Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0045/CFA del 21 Dicembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione Procura Federale; per la riforma n. 0052/TFN – SD 2021/2022
Impugnazione – istanza: A.S.D. Nocerina Calcio 1910 - Sig. M.P.
Massima: Confermata l’inibizione inflitta dal TFN alla società ed al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. e dell'art. 33 del regolamento settore tecnico FIGC: a) per non avere provveduto al tesseramento del sig. …, consentendogli comunque di svolgere l'attività di preparatore atletico della squadra juniores per la stagione 2020-2021, attività per la quale gli era versata una retribuzione in assenza di accordo economico; b) per avere predisposto quietanze fittizie a beneficio di alcuni giocatori, relative a inesistenti rimborsi spese per il mese di ottobre 2020, allo scopo di consentire a tali giocatori di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal decreto “Cura Italia”, pari a 800 euro per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a 400 euro per i mesi da gennaio a marzo 2021, chiedendo altresì ai giocatori percettori di tale contributo il ristorno a favore della società calcistica di un contributo pari a 300 euro. Da tempo la giurisprudenza civile e penale ha elaborato i criteri che consentono di riconoscere alla delega di funzioni l'effetto di mandare indenne da responsabilità il delegante e, nel caso che ci occupa, tali condizioni, come si è detto, non esistono. Se esiste infatti la possibilità per il superiore di delegare parte dei suoi compiti ad altri soggetti, si tratta tuttavia di un atto sostanzialmente imposto dalla complessità delle strutture aziendali, che renderebbe gravoso onerare un unico soggetto delle diverse funzioni connesse alla posizione di vertice rivestita. È necessario, altresì, che il delegato possieda i requisiti ed esperienza necessaria per svolgere l’incarico affidato e che vengano a esso attribuiti poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura dell’incarico, oltre all’autonomia di spesa (in tal senso Sez. 4, n. 24908 del 29/01/2019 Rv. 276335; Sez. 3, n. 14352 del 10/01/2018 Rv. 272318; Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 Rv. 261108).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 52/TFN - SD del 08 Novembre 2021 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 2193/598pf20-21/GC/ac del 6 ottobre 2021 nei confronti del Sig. M.P. + altri - Reg. Prot. 37/TFN-SD
Massima: Anni 2 di inibizione al presidente della società per la a) violazione dell’art. 4 comma 1 CGS e dell’art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC per non aver provveduto al tesseramento del sig. … consentendo a quest’ultimo di svolgere di fatto l’attività di preparatore atletico della squadra juniores per la stagione 2020-2021, per la quale percepiva una retribuzione pur in assenza di un regolare accordo economico; b) violazione dell’art. 4 comma 1 CGS per aver (i) predisposto quietanze fittizie a beneficio dei calciatori avvisati con il presente provvedimento relative ad inesistenti rimborsi spese relativi al mese di ottobre 2020, documento artificiosamente creato per consentire ai predetti calciatori di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute SpA, contributo pari a € 800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a € 400,00 per i mesi da gennaio a marzo 2021 e (ii) chiesto ai calciatori percettori del predetto contributo il ristorno a favore della società Nocerina Calcio 1910 di una parte di detto contributo, pari a € 300,00; Anni 2 di inibizione al dirigente per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS per aver (i) suggerito e indotto i calciatori della squadra Juniores nazionale a presentare, sulla base di documentazione fittizia, domanda per il riconoscimento del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute SpA, (ii) distribuito quietanze fittizie a beneficio dei medesimi calciatori relative ad inesistenti rimborsi spese relativi al mese di ottobre 2020, documento artificiosamente creato per consentire ai predetti calciatori di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute SpA, contributo pari a € 800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a € 400,00 per i mesi da gennaio a marzo 2021 e (iii) chiesto ai calciatori percettori del predetto contributo il ristorno a favore della società Nocerina Calcio 1910 di una parte di detto contributo, pari a € 300,00 ottenendola dai calciatori …; Mesi 2 di inibizione al non tesserato, per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS e dell’art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC per aver svolto l’attività di preparatore atletico della squadra Juniores della ASD Nocerina Calcio 1910 nella stagione sportiva 2020-2021 in assenza di regolare tesseramento…I calciatori, sono sanzionati con 6 giornate di squalifica per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS per aver utilizzato una quietanza fittizia relativa ad un inesistente rimborso spese relativo al mese di ottobre 2020, documento artificiosamente creato dal sig. …. e consegnatogli dal sig. …. per consentirgli di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute SpA, contributo pari a € 800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a € 400,00 per i mesi da gennaio a marzo 2021. Squalifica per 8 giornate ai calciatori resisi responsabili anche della violazione dell’art. 4 comma 1 e 22 comma 1 CGS per non aver risposto, senza giustificazione, per due volte alla convocazione della Procura Federale quale soggetto sottoposto alle indagini. Alla società, applicata l’ammenda di € 7.500,00