Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Seconda: Decisione n. 36 del 27/05/2025

Decisione impugnata: Decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna FIGC - LND, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 115 del 22 maggio 2024, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Parma, pubblicata, in data 10 maggio 2024, nel C.U. n. 79, che ha irrogato l'ammenda di € 1.000,00, a carico della A.S.D. Montanara Calcio Ducale 61, la squalifica fino al 30 giugno 2028, a carico dei sigg. [omissis], [omissis] e [omissis], la squalifica per 6 giornate di gara, a carico del sig. [omissis], nonché la sanzione della inibizione per 8 giornate di gara, a carico del dirigente [omissis].

Impugnazione Istanza: A.S.D. Montanara Calcio Ducale 61 / FIGC

Massima:  Accolto il ricorso proposto dalla società avverso la decisione della CSAT che aveva dichiarato inammissibile il reclamo contro le squalifiche inflitte ai propri tesserati e l’ammenda comminata alla società - perché proposto in maniera irrituale non essendo stato preceduto dalla necessaria dichiarazione di preannuncio ed essendo successivamente stato depositato senza rispettare i termini procedurali abbreviati dinnanzi agli organi della Giustizia sportiva per le ultime 4 giornate di gara e gli eventuali spareggi (cfr. Comunicato Ufficiale FIGC nr. 156/A del 2 febbraio 2024) - e per l’effetto rinviato il procedimento alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC-LND per la decisione del merito e per la pronuncia sulle spese….Innanzi tutto, occorre precisare che il reclamo alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale risulta presentato tempestivamente, ai sensi dell’art. 52 CGS FIGC, ove è previsto che nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale, e, altresì, che, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Infatti, dagli atti di causa, senza peraltro che sul punto ci sia stata contestazione, risulta che il reclamo è stato presentato nella giornata di lunedì 13 maggio 2024, a fronte della pubblicazione del C.U. n. 79/2024 avvenuta il giorno venerdì 10 maggio precedente. In conseguenza, il reclamo è tempestivo e resta da discutere della tardività (rectius, omissione) del preavviso. Circa la tardività/omissione del preavviso – indubbiamente omesso – la società ricorrente invoca la rimessione in termini per l’errore scusabile causato dal Comunicato n. 78/2024, per le ragioni esposte nella premessa in fatto. Questo Collegio ritiene che le ragioni invocate siano idonee ad inquadrare il caso dell’errore scusabile, che giustifica la rimessione in termini per il compimento dell’atto ritardato o omesso, in particolare: a) perché nel comunicato n. 78/2024 si specificava espressamente, in merito alla gara del 5 maggio tra Montanara e Fraore, che: «Questo G.s.t. non avendo ancora ricevuto il referto arbitrale relativo alla gara in oggetto, si riserva di deliberare in merito agli accadimenti, nel prossimo C.U. del 15/05/2024»; b) perché l’anticipo della decisione alla data del 10 maggio 2024 non era stato in alcun modo preannunciato alla società ADS Montanara; c) perché la pubblicazione della decisione contenuta nel Comunicato n. 79/2024 era avvenuta nel tardo pomeriggio del giorno venerdì 10 maggio 2024 e non era stata comunicata (incombenza non prescritta, ma opportuna nella particolare situazione), con la conseguenza della eccessiva difficoltà di presentazione del preavviso di reclamo entro la mezzanotte dello stesso giorno. La esposta convinzione del Collegio poggia su una corretta applicazione delle disposizioni generali contenute nel Codice Sportivo; in particolare: - CGS FIGC - Art. 44 Principi del processo sportivo: “1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.… Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori”. -    CGS CONI - Art. 2, co. 2: “Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”. - CGS FIGC - Art. 50 Poteri degli organi di giustizia sportiva: “1. Gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 44. …È consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile”. Una corretta e coordinata lettura delle norme surrichiamate porta a ritenere che il principio della perentorietà dei termini (art. 44, comma 6), invocato dalla Corte Sportiva d’Appello e dalla FIGC, possa subire deroghe in casi eccezionali, qualora si tratti di rispettare gli altri principi generali del processo enunciati nell’art. 44, comma 1, CGS FIGC e nell’art. 2, comma 2, CGS CONI. Nella  individuazione  dei  casi  eccezionali  che  giustificano  la  deroga  sovviene  la giurisprudenza delle giurisdizioni superiori, nonché di questo stesso Collegio di Garanzia.  