Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0088/CFA del 29 Febbraio 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale omissis n. omissis del omissis;

Impugnazione – istanza: –  Procuratore Nazionale dello Sport/omissis

Massima: E’ inammissibile il deferimento per mancata notifica agli incolpati dell’avviso di conclusione delle indaginiVa riepilogata la scansione conclusiva della fase pre-processuale del procedimento disciplinare, segnata da termini che sono pacificamente da ritenersi perentori (CFA, SS.UU., n. 32/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 53/20202021; CFA, Sez. I, n. 64/2020-2021; CFA, Sez. IV, n. 5/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 39/2023-2024). A norma dell’art. 123, comma 1, CGS, “[i]l Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5 [sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante, salvo proroga], se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria”. Aggiunge l’art. 125, comma 2, CGS, che “[l]'atto di deferimento … deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1”.Nel caso di specie, dall’esame degli atti di causa non risulta che, nei confronti degli incolpati, sia stata mai compiuta la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini. Ora, ciò che viene così in questione non è il superamento di un termine perentorio (per valutare il quale - a norma dell’art. 52, comma 1, CGS CONI - occorre anche tener conto del decorso di un nuovo termine a seguito dell’avocazione disposta dalla Procura generale dello sport: CFA, SS.UU., n. 80/2023-2024; Collegio di garanzia dello sport, n. 10/2024), ma la radicale omissione di un adempimento indispensabile all’economia processuale e alla tutela del diritto di difesa dell’interessato, il quale solo a seguito di questa notifica può esercitare quelle facoltà che rappresentano per lui fondamentali garanzie di difesa: quella di poter essere sentito o presentare memorie a seguito della conoscenza degli elementi essenziali dell’illecito contestato nonché quella di ottenere la discovery degli atti di indagine espletati dall’organo inquirente, facendo uso della “facoltà di prenderne visione ed estrarne copia” entro cinque giorni da tale notifica (CFA, Sez. I, n. 58/20192020). Come ha correttamente osservato il Tribunale federale e ha rilevato in altra circostanza questa Corte (CFA, Sez. I, n. 106/2017-2018) con riferimento al previgente Codice di giustizia sportiva, ma con affermazioni perfettamente compatibili con il codice vigente, l’avviso di conclusione delle indagini “ha natura di atto procedimentale preprocessuale con una duplice funzione volta, da un lato, a garantire la massima completezza istruttoria e, dall’altro, a consentire all’interessato di svolgere, ante causam, le proprie argomentazioni difensive al fine di evitare - ove rivestano carattere esimente - il successivo deferimento. Tale natura è giustificata non solo dall’esigenza di consentire alla Procura la più ampia conoscenza delle vicende oggetto della propria indagine ma ancor più dalle esigenze di economia processuale e celerità che contraddistinguono il processo sportivo, celerità che può essere raggiunta non solo attraverso le valutazioni della Procura che, a seguito di audizione dell’interessato, può addivenire all’archiviazione, ma anche attraverso la richiesta di patteggiamento proposta da quest’ultimo in tale fase”.“Ne consegue che la mancata comunicazione all’interessato dell’avviso di conclusione di indagine non lede solamente un diritto di difesa del medesimo, precludendogli la possibilità di chiarire, in una fase preprocessuale, la propria posizione, ma lede la stessa dinamica del processo, impedendo sia una piena cognizione da parte della Procura della fattispecie oggetto di indagine sia la possibilità di addivenire ad una definizione celere della vicenda”.  E infine - per citare adesivamente la decisione qui impugnata - “[n]é tale omissione, rilevabile anche d’ufficio, può ritenersi sanata dalla costituzione in giudizio degli incolpati, i quali peraltro hanno formulato la relativa eccezione, in quanto la costituzione in giudizio non può avere effetti su una fase preprocessuale quale è quella conseguente alla notifica dell’atto di conclusione di indagine che mira - eventualmente - ad impedire l’instaurazione stessa della fase processuale”.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0152/TFN - SD del 12 Febbraio 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 16481/262/pf23-24/GC/SA/ep dell’8 gennaio 2024, depositato il 10 gennaio 2024, nei confronti del sig. G.P. e della società ASD Sporting Venafro - Reg. Prot. 135/TFN-SD

Massima: Mesi 2 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 53 comma 5 lett. a) punto 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di comunicare all’allenatore sig. … l’avvenuta notifica presso la società ASD Sporting Venafro, della Comunicazione di Conclusione delle Indagini del 1.9.2023 emessa nell’ambito del procedimento n. 5pf 23-24; ciò tenuto conto che la notifica dell’atto appena specificato è avvenuta presso la sede della ASD Sporting Venafro, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente obbligo in capo alla stessa di trasmissione al soggetto destinatario degli atti; Ammenda di € 300,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva….L’art. 53, comma 5, lett. a), punto 2 del C.G.S. prevede: “Gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro: a) per le persone fisiche: […] 2) nell’ipotesi in cui l’interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all’interessato dandone prova all’organo procedente. In caso di mancata trasmissione all’interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all’art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità”. Nel caso di specie, la società ha omesso di dare prova all’organo procedente e al Tribunale di aver trasmesso la comunicazione all’interessato, ovvero di essere stata impossibilitata a farlo. Conseguentemente sussiste la responsabilità dei deferiti. Le sanzioni chieste dalla Procura Federale nel corso dell’udienza risultano sostanzialmente congrue, alla luce, da un lato, della gravità dell’omissione idonea a incidere sul funzionamento della giustizia sportiva e aggravare l’esercizio della funzione disciplinare (invero, la mancata trasmissione all’indagato del provvedimento notificato è idonea a far venir meno la regolarità delle comunicazioni necessarie al fine di garantire il contraddittorio e la regolarità del procedimento disciplinare), da un altro lato, della previsione dell’art. 9, comma 3, CGS (secondo cui “Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nonché ai tesserati della sfera professionistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35”), in base alla quale la sanzione della ammenda non è applicabile ai soggetti non appartenenti all’area professionistica (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 64/2022-2023) con eccezione delle condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara (Corte di giustizia federale, Sez. II, n. 305/2012-2013) e degli illeciti per violazione del divieto di scommesse (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 89/2016-2017; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU. n. 16/2016; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 95/2019-2020).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0145/TFN - SD del 31 Gennaio 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 13449/1096pf22-23/GC/CAMS/mg del 20 novembre 2023, depositato il 21 novembre 2023, nei confronti dei sigg. B.N., B.R. e della società ASD San Francesco Loano - Reg. Prot. 110/TFN-SD

Massima: E’ improcedibile il deferimento nei confronti del calciatore non essendoci in atti prova legale dell’avvenuta notifica della CCI e del deferimento e, quindi, dell’effettiva conoscenza degli atti da parte dell’interessato ai fini dell’esercizio del diritto di difesa. Invero, la Procura Federale ha inviato, in data 3 ottobre 2023, a mezzo pec alla società ASD San Francesco Loano, la comunicazione di conclusione indagini all’interessato … ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), punto 2), del C.G.S. che prevede che: “nell'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato dandone prova all'organo procedente. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità”, chiedendo alla stessa società di fornire entro il 06/10/2023 prova della formale trasmissione all’interessato. Tale particolare e speciale forma di comunicazione, che onera un soggetto terzo – in assenza di tesseramento – di provvedere al perfezionamento della notifica, è, tuttavia, ammessa solo qualora il soggetto non sia tesserato. Risulta invece che il sig. …. era tesserato con altra società sportiva sin dal 26.9.2023 e, pertanto, la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini non poteva essere eseguita con le modalità sopra indicate, ma avrebbe dovuto essere effettuata presso la nuova società di appartenenza ai sensi dell’art. 53 comma 5, lett. a), punto 1) CGS FIGC. Al riguardo non può darsi rilevanza alla circostanza che la società Loano abbia trasmesso, con mail ordinaria, all’indirizzo pec della mamma del deferito la comunicazione di conclusioni indagini e che la predetta abbia dato contezza della avvenuta consegna ma non della relativa accettazione. Invero l’impossibilità di procedere a tale modalità di notifica, secondo i canoni codicistici, non incide sulla circostanza che il deferito possa aver avuto conoscenza aliunde del deferimento in quanto la modalità di notifica dell’atto si discosta completamente dal modello legale prescelto dal legislatore sportivo, non essendo assolutamente ammessa tale forma di notifica nel caso in questione e, quindi, non verificandosi gli effetti legali ad esso connessi. Ragionando a contrario e secondo un approccio sostanzialistico, anche la comunicazione avvenuta mediante la piattaforma whatsapp avrebbe dovuto essere idonea al perfezionamento della notifica – cosa espressamente esclusa dalla stessa Procura Federale. In ogni caso, pur volendo ritenere nulla (e non inesistente) la notifica effettuata, la mancata costituzione del deferito induce a ritenere la stessa non sanata. Stessa considerazione va fatta per la notifica del deferimento avvenuta presso la sede della società ASD San Francesco Loano e della quale non è neanche stata fornita la prova della tentata comunicazione all’interessato, anche se, per le considerazioni sopra esposte, non sarebbe stata utile in assenza di costituzione. Occorre considerare, inoltre, che come già chiarito dalla Corte Federale d’Appello, il principio del contraddittorio, sia nel procedimento che nel processo, impone che sia garantita l’effettiva conoscenza degli atti da parte dell’interessato ai fini dell’esercizio del diritto di difesa e quindi non consente l’applicazione di una disposizione eccezionale come l’art. 141 c.p.c. peraltro in una fattispecie in cui il destinatario, non avendo più un rapporto di tesseramento con la società, potrebbe non essere agevolmente reperibile e quindi non avere reale conoscenza della comunicazione (Corte Federale d’Appello SS.UU. n. 66 e 67 del 21.2.2022).

