Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0009/TFN - SD del 15 Luglio 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: G.S.T. - Reg. Prot. 247/TFN-SD

Massima: ….il Tribunale, pur non condividendola ma non disponendo dei poteri per poter adire il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, non può che prendere atto della decisione della Corte Federale d’Appello nella parte in cui stabilisce che al fine di individuare il momento in cui si radica la competenza dell’Organo di giustizia deputato alla decisione del procedimento si debba “fare riferimento all’avviso della conclusione delle indagini previsto dall’art. 123 CGS o alla richiesta di archiviazione” e non al momento in cui viene disposto il deferimento all’Organo giudicante medesimo.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0209/TFN - SD del 29 Aprile 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: –  ASD Academy Torino Rondissone + altri - Reg. Prot. 186/TFN-SD

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta – LND, cui rimette gli atti del procedimento atteso che con il deferimento viene contestata la presidente

la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 34, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 30, commi 1, 2 e 4, dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per avere sottoscritto nella stagione sportiva 2022-2023, in qualità di legale rappresentante della società ASD Academy Torino Rondissone, un accordo economico con il tecnico …. contenente una clausola (denominata “Articolo 10 - Clausola Compromissoria”) elusiva del c.d. vincolo di giustizia, derogatoria della competenza del Collegio Arbitrale, in violazione dei principi dell’Ordinamento Federale ed in particolare dell’art. 8 dei Principi di Giustizia Sportiva, adottati con deliberazione n. 1616 del 26 ottobre 2018 del Consiglio Nazionale del CONI, rubricato “Clausola Compromissoria”, in cui si legge che “gli Statuti e i regolamenti federali prevedono che gli affiliati e i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall’ordinamento sportivo”…Ritiene, conseguentemente, il Tribunale che vada dichiarata la propria incompetenza e la competenza del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte – Valle d’Aosta. Invero, il deferimento, momento – come da consolidata giurisprudenza federale – rispetto al quale va individuata la competenza del giudice chiamato a decidere la vicenda oggetto del deferimento stesso, investe il sig. … e la società (e non più, ovviamente e inevitabilmente, il sig. ….); mentre le azioni oggetto di deferimento riguardano il Presidente di una società, e quest’ultima per responsabilità diretta, di livello non nazionale ma appartenente al Comitato Regionale di cui sopra, sussiste non derogabilmente la competenza a decidere del citato Tribunale Federale Territoriale. Né muta tale individuazione del giudice competente l’incolpazione riguardante la clausola compromissoria di cui al primo capo del deferimento, atteso che nessuna disposizione del codice di giustizia sportiva (né, in ogni caso, altra disposizione) attribuisce alla competenza funzionale di questo Tribunale il giudizio sul deferimento per mancato adempimento dei lodi emessi dal Collegio arbitrale LND riguardanti società di livello non nazionale.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 180/TFN - SD del 18 Maggio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 24665/377 pf22 -23/GC/SA/mg del 12 aprile 2023, depositato il 13 aprile 2023, nei confronti del sig. F.C. e della società SSD ARL Rende Calcio 1968 - Reg. Prot. 155/TFN-SD

Massima: E’ infondata l’eccezione di incompetenza del Tribunale Federale Nazionale formulata dai deferiti, basata sulla circostanza che, poiché nella presente stagione sportiva la società milita nel campionato regionale di Eccellenza, la cognizione del presente procedimento spetterebbe, ai sensi dell’art. 92 CGS, al Tribunale Federale Territoriale. Invero, appare inequivocabile il tenore dell’art. 118, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva che assegna la competenza a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento al Tribunale Federale di appartenenza dell’incolpato “al momento della violazione”. Rileva, dunque, per l’individuazione del Tribunale Federale competente, mutando categorie tipiche del diritto penale, il cd. tempus commissi delicti, più esattamente, nel caso di specie, l’individuazione del livello nazionale o territoriale del campionato in cui, all’epoca della commissione dei fatti contestati, era iscritta la società deferita, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a), del CGS. Poiché, dunque, in relazione alle contestazioni della Procura Federale, emerge che il procedimento davanti alla Commissione Accordi Economici della LND - in cui è avvenuta la produzione, da parte della società odierna deferita, di presunte convocazioni del proprio tesserato D. che, invece, non sarebbero mai state recapitate con le raccomandate depositate agli atti del medesimo procedimento - è stato avviato, dalla stessa società Rende Calcio, con ricorso del 28 giugno 2022, notificato in data 29 giugno 2022, ovvero prima della conclusione, in data 30 giugno, della stagione sportiva 2021/2022, nella quale la società militava in Serie D, ovvero in un campionato di livello nazionale, è innegabile la competenza di questo Tribunale Federale Nazionale a decidere il presente procedimento. La successiva retrocessione della società nel campionato di categoria inferiore, di livello solo territoriale, in base al citato criterio di individuazione della competenza delle suddivisioni del Tribunale Federale di cui al predetto art. 118, comma 4, del Codice di Giustizia sportiva, deve, pertanto, ritenersi irrilevante.