Per giurisprudenza costante, l’errore scusabile della parte processuale che giustifica la deroga al principio della perentorietà dei termini può derivare “da erronee rassicurazioni fornite da soggetti pubblici istituzionalmente competenti all'applicazione della normativa violata” o dal “comportamento  equivoco,  contraddittorio  o  comunque  non  lineare  dell'amministrazione, idoneo ad ingenerare convincimenti non esatti o, comunque, un errore non imputabile al ricorrente” o “da attività ictu oculi equivoche o contraddittorie poste in essere dalla P.A.”: -     Cons. Stato, Sez. V, 10 ottobre 2024, n. 8140: “La rimessione in termini per errore scusabile è un istituto di carattere eccezionale, posto che esso delinea una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnazione. La rimessione in termini è un istituto di stretta interpretazione la cui operatività deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui sussista effettivamente un impedimento oggettivo ovvero un errore scusabile in cui sia incorsa la parte processuale, determinato da fatti oggettivi, rappresentati, di regola, dall'oscurità del testo normativo, dalla sussistenza di contrasti giurisprudenziali o da erronee rassicurazioni fornite da soggetti pubblici istituzionalmente competenti all'applicazione della normativa violata”; - Cons. Stato, Sez. VII, 8 febbraio 2023, n. 1410: “La rimessione in termini per errore scusabile mira a evitare che le intervenute decadenze per decorso dei termini perentori possano danneggiare la parte che vi sia incorsa senza colpa: la sua concedibilità presuppone, pertanto, una situazione normativa confusa oppure uno stato di incertezza per l'oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma o, ancora, per contrasti giurisprudenziali esistenti o per il comportamento equivoco, contraddittorio o comunque non lineare dell'amministrazione, idoneo ad ingenerare convincimenti non esatti o, comunque, un errore non imputabile al ricorrente.”; - Cons. Stato, Sez. VII, 18 ottobre 2022, n. 8872: “In caso di omessa o erronea indicazione nel provvedimento amministrativo del termine o dell'Autorità innanzi a cui ricorrere, bisogna verificare, caso per caso, che siffatta mancanza o l'erronea indicazione abbiano determinato un'obiettiva incertezza sugli strumenti di tutela approntati dalla legge a favore dell'interessato. Detta omissione, pertanto, può determinare il riconoscimento dell'errore scusabile e la conseguente rimessione in termini, solo quando lo stato d'incertezza sia giustificato dall'oscurità e ambiguità della normativa applicabile, dal cambiamento del quadro legislativo, da contrasti in giurisprudenza o ancora da attività ictu oculi equivoche o contraddittorie poste in essere dalla P.A.”. Anche questo Collegio di Garanzia ha seguito questa linea; si vedano: - Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 19 settembre 2018, n. 59, ove è stato ritenuto che l’esercizio del potere di abbreviazione dei termini di impugnazione del Presidente Federale di cui all’art. 33, comma 11, CGS della FIGC – finalizzando a garantire la sollecita conclusione dei procedimenti per esigenze sportive e organizzative delle competizioni – non può determinare la violazione o la eccessiva riduzione delle prerogative di difesa dei soggetti sanzionati e che il termine di 48 ore per l’impugnazione della sanzione può costituire una lesione del diritto di difesa sancito a livello nazionale e sovranazionale, anche in considerazione del fatto che – non essendo previste particolari forme di notifica o comunicazione del Comunicato Ufficiale – il termine di 48 ore per la proposizione del reclamo dinanzi alla Corte Sportiva di Appello decorrerebbe dal momento della pubblicazione del Comunicato, rendendo ulteriormente gravosa la possibilità di conoscere immediatamente il contenuto della decisione e di predisporre la difesa. - Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 20 maggio 2025, n. 33, ove sono stati ribaditi i medesimi principi, con particolare riferimento all’art. 52 CGS FIGC, in fattispecie simile a quella in discussione nel presente processo. In conclusione, ha errato la Corte Sportiva d’Appello Territoriale nel negare alla ASD Montanara Calcio la richiesta rimessione in termini per l’esecuzione delle formalità prescritte in occasione della presentazione del preannuncio di reclamo con i termini ridotti operanti nella specie, atteso che ricorrevano i presupposti per l’applicazione di quanto previsto dall’art. 50, commi 1 e 5, CGS FIGC. Peraltro, sul punto specifico sollevato nel ricorso della ADS Montanara Calcio, cioè sul contenuto del C.U. n. 78/2024 (con il preannuncio della data della decisione sportiva per il successivo C.U. del 15 maggio 2024), nulla ha detto la Corte Sportiva d’Appello, con una evidente omissione di motivazione. Si precisa che tale rimessione in termini deve ritenersi necessaria esclusivamente per la presentazione del preavviso di ricorso, in quanto il ricorso stesso risulta presentato nei termini secondo l’art. 52 stesso CGS. Valuterà la Corte di merito, cui viene rimessa la causa, se il ricorso tempestivamente presentato possa ritenersi facente le funzioni anche del preavviso, attesa la ristrettezza dei termini ridotti per l’esecuzione di entrambe le formalità e la chiarezza e completezza del reclamo presentato, ovvero se sia comunque necessaria la formalizzazione di un preavviso da effettuare nel termine rinnovato da concedere alla parte.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Seconda: Decisione n. 33 del 20/05/2025