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0080/CFA del 30 Gennaio 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione  del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0084/TFNSD del 02.11.2023

Impugnazione – istanza: –  Procura Federale Nazionale dello Sport/sig. M.F.

Massima: Accolto il reclamo della procura federale avverso la decisione del TFN che aveva dichiarato «il deferimento “improcedibile per lo spirare del termine, perentorio, previsto dall’art. 123, primo comma, del CGS per la notifica all’interessato della comunicazione di conclusione delle indagini”» e per l’effetto dichiarata la procedibilità… Il motivo di reclamo in esame sollevato dalla Procura, relativo all’improcedibilità dell’azione disciplinare dichiarata dal Tribunale federale nazionale per decorrenza del termine previsto dall’art. 123, 1° co., CGS FIGC ai fini della notifica all’interessato della comunicazione di conclusione delle indagini, merita accoglimento, sia pure per motivazioni in parte diverse. L’art. 52, 1° co., CGS CONI è chiaro nell’affermare che «L’applicazione, limitatamente al procedimento al quale si riferisce, determina il decorso di un nuovo termine per il compimento delle indagini preliminari pari alla metà di quello ordinariamente previsto per le medesime indagini e, in ogni caso, legittima l’esercizio di poteri corrispondenti a quelli del Procuratore federale sostituito». Il termine, dunque, è pari a trenta giorni, visto il dettato dell’art. 119, 4° co., CGS FIGC, che recita: «La durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante». Si tratta dunque di un nuovo termine e non della proroga di un precedente termine, in particolare del termine attribuito alla Procura federale per la notificazione dell’eventuale comunicazione di conclusione delle indagini. Sia la decisione di primo grado, sia la difesa del Sig. Ferrero adottano, di fatto, più volte la prospettiva della proroga del termine. Sulla base di un’analisi sostanziale, si sostiene che nel caso di specie la avocazione avrebbe operato come un meccanismo volto a determinare la proroga del termine, ormai spirato per la Procura federale, volto a notificare l’avviso di conclusione delle indagini. Il testo della norma, tuttavia, è chiaro nel qualificare il termine come un «nuovo termine». Una chiarezza confermata dalla circostanza che quando il legislatore federale ha inteso utilizzare il termine «proroga» lo ha fatto in modo esplicito, come nel precedente art. 51, 6° co., CGS CONI, in relazione alla proroga del termine per le indagini del Procuratore federale. Dopo aver stabilito che si stratta necessariamente di un nuovo termine e non della proroga di un precedente termine, bisogna stabilire quale ne sia il dies a quo. La risposta discende, ancora una volta, direttamente dal testo dell’art. 52, 1° co., CGS CONI, secondo cui « L’applicazione, limitatamente al procedimento al quale si riferisce, determina il decorso di un nuovo termine (…)». Di conseguenza, il termine deve decorrere dall’«applicazione» di un Procuratore nazionale dello Sport. Non è pertanto condivisibile la tesi del Tribunale federale, seppure meritevole per il tentativo di colmare in via interpretativa un chiaro vuoto di disciplina, secondo cui il dies a quo del termine di trenta giorni attribuito per le indagini al  Procuratore nazionale applicato dovrebbe essere individuato nel giorno 17 maggio 2023, quindi in continuazione con il termine, scaduto il 16 maggio 2023 entro cui il Procuratore federale avrebbe dovuto notificare la comunicazione di conclusione delle indagini. Il termine, lo si ribadisce, deve decorrere dall’applicazione di un Procuratore nazionale dello Sport e, più precisamente, dalla prima applicazione. Nel caso di specie, dunque, dal 5 giugno 2023, contrariamente a quanto di fatto sostiene la Procura reclamante, che fa decorrere il termine dal 6 giugno 2023, data di applicazione del secondo Procuratore Nazionale in sostituzione del primo. Se si opinasse in tal senso, la Procura generale potrebbe procedere alla proroga del termine provvedendo ogni volta alla sostituzione del Procuratore nazionale nominato con l’originario provvedimento di avocazione. Pertanto, il termine dovrà decorrere nel caso di specie dal 5 giugno 2023, senza che ciò determini comunque ritardo nel procedimento. In applicazione del principio secondo cui soltanto il “dies a quo non computatur in termino”, ne discende quanto segue al fine di dimostrare la procedibilità dell’azione disciplinare nel caso in esame: 1) dal giorno 5 giugno 2023, data del provvedimento di avocazione e contestuale prima nomina di un Procuratore nazionale applicato, decorre, in applicazione dell’art. 52, 1° co., CGS CONI, il termine di trenta giorni per le indagini (id est: termine di sessanta giorni previsto dall’art. 119, 4° co., CGS FIGC ridotto alla metà). 2) dalla scadenza del suddetto termine, avvenuta il 5 luglio 2023, decorre il termine di venti giorni prescritto dall’art. 123, 1° co., CGS FIGC, per la notifica all’interessato dell’avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine, nel caso di specie quindici giorni, per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Il termine di venti giorni per la notifica, dunque, sarebbe scaduto il 25 luglio 2023 e nel caso di specie la notificazione risulta tempestivamente avvenuta in data 24 luglio 2023; 3) Ai sensi dell’art. 125, 2° co., CGS FIGC l’atto di deferimento deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 123, 1° co., CGS FIGC, a cui deve essere aggiunto il termine di 15 giorni attribuito, nel caso di specie, all’interessato con la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini. Di conseguenza, nel caso concreto, 25 luglio 2023 + 15 giorni per le difese. Dalla scadenza del termine complessivo appena indicato, decorrono i 30 giorni entro cui deve intervenire l’atto di deferimento ai sensi dell’art. 125, 2° co., CGS FIGC. Nel caso in esame l’atto di deferimento è stato adottato in data 31 agosto 2023, dunque ampiamente entro il termine prescritto. Si deve, pertanto, ribadire la procedibilità dell'azione disciplinare, in accoglimento del motivo di reclamo. Nè la improcedibilità potrebbe essere fondata, come prospetta in subordine la difesa del sig. F., sulla pretesa illegittimità dell'atto di avocazione, che aveva indicato la necessità di compiere ulteriori indagini senza che risultino essere state compiute. Questo ulteriore e subordinato motivo di improcedibilità dell'azione disciplinare si fonda sulla tesi secondo cui il potere di avocazione sarebbe stato utilizzato soltanto al fine di prorogare il termine, già spirato per la Procura federale, entro cui notificare l'avviso di conclusione delle indagini, dal momento che il provvedimento di avocazione sarebbe esclusivamente motivato con la necessità di compiere ulteriori indagini in concreto non compiute. Di questo profilo si tratterà funditus nell'esaminare la questione successiva ( § 6 ss.), dove saranno chiarite le motivazioni che spingono questa Corte ad affermare la legittimità nel caso di specie del provvedimento di avocazione alla luce del contesto normativo vigente. Questa Corte ritiene comunque di dover sottolineare che se la lettera dell'art. 52, 1° co., conduce, inevitabilmente, al risultato appena indicato, anche in virtù della interpretazione sistematica della norma, resta però la condivisibile preoccupazione fatta propria dal Tribunale federale circa il vulnus che tale meccanismo può determinare per l'assenza di un dies ad quem entro il quale la Procura generale dello sport deve esercitare il potere di avocazione. L'interpretazione correttiva accolta dal giudice di primo grado, nell'intento di colmare un'evidente lacuna, ha tentato di trovare una soluzione facendo decorrere il termine attribuito al Procuratore nazionale dalla scadenza - recte: dal giorno successivo alla scadenza, secondo la prospettazione del Tribunale - del termine entro il quale la Procura federale avrebbe dovuto notificare l'avviso di conclusione delle indagini. L'intento, meritevole perchè fa emergere un vuoto normativo e il bisogno di colmato nell'ottica della perentorietà dei termini, affermata in generale dall'art. 44, 6° co., CGS FIGC, e dei principi del giusto processo, evitando che l'interessato possa essere sine die sottoposto al rischio di subire un procedimento disciplinare, contrasta tuttavia con il testo dell'art. 52, 1° co., CGS CONI che discorre, come si è chiarito, di un nuovo termine e non della prorog di un precedente termine ed individua chiaramente il dies a quo nell'applicazione del Procuratore nazionale dello sport (da intend rsi, per le ragioni già chiarite, come prima applicazione). Un dies ad quem per l'esercizio del potere di avocazione, oltre a tutelare il soggetto sottoposto ad indagini, non rappresenterebbe affatto un ostacolo all'esercizio dell'azione disciplinare, dal momento che, in un'esigenza di equilibrio tra le posizioni delle parti, è consentita al ricorrere di precise circostanze la riapertura delle indagini quando emergano, eventualmente anche da un provvedimento che disponga il giudizio penale, nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza ( cfr. amplius art. 44, 5° co., CGS CONI e art. 122, 4° e 5° co., CGS FIGC).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 084/TFN - SD del 2 Novembre 2023  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: Deferimento del Procuratore Nazionale dello Sport applicato n. 5665/SS 23-24 del 31 agosto 2023, depositato il 1° settembre 2023, nei confronti del sig. M.F. - Reg. Prot. 51/TFN-SD

