F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 141/CSA pubblicata il 14 Gennaio 2022 – S.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce
Decisione n. 141/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 133/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE
SEZIONE III
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Savio Picone - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 133/CSA/2021-2022, proposto dalla società S.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 16/CS del 15.12.2021.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.12.2021, il Dott. Savio Picone, sentito l’arbitro;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La S.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Werther Carboni, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 16/CS del 15.12.2021), in relazione alla gara Cassino/Sassari Calcio Latte Dolce del 12.12.2021.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara, così motivando il suo provvedimento: “Per avere, al termine della gara, spintonato con violenza un calciatore avversario facendolo cadere a terra e tentando di calpestarlo con i tacchetti degli scarpini. Veniva allontanato solo grazie all’intervento dei propri compagni di squadra e delle Forze dell’Ordine”.
La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta da tre ad una o due giornate di squalifica.
Secondo la tesi della società reclamante, dalle immagini televisive risulterebbe che al termine della gara il Carboni, dapprima diretto agli spogliatoi con l’allenatore, poi sarebbe tornato in campo verso “un capannello di persone”, con l’intenzione di portare via il giocatore Carlo Nurra, nel mentre “veniva spinto violentemente da un giocatore del Cassino”; che il Carboni non sarebbe venuto alle mani con alcuno, ma viceversa sarebbe stato “abbracciato dal collega portiere del Cassino che lo allontanava dalla mischia”; che non sarebbero intervenute le Forze dell’Ordine per portare via il Carboni dal recinto di gioco; che la sua reazione sarebbe avvenuta nei confronti di uno stewart del Cassino, senza però arrivare all’utilizzo delle mani; che non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 38 C.G.S.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 30 dicembre 2021, è stato ascoltato l’arbitro Andrea Mazzer. Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso deve essere respinto.
Non si ravvisano i presupposti per l’ammissione della prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61, comma 2, C.G.S., non essendo qui controversa l’identità dell’autore dell’infrazione.
Nel referto dell’arbitro, si legge: “Il calciatore, a gara terminata ma ancora sul terreno di gioco, spingeva con violenza un avversario, facendolo cadere a terra e volendo infierire su di lui, tentando di calpestarlo con i tacchetti. Venivano in soccorso i compagni e le forze dell'ordine per portarlo fuori dal recinto di gioco, riuscendoci a fatica, dato che il calciatore si divincolava per tentare di andare a colpire altri giocatori e dirigenti avversari”.
La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara.
Il Sig. Andrea Mazzer, sentito telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo referto, descrivendo con dettaglio la condotta violenta attribuita a Werther Carboni. L’arbitro ha altresì chiarito di aver visto direttamente e con assoluta chiarezza l’accaduto.
Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 38, comma 1, C.G.S., prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate effettive di gara, a carico dei responsabili di condotta violenta nei confronti di altri calciatori.
Tale è senza dubbio da qualificarsi quella accertata a carico del portiere Werther Carboni, che ha tentato di calpestare con i tacchetti un avversario, dopo averlo spinto a terra.
La sanzione, determinata dal Giudice Sportivo nella misura edittale minima, è congrua e giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti. La Corte, al riguardo, osserva che il Giudice Sportivo avrebbe potuto legittimamente irrogare una sanzione ancor più elevata, in considerazione della rimarchevole aggressività dimostrata dal Carboni nei confronti di altri tesserati. Ne discende il rigetto del reclamo proposto dalla S.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce