C.R. BASILICATA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 23/09/2020 – Delibera – DEFERIMENTO (N.Prot. n° 13911/647pfi19-20/MDL/jg del 25 GIUGNO 2020) BLONNA BIAGIO, LAMORTE SAMUELE, LAMORTE GIUSEPPE, NIGRO GIUSEPPE ALEX, CORDISCO MICHELE, GUGLIELMI PIETRO, SOCIETA’ A.S.D. SOCCER FIVE RAPOLLA 2004

DEFERIMENTO (N.Prot. n° 13911/647pfi19-20/MDL/jg del 25 GIUGNO 2020) BLONNA BIAGIO, LAMORTE SAMUELE, LAMORTE GIUSEPPE, NIGRO GIUSEPPE ALEX, CORDISCO MICHELE, GUGLIELMI PIETRO, SOCIETA’ A.S.D. SOCCER FIVE RAPOLLA 2004

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, composto dagli Avvocati: Michele Messina - Presidente – Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi – Componenti; PREMESSO Che il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, con nota a mezzo PEC pervenuta in data 25 GIUGNO 2020, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferivano al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA:  Sig. BLONNA BIAGIO, all’epoca dei fatti Presidente nonché allenatore di Base (codice 113.576) tesserato dalla società A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 per la violazione:  dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, C.G.S., art. 32, commi 2 e 7, C.G.S., anche in relazione all’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, art. 39 N.O.I.F., per aver consentito o comunque di non aver impedito al calciatore sig. Lamorte Samuele, di prendere parte sotto falso nome e pur non avendone titolo in quanto già tesserato per la Società A.S. Melfi S.r.l. alle seguenti gare: - A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 – Real Balvano del 22/09/2019;

Irsina Calcio - A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 del 29/09/2019; - Inter Club Walter Zenga San Fele - A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 del 13/10/2019 tutte valevoli per il Campionato di Prima Categoria - Girone A – organizzato dalla L.N.D. – C. R. Basilicata.  Dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 2, comma 1 ed art. 4, comma 1, C.G.S., art. 5, comma 1 ed art. 32, comma 2 e 7, C.G.S., anche in relazione all’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico per avere, nella sua qualità di allenatore della società A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004, coscientemente e consapevolmente utilizzato il calciatore sig. Lamorte Samuele in posizione irregolare, in quanto tesserato per altra società, consentendo allo stesso di partecipare alle gare declinando false generalità anche grazie a documentazione non conforme a quella federale; • Sig. CORDISCO MICHELE, all’epoca dei fatti Dirigente della Società A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004, per la violazione dell’art. 4, comma 1, dell’art. 2, commi 1 e 2, C.G.S., anche in relazione all’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, all’art. 39, C.G.S., nonché dell’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale delle società A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 nelle gare Irsina Calcio - A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 del 29/09/2019 e Inter Club Walter Zenga San Fele - A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 del 13/10/2019 entrambe valevoli per il Campionato di Prima Categoria, in cui è stato impiegato sotto falso nome ed in posizione irregolare, in quanto tesserato per altra società, il calciatore sig. Lamorte Samuele sottoscrivendo le relative distinte di gara e attestando in tal modo il regolare tesseramento dei calciatori ivi indicati così consentendo che lo stesso partecipasse alle rispettive gare; Sig. GUGLIELMI PIETRO, all’epoca dei fatti Dirigente della società A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004, per la violazione dell’art. 4, comma 1, dell’art. 2, commi 1 e 2, C.G.S., anche in relazione all’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, all’art. 39, C.G.S., nonché dell’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale delle società A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 nella gara A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 – Real Balvano del 22/09/2019 valevole per il Campionato di Prima Categoria, in cui è stato impiegato sotto falso nome ed in posizione irregolare, in quanto tesserato per altra società, il calciatore sig. Lamorte Samuele sottoscrivendo le relative distinte di gara e attestando in tal modo il regolare tesseramento dei calciatori ivi indicati, consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara pur non avendone titolo;  Sig. LAMORTE SAMUELE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S. Melfi s.r.l., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, dell’art. 2, commi 1 e 2, art. 5 comma 1, nonché art. 