FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 042/AA del 26/08/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – TOMASELLI ASD AZALEE SOLBIATESE 1911
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 707 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Ugo TOMASELLI e della società CSR.D. AZALEE (oggi ASD AZALEE SOLBIATESE 1911), avente ad oggetto la seguente condotta:
UGO TOMASELLI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società CSR.D. AZALEE (oggi ASD AZALEE SOLBIATESE 1911), in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto per la s.s. 2020/2021 con la calciatrice Galletti Martina (tesseramento del 11.07.2020), entro il termine del 31.10.2020, stabilito dalla normativa federale;
CSR.D. AZALEE (oggi ASD AZALEE SOLBIATESE 1911), per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ugo TOMASELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CSR.D. AZALEE (oggi ASD AZALEE SOLBIATESE 1911);
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Ugo TOMASELLI, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società CSR.D. AZALEE (oggi ASD AZALEE SOLBIATESE 1911);
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.