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare Com. Uff. n. 13 del 01.08.2022

Impugnazione – istanza: sig.ra L.C. - Sig. L.S. - Treviso FBC 1993 SSDRL/Procura Federale

Massima: Il TFN e non il TFT Veneto, è competente a decidere in primo grado in ordine al deferimento che coinvolge più soggetti in quanto prevalente è il ruolo di allenatore…. può stabilirsi il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 84 del CGS (così come modificato dal C.U. FIGC n. 24 del 20 luglio 2021) i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per questioni riguardanti il Settore tecnico, per i quali sussista una connessione oggettiva tra le condotte ascritte agli incolpati e quelle di soggetti non appartenenti al Settore tecnico, sono attribuiti alla competenza del Tribunale federale nazionale al fine di assicurarne una trattazione unitaria e ridurre il rischio di interpretazioni confliggenti o contraddittorie”.….In primo luogo occorre considerare che l’attuale art. 84 del CGS (così come modificato dal C.U. FIGC n. 24 del 20 luglio 2021) prevede, al primo comma, che: “il Tribunale Federale a livello nazionale, Sezione disciplinare, è giudice di primo grado in ordine: - ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché ai procedimenti riguardanti tutti i tecnici inquadrati nell’Albo e nei ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali.”. La novella introdotta nel 2021 è costituita dalla previsione della competenza del TFN anche per i “procedimenti riguardanti tutti i tecnici inquadrati nell’Albo e nei ruoli del Settore Tecnico”. Non v’è dubbio, pertanto, che sussiste la competenza del Tribunale federale nazionale con riguardo alla posizione del sig. … – all’epoca dei fatti tesserato come allenatore della Condor SA Treviso - il quale, peraltro, ritenuto responsabile in primo grado, non ha proposto reclamo, con conseguente passaggio in giudicato della decisione per la parte che lo riguarda. Vanno poi valutate le posizioni degli altri incolpati - vale a dire del sig. S., della Società Sportiva Treviso FBC e della sig.ra C.- non appartenenti al Settore tecnico e, ciononostante, ritenute rientranti nella competenza del Tribunale federale nazionale. Al sig. S., all’epoca dei fatti Presidente della Società Treviso FBC, viene contestata una responsabilità derivante dalla posizione di garanzia (“per non aver consentito e comunque non impedito”) e una per aver “trattato direttamente” con tesserati della società Treviso (tra cui Ferla e Cini) per stipulare accordi, anche economici, per tesserarli nella stagione 2021/2022. La sig.ra C. viene incolpata, come Dirigente della Condor Treviso, per aver svolto attività per convincere alcune calciatrici a tesserarsi per una società collegata alla Treviso FBC 1993. La società Treviso FBC 1993 è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2 CGS. Orbene, ritiene il Collegio – in via generale - di dare continuità al principio (già sotto alcuni profili enunciato da queste Sezioni unite con decisione n.77/2020-2021) secondo cui il processo sportivo deve tendenzialmente assicurare la trattazione unitaria dei procedimenti disciplinari riguardanti una medesima vicenda sostanziale; e ciò nell’interesse delle parti alla pienezza del contraddittorio e all’unitarietà delle attività istruttorie, evitando ogni artificioso e ingiustificato frazionamento delle azioni disciplinari, in adesione al criterio generale del simultaneus processus, criterio che intende garantire la massima speditezza dei giudizi e a prevenire il rischio di possibili contrasti tra giudicati. Tale è, del resto, la ratio sottesa alla recente pronuncia di queste Sezioni unite n. 12/CFA/2022-2023 allorché è stata evidenziata – pur nella diversa materia dei tesseramenti – la necessità di assicurare una trattazione unitaria di procedimenti - in thesi - di competenza di diversi organi, attribuendone la relativa competenza ad un unico soggetto giustiziale onde ridurre sensibilmente (se non proprio escludere del tutto) il rischio di interpretazioni confliggenti e/o contraddittorie. Venendo, più in particolare, al caso in esame, appare evidente la connessione oggettiva delle condotte ascritte agli incolpati - avuto riguardo alle contestazioni mosse dalla Procura federale - perché la condotta a tutti contestata riguarda la stessa attività di persuasione e di proselitismo per favorire il tesseramento da una squadra verso l’altra (cd. trasmigrazione) con violazione dei doveri di probità, lealtà e correttezza sportiva. Tale connessione tra procedimenti, quindi, consente – anzi, impone - di procedere all'accertamento dei fatti in un processo unitario. Al criterio della connessione, del resto, fa riferimento l’art. 12 del codice di procedura penale - codice che costituisce il punto di riferimento “naturale” del procedimento sportivo disciplinare – che statuisce la sussistenza della connessione di procedimenti – e pertanto l’idoneità a determinare uno spostamento della competenza - “a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento”. Né può ritenersi che, in tal modo, l’incolpato sia stato sottratto al suo giudice naturale, in violazione dell'art. 25, comma 1, Cost.. La stretta connessione esistente fra le diverse posizioni dei soggetti incolpati giustifica l’attrazione di esse di fronte ad un unico organo giustiziale onde realizzare il simultaneus processus, senza alcuna violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, essendo la connessione una delle ipotesi che concorrono ex ante, con gli altri criteri, alla determinazione del giudice naturale. E ciò al di là della considerazione per la quale l’art. 79, comma 2, CGS prevede che “ Il Tribunale federale è articolato a livello nazionale e a livello territoriale”. Con ciò lasciando intendere che la distinzione tra livello nazionale e territoriale si configura – appunto – quale mera articolazione interna di un unico ufficio giustiziale, laddove la giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che i criteri di attribuzione interna dei procedimenti non incidono sul principio del giudice naturale. Per quanto riguarda la specifica individuazione del giudice sportivo competente, quanto sopra detto conduce ad attrarre le questioni alla competenza del Tribunale federale nazionale. Al riguardo, viene in particolare rilievo quanto disposto dall’art. 114 CGS, che, al comma 1, secondo periodo, stabilisce un criterio di prevalenza del Tribunale federale nazionale su quelli territoriali nei giudizi per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica, qualora vi siano più incolpati appartenenti a Comitati diversi. Tale disposizione, a ben vedere, enuncia un principio generale che è applicabile anche al caso di specie, sussistendo l’ eadem ratio: quello della prevalenza della competenza del Tribunale federale nazionale sui tribunali territoriali al fine di garantire una trattazione unitaria del processo che eviti possibili contrasti decisionali. Pertanto queste Sezioni Unite ritengono che, qualora ricorrano ragioni di connessione oggettiva tra le condotte ascritte, per una (o più) delle quali è stabilita la competenza del Tribunale federale nazionale, tale Tribunale è competente anche per le posizioni connesse. Per tali motivi, l’eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa del sig. S. deve essere rigettata, con la conferma della competenza del Tribunale federale nazionale.