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione all’art. 39 delle NOIF, per aver preso parte nelle fila della A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 alle sottoindicate gare: - A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 – Real Balvano del 22/09/2019; - Irsina Calcio - A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 del 29/09/2019; - Inter Club Walter Zenga San Fele - A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 del 13/10/2019 Tutte valevoli per il Campionato di Prima Categoria - Girone A – organizzato dalla L.N.D. – C. R. Basilicata, sotto falso nome e senza averne titolo in quanto già tesserato per altra Società;  Sig. LAMORTE GIUSEPPE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, dell’art. 2, commi 1 e 2, C.G.S., per aver consentito o comunque per non aver impedito al sig. Lamorte Samuele, fratello, di prendere parte alle gare A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 – Real Balvano del 22/09/2019 e Irsina Calcio - A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 del 29/09/2019 valevoli per il Campionato di Prima Categoria - Girone A – organizzato dalla L.N.D. – C. R. Basilicata nelle fila della società A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 utilizzando consapevolmente le proprie generalità e ben conoscendo che lo stesso non poteva prendere parte alle stesse in quanto già tesserato con altra Società;  Sig. NIGRO GIUSEPPE ALEX, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 nonché dell’art. 2, commi 1 e 2, C.G.S. per aver consentito o comunque per non aver impedito al sig. Lamorte Samuele, di prendere parte alla gara Inter Club Walter Zenga San Fele - A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 del 13/10/2019 valevoli per il Campionato di Prima Categoria - Girone A – organizzato dalla L.N.D. – C. R. Basilicata nelle fila della società A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 utilizzando consapevolmente le proprie generalità e ben conoscendo che lo stesso non poteva prendere parte alla stessa in quanto già tesserato con altra Società;La Società A.S.D. SOCCER FIVE RAPOLLA 2004 (matricola 914685), ai sensi dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta in relazione della condotta posta in essere dai propri tesserati; Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nella seduta del 25 LUGLIO 2020, constatata la regolarità delle comunicazioni a tutti i Deferiti, a mezzo PEC e Raccomandata A/R indirizzate e dato atto della loro presenza, raccoglieva e verbalizzava la volontà di questi di conferire mandato per la rappresentanza e difesa all’Avv. Luigi Angelucci, già nominato Difensore di fiducia da BLONNA BIAGIO e dalla Società A.S.D. SOCCER FIVE RAPOLLA 2004, che accettava formalmente l’incarico mediante sottoscrizione del verbale; Che il medesimo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA dava, in quella sede, atto della presenza dell’Avv. Michele Sibillano per la PROCURA FEDERALE e una volta verificata l’indisponibilità dei Deferiti ad accedere all’ipotesi di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall’art. 127 C.G.S. vigente regolata, dava ingresso alla fase dibattimentale; Che la PROCURA FEDERALE e per essa l’Avv. Sibillano, preliminarmente chiedeva di essere abilitata a prendere visione della memoria difensiva dalla Difesa di BLONNA BIAGIO e della Società A.S.D. SOCCER FIVE RAPOLLA 2004 a mezzo PEC prodotta e successivamente, una volta esaminatone il contenuto, si riportava integralmente all’Atto di Deferimento, ne illustrava i motivi, formulando le seguenti richieste di sanzioni e così, per: BLONNA BIAGIO: inibizione per anni 2 (DUE); CORDISCO MICHELE: inibizione per mesi 4 (QUATTRO); GUGLIELMI PIETRO: inibizione per mesi 2 (DUE);  LAMORTE SAMUELE: squalifica per anni 2 (DUE); LAMORTE GIUSEPPE: squalifica per mesi 2 (DUE); NIGRO GIUSEPPE ALEX: squalifica per mesi 6 (SEI);  SOCIETA’ A.S.D. SOCCER FIFE RAPOLLA 2004: comminarsi € 1.000,00 (mille/00) di ammenda con penalizzazione di punti 5 (CINQUE) in Classifica da scontare nel prossimo Campionato di competenza; Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA procedeva, ancora in quella sede, all’audizione del Deferito BLONNA BIAGIO il quale contestava, in quanto insussistenti, gli addebiti nei confronti suoi, del Sodalizio e degli altri tesserati mossi e nell’Atto di Deferimento compendiati; Che interveniva, nondimeno, l’Avv. Angelucci, il quale, nell’interesse di tutti i suoi Assistiti, chiedeva il riascolto di LAMORTE GIUSEPPE sulle circostanze di cui alle deposizioni dallo stesso, in sede investigativa innanzi alla PROCURA FEDERALE rese, insistendo per l’acquisizione delle distinte relative alle prime sette gare del Campionato Seconda Categoria disputatesi nella Stagione Sportiva 2018/2019; Che l’Avv. Michele Sibillano per la PROCURA FEDERALE formalizzava opposizione all’ammissione delle istanze dalla Difesa dei Deferiti avanzate, qualificandole superflue in quanto afferenti dichiarazioni nel corso delle indagini incartate e al fascicolo dibattimentale già acquisite e il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA a scioglimento della riserva colà assunta, con Ordinanza del 27 Agosto 2020 a mezzo PEC notificata, disponeva l’audizione del Deferito LAMORTE GIUSEPPE per il 07 Settembre 2020 procedendo al contestuale reperimento del sollecitato carteggio; Che nel corso di quella seduta, la PROCURA FEDERALE e per essa l’Avv. Sibillano chiedeva, in forza delle ragioni nelle depositate note di udienza meglio rappresentate, la revoca del sopra richiamato provvedimento e l’Avv. Angelucci in rappresentanza di tutti i Deferiti e ancora BLONNA BIAGIO e lo stesso LAMORTE GIUSEPPE personalmente, insistevano per l’accoglimento delle istanze istruttorie all’udienza del 25 Luglio 2020 già formulate; Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, a scioglimento di nuova riserva il 07 Settembre 2020 assunta, con Ordinanza del 12 Settembre 2020 a mezzo PEC trasmessa, richiamati, condivisi e sposati i Principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e del Giusto Processo (art. 44 C.G.S.) e ancora il diritto delle parti di essere ascoltate (art. 49, comma 8, C.G.S.) e valorizzati, nondimeno, i Poteri agli Organi di Giustizia Sportiva assicurati riguardo l’assunzione dei mezzi di prova (art. 50, comma 3, C.G.S. e art. 57, comma 1, C.G.S.), rigettava, per le ragioni ivi compendiate, le richieste dalla PROCURA FEDERALE sul punto avanzate e fissava l’udienza del 15 Settembre 2020 per l’audizione del Deferito LAMORTE GIUSEPPE; Che a quella seduta intervenivano gli Avv. Michele Sibillano e Ferdinando Venezia per la PROCURA FEDERALE, l’Avv. Luigi Angelucci per tutti i propri Assistiti e i Deferiti, BLONNA BIAGIO e LAMORTE GIUSEPPE che testualmente dichiarava: “Ho giocato due partite del Campionato 2019/2020, Soccer Five Rapolla 2004 – Balvano e Irsina - Soccer Five Rapolla 2004, come già dichiarato alla Procura Federale in sede di audizione. Dichiaro altresì di non essermi fatto capire in sede di indagine perché in quella sede ho dichiarato di non giocare da due anni e in realtà io, anche nella stagione 2018/2019 ho disputato le prime 3/4 partite. Dichiaro, inoltre, che le dichiarazioni da me rese innanzi alla Procura Federale sono state da me sottoscritte ma non rilette in quanto l’ora era tarda e dovevo andare a lavorare e quindi è stato un mio errore non aver prestato attenzione a quanto in quella sede dichiarato”; Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA procedeva all’acquisizione della documentazione (Distinte del Campionato di Seconda Categoria – Girone A 2018/2019) dalla Difesa richiesta; Che, una volta incartata la deposizione, l’Avv. Michele Sibillano sollecitava la trasmissione alla PROCURA FEDERALE, per le attività di sua competenza, delle dichiarazioni da LAMORTE GIUSEPPE verbalizzate e con esse dell’acquisita documentazione e riportatosi all’Atto di Deferimento, confermava le richieste in data 25 Luglio 2020 