Massima: E’ improcedibile il deferimento per lo spirare del termine, perentorio, previsto dall’art. 123, primo comma, del CGS per la notifica all’interessato della comunicazione di conclusione delle indagini infatti…nella fattispecie, scaduto il termine per la notifica della CCI il 16.05.2023, prolungati i termini di indagine di trenta giorni sino al 15.06.2023 e aggiunti gli ulteriori venti giorni per la notifica della CCI, si giunge al risultato che l’ultimo giorno utile per tale adempimento era il 5.07.2023 con la conseguenza che la notifica della comunicazione in questione in data 24.07.2023 determina l’improcedibilità del deferimento, peraltro rilevabile d’Ufficio…. lo stesso risulta essere stato iscritto nel relativo registro in data 16/01/2023. A mente del dettato di cui al comma 4 dell’art.119, il termine per l’espletamento delle indagini sarebbe quindi scaduto il 17.03.23, senonché la Procura Federale, avvalendosi di quanto previsto al quinto comma dell’articolo anzidetto, con nota del 9.03.2023 provvedeva a chiedere alla Procura Generale dello Sport del CONI (nel prosieguo anche solo PGS) la concessione della proroga del termine di cui al quarto comma. Quest’ultima, con nota in pari data, concedeva la richiesta proroga specificando che gli ulteriori 40 giorni concessi per il completamento delle indagini sarebbero decorsi “dal giorno successivo della scadenza del termine ordinario di cui all’art. 47, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI” di cui il richiamato art. 119 del CGS della FIGC ricalca i contenuti. In virtù della concessa proroga il temine per la conclusione delle indagini slittava quindi al 26.04.2023 e il termine per la notifica della comunicazione di conclusione al successivo 16.05.2023 in virtù del dettato del primo comma dell’art. 123 del CGS (art. 44, comma 4, CGS CONI). Tuttavia, con nota del 10.05.2023, il Procuratore Federale, all’esito dell’attività istruttoria espletata, non ravvisando “allo stato e in relazione ai fatti oggetto del presente procedimento, elementi che possano giustificare e/o validamente supportare l’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti di soggetti, persone fisiche e/o giuridiche appartenenti all’Ordinamento federale”, comunicava alla PGS il proprio intendimento di procedere all’archiviazione del procedimento. Quest’ultima, con comunicazione del successivo 18.05.2023, informava la Procura Federale di non condividere la volontà di archiviare il procedimento “ritenendo che le valutazioni in merito alla procedibilità debbano svolgersi nella sede naturale, costituita dal Tribunale federale” invitandola quindi, implicitamente, a dar seguito all’azione disciplinare. L’Organo federale deputato a dare ulteriore corso al procedimento replicava alla PGS, con nota del 23.05.2023, rappresentando che già alla data della precedente comunicazione del 18.05.2023 “… risultavano già scaduti i termini perentori concessi al Procuratore Federale dal vigente Codice di Giustizia Sportiva della FIGC per poter validamente notificare agli interessati l’avviso di conclusione delle indagini” e rilevato che “… allo stato la scrivente Procura Federale si trova impossibilitata a poter validamente notificare l’avviso di conclusione delle indagini” concludeva chiedendo “… alla S.V. di adottare le opportune determinazioni di propria competenza”. Con provvedimento del 5.06.2023, reiterato il giorno successivo a seguito di sostituzione del Procuratore Nazionale applicato al procedimento, la PGS “… PRESO ATTO che la Procura Federale, in data 23.05.2023, argomentava circa l’impossibilità di poter esercitare validamente l’azione disciplinare; RAVVISATA la necessità di procedere a ulteriori attività di indagine relativa al procedimento disciplinare”  provvedeva ad avocare a sé il procedimento, nominava il Procuratore Nazionale dello Sport applicato e, vista la previsione di cui al comma 1 dell’art. 52 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, stabiliva che il nuovo termine per il compimento delle indagini, pari alla metà di quello ordinariamente previsto (trenta giorni n.d.r) avesse “… decorrenza, a far data dell’assunzione del presente provvedimento” e quindi dal 6.06.2023 con la conseguenza che le indagini si sarebbero dovute concludere entro il 6.07.2023 e la CCI sarebbe dovuta intervenire entro il successivo 26.07.2023 come in effetti avvenuto perché detta comunicazione è del 24.07.2023. Seguiva l’atto di deferimento del 31.08.2023. Apparentemente, quindi, sembrerebbero rispettati i termini perentori di cui al primo comma dell’art. 123 del CGS (art. 44, comma 4, CGS CONI) per la notifica all’interessato della CCI e quelli previsti dall’art. 125, comma 2, del CGS (art. 44, comma 4, CGS CONI) ma di fatto, ad avviso del Collegio e per quanto infra, non risultano invece rispettati tali termini perentori con la conseguenza che anche l’attività successiva, relativa al deferimento, rimane travolta dall’improcedibilità dell’azione disciplinare. Il problema è costituito, ad avviso del Tribunale, non propriamente da quanto eccepito dalla difesa del deferito, sebbene la conclusione cui si giunge sia la medesima, circa il lasso di tempo intercorso fra il termine di scadenza delle indagini (16.05.2023) e la data di notifica della CCI (24.07.2023), ma dal fatto che la PGS, nel provvedimento finale di avocazione del procedimento, datato 6.06.2023, ha ritenuto di far decorrere il nuovo termine per il compimento delle indagini, pari alla metà di quello ordinariamente previsto e quindi di 30 giorni, “…a far data dell’assunzione del presente provvedimento” e dunque dal 6.06.2023 e non dal 17.05.2023, in aggiunta, senza  soluzione della continuità, al termine per la notifica della CCI, così prolungando di oltre 20 giorni, al di là del consentito, il termine appena menzionato. La fattispecie dell’avocazione è regolata, sotto il profilo procedurale, nel caso in esame e per quanto di interesse, dal primo comma dell’art. 52 del CGS CONI che così recita: “1. In tutti i casi in cui è disposta l’avocazione il Procuratore generale dello sport applica un Procuratore nazionale dello sport alla Procura federale per la trattazione del procedimento della cui avocazione si tratta. L’applicazione, limitatamente al procedimento al quale si riferisce, determina il decorso di un nuovo termine per il compimento delle indagini preliminari pari alla metà di quello ordinariamente previsto per le medesime indagini e, in ogni caso, legittima l’esercizio di poteri corrispondenti a quelli del Procuratore federale sostituito ... Il Procuratore nazionale dello sport in applicazione rimane soggetto nei confronti della Procura generale dello sport, in quanto compatibili, ai doveri del Procuratore federale sostituito. L’applicazione, nei casi in cui è disposta l’avocazione di cui al presente comma, si intende cessata quando il procedimento o il processo viene definito in sede federale”. Premesso che il Procuratore Nazionale dello Sport applicato dalla PGS al procedimento avocato, come ribadito nell’ambito del dibattimento proprio dal rappresentate della Procura presente in aula, agisce in sostituzione del Procuratore Federale e che pertanto è soggetto all’osservanza di quei termini che proprio in Codice CONI ha dettato e imposto a tutte le Federazioni sportive affiliate, la norma in esame nulla dispone circa la decorrenza del nuovo termine per il compimento delle indagini di talché deve ritenersi che gli ulteriori trenta giorni, come accade per il termine di proroga delle indagini richiesto dalla Procura Federale ai sensi dell’art. 119, commi 4 e 5, del C.G.S. e dell’art. 47, comma 3, C.G.S. CONI, debbano avere corso dalla scadenza del termine che si intende prolungare, in continuità con lo stesso, e non certo “ad libitum” della PGS. Ciò in ossequio ai principi generali del processo sportivo quale quello del giusto processo e della parità delle parti di cui all’art. 44, comma 1, del CGS (art. 2, comma 2, del Codice CONI), a quello di celerità del procedimento e a quello del rispetto dei termini processuali, come noto perentori. Diversamente opinando non si avrebbe più alcuna certezza della durata del procedimento e delle indagini in quanto potrebbe verificarsi l’ipotesi, come peraltro accaduto nel caso di specie per un periodo temporale di circa venti giorni, che il Procuratore Federale comunichi alla PGS l’intendimento di archiviazione, che quest’ultima non lo condivida e non comunichi tale dissenso nel termine utile per la notifica della CCI, che nelle more, quindi, detto termine venga a spirare, che la Procura Federale non possa perciò più procedere né all’archiviazione né, tantomeno, alla notifica della CCI, con la conseguenza che il procedimento rimarrebbe sospeso, senza nessuna previsione normativa, per un tempo indefinito e cioè fino a quando la PGS, di sua libera iniziativa, non abbia a provvedere all’avocazione riaprendo i termini di indagine per ulteriori trenta giorni. Come detto, consentire che il termine di riapertura delle indagini abbia decorso dalla data di assunzione del provvedimento di avocazione e non in prosecuzione e in continuità con il termine di scadenza per la notifica della CCI, in assenza di una specifica norma in tal senso, violerebbe, in primis, il principio del giusto processo e di parità delle parti, poi quello di celerità del procedimento e violerebbe i termini processuali qualificati perentori da innumerevoli pronunce della CFA a Sezioni Unite e dal Collegio di Garanzia del CONI. In considerazione di quanto sopra, si deve affermare il principio di diritto secondo il quale, in caso di non condivisione da parte della PGS dell’intendimento di archiviazione del Procuratore Federale con conseguente avocazione del procedimento sportivo da parte della prima, il “… nuovo termine per il compimento delle indagini preliminari pari alla metà di quello ordinariamente previsto per le medesime indagini …” di cui al primo comma dell’art. 52 del Codice CONI deve avere decorrenza dalla scadenza del termine per la notifica della CCI di cui al primo comma dell’art. 123 del CGS (art. 44, comma 4, CGS CONI) e in continuità con lo stesso. In virtù del principio appena enunciato, ove si vertesse nell’ipotesi di un’avocazione adottata dalla PGS prima della scadenza del termine di cui all’art. 123 CGS, i trenta giorni per il compimento delle ulteriori indagini preliminari avrebbero decorrenza non dalla data di adozione del provvedimento con cui la PGS ha chiamato a sé il procedimento ma andrebbero ad aggiungersi, anche questa volta in continuità, alla scadenza del termine per la notifica della comunicazione di chiusura delle indagini così come accade, come già visto in precedenza, nel caso di concessione delle proroghe di cui all’art. 119, commi 4 e 5, del CGS per la prosecuzione delle indagini.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 029/TFN - SD del 2 Agosto 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 31324/641pf22-23/GC/GR/gb del 26 giugno 2023, nei confronti del sig. M.P. e delle società ASD Usav Pisaurum e ASD Accademy Vis Pesaro - Reg. Prot. 207/TFN-SD