Decisione C.F.A. – Sezione Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0012/CFA del 2 Agosto 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale nazionale – sezione disciplinare di cui al Com. Uff. n. 168/TFNSD del 24/06/2022

Impugnazione – istanza: Procura Federale/S.D.L.D.E. + altri

Massima: Accolto il reclamo della procura federale nella parte in cui il TFN aveva declinato la propria competenza in favore del Tribunali Federali Territoriali e per l’effetto rimessi gli atti allo stesso per il giudizio di merito….Il TFN, dopo aver rammentato il contenuto precettivo dell’art. 84, comma 1, lett. a), Codice della Giustizia Sportiva, secondo cui “Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione disciplinare, è giudice di primo grado in ordine: a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale, nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali; […]”, ha ritenuto che per taluni dei deferiti (tesserati o società sportive) non ricorressero gli estremi per radicare tale competenza (qualificata come funzionale) affermando che il riferimento ai “più ambiti territoriali” contenuto nella citata disposizione processuale sarebbe da intendere come “[…] un regime derogatorio all’ordinaria competenza funzionale sussistente qualora vi sia connessione soggettiva od oggettiva tra le violazioni contestate ed i diversi soggetti deferiti”. Connessione che, sempre nella prospettiva interpretativa accolta dal TFN, “Nel caso di specie […] non può farsi discendere dalla “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica presso il Comune di Fondi” comune a tutti i deferiti, essendo stata poi utilizzata singolarmente per autonomi tesseramenti dei diversi calciatori coinvolti nell’indagine. Né tantomeno la connessione può essere ancorata al soggetto, il …., che ha di fatto preordinato e gestito la formazione delle false certificazioni, soggetto peraltro non coinvolto nel presente procedimento, risultando non tesserato per la FIGC e in ipotesi rientrante disciplinarmente nella competenza funzionale della Commissione Agenti Sportivi”. Sulla scorta di tali rilievi, il TFN ha pertanto parzialmente declinato la propria competenza evidenziando che “ Nella fattispecie in esame non si rinviene alcuna connessione, soggettiva od oggettiva, tra le diverse violazioni, avendo ad oggetto singole ed autonome violazioni relative al tesseramento di diversi calciatori, appartenenti, all’epoca delle violazioni contestate, alcuni alla Divisione Calcio a 5 ed altri ai Comitati Regionali.”…Queste Sezioni Unite, pur condividendo la conclusione cui perviene il motivo di censura articolato dalla reclamante Procura Federale, ritengono tuttavia che la competenza del TFN nel caso di specie debba trovare giustificazione alla luce di una diversa prospettazi ne interpretativa. In particolare, giova rilevare che la materia oggetto del deferimento scrutinato dal TFN è incontestabilmente quella del tesseramento, inserendosi le condotte oggetto di disamina disciplinare da parte della Procura Federale, appunto, nel contesto del procedimento che conduce alla riferibilità univoca di un calciatore ad una determinata compagine sportiva. Al fine di individuare la competenza giustiziale sulle questioni afferenti tale peculiare materia, appare dirimente l’analisi del relativo regime normativo, siccome delineato dalle relative disposizioni (statutarie ed organizzative) di natura federale. In tale prospettiva, dalle disposizioni di matrice statutaria, emerge con nettezza come la materia del tesseramento sia di stretta attribuzione federale, includendosi la stessa come funzione essenziale della Federazione (cfr. art. 3 dello Statuto, secondo cui “Al fine di promuovere e disciplinare il giuoco del calcio, la FIGC esercita, in particolare, le seguenti funzioni […] f) la disciplina dell’affiliazione alla FIGC di società e associazioni nonché la disciplina del tesseramento delle persone; nonché l’art. 16 (rubricato “Affiliazione e tesseramento”), secondo cui “1. La FIGC procede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, alla affiliazione delle società e di altri organismi e al tesseramento dei calciatori, dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti e dei collaboratori incaricati della gestione sportiva, affinché venga favorita la partecipazione alla attività sportiva e la effettività della stessa”) e di competenza consiliare (art. 4, comma 1, secondo cui “1. Il Consiglio federale approva, dopo averne verificata l’idoneità, i modelli organizzativi e le procedure concernenti il funzionamento della FIGC, con particolare riferimento alle materie inerenti al tesseramento […]”). Conferma di tale prospettiva, tesa evidentemente a radicare direttamente in capo alla Federazione – e non già alle sue articolazioni periferiche – la competenza della materia del tesseramento, si ritiene di poter desumere altresì dalla circostanza per cui lo status di tesserato (evidentemente risultato del perfezionamento del relativo procedimento di competenza federale) costituisce presupposto indefettibile per l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo (cfr. art. 20, comma 8: “In ogni caso, la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare all’Assemblea federale ovvero alle assemblee delle Leghe, delle Componenti tecniche o dell’AIA”. Art. 29 “1. Fermo il rispetto dei requisiti generali stabiliti dallo statuto del CONI per i componenti degli organi elettivi e di nomina, e i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI per il Presidente e i componenti del Consiglio federale, possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate, se