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Comitato Regionale Lombardia FIGC - LND, pubblicata nel C.U. n. 56 del 7 marzo 2024, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del reclamo proposto dai suddetti ricorrenti avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al C.U. n. 48 del 9 febbraio 2024, che ha comminato, ai sensi dell'art. 35 CGS FIGC, la squalifica fino al 4 febbraio 2026 a carico del sig. omissis

Impugnazione Istanza: SSD Ausonia 1931 e omissis / FIGC

Massima: Annullata la decisione della CSAT che aveva dichiarato inammissibile il reclamo per il tardivo deposito in data 12/02/2024 (lunedì) del preannuncio reclamo rispetto alla gara del 09/02/2024 (venerdì) in quanto questi è avvenuto nel termine di due giorni previsto dall’art. 76 CGS…Il ricorso è ammissibile, sussistendo una chiara e univoca denuncia di invalidità della Decisione impugnata per violazione del dovere di corrispondenza alla domanda di giustizia rivolta all’Organo Federale competente; in aggiunta, l’operata devoluzione ulteriore del merito stesso dell’impugnazione, pur richiedendo accertamenti di fatto inibiti in questa sede, contribuisce a qualificare e specificare oltremodo l’interesse leso dall’errore di attività compiuto dal Giudice Federale. Il ricorso, inoltre, è fondato. Premesso che la Decisione impugnata non fa applicazione della fonte normativa di abbreviazione del termine di proposizione del reclamo, sopra la quale univocamente si fonda la difesa della Parte resistente, appare evidente come quest’ultima rimane incompatibile con la pretesa di conseguire ugualmente il rigetto del ricorso (ove) in assenza della riferita correzione della motivazione. Il che induce a ritenere, per un verso, che l’affermazione dei ricorrenti in ordine al dovuto computo dei termini ordinari non risulta in alcun modo contrastata circa l’attitudine (almeno) a invalidare la Decisione; per altro verso, che l’onere di compiuta allegazione dei presupposti di applicazione del regime normativo alternativo spetta alla Parte che innovativamente lo viene promuovendo qui. Ritiene il Collegio che non consta in alcun modo trattarsi, quanto alla vicenda da cui muove il giudizio, di evento sportivo collocabile nelle «fasi finali dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi dilettanti (stagione sportiva 2023/2024)», vale a dire inerente all’ambito applicativo del regime speciale asseritamente disciplinante le condizioni di ammissibilità del reclamo di cui occupa. Né può indursi dalla mera datazione dell’evento sportivo (3 febbraio 2024) alcuna notorietà riguardante la fase del campionato rilevante, al contrario potendosi ragionevolmente inferire proprio dalla stessa che non trattavasi di alcuna gara della fase finale, quanto – e piuttosto – della stagione regolare. Dunque, non è dato ritenere che la dichiarazione di inammissibilità del reclamo possa riuscire fondata sulla base, alternativa rispetto a quella impiegata dal Giudice Sportivo (la cui ratio decidendi pure ne implica l’esclusione), della normativa speciale di abbreviazione dei termini. Ciò che esime, peraltro, da un sindacato di intima sostenibilità della stessa normativa sulla base dei principi del processo sportivo sanciti dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI ove soltanto si consideri che l’insieme degli adempimenti (i.e., atti e attività) ai quali dare corso per preservare modalità distese quanto effettive di difesa in giudizio, nel quale si riassume l’onere complessivo del preannuncio, risulterebbe – all’estremo – esigibile in un numero non esattamente pre-stabilito di ore (fin-anche) di un giorno festivo. Tanto osservato, non può esporsi al dubbio che nella fattispecie il preannuncio sia intervenuto nel primo giorno utile successivo a quello di scadenza, coincidente con la domenica; in tal modo, i ricorrenti hanno acquisito il diritto di proporre il reclamo nel termine ulteriore decorrente dall’invio dei documenti richiesti, e nel limite di tale nuova scadenza hanno debitamente proposto il mezzo di impugnazione. Né si può opporre, come sostenuto dal difensore della Federazione nel corso della discussione orale, che il c.d. “preannuncio” si estranei dalla disciplina ordinaria di cui all’art. 52 CGS, dato che la disciplina dei termini ivi dettata è intesa al governo, in generale, del loro “computo” e non già alla disciplina, in particolare, di singoli atti o attività del procedimento.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0144/CSA del 21 Febbraio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 77 del 18.01.2024