Massima: E’ improcedibile il deferimento per omessa notifica dell’avviso di conclusione indagini alla società…Risulta in atti che l’avviso della conclusione delle indagini non sia stato positivamente notificato alla società deferita poiché, in entrambe le pec inviate dalla Procura, a distanza di un minuto l’una dall’altra con esito “mancata consegna”, è stato inserito un indirizzo errato, non corrispondente a quello ritualmente comunicato dalla medesima società. L’errore, ripetuto due volte, non risulta scusabile atteso che, come chiarito anche dalla giurisprudenza statale, addirittura in caso di omonimia del soggetto notificato, è “onere degli uffici preposti verificare la correttezza degli indirizzi certificati onde garantire il buon esito delle notificazioni e delle comunicazioni” (cfr. Cass. Pen., Sez. I, n. 12780/2021). La corretta notificazione del successivo deferimento, peraltro, prova la perfetta conoscibilità dell’esatto indirizzo della Usav Pisaurum che dunque non è stata posta in condizione di partecipare dall’inizio al procedimento e di esercitare le facoltà previste dal Codice di Giustizia Sportiva nella fase delle indagini. Da quanto sopra deriva l’inammissibilità del deferimento della società Usav Pisaurum poiché non preceduto da idonea notifica dell’avviso di conclusione indagini ai sensi dell’art. 123 CGS.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 029/TFN - SD del 2 Agosto 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 31324/641pf22-23/GC/GR/gb del 26 giugno 2023, nei confronti del sig. M.P. e delle società ASD Usav Pisaurum e ASD Accademy Vis Pesaro - Reg. Prot. 207/TFN-SD

Massima: E’ improcedibile il deferimento per omessa notifica dell’avviso di conclusione indagini alla società…Risulta in atti che l’avviso della conclusione delle indagini non sia stato positivamente notificato alla società deferita poiché, in entrambe le pec inviate dalla Procura, a distanza di un minuto l’una dall’altra con esito “mancata consegna”, è stato inserito un indirizzo errato, non corrispondente a quello ritualmente comunicato dalla medesima società. L’errore, ripetuto due volte, non risulta scusabile atteso che, come chiarito anche dalla giurisprudenza statale, addirittura in caso di omonimia del soggetto notificato, è “onere degli uffici preposti verificare la correttezza degli indirizzi certificati onde garantire il buon esito delle notificazioni e delle comunicazioni” (cfr. Cass. Pen., Sez. I, n. 12780/2021). La corretta notificazione del successivo deferimento, peraltro, prova la perfetta conoscibilità dell’esatto indirizzo della Usav Pisaurum che dunque non è stata posta in condizione di partecipare dall’inizio al procedimento e di esercitare le facoltà previste dal Codice di Giustizia Sportiva nella fase delle indagini. Da quanto sopra deriva l’inammissibilità del deferimento della società Usav Pisaurum poiché non preceduto da idonea notifica dell’avviso di conclusione indagini ai sensi dell’art. 123 CGS.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0084/CFA del 23 Marzo  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria, pubblicata con C.U. n. 59 del 10 febbraio 2023

Impugnazione – istanza:  – Procuratore Federale Interregionale/Sig.ra M.C.D.