in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, i cittadini italiani maggiorenni di età, muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva e che non siano stati colpiti negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione o squalifica complessivamente superiore ad un anno, da parte della Federazione nazionale, dal CONI, dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali riconosciuti”). Conclusioni vieppiù confermate all’esito della disamina delle norme organizzative federali (NOIF) che dedicano ampio spazio a tale materia, in primis e per quanto rileva ai fini del presente giudizio, con l’art. 39 (commi 1 e 2), secondo cui “I calciatori sono tesserati per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. […].2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore e, nel caso di minori, dall’esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale”). Il delineato assetto normativo depone inequivocabilmente nel senso per cui la materia del tesseramento è di stretta attribuzione federale, costituendo snodo centrale per la definizione di ambiti primari nella prospettiva del funzionamento dell’ente-federazione. Se ne desume che anche il relativo precipitato giustiziale, costituito in primis dalle disposizioni codicistiche che delineano la competenza alla trattazione delle relative questioni, non può che essere interpretato nell’ottica di preservare l’esigenza di assicurarne una trattazione centralizzata ed unitaria, attribuendone la relativa competenza ad un unico organo giustiziale onde ridurre sensibilmente (se non proprio escludere del tutto) il rischio di interpretazioni confliggenti e/o contraddittorie. Il che conduce inevitabilmente a dover attrarre le questioni generate da deferimenti afferenti la materia dei tesseramenti appunto alla competenza del TFN, per il tramite della clausola di apertura costituita dal riferimento a “ […] le questioni che riguardano più ambiti territoriali”, dovendo ritenersi il tesseramento lato sensu inteso come ambito foriero di generare questioni che trascendono i consueti criteri di riparto territoriale per assurgere alla superiore dignità di questione di rilievo nazionale. Il che, a guisa di ulteriore (e definitivo) argomento a sostegno di tale lettura, potrebbe altresì costituire conclusione a chiusura del complessivo sistema giustiziale delineato per la materia del tesseramento, che, come noto, già prevede una trattazione unitaria dei relativi aspetti, finanche mediante la costituzione di apposita sezione del TFN (art. 83, comma 1, lett. c); artt. 88 e ss. Codice della Giustizia Sportiva). Chiarito quanto precede e, pertanto, individuata la competenza del TFN sui deferimenti riguardanti la materia del tesseramento, occorre tuttavia evidenziare come, dall’accoglimento del motivo di reclamo proposto dalla Procura Federale non possano seguire gli effetti processuali da quest’ultima invocati. Invero, le richieste formulate dalla Procura Federale – sollecitando queste Sezioni Unite alla disamina nel merito delle condotte serbate dai soggetti deferiti per i quali il TFN ha declinato la propria competenza (senza quindi scrutinarne in prime cure la eventuale responsabilità disciplinare) – si tradurrebbe, come correttamente evocato dalle difese dei reclamati, nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione che, secondo quanto ritenuto dal Collegio, deve nel caso di specie essere  preservato, stante la natura intimamente sanzionatoria dei procedimenti scaturenti da deferimento della Procura Federale. Ed infatti, ove si aderisse alla prospettiva interpretativa fatta propria dalla Procura Federale, questa Corte si troverebbe a statuire sul merito dei rilievi disciplinari quale unico giudice del merito (non potendo, come noto, le decisioni assunte dalla Corte Federale essere suscettibili di ulteriore sindacato giustiziale di merito). Ciò chiarito, occorre tuttavia rilevare che, come già queste Sezioni Unite hanno avuto modo di osservare (cfr. Decisione/0096/CFA2021-2022), l’attuale assetto normativo del Codice di Giustizia Sportiva è al riguardo costituito da disposizione (art. 106) che desta qualche perplessità nella complessiva disciplina dei casi in cui la Corte Federale di Appello è titolata ad annullare con rinvio la decisione resa dal TFN. In particolare, per quanto rileva ai fini della presente decisione e ad integrazione dei rilievi che già erano stati sollevati con il precedente di queste Sezioni Unite appena evocato, si ritiene obiettivamente manchevole la norma nella parte in cui essa evoca i contenuti in rito della decisione di primo grado (inammissibilità ed improcedibilità) anziché dettagliare le circostanze che generino siffatte pronunce, alla stregua della tecnica normativa, ad esempio, utilizzata in altro plesso normativo dall’art. 105, comma 1 del D.lgs. 104/2010 (c.d. Codice del Processo Amministrativo), secondo cui “Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza o l'ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio.”…Contestualmente e facendo salve le conclusioni già rassegnate con la evocata Decisione/0096/CFA-2021-2022, si reitera il suggerimento al Legislatore federale di valutare l’adozione di ogni adeguata rivisitazione del precetto del citato art. 106 Codice della Giustizia Sportiva, nella prospettiva di meglio chiarire le circostanze di annullamento con rinvio cui la Corte Federale d’Appello è legittimata.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 13/TFN - SD del 1 Agosto 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 18995/420pf21-22/GC/GR/ff del 7 giugno 2022 nei confronti di L.S., S.F., L.C.e la società Treviso FBC 1993 SSDRL - Reg. Prot. 165/TFN-SD