Impugnazione – istanza: - Orvietana Calcio S.r.l./Ghiviborgo VDS

Massima: La preliminare eccezione di inammissibilità/irricevibilità del ricorso al Giudice Sportivo, sul duplice presupposto della non contestuale trasmissione del preannuncio di reclamo e dell’autorizzazione all’addebito sul conto campionato del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, nonché dell’omesso invio alla controparte della prova di tale trasmissione, è infondata, in quanto frutto di una distorta lettura del combinato disposto degli artt. 48, comma 2, e 65 C.G.S.. Premesso che la GSD Ghiviborgo ha dato prova di avere inviato (alla segreteria del Giudice Sportivo) l’autorizzazione all’addebito, nello stesso giorno dell’invio della dichiarazione di preannuncio, quindi senza alcuna alterazione del termine di cui all’art. 67, comma 1, comma, 2 C.G.S. e con ciò sostanzialmente osservando anche il requisito della contestualità, nessuna disposizione prevede l’onere, a carico della società ricorrente/reclamante, di notiziare la controparte di tale adempimento, peraltro di natura eminentemente amministrativa e funzionale ad incardinare il procedimento, ma che nulla ha a che vedere con la regolare instaurazione del contraddittorio.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0120/CSA del 25 Gennaio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 69 del 22.12.2023

Impugnazione – istanza: - G.S. Arconatese 1926

Massima: Il ricorso è inammissibile per il mancato rispetto dei termini previsti nell’art. 71 CGS, commi 2 e 3, in quanto sia il preannuncio di reclamo che il reclamo stesso sono stati depositati in data 28 dicembre 2023 e quindi in data successiva alla scadenza dei termini previsti dalle suddette norme.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0067/CSA del 5 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico FIGC, di cui al Com. Uff. n. 042/Campionati Giovanili del 03.11.2023

Impugnazione – istanza: - Calcio Lecco 1912 Srl

Massima: E’ inammissibile per tardività il reclamo avverso la squalifica del calciatoreInfatti, a fronte della pubblicazione del Comunicato Ufficiale n.042 - recante la sanzione impugnata - avvenuta in data 03.11.2023, la società Lecco ha depositato il preannuncio di reclamo tramite l’apposita piattaforma di Processo Sportivo Telematico Figc solo in data 08.11.2023 (5 giorni dopo, a fronte del termine di 2 giorni previsto dall’art.71, comma 2, del C.G.S.). Considerata tale violazione, la società Lecco avrebbe dovuto depositare i motivi di reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale (come previsto dall’art.71, comma 3, del C.G.S. per il caso di mancato – tempestivo - deposito del preannuncio di reclamo), avendo, invece, provveduto all’incombente solo il successivo 10.11.2023 (che avrebbe comportato il rispetto del termine di 5 giorni dal deposito del preannuncio come previsto dal comma 5 dell’art.71 del C.G.S. solo in caso di rispetto del precedente termine di cui al comma 2, che, invece, nel caso di specie risulta  violato).

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0047/CSA del 14 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 98 del 13.12.2023

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Active Network Futsal/Meta Catania

Massima: E’ inammissibile il reclamo avvero la sanzione della perdita della gara inflitta dal giudice sportivo poiché tardivo…Il C.U. n.98 con il quale è stata pubblicata la decisione oggetto di reclamo è del 13 ottobre 2023. Sotto un primo profilo l’art 71 comma 2 del C.G.S. stabilisce che “Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte, entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare". Nel caso in esame, la società reclamante ha trasmesso il preannuncio di reclamo a mezzo PEC in data 17.10.2023, e dunque oltre il termine di due giorni previsto dalla norma citata, anche tenuto conto della circostanza che il termine del 15 ottobre cadeva di domenica (giorno festivo) e che, a norma dell’art. 52, comma 4, C.G.S. il termine avrebbe dovuto essere postergato al 16.10.2023. Sotto altro profilo l’art 71 comma 3 del C.G.S. stabilisce che “Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte, entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”. Ne consegue che la società reclamante avrebbe dovuto depositare il reclamo presso la Segreteria di questa Corte entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della Decisione del Giudice Sportivo e, pertanto, entro il termine ultimo del 18.10.2023. Poiché il deposito del reclamo sulla piattaforma digitale-telematica PST-FIGC è stato eseguito dalla reclamante soltanto in data 20.10.2023, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0042/CSA del 7 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 28 del 03.10.2023

