C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 123 del 30/06/2020 – Delibera – Gara Under 17 Regionale Hellas Vulture – Invicta Matera del 21 dicembre 2019
Gara Under 17 Regionale Hellas Vulture - Invicta Matera del 21 dicembre 2019
Il GIUDICE SPORTIVO CONSIDERATO il provvedimento pubblicato sul C.U. n. 69 del 17.01.2020 relativo alla gara del 21.12.2019 HELLAS VULTURE – INVICTA MATERA con il quale, avvalendosi dell'art. 50 C.G.S (Poteri degli Organi di Giustizia Sportiva) rimetteva alla Procura Federale F.I.G.C. di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine; – sia con riferimento alle evidenti discrasie tra quanto riportato negli atti ufficiali di gara e quanto denunciato dalle due società in merito alla partecipazione al gioco di calciatore sostituito e, per l'effetto, sospende ogni decisione in merito alla omologazione del risultato della partita HELLAS VULTURE-INVICTA MATERA sino all'esito delle risultanze istruttorie dell'Organo competente che accerti eventuali condotte previste dall'art. 10 C.G.S.; – sia in considerazione dei gravi fatti violenti descritti nei citati atti per gli eventuali provvedimenti da adottarsi nonché in relazione al comportamento delle parti tutte, durante la gara e nelle fasi immediatamente successive alla stessa; PREMESSO che in ordine al secondo punto di detta indagine nulla in più è emerso rispetto ai fatti riportati negli atti ufficiali di gara e di conseguenza già oggetto di sanzioni da parte dell'Organo Giudicante; ATTESO che, ai sensi dell'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva comma 1, i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura Federale”, oltre ai rapporti del D.G.; CONSTATATO che dalle risultanze istruttorie è confermata la discrasia tra le affermazioni del D.G. e quelle di entrambe le società sul numero di giocatori in campo a seguito della sostituzione del giocatore PERRONE DOMENICO dell'Invicta Matera, pertanto è potere di questo Giudice valutare le prove in atti; VISTI gli atti di indagine della Procura Federale protocollo del 17.06.2020 da cui si evince, per espressa ammissione dei tecnici De Rosa Gerardo Giovanni e Stasolla Francesco, che la società Invicta Matera ha giocato, per un lasso di tempo durante la gara citata, con 11 atleti in campo, nonostante una precedente espulsione, a causa di arbitrario rientro in campo del giocatore Perrone Domenico in precedenza sostituito; CONSIDERATO che la regola 3, n. 3 del Regolamento Giuoco Calcio definisce perfezionata la sostituzione al momento dell'ingresso in campo del giocatore subentrante, pertanto a nulla rileva il tentativo da parte dei Tecnici dell'Invicta Matera di far uscire dal campo il giocatore subentrante in luogo dell'ormai sostituito Perrone Domenico; RITENUTA applicabile la norma di cui all'art. 10 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui “Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare; d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione.”; VALUTATO dagli atti di indagine della Procura Federale che il numero dei giocatori in campo dell'Invicta Matera, per un lasso di tempo durante il gioco, era superiore a quello consentito dal regolamento, con conseguente violazione sulla regolarità di svolgimento della gara; DELIBERA, Sciogliendo la precedente riserva pubblicata sul C.U. n. 69 del 17.01.2020: – di non omologare il risultato conseguito sul campo della gara Under 17 Hellas Vulture – Invicta Matera del 21.12.2019 e, per l'effetto, disporre di assegnare d'ufficio la gara persa per la società Invicta Matera con il seguente risultato Hellas Vulture – Invicta Matera 3-0; – di squalificare per n. 1 (una) gara il calciatore della società Invicta Matera n. 3 Perrone Domenico per essere rientrato irregolarmente sul terreno a gioco in corso a seguito di perfezionata sostituzione.