Massima:….. il Collegio ritiene che l’eccezione di incompetenza funzionale di questo Tribunale in favore del TFT presso il CR Veneto, circa la posizione del sig. … e del Treviso FBC 1993, non colga nel segno per quanto infra. Innanzi tutto occorre ricordare che, come più volte affermato dalla giurisprudenza endofederale, la competenza di un Organo giudicante si radica al momento del deferimento avuto riguardo al contenuto intrinseco ed estrinseco di tale atto. Nella fattispecie al sig. S. viene contestata “ … la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito e comunque non impedito ai tecnici sigg.ri ….ed …. ed ai dirigenti …. e …. di porre in essere durante la stagione 2020-2021 attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati per la società ASD Condor SA Treviso, al fine di convincere i calciatori appartenenti al settore maschile a tesserarsi per la Treviso FBC 1993 SSDRL nella stagione sportiva seguente e le calciatrici appartenenti al settore femminile a tesserarsi per la Treviso Women SSDARL … nonché per aver trattato direttamente e preso contatti nella stagione 2020-2021 con i sigg.ri … ed …. e con i dirigenti …. e …. tesserati con la società ASD Condor SA Treviso, per stipulare accordi anche di natura economica con la Treviso FBC 1993 SSDRL, al fine di tesserarli nella stagione sportiva successiva 20212022 con quest’ultima società, e sua collegata costituenda come in effetti verificatosi”. Alla luce, quindi, del novellato art. 84 del CGS, che ha attribuito al TFN, Sezione Disciplinare, la competenza a giudicare sui “… procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico …” appare di tutta evidenza che l’analisi e il giudizio sulle condotte imputate al sig. …. debbano competere a questo Organo giudicante poiché certamente e strettamente connesse a quelle del sig. …., all’epoca dei fatti tesserato come allenatore per la ASD Condor SA Treviso, attualmente deferito, e a quelle dei tecnici sigg.ri ….. e ….. la posizione dei quali questo Tribunale deve valutare, sia pure incidentalmente, pur avendo gli stessi acceduto all’istituto dell’applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento di cui all’art. 126 del CGS.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 168/TFN - SD del 24 Giugno 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 17565/284pf21-22/GC/GR/ff del 18 maggio 2022 nei confronti di sig. V.S.M.A. + altri - Reg. Prot. 161/TFN-SD