Massima: Accolto il reclamo della procura federale e, per l'effetto, annullata la decisione impugnata e ai sensi dell'art. 106, comma 2 C.G.S., con rinvio al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, in quanto questi ha errato nel dichiarare improcedibile il reclamo per aver la procura notificato l’avviso di conclusioni indagini a mezzo raccomandata all’indirizzo di residenza dell’indagano indagato (arbitro) in sede di audizione e non all’indirizzo PEC (indicato in quella dell’AIA sezionale) ove sempre in sede di audizione aveva eletto domicilio e ciò in quanto pur non avendo la procura notificato l’atto all’indirizzo pec, questo è stato regolarmente ricevuto all’indirizzo postale….. in occasione del verbale di audizione in data 9 agosto 2022, ha eletto domicilio tanto presso il luogo di residenza quanto presso la pec ….., come è dato evincere dalla espressione “come sopra” che segue indicazione delle generalità, tra le quali compaiono tanto il luogo di residenza di via ….., quanto l’indirizzo pec individuato nella sezione dell’AIA di Genova (……). E’ vero anche che nel verbale di audizione del successivo 12 settembre 2022, invitata ad indicare un domicilio eletto, la stessa ha indicato solo l’indirizzo pec sempre presso la sede arbitrale dell’AIA. Tuttavia, tale dichiarazione non risulta accompagnata da una espressa revoca del domicilio declinato in precedenza legittimando così la procura ad utilizzare l’indirizzo così indicato. La necessità di una espressa revoca, oltre ad essere principio ricavabile da quanto esplicitamente previsto dall’art. 53, comma 5, del CGS (in base al quale l'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento “può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante”), sia pur con riferimento alle comunicazioni degli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento, risponde comunque ad un principio di certezza della domiciliazione da cui dipende la regolarità delle comunicazioni da effettuare ai fini del procedimento disciplinare. Tale duplice indicazione, pertanto, giustifica l’utilizzo del mezzo postale da parte della Procura nella comunicazione degli atti di conclusione delle indagini e del deferimento ai sensi, rispettivamente, dell’art. 123 e 127 del C.G.S. del cui perfezionamento, contrariamente a quanto eccepito dalla parte reclamata, non è dato dubitare. Non è in contestazione che l’avviso di conclusione delle indagini sia stato consegnato in data 10/10/2022 come da sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento della raccomandata A/R consegnata alla destinataria, ….. in pari data e che analoga notifica a mezzo del servizio postale sia stata effettuata anche con riferimento all’atto di deferimento e alla successiva convocazione all’udienza innanzi al Tribunale. L’indirizzo di via ….. corrisponde al luogo di residenza della Sig. ra ….come comprovato in atti, a nulla rilevando che la stessa, come dichiarato nelle difese di primo grado, di fatto viva abitualmente presso la dimora del proprio fidanzato….Occorre anche aggiungere che, a tale riguardo, non convince la dedotta violazione dell’art. 53 del CGS affermata nella sentenza di primo grado e ripresa dalla difesa della Sig.ra …. E’ pur vero che l’art. 53 del CGS prevede che “Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo posta elettronica certificata”. Ed è indubbio che la disposizione introduce un elemento di particolare novità rispetto al Codice previgente che risiede nell’aver prescelto nella posta elettronica certificata lo strumento unico dedicato alle comunicazioni degli atti previste dal Codice. Ciò nonostante, allorché la notifica sia stata effettuata con altre modalità in modo tale da raggiungere la destinataria – modalità che, nel caso di specie, sono state indicate dalla stessa incolpata - ciò non osta all’applicazione della regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. e ciò avuto riguardo alla circostanza che la stessa si è costituita in giudizio svolgendo difese nel merito. Costituisce, invero, principio immanente nel nostro sistema processuale, applicabile anche all’ordinamento sportivo, quello secondo cui la nullità o l’irregolarità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l’atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato, il che si verifica quando l’atto, benché notificato con forme diverse dalla previsione normativa, abbia comunque raggiunto il proprio scopo essendo pervenuto nella sfera di conoscibilità dell’interessato. Come affermato da questa Corte “La sanatoria per “raggiungimento dello scopo”, ex art. 156, comma 3, c.p.c., e la sua applicabilità alla notificazione degli atti processuali sono principi introdotti nel sistema degli atti processuali attraverso ampia elaborazione, che ha posto in evidenza la funzione dell'atto ai fini dello svolgimento e della giusta definizione del processo, quali principi generali immanenti alla “ratio” degli atti processuali.” In tal senso CFA- Sezioni unite, n. 97/CFA/2020-2021. I principi suesposti meritano, pertanto di essere affermati nel caso in esame con conseguente esclusione della violazione dell’art. 44 C.G.S e dei principi del giusto processo. La notifica irregolare comporta, del resto, l’inesistenza della stessa solo in difetto di alcuna attinenza, riferibilità o collegamento del luogo in cui è effettuata rispetto al destinatario dell’atto (Cass. nn. 4659/2016; 17555/06; 6470/11) per cui, la qualificazione del vizio in termini di eventuale nullità e non già inesistenza comporta, secondo il richiamato orientamento, la sua sanabilità ex art. 156 c.p.c. Nell’ordinamento sportivo, d’altra parte, il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori (Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 56/2018). Tale sanatoria si è effettivamente verificata anche nel caso in esame ove solo si tenga conto che in vista dell’udienza innanzi al Tribunale federale la deferita: a) ha conferito mandato a rappresentarla ad un difensore; d) ha ricevuto gli atti prima dell’udienza ed è stata messa integralmente a conoscenza degli addebiti; e) ha depositato in vista dell’udienza innanzi al Giudice di prime cure una tempestiva memoria difensiva, adducendovi articolate argomentazioni al fine di confutare la tesi accusatoria; f) è stata presente alla predetta udienza tramite il proprio difensore, il quale ha esplicato piena attività difensiva. Pertanto, sebbene non abbia potuto depositare scritti difensivi nella fase antecedente al deferimento ai sensi dell’art. 123 C.G.S. tuttavia, anche ove si dovessero ritenere mai ricevuti gli avvisi di conclusione delle indagini o di deferimento, non sarebbe possibile affermare che la stessa sia stata pregiudicata dalle sue possibilità di difesa nel merito, come risulta dalla memoria depositata in primo grado in cui, oltre ad eccepire a rilevare la irrituale notifica degli atti del procedimento ha esplicato ampie difese replicando sui fatti alla medesima ascritti in sede disciplinare e ciò con pienezza di conoscenza degli atti di causa alla luce della richiesta degli atti difensivi, soddisfatta dalla Procura in data 26 gennaio 2022. Quanto alla mancata possibilità di avvalersi delle possibilità di riduzione della sanzione offerte dal Codice si osserva che, effettivamente, tanto l’art. 126 C.G.S. nella fase antecedente alla comunicazione, da parte della Procura, dell’atto di deferimento, quanto l’art. 127 dopo tale atto e fino alla prima udienza, consentono al deferito la possibilità di chiedere l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura con possibilità differenziate di riduzione della pena nei rispettivi casi (fino ad un massimo della metà di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, nell’ipotesi dell’art. 126 C.G .S. e fino ad un massimo di un terzo di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria nel caso dell’art. 127 C.G.S.), comunque previo accordo con la Procura. Tuttavia, l’argomento è privo di pregio ove si consideri che tale risultato ben avrebbe potuto essere conseguito nell’ambito del giudizio attraverso una mera richiesta al Tribunale di remissione in termini ai fini dei richiamati articoli al fine di esercitare innanzi al Tribunale le facoltà indicate dai citati articoli, mentre l’odierna reclamata, con le conclusioni rassegnate innanzi al Tribunale, si è limitata a domandare, oltre alla declaratoria di infondatezza degli addebiti, da un lato, l’estinzione dell’azione disciplinare, e, in estremo subordine, la regressione del procedimento alla fase di conclusione delle indagini con obbligo della procura di notificare un nuovo avviso. Peraltro, ad ulteriore conferma del rilievo meramente formale dell’eccezione, si osserva che, come sopra accennato, successivamente al deferimento e prima dello svolgimento della prima udienza il legale della deferita ha chiesto gli atti del procedimento e che gli stessi sono stati inviati in pari data con conseguente possibilità per la stessa di chiedere il patteggiamento ai sensi dell’art. 127 CGS (che comporta uno sconto di pena fino al massimo di un terzo), senza, tuttavia, che tale facoltà sia stata azionata. Conclusivamente questa Corte ritiene che il reclamo merito accoglimento con conseguente annullamento della decisione del Tribunale Federale presso il Comitato Regionale per la Liguria con rinvio a quest’ultimo, per l’esame del merito, ai sensi dell’art. 106, secondo comma, C.G.S.

Massima: E’ regolare la notifica a mezzo raccomandata ricevuta dal destinatario… Né può considerarsi rilevante la difesa della parte appellata che, avendo contestato la veridicità della firma apposta sulla cartolina di ritorno, dichiara di essere venuta a conoscenza solo per caso della esistenza del procedimento disciplinare, in tempo utile per depositare la memoria difensiva ma non in tempo per esercitare le diverse – ma non meno importanti – facoltà difensive garantite nella fase successiva alla chiusura dell’indagine, previste dagli artt. 93 e 123 CGS. Per pacifica giurisprudenza, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario dell’atto a condizione che l’atto medesimo sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che chi lo ha preso in consegna abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente di un’altra persona, nello spazio dell’avviso relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata (cfr Cass. sent. n. 16289/2015; così anche SS.UU. n. 9962 del 2010 che ribadisce come, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.). Nel caso in esame risultano rispettate entrambe le condizioni in quanto l’atto è stato consegnato all'indirizzo del destinatario indicato dalla stessa …. nel luogo di residenza di Genova, Via …. alla medesima, con firma, quindi da presumersi apposta dalla stessa fino a querela di falso. Allo stesso modo, anche le successive notifiche compiute tutte presso l’indirizzo di residenza indicato dalla deferita possono ritenersi validamente effettuate con conseguente insussistenza della dedotta violazione delle regole del contraddittorio sotto il profilo delle garanzie interne al procedimento.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 162/TFN - SD del 16 Giugno 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 16841/644pf20-21/GC/gb del 10 maggio 2022 nei confronti della società AS Livorno Calcio Srl - Reg. Prot. 148/TFN-SD

