F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0050/CFA pubblicata il 24 Dicembre 2021 (motivazioni) – Giudizio di rinvio Collegio di garanzia C.O.N.I. – Sig. Leonardo Bambini/Procura federale
Decisione/0050/CFA-2021-2022
Registro procedimenti n. 0056/CFA/2021-2022
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Marco Lipari – Presidente
Francesco Cardarelli – Componente
Salvatore Lombardo – Componente
Domenico Giordano – Componente
Silvia Coppari - Componente (relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, C.G.S. C.O.N.I. disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., Sezioni Unite, con la decisione n. 71 del 6 settembre 2021, con riguardo alla decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, n.84/CFA 2020-2021 dell’11 marzo 2021
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del 17 dicembre 2021, tenutasi anche in videoconferenza, la Dott.ssa Silvia Coppari e uditi per la Procura federale l'avv. Liberati nonchè l'avv. Figali per il sig. Bambini Leonardo.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. La questione sottoposta alla cognizione di questa Corte , a seguito di rinvio delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia (con la decisione n. 71 del 13 maggio 2021), è circoscritta all’esame della sola posizione riferibile al Sig. Leonardo Bambini, nella sua qualità di Presidente della A.S.D. Sporting Club Trestina, nell’ambito dei fatti oggetto delle indagini disposte dalla Procura Federale della FIGC (cfr. deferimento n. 7442/1084 pf 19-20/CG/blp) in relazione ad alcuni soggetti, “gravitanti a vario titolo intorno alla società Viareggio”, indagati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca (r.g.n.r. 971/2019) per reati di associazione a delinquere e frode sportiva.
1.1. Tali soggetti, in base alla ricostruzione dei fatti operata dalla Procura della Repubblica prima e da quella Federale poi, avrebbero predisposto una struttura organizzata e dotata di mezzi, costituiti dall’impiego della società sportiva al fine di alterare i risultati e il regolare andamento di alcune gare disputate nel corso dell’anno 2019 dalla società Viareggio 2014 a r.l., e “dunque
finalizzata alla realizzazione di un numero indefinito di illeciti sportivi” (p. 9 del deferimento).
1.2. I predetti soggetti, fra cui il Sig. Leonardo Bambini, venivano quindi deferiti dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare per “violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima e durante la gara SSD Viareggio 2014 a rl – ASD Sporting Club Trestina del 3.3.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso tra loro [Volpi, Lazzarini, Bambini, Cerbella, Bianchi e Aiello, ndr] e con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un vantaggio in classifica; i sigg.ri Volpi Tommaso e Lazzarini Sergio, in particolare, contattavano il presidente della Sporting Trestina, sig. Bambini Leonardo, e con lo stesso concordavano che la gara dovesse terminare con un risultato di pareggio; l’allenatore della squadra della Sporting Trestina, sig. Cerbella Enrico, poi, durante la gara interloquiva con gli occupanti la panchina della squadra avversaria al fine di sollecitare gli stessi a mantenere un risultato di pareggio in quel momento in essere; l’allenatore della squadra del Viareggio sig. Aiello Antonio, a sua volta, durante la gara interloquiva con gli occupanti della panchina della squadra avversaria al fine di sollecitare gli stessi a terminare la gara con un risultato di pareggio, sollecitando anche il calciatore della propria compagine, sig. Davide Bianchi, ad intervenire a sua volta a tal fine con i tesserati della compagine avversaria; il sig. Davide Bianchi, a sua volta, ricevuta la disposizione dal proprio allenatore, per sua stessa ammissione chiedeva al capitano della squadra avversaria di terminare la gara in pareggio”.
2. Con decisione n. 93/TFN-SD 2020/2021, il Tribunale Federale Nazionale, dopo aver escluso il concorso del Sig. Leonardo Bambini nell’illecito di frode sportiva contestato al Volpi, riteneva nondimeno provata la responsabilità del Presidente del Trestina in relazione alla diversa fattispecie di cui all’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva all’epoca vigente (oggi previsto all’art. 30, comma 7, del C.G.S.), per omessa denuncia “alle competenti autorità federali la proposta illecita ricevuta” dal Volpi medesimo, e, in relazione a tale fatto, irrogava la sanzione di un anno di inibizione.
