C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 52 del 29/03/2018 – Delibera – RECLAMO DELL’A.C.D. GEOTERMICA AVVERSO REGOLARITA’ GARA GEOTERMICA/FORNACETTE CASAROSA DEL 14.03.2018 (1-2).
RECLAMO DELL'A.C.D. GEOTERMICA AVVERSO REGOLARITA' GARA GEOTERMICA/FORNACETTE CASAROSA DEL 14.03.2018 (1-2).
L'A.C.D. Geotermica adisce questo Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana in relazione alla gara Geotermica/Fornacette Casarosa , disputata per il Campionato di 1^ Categoria, Girone D, il 14 marzo 2018, sostenendo che la societa' avversaria aveva schierato nella predetta gara i calciatori Malasoma Lorenzo, Di Cocco Federico, Hemmy Andrea ed Aiello Gianluca in posizione irregolare di tesseramento. Precisa la reclamante che i trasferimenti di detti calciatori risultavano sottoscritti "in maniera mendace" da soggetto sconosciuto a firma "grossolanamente falsificata" dell'ex presidente non piu' legittimato ad agire per la Societa', perche' decaduto fin dal 30 novembre 2017. Aggiunge inoltre che le modifiche avvenute nella compagine sociale erano state portate a conoscenza del competente Comitato. Chiede, di conseguenza l'A.C.D. Geotermica che al F.C. Fornacette Casarosa A.S.D. venga inflitta la punizione sportiva di perdita della predetta gara con il punteggio di 0-3. Controdeduce il F.C. Fornacette Casarosa A.S.D. e, contestato l'assunto di controparte, viene a richiedere il rigetto del reclamo in discussione. Il reclamo, infondato, deve essere respinto. Ed invero, come questo Giudice Sportivo Territoriale ha piu' volte avuto occasione di affermare, in sede di reclami attinenti alla regolarita' della gara, non possono essere sollevate questioni dirette ad infirmare la posizione di tesseramento di calciatori che hanno partecipato alla gara stessa quale risulta dai dati ufficiali desumibili presso gli uffici preposti al tesseramento. Per inficiare la posizione di tesseramento dei calciatori, sempre che si sia titolari di un interesse specifico e diretto al riguardo, soccorrono altri strumenti di tutela, che non possono essere azionati in occasione di singole gare, per ottenerne l'invalidazione. I calciatori Malasoma, Di Cocco, Hemmy ed Aiello, dagli atti dell'Ufficio Tesseramento, risultano in forza al F.C. Fornacette A.S.D. Casarosa e, pertanto, potevano essere schierati nelle file di detta societa'. Cio' nonostante la gravita' e la specificita' delle affermazioni dell'A.C.D. Geotermica postula la necessita' di un approfondimento dell'intera vicenda attraverso l'accertamento da parte della compente Procura Federale delle asserzioni della societa' reclamante. La tassa di reclamo, stante la reiezione dello stesso, deve essere addebitata. Per questi motivi il G.S.T. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C.D. Geotermica di Serrazzano (Pisa), ordina addebitarsi la relativa tassa disponendo nel contempo la trasmissione degli atti allaProcura Federale affinche' provveda a quanto di competenza.