C.R. SICILIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 12 TFT 01 del 20/07/2021 – Delibera – Procedimento n.501/B DEFERIMENTO A CARICO DI: sig. Vitale Carmelo (Presidente all’epoca dei fatti della A.S.D. San Martino delle Scale, ora A.S.D. De Santis calcio a 5 Palermo); sigg. Amorello Giuseppe, Azzarello Settimo, Chinnici Lorenzo, Farina Alessio, Oneri Giuseppe, Audino Gabriele e Maggio Cosimo, calciatori già tesserati per la società’ A.S.D. San Martino delle Scale, ora A.S.D. De Santis calcio a 5 Palermo. Campionato Regionale C5 Serie C2 – stagione sportiva 2019/2020. Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).
Procedimento n.501/B
DEFERIMENTO A CARICO DI: sig. Vitale Carmelo (Presidente all’epoca dei fatti della A.S.D. San Martino delle Scale, ora A.S.D. De Santis calcio a 5 Palermo); sigg. Amorello Giuseppe, Azzarello Settimo, Chinnici Lorenzo, Farina Alessio, Oneri Giuseppe, Audino Gabriele e Maggio Cosimo, calciatori già tesserati per la società’ A.S.D. San Martino delle Scale, ora A.S.D. De Santis calcio a 5 Palermo. Campionato Regionale C5 Serie C2 - stagione sportiva 2019/2020. Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).
Con nota del 02/07/2021 proc. 62/359 pfi/20/21 PM/pe, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva. Fissata l’udienza dibattimentale previa abbreviazione dei termini giusto decreto del 06/07/2021, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive. La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi l’inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Vitale Carmelo e la squalifica per sei giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Amorello Giuseppe, Azzarello Settimo, Chinnici Lorenzo, Farina Alessio, Oneri Giuseppe, Audino Gabriele e Maggio Cosimo. Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2019/2020 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: “La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell’atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017). P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: l’inibizione di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Vitale Carmelo; ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Amorello Giuseppe, Azzarello Settimo, Chinnici Lorenzo, Farina Alessio, Oneri Giuseppe, Audino Gabriele e Maggio Cosimo. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.
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