2.1. Avverso tale decisione di primo grado proponeva ricorso in appello, tra gli altri, il Sig. Bambini.
2.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la decisione n. 84/CFA/2020-2021 dell’11 marzo 2021, hanno esaminato le singole gare oggetto di contestazione, fra le quali quella, rilevante ai fini di questo giudizio, disputatasi il 3 marzo 2019 tra il Viareggio e la Trestina, evidenziando che nelle conversazioni intercettate «tra Volpi e Lazzarini si parla di un “accredito” da operare nei confronti del Bambini e della opportunità di ottenere un risultato di pareggio per il Viareggio. Le stesse parziali ammissioni del Bambini, d’altra parte, (e le ricordate dichiarazioni dell’Aiello che ha affermato di aver saputo, sia pure “a cose fatte”, dei tentativi di accordo messi in atto dai due predetti), oltre ad avere valore in sé, vanno lette, appunto, in relazione al contenuto delle ricordate intercettazioni, di talché, da un lato, ne risulta rafforzata la ipotesi di accusa nei confronti della dirigenza del Viareggio; dall’altro – e per logica conseguenza – finisce per essere probatoriamente corroborato anche l’addebito mosso allo stesso Bambini (…), che – pudicamente – ebbe a definire “anomala” la richiesta proveniente dal Volpi (…)».
2.3. In particolare, quanto alla specifica posizione del Sig. Bambini, questa Corte, confermava la responsabilità del Sig. Bambini per omessa denuncia, valorizzando la dichiarazione fatta dal medesimo alla Polizia giudiziaria nell’ambito del parallelo procedimento penale, affermando che «da tali dichiarazioni è agevole desumere la preoccupazione di dimostrare che il contatto con il Volpi si è arrestato alle prime battute; l’intento “difensivo” traspare chiaro dall’ultima frase, volta – con tutta evidenza – a neutralizzare eventuali accuse o “chiamate in correità” che potessero provenire proprio dal Volpi o da altri. E tuttavia, l’effetto è l’esatto contrario di quello sperato dal dichiarante, in quanto è facilmente deducibile che Bambini avesse pienamente compreso quale era il messaggio che le parole e l’atteggiamento (confidenziale) del Volpi volevano veicolare. Ovviamente, poi, l’approccio del Volpi non può essere valutato isolatamente, ma va posto in relazione con il comportamento tenuto nel corso della partita da altri appartenenti alla squadra del Viareggio (Aiello e Bianchi, come si è sopra specificato), di talché appare davvero non credibile che tanto Bambini, quanto Cerbella non avessero pienamente compreso che dalla squadra avversaria proveniva un chiaro invito ad “addomesticare” la partita, con il conseguente obbligo di denuncia da parte dei destinatari dell’inequivoca proposta. E sempre con valutazione complessiva (scil. non atomistica) va letta la frase pronunziata dall’Aiello nel corso della conversazione intercetta con il Volpi. Dopo l’infruttuoso approccio tentato dal Volpi nei confronti del Bambini, la trattativa (sul campo) era fallita perché “quello lì non voleva” e quello lì altro non può essere che il Cerbella, allenatore della squadra avversaria, naturale destinatario finale del messaggio che Bianchi, per conto di Aiello, aveva rivolto al capitano del Trestina».
2.4. Pertanto, questa Corte ribadiva la responsabilità del Sig. Bambini per omessa denuncia, ritenendo tuttavia giustificata, in applicazione dei principi di cui all’art. 16 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC previgente (“atteso che la prevista possibilità di
riconoscere attenuanti consente di fissare la sanzione al di sotto del minimo edittale”) una riduzione della sanzione (da 1 anno di inibizione in primo grado, a 8 mesi), “in ragione della non piena consapevolezza del disvalore della condotta accertata (omessa
denuncia) e della mancanza di contestazione di qualsiasi recidiva (o comunque pregressa condotta riprovevole)”.