Massima: Il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità dell’AS Livorno Calcio Srl ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il sig. …, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della stessa. Risulta, infatti, pacificamente dagli atti del deferimento, né tale circostanza risulta in alcun modo contestata dalla società, che il sig. …., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 5, punto 2), del Codice di Giustizia Sportiva, non ha provveduto alla tempestiva trasmissione delle Comunicazioni di Conclusione delle Indagini della Procura Federale proc. n. 501pf20-21 e n. 502pf20-21 del 9/02/2021 al Sig. …, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Livorno Calcio Srl. al momento della instaurazione dei procedimenti medesimi, così come indicato dal TFN nella decisione n. 131/TFN- SD del 31/03/2021. Accertata la responsabilità del deferito, ritiene il Collegio che la sanzione richiesta dalla Procura Federale, pari ad euro 13.000,00 appare congrua considerato che, per giurisprudenza consolidata di  questo Tribunale, in caso di accordo ex art. 126 CGS non rispettato, la sanzione da irrogare nel successivo procedimento disciplinare vada, di regola, aumentata rispetto a quella posta come sanzione base dell’accordo, in considerazione del comportamento tenuto dal deferito nonché dell’aggravio di attività a carico degli Uffici Federali e degli Organi di Giustizia (in tal senso, tra le altre, Decisione/0025/TFNSD-2021-2022).

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0067/CFA del 21 Febbraio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare n.84/TFNSD 2021/2022 depositata in data 17 gennaio 2022

Impugnazione – istanza: Procura Federale-Sig. A.S.

Massima: La Corte, su ricorso della procura Federale, riforma la decisione del TFN che aveva dichiarato improcedibile il reclamo per l’omessa notifica dell’avviso di conclusione indagini in quanto effettuata presso la società e dispone la rimessione in termini della Procura prescrivendo che la Procura medesima provveda a comunicare l'avviso di conclusione delle indagini con qualsiasi strumento di conoscenza legale previsto dall'ordinamento….Il CGS – dopo aver prescritto che i tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo pec della società per la quale si tesserano – prevede all’art. 53, comma 5, lett. a), le seguenti modalità alternative di comunicazione alle persone fisiche: 1) all'indirizzo pec del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento; in tal caso la società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 CGS; 2) all'indirizzo pec della società dell'ultimo tesseramento, qualora il destinatario non risulti tesserato al momento dell’instaurazione del procedimento; anche in tal caso la società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 CGS; 3) all'indirizzo pec formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Nella fattispecie la comunicazione degli atti è avvenuta ai sensi del n. 2 della suddetta disposizione, ovvero all’indirizzo pec della società dell’ultimo tesseramento. Tale modalità di comunicazione non è assimilabile alla notificazione presso il domiciliatario ai sensi dell’art. 141 c.p.c., che si perfeziona con la consegna o invio dell’atto nel luogo e alla persona indicata nell’elezione di domicilio, in quanto la suddetta norma del CGS, oltre a non prevedere tale effetto, prescrive che l’iter di comunicazione si sviluppi in una fase successiva in cui la società provvede a sua volta a trasmettere la comunicazione all’interessato, pena l’irrogazione di sanzioni. Tale obbligo, espressamente sanzionato, sta a significare che la comunicazione dell’atto non può fermarsi presso la Società, come avviene per il domiciliatario, ma deve raggiungere la persona fisica a cui è destinata e quindi deve concretizzarsi nella reale conoscenza da parte di quest’ultima. Oltre al suddetto dato letterale, occorre considerare che il principio del contraddittorio, sia nel procedimento che nel processo, impone che sia garantita l’effettiva conoscenza degli atti da parte dell’interessato ai fini dell’esercizio del diritto di difesa e quindi non consente l’applicazione di una disposizione eccezionale come l’art. 141 c.p.c. peraltro in una fattispecie in cui il destinatario, non avendo più un rapporto di tesseramento con la società, potrebbe non essere agevolmente reperibile e quindi non avere reale conoscenza della comunicazione. Tuttavia, la Corte ritiene che sia necessario trovare un punto di equilibrio tra l’esigenza di salvaguardare il contraddittorio e quella di garantire l’esercizio della funzione (nella fattispecie disciplinare) affidata alla Procura. Infatti, se da un lato, occorre assicurare l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, dall’altro, occorre evitare che la società possa impedire detta conoscenza omettendo di trasmettere l’atto al suo ex tesserato, paralizzando in tal modo l’attività della Procura. Il fatto che la società possa essere sanzionata in caso di mancata comunicazione all’interessato non rileva ai fini del perfezionamento della comunicazione in quanto non è ragionevole ritenere che il legislatore sportivo intenda consentire alla società di impedire che la comunicazione vada a buon fine assumendosi l’onere della sanzione. Peraltro, occorre considerare che nella fattispecie la Procura Federale ha fatto tutto ciò che era in suo dovere fare, ovvero comunicare gli atti all’indirizzo pec della società di ultimo tesseramento del destinatario, e se la comunicazione non è andata a buon fine non è dipeso da sua negligenza. Applicando il principio della scissione soggettiva degli effetti della comunicazione per il mittente e per il destinatario (ex art 149, terzo comma c.p.c. a seguito di C. Cost. 477/2002; sul punto si richiama la decisione di questa Sezioni Unite n. 73 2019/20) ciò che rileva sotto il profilo della diligenza della Procura è che la comunicazione sia stata trasmessa tempestivamente all’indirizzo pec della società, quindi, la mancata trasmissione dell’atto all’interessato da parte di quest’ultima non è imputabile alla Procura Federale. Pertanto, ai sensi dell’art. 50, comma 5, CGS, ricorrono i presupposti per accogliere l’istanza di rimessione in termini avanzata dalla Procura Federale con riferimento al termine decadenziale previsto dall’art. 123, comma 1, CGS. Inoltre, al fine di evitare il rischio che la società in questione possa reiterare la sua condotta omissiva impedendo così la conoscenza dell’atto da parte dell’interessato, si dispone che sia la stessa Procura a provvedere direttamente alla comunicazione al sig. S. dell’avviso di conclusione delle indagini con qualsiasi strumento di conoscenza legale consentito dall’ordinamento. Tale deroga al principio dell’ordinamento sportivo sancito dall’art. 53, comma 1, CGS, secondo il quale tutte le comunicazioni devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata, si rende necessaria nella fattispecie in ragione del fatto che il procedimento di comunicazione seguito ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), n. 2, del CGS non ha consentito di assicurare la reale conoscenza dell’atto da parte dell’interessato e quindi il perfezionamento della comunicazione nei suoi confronti.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0066/CFA del 21 Febbraio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare n.83/TFNSD 2021/2022 depositata in data 17 gennaio 2022

Impugnazione – istanza: Procura Federale-Sig. P.P.