formalizzate; Che l’Avv. Angelucci, richiamate le Difese in atti, concludeva insistendo, in forza delle ragioni diffusamente rappresentate, per il proscioglimento di tutti i Deferiti, associandosi alla richiesta dalla PROCURA FEDERALE avanzata di trasmissione in suo favore delle distinte di gara; Tanto premesso e procedutosi nei sopra riportati termini alla ricognizione dei fatti e dello svolgimento del procedimento, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nell’aggiornata udienza del 23 SETTEMBRE 2020, vagliata la propria competenza ed esaminati gli atti a tutti i Deferiti e alla SOCIETA’ A.S.D. SOCCER FIVE RAPOLLA 2004 relativi per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti: Ritenuto come gli eventi dalla PROCURA FEDERALE ricostruiti e contestati e in sede dibattimentale da questo Collegio, accuratamente e in forza delle prerogative istruttorie dagli artt. 50, comma 3 e 57, comma 1, C.G.S. riconosciutegli, esaminati, possano dirsi (senza alcuna indebita sovrapposizione con l’attività investigativa dall’Organo Requirente condotta, da quest’ultimo con le prodotte note di udienza del 07 Settembre 2020 per vero immotivatamente temuta), effettivamente acclarati; Rilevato come, dall’esame della documentazione in atti versata e in particolare, dalle dichiarazioni dal Deferito LAMORTE GIUSEPPE innanzi alla PROCURA FEDERALE rese ed ivi liberamente sottoscritte, risulti come questi, inizialmente, avesse affermato di aver preso parte solo alle prime due partite del Campionato di Prima Categoria Girone A - Stagione Sportiva 2019/2020, salvo poi “ritrattare” nel momento in cui gli veniva mostrata documentazione fotografica comprovante la presenza, sia in campo che negli spogliatoi, del fratello LAMORTE SAMUELE, da lui medesimo riconosciuto ed evidenziato con un cerchio e come, conseguentemente, avesse ammesso l’estraneità ai fatti, di essere infortunato da anni e di non poter giocare e, pertanto, di non aver disputato nessuna partita nella Stagione 2019/2020, deducendo come il fratello avesse giocato al suo posto utilizzando il suo nome; Osservato, nondimeno, come lo stesso Deferito LAMORTE GIUSEPPE, sempre in corso di audizione, avesse, innanzi alla PROCURA FEDERALE, dichiarato di non aver fornito alcun documento alla SOCIETA’ A.S.D. SOCCER FIVE RAPOLLA 2004 e, pertanto, di non sapere come altri avessero potuto giocare a suo nome, ragion per cui, dissociandosi da qualsiasi condotta strana ed antisportiva che la Società avesse potuto adottare per utilizzare impropriamente il suo nome e far giocare qualcun altro al suo posto, ammetteva come suo fratello, LAMORTE SAMUELE, nella Stagione Sportiva 2019/2020 avesse disputato sotto falso nome sicuramente le prime due partite di Campionato contro il Balvano e l’Irsina. Considerato come, nella medesima circostanza, lo stesso LAMORTE GIUSEPPE, attestava come in un primo momento avesse cercato semplicemente di tutelare suo fratello e successivamente pensato di dover ammettere le sue responsabilità e quelle della Società; Ritenuto, ulteriormente, come, dall’incrociato e sinottico confronto tra le sopra riportate dichiarazioni (fino a prova contraria liberamente e senza costrizione di sorta verbalizzate, che l’incolpato avrebbe, comunque, ove frutto di amnesia o di errori ricognitivi, potuto contestualmente chiedere di correggere, ovvero ancora, all’esito della notifica dell’avviso di conclusioni indagini della PROCURA FEDERALE e quindi prima della comunicazione di avvenuto Deferimento formalmente contestare) e quelle dallo stesso Deferito in sede dibattimentale rese, siano emersi elementi incongruenti, contraddittori, mai complementari e/o sovrapponibili e tali, in ogni caso, da far ritenere le seconde, deboli, scarsamente credibili, non convincenti e in definitiva, irrilevanti ai fini della Decisione, perché riconducibili, ad avviso di questo Collegio, ad un estremo tentativo di sollevare il Sodalizio di appartenenza e gli altri Deferiti dalle responsabilità loro rispettivamente ascritte; Valutato, ancora, come nel medesimo contesto probatorio le dichiarazioni da NIGRO GIUSEPPE ALEX alla PROCURA FEDERALE offerte (ove affermava di non ricordare, anzi di escludere, di aver giocato la partita, del 13/10/2019, Inter Club