C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 96 del 22/01/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.10 a carico di: 1)Sig.SOCIEVOLE Marcello, Presidente e dirigente della soc. A.C.D. Città di Amantea 1927 all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e art.8 comma 9 e comma 15 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.94 ter comma 13 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al pagamento di €.11.674,80 in favore dell’allenatore Sig.Antonio Santino Aceto così come disposto dal collegio Arbitrale LND (Lodo Arbitrale n. 89/56 pubblicato sul C.U. n.2/17 del 23.2.2017); 2)Sig. BERARDONE Giovanni, direttore generale della Societa’ A.C.D. Citta’ di Amantea 1927 all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e art.8 comma 9 e 15 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.94 ter comma 13 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al pagamento di €.11.674,80 in favore dell’allenatore Sig.Antonio Santino Aceto così come disposto dal collegio Arbitrale LND (Lodo Arbitrale n. 89/56 pubblicato sul C.U. n.2/17 del 23.2.2017); 3)La Società A.C.D. CITTA’ DI AMANTEA 1927 (matricola 610128), per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS. per le condotte riconducibili a carico del proprio presidente: Sig. Socievole Marcello. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. Prot. 4863/1043 pf 17-18/CS/sds del 19/11/2018.

 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.10 a carico di:

1)Sig.SOCIEVOLE Marcello, Presidente e dirigente della soc. A.C.D. Città di Amantea 1927 all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e art.8 comma 9 e comma 15 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.94 ter comma 13 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al pagamento di €.11.674,80 in favore dell’allenatore Sig.Antonio Santino Aceto così come disposto dal collegio Arbitrale LND (Lodo Arbitrale n. 89/56 pubblicato sul C.U. n.2/17 del 23.2.2017); 2)Sig. BERARDONE Giovanni, direttore generale della Societa’ A.C.D. Citta’ di Amantea 1927 all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e art.8 comma 9 e 15 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.94 ter comma 13 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al pagamento di €.11.674,80 in favore dell’allenatore Sig.Antonio Santino Aceto così come disposto dal collegio Arbitrale LND (Lodo Arbitrale n. 89/56 pubblicato sul C.U. n.2/17 del 23.2.2017); 3)La Società A.C.D. CITTA’ DI AMANTEA 1927 (matricola 610128), per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS. per le condotte riconducibili a carico del proprio presidente: Sig. Socievole Marcello. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. Prot. 4863/1043 pf 17-18/CS/sds del 19/11/2018.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, Letti gli atti del procedimento disciplinare n.1043 pf.17/18, avente ad oggetto: “Mancato pagamento da parte della Società A.C.D. CITTA’ DI AMANTEA 1927 della somma di euro 11.674,80=(undicimilaseicentosettantaquattro/80) in favore dell’allenatore Sig. Antonio Santino Aceto, come disposto dal Collegio Arbitrale LND (Lodo Arbitrale n. 89/56 pubblicato sul C.U. n.2/17 del 23.2.2017);

Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto è stata espletata ampia attività istruttoria. La documentazione sulla quale è fondata l’attività requirente è quella inviata dalla segreteria della Procura Federale in Atti Esposto e precisamente: a)Copia lettera d’incarico del 22.03.2018(prot. 9013/1043pfi17-18/CS/sds); b)Copia a/r del 7.09.2017 a firma del Sig. A. Santino trasmessa il 20.09.2017 prot. 2149; c)Copia assegno bancario n.0216139983-07 di €.9000,00 del 12.5.2017 a firma di Socievole Marcello; d)Copia della dichiarazione del 8.04.2017 del Sig. Berardone Giovanni direttore generale dell’ACD Citta di Amantea; e)Copia lettera del Banco di Napoli del 9.06.2017 attestante il mancato pagamento dell’assegno; f)Copia scheda di censimento della Società A.C.D. CITTA’ DI AMANTEA 1927 relativa alla stagione sportiva 2017/18; Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai soggetti sopraindicati: 1)Sig.Socievole Marcello, Presidente e dirigente della Soc. A.C.D. CITTA’ DI AMANTEA 1927 all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e art.8 comma 9 e comma 15 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.94 ter comma 13 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al pagamento di €.11.674,80 in favore dell’allenatore Sig.Antonio Santino Aceto così come disposto dal collegio Arbitrale LND (Lodo Arbitrale n. 89/56 pubblicato sul C.U. n.2/17 del 23.2.2017); 2)Sig. Berardone Giovanni direttore generale della Soc. A.C.D. Citta di Amantea 1927, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e art.8 comma 9 e 15 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.94 ter comma 13 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al pagamento di €.11.674,80 in favore dell’allenatore Sig.Antonio Santino Aceto così come disposto dal collegio Arbitrale LND (Lodo Arbitrale n. 89/56 pubblicato sul C.U. n.2/17 del 23.2.2017); Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., della soc. A.C.D. CITTA’ DI AMANTEA 1927, per le violazioni addebitate: al proprio presidente Sig.Socievole Marcello e al direttore generale Sig.Berardone Giovanni; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata al Presidente Signor Socievole Marcello ed al direttore generale Berardone Giovanni ed alla Società A.C.D. Città di Amantea 1927 e dagli stessi regolarmente ricevuta; Ritenuto, pertanto, che l’aver omesso di provvedere al pagamento di €.11.674,80 in favore dell’allenatore Sig.Antonio Santino Aceto così come disposto dal collegio Arbitrale LND (Lodo Arbitrale n. 89/56 pubblicato sul C.U. n.2/17 del 23.2.2017), ha comportato per il Presidente Sig. Socievole Marcello e per il direttore generale Berardone Giovanni la violazione del disposto degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e art.8 comma 9 e 15 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.94 ter comma 13 delle NOIF e per la soc. A.C.D. Città di Amantea 1927, la violazione ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente Signor Socievole Marcello e del direttore generale Berardone Giovanni; Visto l’art. 1 bis comma 1 del C.G.S., art.8 comma 9 e 15 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.94 ter comma 13 delle NOIF; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Deosdedio Litterio; HANNO DEFERITO al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE c/o C.R. Calabria: 1)Sig.Socievole Marcello Presidente e dirigente della Soc. A.C.D. CITTA’ DI AMANTEA 1927 all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e art.8 comma 9 e comma 15 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.94 ter comma 13 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al pagamento di €.11.674,80 in favore dell’allenatore Sig.Antonio Santino Aceto così come disposto dal collegio Arbitrale LND (Lodo Arbitrale n. 89/56 pubblicato sul C.U. n.2/17 del 23.2.2017); 2)Sig. Berardone Giovanni direttore generale della Soc. A.C.D. Citta di Amantea 1927 all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e art.8 comma 9 e 15 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.94 ter comma 13 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al pagamento di €.11.674,80 in favore dell’allenatore Sig.Antonio Santino Aceto così come disposto dal collegio Arbitrale LND (Lodo Arbitrale n. 89/56 pubblicato sul C.U. n.2/17 del 23.2.2017); 3)La Soc. A.C.D. Città di Amantea 1927 (matricola 610128), per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS. per le condotte riconducibili a carico del proprio presidente: Sig. Socievole Marcello. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 21 gennaio 2019 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. È comparso anche l’avv. Piero Perri costituito per Berardone Giovanni, con memoria del 18-01-2019, ed in rappresentanza della società A.C.D. Città di Amantea 1927, il quale conclude chiedendo il proscioglimento dei suoi rappresentati da ogni addebito, ovvero in subordine, derubricata la responsabilità all’ipotesi di cui all’art. 1bis comma 1 CGS, una sanzione contenuta nei minimi edittali. Nessuno è comparso per il sig. Socievole Marcello, all’epoca dei fatti Presidente e Dirigente della società A.C.D. Città di Amantea 1927. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: -per i Sigg.Socievole Marcello e Berardone Giovanni mesi 6 di inibizione; -per la Società A.C.D. Città di Amantea 1927 punti 2 di penalizzazione in classifica da scontarsi nel corrente campionato di competenza.

I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Sulla posizione di Socievole Marcello e della società A.C.D. Città di Amantea 1927 Invero, se non vi è dubbio che la quietanza rilasciata da Aceto Antonio Santino per l’importo di euro 9.000,00 corrisposto a mezzo di assegno bancario datato 11/5/2017 valga ad integrare un accordo sull’entità della somma dovuta, dei tempi e delle modalità di pagamento, è altrettanto pacifico che la società emittente l’assegno avrebbe dovuto conservare la provvista fino al momento dell’effettivo pagamento. Non rileva, pertanto, a tali fini, ossia ai fini dell’adempimento, che l’Aceto abbia presentato il titolo all’incasso fuori dai termini previsti dalla legge, poiché tale circostanza esclude solamente la levata del protesto, ma non l’obbligo dell’emittente di mantenere la copertura sul c/c dell’Istituto di credito di pagamento dell’assegno. Né risulta che ad oggi l’importo sia stato corrisposto. Diversamente deve essere valutata la posizione di Berardone Giovanni, il quale si è solo reso latore dell’assegno consegnandolo all’Aceto, e ricevendo il documento di quietanza dell'8.04.2017 senza assumere alcuna responsabilità, nemmeno in ordine al suo ruolo di D.G. della società, quanto al corretto adempimento ed alle sue modalità. Sulla posizione di Berardone Giovanni Quindi deve andare assolto da ogni addebito. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga : - al sig. SOCIEVOLE Marcello MESI SEI (6) di inibizione; - alla società A.C.D. CITTÀ DI AMANTEA 1927 UNO (1) punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2018/2019 nel campionato di competenza e l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00). - proscioglie il sig. BERARDONE Giovanni dagli addebiti contestati.

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