Massima: La Corte, su ricorso della procura Federale, riforma la decisione del TFN che aveva dichiarato improcedibile il reclamo per l’omessa notifica dell’avviso di conclusione indagini in quanto effettuata presso la società e dispone la rimessione in termini della Procura prescrivendo che la Procura medesima provveda a comunicare l'avviso di conclusione delle indagini con qualsiasi strumento di conoscenza legale previsto dall'ordinamento….Il CGS – dopo aver prescritto che i tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo pec della società per la quale si tesserano – prevede all’art. 53 comma 5, lett. a), le seguenti modalità alternative di comunicazione alle persone fisiche: 1) all'indirizzo pec del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento; in tal caso la società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 CGS; 2) all'indirizzo pec della società dell'ultimo tesseramento, qualora il destinatario non risulti tesserato al momento dell’instaurazione del procedimento; anche in tal caso la società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 CGS; 3) all'indirizzo pec formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Nella fattispecie la comunicazione degli atti è avvenuta ai sensi del n. 2 della suddetta disposizione, ovvero all’indirizzo pec della società dell’ultimo tesseramento. Tale modalità di comunicazione non è assimilabile alla notificazione presso il domiciliatario ai sensi dell’art. 141 c.p.c., che si perfeziona con la consegna o invio dell’atto nel luogo e alla persona indicata nell’elezione di domicilio, in quanto la suddetta norma del CGS, oltre a non prevedere tale effetto, prescrive che l’iter di comunicazione si sviluppi in una fase successiva in cui la società provvede a sua volta a trasmettere la comunicazione all’interessato, pena l’irrogazione di sanzioni. Tale obbligo, espressamente sanzionato, sta a significare che la comunicazione dell’atto non può fermarsi presso la Società, come avviene per il domiciliatario, ma deve raggiungere la persona fisica a cui è destinata e quindi deve concretizzarsi nella reale conoscenza da parte di quest’ultima. Oltre al suddetto dato letterale, occorre considerare che il principio del contraddittorio, sia nel procedimento che nel processo, impone che sia garantita l’effettiva conoscenza degli atti da parte dell’interessato ai fini dell’esercizio del diritto di difesa e quindi non consente l’applicazione di una disposizione eccezionale come l’art. 141 c.p.c. peraltro in una fattispecie in cui il destinatario, non avendo più un rapporto di tesseramento con la società, potrebbe non essere agevolmente reperibile e quindi non avere reale conoscenza della comunicazione. Tuttavia, la Corte ritiene che sia necessario trovare un punto di equilibrio tra l’esigenza di salvaguardare il contraddittorio e quella di garantire l’esercizio della funzione (nella fattispecie disciplinare) affidata alla Procura. Infatti, se da un lato, occorre assicurare l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, dall’altro, occorre evitare che la società possa impedire detta conoscenza omettendo di trasmettere l’atto al suo ex tesserato, paralizzando in tal modo l’attività della Procura. Il fatto che la società possa essere sanzionata in caso di mancata comunicazione all’interessato non rileva ai fini del perfezionamento della comunicazione in quanto non è ragionevole ritenere che il legislatore sportivo intenda consentire alla società di impedire che la comunicazione vada a buon fine assumendosi l’onere della sanzione. Peraltro, occorre considerare che nella fattispecie la Procura Federale ha fatto tutto ciò che era in suo dovere fare, ovvero comunicare gli atti all’indirizzo pec della società di ultimo tesseramento del destinatario, e se la comunicazione non è andata a buon fine non è dipeso da sua negligenza. Applicando il principio della scissione soggettiva degli effetti della comunicazione per il mittente e per il destinatario (ex art 149, terzo comma c.p.c. a seguito di C. Cost. 477/2002; sul punto si richiama la decisione di questa Sezioni Unite n. 73 2019/20) ciò che rileva sotto il profilo della diligenza della Procura è che la comunicazione sia stata trasmessa tempestivamente all’indirizzo pec della società, quindi, la mancata trasmissione dell’atto all’interessato da parte di quest’ultima non è imputabile alla Procura Federale. Pertanto, ai sensi dell’art. 50, comma 5, CGS, ricorrono i presupposti per accogliere l’istanza di rimessione in termini avanzata dalla Procura Federale con riferimento al termine decadenziale previsto dall’art. 123, comma 1, CGS. Inoltre, al fine di evitare il rischio che la società in questione possa reiterare la sua condotta omissiva impedendo così la conoscenza dell’atto da parte dell’interessato, si dispone che sia la stessa Procura a provvedere direttamente alla comunicazione al sig. … dell’avviso di conclusione delle indagini con qualsiasi strumento di conoscenza legale consentito dall’ordinamento. Tale deroga al principio dell’ordinamento sportivo sancito dall’art. 53, comma 1, CGS, secondo il quale tutte le comunicazioni devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata, si rende necessaria nella fattispecie in ragione del fatto che il procedimento di comunicazione seguito ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), n. 2, del CGS non ha consentito di assicurare la reale conoscenza dell’atto da parte dell’interessato e quindi il perfezionamento della comunicazione nei suoi confronti.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 91/TFN - SD del 01 Febbraio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 4698 /396BISpf20-21/GC/blp del 28 dicembre 2021 nei confronti dei sigg.ri N.M. e L.S. - Reg. Prot. 90/TFN-SD

Massima: E’ inammissibile il deferimento nei confronti del consigliere della società per il tardivo invio dell’atto di conclusione indagini. Nell'esaminare la posizione del deferito risulta, dai corposi documenti allegati all'atto del deferimento, già richiamati nell'avviso di conclusioni di indagini, che nella scheda censimento del dirigente, in qualità di Vice Presidente di ASD Corigliano Calabro (sino alle dimissioni del 10 ottobre 2020), risultava indicata la residenza in S….. (Cz), Via …... Indirizzo, questo, ben noto alla Procura Federale al punto che, dopo la mancata presentazione del deferito all'audizione del 9 marzo 2021, convocato alla pec del sodalizio calcistico, la stessa Procura provvedeva alla seconda convocazione per l'audizione per il giorno 16 marzo 2021 anche tramite telegramma inviato alla su menzionata residenza in S.. In data 18 marzo 2021, Poste Italiane Spa segnalava che il telegramma non era stato recapitato in quanto "destinatario sconosciuto". Alla luce di detta ultima precisazione, sarebbe stato onere della Procura Federale formalizzare una richiesta di acquisizione di certificato di residenza del signor …., sia al fine di reiterare eventualmente l'avviso di convocazione all'audizione, sia in vista dell'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini e della relativa comunicazione all'incolpato. Senonché, tale richiesta non risulta in atti. Ciò nonostante, l'avviso di conclusione delle indagini datato 12 aprile 2021, ultimo giorno utile ai sensi del combinato disposto degli artt. 119 e 123 CGS, già calcolato con l'incidenza delle due proroghe concesse dalla Procura Generale dello Sport del Coni, veniva spedito al signor …. tramite plico postale raccomandato all'indirizzo di T. (Cs), alla via …., diverso da quello in atti, con l'effetto di non poter essere consegnato al destinatario e reso al mittente con causale "trasferito". Solo successivamente alla scadenza del termine per l'inoltro dell'avviso di conclusione delle indagini, e precisamente quasi due mesi dopo, la Procura Federale chiedeva ed otteneva un certificato anagrafico rilasciato in data 4 giugno 2021 dal quale emergeva che il signor ….. continuava a risiedere in S.(Cz), alla Via …., come riscontrato agli atti di cui sopra. L'esattezza di tale residenza emerge, altresì, da altro certificato anagrafico acquisito in data 27 ottobre 2021, poi confermata nel corso della terza notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini rinnovato, l'unico affidato all'Ufficiale Giudiziario con richiesta di notificazione a mani, il quale vi provvedeva in data 17 novembre 2021 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito dell'atto presso la Casa Comunale, affissione di avviso alla porta e comunicazione spedita co posta raccomandata, proprio per la correttezza dell'indirizzo indicato. Attività questa che l'Ufficiale Giudiziario non avrebbe potuto svolgere qualora il destinatario fosse risultato trasferito o irreperibile. Ne consegue che, la seconda comunicazione di conclusione delle indagini in rinnovazione, datata 27 luglio 2021, inoltrata per plico raccomandato al signor ….. nella corretta residenza di S. (peraltro inspiegabilmente reso al mittente con dicitura di "irreperibile") risulta spedita assai tardivamente rispetto al termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini fissato dall'art. 123, c. 1, CGS, della cui perentorietà non è dato dubitare alla luce del disposto dell'art. 44, c. 6, CGS, neppure ravvedendosi, sulla scorta della giurisprudenza sportiva in materia, una valida ragione per la remissione in termini ex art. 50, c. 5, CGS. La tardività nell'invio dell'avviso di conclusione delle indagini al predetto deferito rende inammissibile, in via derivata, il successivo atto di deferimento per difetto di un presupposto essenziale: id est, tardività dell'azione disciplinare, precludendone il corretto esercizio ed esimendo il Collegio dall'esame nel merito del deferimento.