Massima:  Il Tribunale ritiene di dover declinare la propria competenza funzionale, con riferimento agli addebiti ascritti nell’atto di deferimento ai calciatori ed ai presidenti deferiti  a favore dei Tribunali Federali territorialmente competenti, come appresso specificato. Osserva il Tribunale che il procedimento in esame trae origine dalla segnalazione del 21 ottobre 2021 trasmessa alla Procura Federale dall’Ufficio Tesseramento della FIGC, avente ad oggetto presunte irregolarità relative alla richiesta di iscrizione anagrafica nel Comune di Fondi di alcuni calciatori provenienti da Federazioni Estere, avvalendosi di una presunta società di intermediazione sportiva denominata …..All’esito dell’attività istruttoria è emerso che dette richieste, come già evidenziato risultate materialmente ed ideologicamente false, erano state allegate alla domanda di tesseramento dei calciatori in favore delle rispettive società, alcune appartenenti alla FIGC – Lega Nazionale Dilettanti – Divisione calcio a 5 ed altre ai Comitati Regionali (all’epoca della contestata violazione). I medesimi calciatori, inoltre, si sarebbero avvalsi dell’intermediazione del Sig. … e della società …., non iscritti nel registro degli Agenti FIGC o Coni e nonostante la loro qualifica di calciatori dilettanti….Ai sensi dell’art. 84 CGS, il TFN è giudice di primo grado, quanto alle società e ai tesserati, in ordine ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, nonché, per quanto di interesse, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, costituendo quest’ultimo un regime derogatorio all’ordinaria competenza funzionale sussistente qualora vi sia connessione soggettiva od oggettiva tra le violazioni contestate ed i diversi soggetti deferiti. Nel caso di specie la richiesta connessione non può farsi discendere dalla “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica presso il Comune di Fondi” comune a tutti i deferiti, essendo stata poi utilizzata singolarmente per autonomi tesseramenti dei diversi calciatori coinvolti nell’indagine. Né tantomeno la connessione può essere ancorata al soggetto, il B., che ha di fatto preordinato e gestito la formazione delle false certificazioni, soggetto peraltro non coinvolto nel presente procedimento, risultando non tesserato per la FIGC e in ipotesi rientrante disciplinarmente nella competenza funzionale della Commissione Agenti Sportivi. Sotto tale profilo, il criterio che va osservato per poter affermare la competenza della Sezione Disciplinare del TFN a giudicare, insieme ai tesserati o società che svolgono competizioni di livello nazionale, anche gli appartenenti ad ambiti territoriali, è solo quella della connessione soggettiva od oggettiva tra le violazioni contestate, tale da determinare l’attrazione dell’intero procedimento innanzi al TFN. Tale criterio risponde infatti all’esigenza di procedere in unico contesto, per ragioni di economia processuale, alla valutazione delle condotte ritenute illecite in un “simultaneus processus” in virtù della connessione tra le varie violazioni contestate; diversamente opinando si violerebbe il principio del “Giudice naturale” sottraendo così gli interessati al giudizio del “Giudice precostituito per legge”. Occorre ricordare che anche la giurisprudenza ordinaria di legittimità ha circoscritto il più possibile l'operatività delle regole della competenza per connessione al fine di evitare che un imputato venga sottratto al giudice del locus commissi delicti, per il sol fatto che un coimputato debba rispondere di un reato diverso e commesso altrove, ma prevalente ai fini della determinazione della competenza per connessione. La competenza per connessione viene infatti considerata una disciplina derogatoria rispetto alle regole "ordinarie" al fine di preservare il criterio del forum commissi delicti, come coerente espressione del principio del giudice naturale dettato dall'art. 25 della Costituzione. Nella fattispecie in esame non si rinviene alcuna connessione, soggettiva od oggettiva, tra le diverse violazioni, avendo ad oggetto singole ed autonome violazioni relative al tesseramento di diversi calciatori, appartenenti, all’epoca delle violazioni contestate, alcuni alla Divisione Calcio a 5 ed altri ai Comitati Regionali. Per i principi sopra ricordati pertanto non appare configurabile il principio dell’attrazione della competenza in favore di questo Tribunale, con conseguente dichiarazione di incompetenza funzionale…Si impone pertanto la trasmissione degli atti del presente procedimento ai competenti Tribunali Territoriali, come sopra specificati. In ordine alle posizioni residue, il Tribunale ritiene provata la responsabilità dei deferiti, per i quali è stata affermata, in applicazione dell’art. 84 CGS, la competenza funzionale, in ordine alle violazioni loro ascritte nei limiti appresso indicati.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 107/TFN - SD del 4 Marzo 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 5604/92pf21-22/GR/GC/am del 2 febbraio 2022 nei confronti di A.T. e della società ASD SPQV Velletri Calcio - Reg. Prot. 100/TFN-SD

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – LND, cui rimette gli atti del procedimento trattandosi di deferimento del solo presidente federale e non anche del tecnico…. la competenza del Tribunale Federale (sia esso Nazionale che Territoriale) si radica nel momento in cui viene esercitata l’azione disciplinare con l’atto di deferimento, come previsto dall’art. 125 CGS, nel presente procedimento l’atto di deferimento ha riguardato il solo sig. .. (oltreché la società), avendo il tecnico sig. … raggiunto accordo ex 126 CGS, quindi prima di quell’atto. Consegue a ciò che il presente procedimento non riguarda ab origine il tecnico, la valutazione della posizione del quale avrebbe radicato la competenza di questo Tribunale. Il presente procedimento vede deferito il solo sig. …., quale Presidente di una società dilettantistica che disputava, all’epoca dei fatti, campionato organizzato dal Comitato Regionale Lazio. Trattandosi, dunque, di procedimento instaurato in relazione ad un campionato di livello territoriale, la competenza spetta, ex art. 92, comma 1 lett. a), al Tribunale Federale Territoriale, nella specie presso il CR Lazio.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 78/TFN - SD del 22 Dicembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 4059/27pf21-22/GC/GR/pe del 6 dicembre 2021 nei confronti del sig. G.S. e della società ASD ISM Gradisca - Reg. Prot. 76/TFN-SD