Walter Zenga San Fele – SOCIETA’ A.S.D. SOCCER FIVE RAPOLLA 2004) risultino documentalmente smentite dalla circostanza in forza della quale il suo nome risultava invece iscritto in distinta, dalla cui lettura è possibile ottenere conferma di come questi avesse operato il riconoscimento con documento di identificazione provvisorio (fattispecie riscontrata anche riguardo la posizione di LAMORTE GIUSEPPE); Tenuto, altresì, conto delle deposizioni alla PROCURA FEDERALE dal Responsabile dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Basilicata rese, il quale sosteneva come, sia per LAMORTE GIUSEPPE che per NIGRO GIUSEPPE ALEX, non fosse stata avviata nessuna pratica per emissione cartellino e come, pertanto, non fosse possibile che per tali calciatori, potesse essere stato stampato un documento cartaceo provvisorio; Considerato come le tesi dalla Difesa dei Deferiti elaborate non possano trovare accoglimento neppure con mirato riferimento alla testimonianza cd. de relato del primo denunciante Tamarazzo e neanche alla contestata genuinità e veridicità delle foto sul profilo facebook (di per sé solo, per vero, irrilevante ai fini istruttori) della SOCIETA’ RAPOLLA SOCCER pubblicate, perché, indipendentemente dalla natura dell’esposto da terzi presentato e dalla provenienza delle informazioni ad esso sottese (autentiche, dirette, indirette, asseverate o meno) l’attività investigativa dalla PROCURA FEDERALE (che dalle sopra enucleate circostanze prendeva avvio) conseguentemente espletata si è comunque fatta carico, all’esito di un complesso e articolato iter investigativo, di provare la sussistenza dei contestati illeciti disciplinari; Dedotto, quindi, come alle deposizioni del Deferito LAMORTE GIUSEPPE (non inquadrabili nella fattispecie ex art. 60 C.G.S. regolata in tema di testimonianza) nel corso delle indagini acquisite, ancorché successivamente rivisitate, possa, a parere di questo Collegio, essere riconosciuto valore confessorio, a motivo anche del riconoscimento da questi operato nelle foto esibitegli, che testimoniano, aldilà di ogni ragionevole dubbio, la presenza del fratello LAMORTE SAMUELE (prestatosi alla sostituzione), sia in campo (nella formazione iniziale ma anche durante azioni di gioco) che negli spogliatoi in occasione delle partite oggetto di contestazione; Acclarato, in definitiva, come la condotta di tutti tesserati Deferiti, oltre a costituire severo pregiudizio per la regolarità delle gare scrutinate e dello stesso Campionato, integri, seppur con diverse gradazioni di responsabilità, la violazione dei Principi di lealtà, correttezza e probità, che in competizioni di qualsivoglia Categoria dovrebbero essere sempre scrupolosamente osservati, delle norme del Codice di Giustizia Sportiva e dell’Ordinamento Federale, nell’Atto di Deferimento specificamente enucleati e richiamati; Ritenuto, in conclusione, come dall’esame del voluminoso carteggio dalla PROCURA FEDERALE prodotto sia stato possibile verificare la responsabilità di tutti i Deferiti in relazione ai fatti a ciascuno di essi contestati, il Collegio confermi come: BLONNA BIAGIO, all’epoca dei fatti Presidente nonché allenatore di Base (codice 113.576) tesserato dalla società A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 debba essere chiamato a rispondere per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, C.G.S., art. 32, commi 2 e 7, C.G.S., anche in relazione all’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, art. 39 N.O.I.F, se non altro a titolo di omessa vigilanza riguardo la condotta da propri tesserati perpetrata e nondimeno, dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 2, comma 1 ed art. 4, comma 1, C.G.S., art. 5, comma 1 ed art. 32, comma 2 e 7, C.G.S., anche in relazione all’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione ai fatti a lui ascritti; CORDISCO MICHELE, all’epoca dei fatti Dirigente della Società A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004, debba essere chiamato a rispondere per la violazione dell’art. 4, comma 1, dell’art. 2, commi 1 e 2, C.G.S., anche in relazione all’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, all’art. 39, C.G.S., nonché dell’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.; GUGLIELMI PIETRO, all’epoca dei fatti Dirigente della società A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004, debba essere chiamato a rispondere per la violazione dell’art. 4, comma 1, dell’art. 2, commi 1 e 2, C.G.S., anche in relazione all’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, all’art. 39, C.G.S., nonché dell’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.; LAMORTE SAMUELE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S. Melfi s.r.l., debba essere chiamato a rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, dell’art. 2, commi 1 e 2, art. 5 comma 1, nonché art. 