Massima: E’, invece, ammissibile il deferimento nei confronti del tecnico poiché l’avviso di conclusione indagini, ancorchè non recapitato con la dicitura “trasferito”, è stato regolarmente inviato alla residenza del deferito, per cui l'atto di deferimento, formato e spedito alla pec del domicilio eletto presso i difensori, ha rispettato il termine perentorio.….Con riguardo alla posizione del signor …, occorre immediatamente rilevare, in punto di fatto, che l'avviso di comunicazione di conclusioni delle indagini del 12 aprile 2021 risulta emesso e inoltrato nei termini e che l'atto è stato spedito al deferito nella sua corretta residenza in S.(Av), alla Via …., per quanto inspiegabilmente reso al mittente con la dicitura "sconosciuto". Detta residenza, oltre che risultare dalla scheda del censimento dell'ASD San Tommaso, di cui il signor …. era stato l'allenatore, coincide con il domicilio eletto nell'audizione del 4 marzo 2021 ("invitato dall'Ufficio l'interrogato, ai fini del presente procedimento, dichiara di voler ricevere tutte le future comunicazioni presso il domicilio di cui sopra": laddove "sopra" veniva indicata la suddetta residenza), senza che mai il deferito abbia successivamente comunicato alcuna variazione di elezione del domicilio. La residenza risulta confermata anche dalla certificazione anagrafica richiesta il successivo 4 giungo 2021, cui è seguito l'invio in prima rinnovazione dell'avviso di conclusioni delle indagini in data 27 luglio 2021, peraltro frustato dall'omessa consegna e dalla resa al mittente, stavolta con la dicitura "irreperibile". Alla luce di questo secondo esito negativo, la Procura Federale ha scritto all'ASD Virus Volla, presso la quale il signor …. risultava essere stato tesserato nella stagione sportiva 2020/2021, ottenendo da quest'ultima risposta che lo stesso non era più un loro tesserato a far data dall'1 luglio 2021. Successivamente, la Procura Federale ha richiesto altra certificazione anagrafica in data 27 ottobre 2021 dalla quale è emerso, per la prima volta, che il signor …. aveva trasferito la propria residenza in B. (Av), alla Via …... La terza notificazione dell'avviso di conclusioni di indagini rinnovato è stata chiesta all'Ufficiale Giudiziario con consegna a mani, presso la residenza in B.; il plico risulta essere stato effettivamente consegnato a mani della moglie convivente in data 29 novembre 2021. In seguito è pervenuta la richiesta di estrazione degli atti unitamente al mandato difensivo agli avv.ti …. e …. contenente l'elezione di domicilio presso il loro studio con indicazione dell'indirizzo pec al quale inviare gli atti. L'atto di deferimento è poi stato formato ed inoltrato il 28 dicembre 2021 a tale indirizzo di posta elettronica. Tanto chiarito in fatto, l'eccezione preliminare di inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento per l'asserita violazione dei termini perentori dell'art. 123, c. 1 e dell'art. 125, c. 2, CGS risulta infondata. L'originario avviso di conclusione delle indagini è stato formato ed inviato all'incolpato in data 12 aprile 2021, entro i venti giorni dalla chiusura delle indagini, tenendo conto delle proroghe di 40 e 20 giorni concesse dalla Procura Generale dello Sport. Entro tale termine, l'avviso deve essere notificato, quindi spedito al destinatario nelle forme consentite e non necessariamente anche "pervenire" al destinatario. La circostanza che tale avviso non sia stato ricevuto dal signor …. in quanto reso al mittente con la dicitura " trasferito" non assume rilevanza alcuna nella particolarità del caso di specie, poiché l'atto è stato spedito, per quanto sopra chiarito ed argomentato, alla esatta residenza del destinatario, quale risultante dai dati anagrafici e dall'elezione di domicilio in sede di audizione. La Procura Federale ha, dunque, rispettato il termine previsto dal rito; alla stessa non è imputabile alcunché sotto il profilo della omessa diligenza nel procedimento di notificazione. Il Collegio richiama sul punto la decisione della Corte Federale d'Appello, a Sezioni Unite, n. 21 del 19.10.2020, con la quale il Giudice d'appello ha statuito che al fine di ritenere assolto, nel termine di decadenza, l'onere della comunicazione dell'avviso non è necessaria la prova che l'atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario, ma è sufficiente la prova del tempestivo invio dell'atto medesimo da parte della Procura Federale. Una volta rispettato il termine perentorio dell'invio della comunicazione di conclusione delle indagini, come nel caso in esame, le due successive notificazioni in rinnovazione del 27 luglio 2021, avvenuta con insuccesso presso la solita residenza in S. che era stata confermata nel certificato del 4 giugno 2021 e del 29 novembre 2021, avvenuta con successo alla nuova residenza in B. emersa del certificato datato 27 ottobre 2021, eseguite dopo il compimento di ulteriori atti limitati alla mera ricerca del reperimento della residenza dell'incolpato in tempi tecnici compatibili con tali accertamenti, devono a loro volta ritenersi tempestive sia perché consequenziali alla prima sia, in ogni caso, per la ritenuta applicabilità alla fattispecie della remissione in termini ex art. 50, c. 5, CGS essendo l'eventuale decadenza dovuta a causa non imputabile alla Procura Federale. Va soggiunto che, come chiarito nella decisione sopra richiamata, ai fini della decadenza non è certo sufficiente prendere atto del mancato perfezionamento della notifica, ma occorre anche verificare se tale mancata notifica non sia imputabile al notificante alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza civile che, in tal caso, ammette la possibilità di remissione in termini. Nella fattispecie la Procura Federale ha inviato, nel termine perentorio, il primo avviso (CCI) e lo ha spedito all'esatta residenza, presso la quale il deferito aveva anche, per giunta, eletto il domicilio; ragion per cui, il mancato perfezionamento della notifica non può esserle imputato. Ciò comporta, sotto altro profilo, che il successivo riavvio degli atti in rinnovazione oltre il termine perentorio di cui all'art. 123 CGS non soggiace alla sanzione dell'inammissibilità "in tal modo non essendo vulnerato né l'interesse di rango costituzionale alla ragionevole durata del processo e al conseguimento della certezza e stabilità delle situazio i giuridiche conseguenti alla pronunzia, né gli artt.3 e 24 Cost., come avverrebbe invecenel caso in cui si addossassero al notificante le conseguenze di una notifica tardiva per fatti sottratti al suo potere di ingerenza ed impulso e non riconducibili a suo errore o negligenza" (decisione della Corte Federale già citata). Questo convincimento non è scalfito né dalla produzione del doc. 5 allegato alla memoria difensiva né dalla ulteriore tesi illustrata in detta memoria per la quale la notificazione dell'avviso di conclusione di indagini si sarebbe potuta ottenere utilizzando l'indirizzo pec fornito in sede di audizione ("......@pec.it"). Infatti esaminando il certificato rilasciato il 15 giugno 2021 dal Comune di B., in rubrica " attestazione di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea" si legge semplicemente che il signor L., "residente a S. (av) in Via …. è dimorante alla Via …., per isolamento obbligatorio causa covid-19 presso il coniuge …..". Pertanto lo stesso certificato conferma l'esattezza della residenza dell'incolpato in quel di Sirignano, aldilà della "dimora" temporanea assunta per ragioni sanitarie, almeno sino alla formale modifica della residenza accertata solo in data 27 ottobre 2021, mai comunicata alla Procura Federale così non consentendole di modificare l'originaria elezione di domicilio. Rileva inoltre che, il verbale di audizione del 4 marzo 2021 avanti i Rappresentanti della Procura Federale, pur riportando l'indicazione della suddetta pec, chiaramente riferibile ad un soggetto terzo, contiene l'elezione di domicilio presso la residenza in S. e null'altro. Più in particolare, dall'esame del verbale di audizione (del 5 marzo 2021) dell'incolpato ….e, allenatore di ASD Troina, all'epoca della disputa della gara Troina-San Tommaso in data 2 febbraio 2020 nel corso della stagione sportiva 2019/2020, sospetta di essere stata oggetto di illecito sportivo (richiamato a pag. 11 della memoria difensiva ad altri scopi), si evince che il signor …., pur avendo declinato la propria residenza, ha espressamente dichiarato "di voler ricevere tutte le future comunicazioni presso la ASD Rotonda Calcio indirizzo PEC .......@pec.it" Ebbene, tale espressa richiesta non è mai stata formulata dal signor …..o, così che qualsiasi comunicazione a detta pec non sarebbe risultata legittima e giustificata. Per l'insieme delle suesposte ragioni anche l'ultima eccezione preliminare di violazione del termine perentorio di cui all'art. 125, c. 2, CGS per l'inoltro al signor …. dell'atto di deferimento è del pari infondata, dovendo il termine di 30 giorni decorrere solo dal perfezionamento della notificazione del secondo rinnovo dell'avviso di conclusione di indagine, avvenuto con consegna a mani della moglie convivente in data 29 novembre 2021 (l'unico andato a buon fine). Ne consegue che l'atto di deferimento, formato e spedito alla pec del domicilio eletto presso i difensori in data 28 dicembre 2021, ha rispettato il suddetto termine perentorio. Neppure è opponibile alla Procura, per inficiare la validità e l'efficacia degli atti, lo svolgimento di ulteriori attività inquirenti atteso che nell'arco temporale intercorrente tra l'avviso di conclusioni delle indagini (notificato nei termini presso l'esatta residenza del deferito) ed il deferimento stesso nessuna attività di indagine è stata svolta dalla Procura se non la dispendiosa, reiterata, incolpevole attività di notificazione per l'instaurazione  del giusto contraddittorio a garanzia dello stesso incolpato.

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