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – LND e ordina la trasmissione degli atti del procedimento al detto Tribunale in quanto il deferimento riguarda la violazione tra l’altro del Regolamento del Settore Tecnico da parte dell’Osservatore calcistico all’epoca dei fatti tesserato come dirigente accompagnatore, ma non inquadrato nell’albo dei tecnici e tesserato per la società affiliata al CR Friuli Venezia Giulia….il Collegio ritiene di dover declinare la propria competenza funzionale a favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia con riferimento agli addebiti ascritti nell’atto di deferimento al sig. … e alle società ASD ISM Gradisca. Osserva il Tribunale, a tal proposito, quanto segue: - l’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, recante la rubrica “Classificazione dei Tecnici”, nell’elencare tutte le figure professionali inquadrate e/o qualificate come Tecnici, non fa menzione alcuna degli Osservatori calcistici; - il successivo art. 17 prevede che il Settore Tecnico FIGC provveda “alla formazione, alla tenuta e all'aggiornamento dell'Albo degli Allenatori e degli altri Tecnici di cui al precedente art. 16”; - l’art. 55 del medesimo Regolamento, l’unico nel quale si faccia riferimento alla figura dell’Osservatore calcistico, prevede che “ Gli Osservatori calcistici svolgono, per conto delle società professionistiche, attività concernenti l’osservazione, l’analisi, la valutazione e lo scouting di calciatori e squadre. 2. Il Settore Tecnico può organizzare corsi per Osservatore calcistico. 3. I criteri per l’ammissione al corso, la durata e la quota di partecipazione sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando dal Presidente del Settore. Il superamento del corso risulterà dalla posizione anagrafica del singolo Tecnico. 4. Gli “Osservatori Calcistici” che abbiano superato il corso presso soggetti esterni alla Federazione, potranno tesserarsi per le società affiliate alla FIGC”; - nell’ambito del Regolamento del Settore Tecnico non è dato rinvenire l’esistenza di un Albo o di un Ruolo che annoveri gli Osservatori Calcistici; - il …, all’epoca dei fatti, era tesserato dell’ASD ISM Gradisca quale Dirigente Accompagnatore e non come Osservatore calcistico; - il sig. … ha conseguito la qualifica di Osservatore Calcistico presso un Ente privato denominato Associazione Italiana Osservatori Calcistici ROI Italia come risulta dalla copia del tesserino esibito tanto agli Arbitri delle gare in questione quanto in sede di audizione alla Procura Federale nonché dall’albo degli Osservatori calcistici tenuto in proprio dalla predetta Associazione; - anche a voler concedere che il sig. …., ai sensi dell’ultimo comma del citato art. 55 del Settore Tecnico, si sarebbe potuto tesserare per l’ASD ISM Gradisca quale Osservatore calcistico, ciò non sarebbe comunque potuto accadere in quanto il primo comma della norma citata prevede tale figura solo nell’ambito delle società professionistiche; - i riformati artt. 83 e 84 del CGS prevedono, entrambi, per quanto rileva in questa sede, che la competenza del TFN, il primo, e quella della Sezione Disciplinare del medesimo Organo giudicante, il secondo, sia estesa “… ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale … nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico …”; - nessun’altra modifica circa la competenza del TFN e dei TFT risulta essere stata apportata al codice di rito a seguito dell’abrogazione della Sezione Disciplinare del Settore Tecnico di talché in nessun caso si potrà sostenere la competenza della Sezione Disciplinare del TFN nell’ipotesi in cui venga deferito un soggetto che non risulti inquadrato nell’Albo e/o nei Ruoli del Settore Tecnico. Conseguenza di quanto sin qui osservato è che, risultando il sig. …. tesserato, all’epoca dei fatti, per l’ASD ISM Gradisca, società di puro settore dilettantistico operante nell’ambito territoriale del CR Friuli Venezia Giulia, unico organo giudiziario competente a conoscere del suo comportamento, così come rappresentato dalla Procura federale, è il Tribunale Federale Territoriale presso detto Comitato cui vengono rimessi gli atti affinché possa pronunciarsi entro i termini di cui agli artt. 54 e 110 del CGS.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 56/TFN - SD del 18 Novembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 2619/791 pf 20 21 GC/ac del 20 ottobre 2021 nei confronti del sig. F.M. + altri - Reg. Prot. 45/TFN-SD

Massima: Il TFN dichiara la propria incompetenza in ordine ad alcuni capi di incolpazione del deferimento rimettendo gli atti al TFT competente, mentre dichiara la propria competenza in ordine ad altri capi, trattenendo la decisione sul relativo capo. 