3. Avverso tale decisione, il Sig. Bambini presentava ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, chiedendone l’annullamento. Il ricorrente deduceva in particolare il vizio di “omessa motivazione e/o insufficiente motivazione circa l’infrazione di omessa denuncia quale punto decisivo della controversia – violazione e falsa applicazione dell’art. 30, c. 7 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC – Violazione dei principi costituzionali del diritto di difesa e di un giusto processo”, poiché, in tesi, questa Corte avrebbe fornito una interpretazione forzata e suggestiva delle dichiarazioni rese dal ricorrente medesimo alla polizia giudiziaria, basando la condanna su “mere presunzioni, tratte da una non corretta interpretazione dei fatti di causa”.
4. Con decisione n. 71/2021 le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport hanno accolto il ricorso presentato dal Sig. Bambini, rinviando quindi a questa Corte il giudizio al fine di un rinnovato esame della esclusiva posizione del ricorrente, alla luce dei principi di diritto ivi specificati.
4.1. Segnatamente il Collegio di Garanzia, dopo aver tracciato il discrimen fra la fattispecie di illecito sportivo e quella di omessa denuncia, evidenziando che la prima risulta integrata nel caso in cui ricorra un comportamento “volto ad alterare il risultato della gara”, mentre per la seconda è sufficiente che un soggetto venga “a conoscenza dell’azione commessa e della sua antigiuridicità”, pur rimanendone estraneo, ha così motivato la propria decisione:
«Qualora, dunque, un soggetto sia a conoscenza dell’attività illecita posta in essere da terzi e sia attivamente coinvolto nell’esecuzione della condotta antiregolamentare, è configurabile l’illecito sportivo e non l’illecito di omessa denuncia (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 19 dicembre 2017, n. 93). Invece, qualora un soggetto, senza rendersi partecipe dell’illecito o dell’illecito progettato, sia soltanto venuto a conoscenza di esso, è obbligato alla denuncia e, in caso di omissione, soggiace ad una pena più lieve rispetto all’autore dell’illecito.
È, ad ogni modo, consolidato il principio per cui il presupposto della responsabilità oggettiva non possa essere costituito unicamente dalla presenza di meri sospetti “vaghi ed indeterminati, senza che sia consentito a colui che ne è venuto a conoscenza di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali”, mentre, invece, integra la violazione anche solo la probabile fondatezza di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell'illecito sportivo, già consumato o in itinere (in ambito federale, C.U. n. 75/TFN 2016/2017, conf., C.U. n. 8/CDN del 22 luglio 2013).
Invero, il Collegio di Garanzia (decisione n. 45/2019) ha affermato che, pur essendo configurabile l’illecito anche ove la notizia sia stata appresa de relato, è in ogni caso necessario che la notizia stessa abbia ad oggetto un fatto preciso, determinato e circostanziato: “colui che raccoglie una mera suggestione, non seguita dalla rappresentazione di un evento storicamente accaduto, non può essere tenuto a denunciare un illecito, che appunto, almeno nella sua prospettiva, non si è mai realizzato”.
Tali principi, assorbito il secondo motivo di ricorso, concorrono all’accoglimento del terzo motivo di ricorso del Sig. Bambini».