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Barletta 1922

Massima: Inammissibile il reclamo per tardività. Secondo il disposto dell’art 71 comma 2 del CGS “Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte, entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare". Il C.U. sul quale è stata pubblicata la decisione oggetto di reclamo è del 3 ottobre 2023. La soc. Barletta ha trasmesso il preannuncio di reclamo per pec il 5 ottobre 2023 ma caricato lo stesso sul PST il 6 ottobre 2023, oltre il termine di due giorni previsto dalla norma citata. Ne consegue che, nel caso di specie, ai fini della decorrenza del termine di 5 giorni per la proposizione del reclamo di cui all'art. 71, comma 3, CGS, non risulta applicabile quanto disposto dal terzo periodo del comma 5 dello stesso art.  71, CGS, che prevede quale dies a quo quello di ricezione di copia dei documenti - tempestivamente - richiesti. Essendo il deposito del reclamo avvenuto il 10 ottobre 2023, decorsi cioè 7 giorni e non 5 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata, sullo stesso, ai sensi dell’art 71, comma 3, CGS, questa Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0033/CSA del 2 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 31 del 10.10.2023

Impugnazione – istanza: - Monte Prodeco S.r.l. - calciatore F.G.

Massima: E’ inammissibile il reclamo avverso la squalifica del calciatore poiché il preannuncio di reclamo è stato depositato (mediante caricamento sul PST) in data 13.10.2023, quindi oltre il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata (10.10.2023), così come previsto dall’art. 71, comma 2, C.G.S.. Benvero, pur a fronte dell’inefficacia del preavviso, il reclamo avrebbe comunque potuto produrre i suoi effetti, ove depositato entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione della decisione: tuttavia, come si è detto, il deposito è avvenuto (mediante caricamento sul PST) solo in data 17.10.2023, quindi ben oltre il suddetto termine di cui all’art. 71, comma 3, C.G.S..

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 177/CSA del 22 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 LND-FIGC, di cui al Com. Uff. n.673 del 18.02.2023

Impugnazione – istanza: ASD Gear Piazza Armerina/ASD GS Giovinazzo C5

Massima:seppure la consegna del preannuncio di reclamo, peraltro privo della richiesta di trasmissione dei documenti ufficiali di gara, inoltrato il 19 febbraio 2023 dalla società Gear Piazza Armerina alla società Giovinazzo, non sia andata a buon fine (cfr. Avviso di mancata consegna del 19.02.2023 ore 20:20:35 in atti), con causale Il messaggio è stato rifiutato dal sistema, tuttavia, il reclamo è stato inoltrato, questa volta con esito positivo della trasmissione pec anche alla società Giovinazzo, in data 23.02.2023 e, pertanto, entro 5 giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale impugnato, come prescritto dall’art. 71, comma 3, del C.G.S. Di conseguenza ogni eventuale profilo di inammissibilità risulta superato.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 124/CSA del 1 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 40 del 20.12.2022

Impugnazione – istanza: Sig.ra L.G.

Massima: E’ inammissibile il reclamo proposto dalla madre del calciatore sanzionato con la squalifica in quanto il preannuncio di reclamo non solo è stato inoltrato oltre il termine di cui all’art. 71, comma 2, C.G.S., ma, per di più, risulta sottoscritto personalmente dal giovane calciatore che, in quanto minore di età, è privo della capacità di agire (non a caso il reclamo risulta invece sottoscritto dalla di lui madre, quale esercente la potestà genitoriale).

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 144/CSA del 14 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 370 del 16.12.2021

Impugnazione – istanza: - A.S.D. PGS Luce Messina/ FUTSAL POLISTENA

Massima: Il reclamo della società in merito alla mancata disputa della gara è inammissibile sotto un duplice profilo….In violazione dell’art. 71, commi 2 e 3, C.G.S., difatti, la reclamante non risulta aver prodotto alcun preannuncio di reclamo nei termini fissati dalla norma, né il reclamo stesso risulta essere stato inviato alla controparte

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