Massima: Competente è il TFT del CR Lazio e non il TFN a decidere in merito al deferimento del presidente e vicepresidente della società affiliata al CR Lazio per la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 19 comma 1 delle NOIF, per aver consentito e, comunque, non impedito alla ASD Polisportiva Faul Cimini (precedentemente denominata ASD Polisportiva Monti Cimini) di svolgere l’attività sportiva presso il proprio impianto di “San Paolo di Cura”, nonché in merito al deferimento relativo all’altro presidente per la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 19 comma 1 delle NOIF, per aver consentito e, comunque, non impedito ai propri tesserati di svolgere l’attività sportiva in un impianto diverso da quello dichiarato, benché la richiesta di deroga prevista dall’art. 19 delle NOIF fosse stata negata dal CR Lazio per la s.s. 2020/2021;  e per la violazione del C.U. n. 1 s.s. 2020/2021 del Settore Giovanile e Scolastico art. 1 lett. n) laddove prevede che: “alle Società affiliate alla FIGC è consentita la partecipazione ad attività organizzate esclusivamente dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI con i quali è stata sottoscritta apposita convenzione con il Settore Giovanile e Scolastico”, per aver svolto l’attività sportiva con l’Ente di Promozione Sportiva C.S.E.N. in assenza dell’apposita convenzione sottoscritta tra l’Ente in questione ed il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. ….il Collegio ritiene di dover declinare la propria competenza funzionale a favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio con riferimento agli addebiti ascritti nell’atto di deferimento ai Sigg.ri ….., per quest’ultimo limitatamente ai capi di incolpazione nn. 1 e 2 di cui al deferimento, nonché alle società....Osserva il Tribunale, a tal proposito, che il procedimento in esame trae origine da una denuncia inviata al Presidente del CR Lazio, da questi poi trasmessa all’Organo federale inquirente, nell’ambito della quale venivano rappresentati e ipotizzati una serie di comportamenti posti in essere dalla dirigenza dell’ASD Polisportiva Faul Cimini. Nell’ambito dell’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale sarebbero emerse, a detta dell’Ufficio menzionato, responsabilità a carico del Sig. …., Presidente dell’ASD Polisportiva Faul Cimini, nonché altre violazioni poste in essere dai Sigg.ri … e …., tesserati per la società ASD Vetrallablera Calcio, con coinvolgimento, quindi, anche di quest’ultima Società. Incidentalmente, rispetto all’oggetto del procedimento, la Procura Federale accertava che il Sig. …, Presidente dell’ASD Polisportiva Faul Cimini, risultava essere iscritto all’albo del Settore Tecnico con la qualifica di Allenatore Uefa B e pertanto, svolgendo questi il ruolo di Presidente della predetta Società senza aver provveduto a richiedere la sospensione obbligatoria dal ruolo, ex art. 35, comma 1, del Regolamento settoriale, gli contestava anche la violazione di cui al capo 3 del deferimento nella parte che lo riguarda. Dagli atti acquisiti dalla Procura Federale risulta inequivocabilmente che tanto la società ASD Vetrallablera Calcio che l’ASD Polisportiva Faul Cimini svolgono attività squisitamente dilettantistica e risultano entrambe affiliate al Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti. Peraltro le violazioni disciplinari imputate ai loro dirigenti, fatta eccezione per quanto infra, sono tutte da ricondurre ad attività relative a scuole calcio. È pertanto pacifico che competente a decidere sulle violazioni ascritte nell’atto di deferimento ai Sigg.ri …., per quest’ultimo limitatamente ai capi di incolpazione nn. 1 e 2 di cui al deferimento, nonché alle società ASD Vetrallablera Calcio e ASD Polisportiva Faul Cimini, sia il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio della LND ai sensi dell’art. 92 del CGS. Né a diversa conclusione si può giungere a seguito dell’abrogazione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico operata con il C.U. n. 24/A del 20 Luglio 2021 con conseguente attribuzione alla Sezione Disciplinare del T.F.N. delle funzioni in precedenza svolte dalla abrogata Commissione nell’ambito dei giudizi riguardanti i tesserati del predetto Settore. Si consideri infatti che: - i riformati artt. 83 e 84 del CGS prevedono, entrambi, per quanto rileva in questa sede, che la competenza del TFN, il primo, e quella della Sezione Disciplinare del medesimo Organo giudicante, il secondo, sia estesa “… ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale … nonché́ ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico …”;- nessun’altra modifica circa la competenza del TFN e dei TFT risulta essere stata apportata al codice di rito a seguito dell’abrogazione della Sezione Disciplinare del Settore Tecnico di talché in nessun caso si potrà sostenere che la competenza della Sezione Disciplinare del TFN, nell’ipotesi in cui insieme a un tecnico che viola il proprio regolamento settoriale vengano deferiti altri soggetti, tesserati o Società, appartenenti a ambiti territoriali dilettantistici, questi ultimi possano essere attratti nell’ambito della competenza funzionale del TFN in assenza di qualsivoglia connessione fra le varie violazioni contestate e i vari soggetti deferiti; - il criterio che va quindi osservato per poter affermare la competenza della Sezione Disciplinare del TFN a giudicare, insieme al tesserato del Settore Tecnico, altri soggetti, tesserati o Società, appartenenti a ambiti territoriali dilettantistici, è solo quella della connessione oggettiva fra le violazioni contestate ai vari soggetti, connessione che determini quindi l’attrazione dell’intero procedimento innanzi al TFN stante la necessità di procedere in unico contesto alla valutazione delle condotte ritenute illecite e cioè l’esigenza di ricorrere a un “simultaneus processus” alla luce della connessione fra le varie violazioni contestate; - diversamente opinando si violerebbe il principio del “Giudice naturale” sottraendo così gli interessati al giudizio del Giudice precostituito per legge; - nella fattispecie in esame non si rinviene nessuna connessione tra la violazione imputata al Sig. … circa il mancato rispetto del disposto di cui all’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, violazione peraltro accertata dalla Procura Federale in via meramente incidentale come già in precedenza evidenziato, le altre contestate allo stesso Sig. …e quelle contestate agli altri soggetti e società coinvolte. Detto per inciso, la violazione del regolamento del settore tecnico non rientrava neanche nell’oggetto del procedimento. Ritiene dunque il Collegio che per quanto contestato ai Sigg.ri …., . e R.V., per quest’ultimo limitatamente ai capi di incolpazione nn. 1 e 2 di cui al deferimento, nonché alle società ASD Vetrallablera Calcio e ASD Polisportiva Faul Cimini, debba pronunciarsi il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio cui vengono rimessi gli atti affinché possa pronunciarsi entro i termini di cui all’art. 54 del CGS.

Massima: Competente è, invece, il TFN a decidere in merito al deferimento del presidente della società per la violazione dell’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver rispettato l’obbligo di sospensione dall’Albo del settore tecnico per espletare l’attività di Presidente della società ASD Polisportiva Faul Cimini nella s.s. 2020/2021; - ASD Vetrallablera Calcio (matr. 952043) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri …. e …, soggetti appartenenti alla società al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata.

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