanzioni : a carico del Sig. MANZOLLI Sergio Presidente U.S.D. Papozze 2009 : inibizione per giorni 75, a carico del Sig. TOFFANELLO Nicola Calciatore U.S.D. Papozze 2009 : squalifica per n. 2 giornate da scontare nel Campionato di 2^ Categoria 2019/20; a carico del Sig. GREGNANIN Andrea Dirig. Accomp. U.S.D. Papozze : inibizione per giorni 30; a carico della Società A.S.D. Papozze 2009 : a) n. 2 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato di 2^ Categoria 2019/20; b) ammenda di € 600,00.-