C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 26/02/2020 – Delibera – GARA DEL 21/02/2020: ORAZIANA VENOSA – RIPACANDIDA

GARA DEL 21/02/2020: ORAZIANA VENOSA – RIPACANDIDA

Il Giudice Sportivo; Letti gli atti ufficiali di gara; Ritenuto che ai sensi dell’articolo 66 del C.G.S. i procedimenti innanzi ai Giudici sportivi possono essere instaurati d’ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; Verificato, come da C.U. n. 5 CR Basilicata del 19.07.2019, (LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETA’), che per la stagione sportiva 2019/2020 “Alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2000 in poi. L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva”; Constatato, come da distinta di gara, che il Ripacandida violando la precitata prescrizione, schierava in distinta e faceva prendere parte alla gara due calciatori PELLEGRINO CRISTOFER N 7 e PEPE DANIELE N 14, nati nel 2005 che alla data della disputa della gara non avevano compiuto il 15° anno di età; Accertato presso l’ufficio tesseramenti del CR Basilicata che si tratta di tesserati del ASD RIPACANDIDA nati rispettivamente il 22.02.2005 e il 26.11.2005; DELIBERA - di non omologare il risultato conseguito sul campo e pertanto di assegnare, ai sensi dell’articolo 10 comma 6 lettera a) del C.G.S., gara persa al RIPACANDIDA con il seguente punteggio: ORAZIANA VENOSA – RIPACANDIDA 3-0; - di comminare a carico del RIPACANDIDA l’ammenda di €. 100,00 in assenza di recidiva per la posizione irregolare dei calciatori; - di inibire fino al 04.03.2020 LETTIERI ANTONIO, quale Dirigente accompagnatore del ASD Ripacandida.

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