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione all’art. 39 delle N.O.I.F.; LAMORTE GIUSEPPE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 debba essere chiamato a rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, dell’art. 2, commi 1 e 2, C.G.S.; NIGRO GIUSEPPE ALEX, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004, debba essere chiamato a rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 nonché dell’art. 2, commi 1 e 2, C.G.S.; Accertata, nondimeno, come sussistente in capo alla Società e al suo allora Presidente la responsabilità diretta in relazione della condotta a questi e ai propri tesserati ascritta in violazione dell’art. 6, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva; Osservato come la sanzione disciplinare dalla PROCURA FEDERALE in danno di LAMORTE GIUSEPPE proposta debba leggersi più lieve rispetto a quelle nei confronti di altri Deferiti richieste, una volta ipotizzata l’attenuante portata dalla collaborazione dal primo in sede investigativa inizialmente offerta; Considerato, alla stregua di tanto, come il ridetto atteggiamento collaborativo, ancorché in sede dibattimentale parzialmente modificato, possa comunque, in ragione della sopra dedotta e riconosciuta, natura confessoria, confermarsi meritevole di attenzione ai fini dell’applicazione di attenuanti a mente degli artt. 13, comma 1, lettera e) e 16 C.G.S. e conseguentemente dell’irrogazione di sanzione; Stimato come questo Collegio ritenga, tuttavia e sulla scorta di proprio consolidato orientamento, parametrato a precedenti specifici e in linea, peraltro, con la Giurisprudenza di altri TRIBUNALI FEDERALI TERRITORIALI (T.F.T. Campania 06 Marzo 2020), eccessivamente afflittive rispetto alla natura dei fatti ai Deferiti(ad eccezione e per le sopra riportate ragioni, della posizione di LAMORTE GIUSEPPE) contestati e in sede delibativa accertati, le sanzioni dalla PROCURA FEDERALE richieste e in ragione di tanto stimi lecita una loro mitigazione; Ritenuta, da ultimo, meritevole di accoglimento la richiesta di trasmissione alla PROCURA FEDERALE delle dichiarazioni da LAMORTE GIUSEPPE in sede dibattimentale verbalizzate e con esse della documentazione ivi contestualmente acquisita per le attività di sua competenza; P.Q.M. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, in parziale accoglimento delle richieste dalla PROCURA FEDERALE nella persona, Avv. MICHELE SIBILLANO, in sede di audizione formulate, così provvede: Irroga a: BLONNA BIAGIO: inibizione per mesi 8 (OTTO);  CORDISCO MICHELE: inibizione per mesi 2 (DUE);  GUGLIELMI PIETRO: inibizione per mesi 1 (UNO); LAMORTE SAMUELE: squalifica per mesi 8 (OTTO); LAMORTE GIUSEPPE: squalifica per mesi 2 (DUE);  NIGRO GIUSEPPE ALEX: squalifica per mesi 3 (TRE);  SOCIETA’ A.S.D. SOCCER FIFE RAPOLLA 2004: comminarsi € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda e penalizzazione di punti 2 (DUE) in Classifica da scontare nel prossimo Campionato di competenza; Dispone la trasmissione alla PROCURA FEDERALE del verbale contenente le dichiarazioni da LAMORTE GIUSEPPE in data 15 Settembre 2020 rese e delle Distinte di gare relative al Campionato di Seconda Categoria Girone A 2018/2019 in sede dibattimentale acquisite per le attività di sua eventuale, ulteriore, competenza. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga comunicata alla PROCURA FEDERALE nonché a tutte le altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie del TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA e del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.

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