4.2. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha quindi rilevato come, dalla motivazione posta dalla Corte Federale d’Appello a sostegno dell’affermata responsabilità del Bambini, non fosse possibile desumere la piena comprensione da parte di quest’ultimo di quale fosse “il messaggio che le parole e l’atteggiamento (confidenziale del Volpi) volevano veicolare”, demandano a questa Corte una nuova valutazione delle emergenze procedimentali alla luce dei predetti principi di diritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Va premesso, da un lato, che l’odierno giudizio, avente ad oggetto la sola posizione del Sig. Leonardo Bambini, in relazione alla contestazione di omessa denuncia ai sensi dell’art. 30, comma 7, del C.G.S., non influisce in alcun modo (proprio per il carattere omissivo della condotta contestata) sul resto dell’impianto accusatorio relativo agli illeciti sportivi definitivamente confermati dal Collegio di Garanzia dello Sport. Dall’altro, che la rivalutazione demandata da questa Corte mediante il rinvio suddetto, non può che fondarsi sul medesimo quadro probatorio, già acquisito ed esaminato, relativo all’incontro avvenuto fra il Bambini e il Volpi in prossimità della gara da disputarsi il 3 marzo 2019, non essendo stata fra l’altro riproposta alcuna specifica domanda istruttoria da parte di alcuna delle parti processuali.
5.1. Ebbene, come illustrato in fatto, la Corte Federale d’Appello ha ritenuto provata la responsabilità del Presidente del Trestina per la fattispecie di cui all’art. 30, comma 7, citato valorizzando, in particolare, l’ultima frase pronunciata da quest’ultimo alla Polizia giudiziaria secondo cui: “io, conoscendo la fama di questo personaggio e avendo intuito che la conversazione era anomala, gli ho detto che anche noi venivamo da tre sconfitte consecutive e, se oggi non vincevamo, mandavo a casa tutti i giocatori, dopodiché mi sono allontanato andando in tribuna. A dire il vero, non sono in grado di dettagliare tutto ciò che ha detto il Volpi perché io non l’ho neanche ascoltato; ho tagliato corto e me ne sono andato”.
5.2. Ciò precisato, l’obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale di cui all’art. 30, comma 7, del vigente C.G.S., sorge in capo ai soggetti che siano “venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti” integranti un illecito sportivo previsto dal medesimo articolo.
5.3. Ebbene, dalle dichiarazioni rese dal Bambini come persona informata sui fatti alla polizia giudiziaria nell’originario procedimento penale, confermate dalle altre testimonianze acquisite in atti, emerge che il Bambini e il Volpi, prima dell’incontro incriminato del 3 marzo 2019, non si conoscevano, e che il dialogo tra i medesimi è durato pochi istanti. A ciò va aggiunto che la gara del Viareggio con il Trestina, disputata a valle dell’incontro medesimo, si concluse con un risultato sfavorevole proprio per la squadra del Volpi.
5.4. Tali circostanze di fatto accreditano la tesi difensiva del Bambini secondo la quale egli avrebbe interrotto sul nascere il dialogo medesimo, in quanto infastidito dall’ingiustificato tono confidenziale del Volpi, e dunque prima che gli fosse prospettata in maniera compiuta qualunque proposta illecita ovvero anche solo rappresentata una condotta volta ad alterare il risultato della gara.
5.5. Pertanto, in applicazione del principio di diritto enucleato dal Collegio di Garanzia dello Sport, secondo cui “colui che raccoglie una mera suggestione, non seguita dalla rappresentazione di un evento storicamente accaduto, non può essere tenuto a denunciare un illecito, che appunto, almeno nella sua prospettiva, non si è mai realizzato”, deve ritenersi che dalla mera percezione dell’anomalia della conversazione citata non possono essere desunti elementi sufficienti per affermare che vi fosse in capo al Bambini una piena consapevolezza della antigiuridicità di quanto prospettato dal Volpi, con la conseguenza che non può ritenersi integrato il presupposto logico giuridico della condotta omissiva contestata ai sensi dell’art. 30, comma 7, del C.G.S.
6. Ne consegue che il reclamo proposto dal Sig. Leonardo Bambini per l’annullamento della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 93/TFN-SD 2020/2021, va accolto.
7. Le spese del giudizio, tenuto conto del complessivo andamento del procedimento e di tutte le circostanze del fatto, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo proposto dal Sig. Bambini Leonardo e, per l’effetto, in riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 93/TFN-SD 2020/2021, dichiara infondato il deferimento proposto nei suoi confronti.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia.
Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvia Coppari Marco Lipari
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce