F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 35/TFNT del 29 Marzo 2022 (motivazioni) – Roberta Costadura / SSDARL Women Lecce – Reg. Prot. 36/TFN-ST

Decisione/0035/TFNST-2021-2022

Registro procedimenti n. 0036/TFNST/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Roberto Maria Bucchi – Vice Presidente

Roberto Benedetti – Componente (Relatore)

Francesco Corsi – Componente

Flavia Tobia – Componente

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 25 marzo 2022, sul ricorso ex art. 89, comma 1, CGS proposto dalla calciatrice Roberta Costadura (n. 15.1.2003 - matr. 6.538.689) al fine di richiedere lo svincolo dalla società SSDARL Women Lecce (matr. 720.558) per cambio di residenza ai sensi dell’art. 111 NOIF,

la seguente

DECISIONE

Svolgimento del giudizio

Con atto del 1° marzo 2022, la calciatrice Roberta Costadura (n. 15.1.2003 - matr. 6.538.689) ha adito questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, contro la società SSDARL Women Lecce (matr. 720.558), al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF.

Al riguardo ha fatto presente: I) di essere iscritta “al primo anno di università della Calabria sita in Rende Facoltà di Scienze della Nutrizione con numero di matricola 232938”; II) che “la mia attuale società sportiva dove sono tesserata è la SSD ARL Women Lecce, partecipante al campionato nazionale di Serie C Femminile”; III) che “il mio percorso universitario non mi permette di disputare il campionato su indicato con la formazione SSD ARL Women Lecce per ovvi motivi logistici in quanto è impossibile svolgere allenamenti e partite”. Ha allegato documentazione relativa.

Ha concluso chiedendo l’applicazione dell’art. 111 delle NOIF per lo svincolo per cambio di residenza.

Resiste la Società con nota in data 3/03/2022 con la quale ritiene che il ricorso, per come formulato e proposto, sia inammissibile e, comunque, del tutto infondato.

Preliminarmente, si eccepisce l’inammissibilità del ricorso introduttivo attesa la palese non conformità dello stesso alle “Regole tecniche del processo telematico sportivo della FIGC” di cui al C.U. n. 160/A del 1° febbraio 2021, con particolare riferimento all’omesso deposito degli “atti di parte e i documenti, (…) mediante upload sulla piattaforma del processo sportivo telematico” ai sensi dell’art. 9, comma 3, di detta normativa.

Sotto altro profilo, il ricorso è ulteriormente da ritenersi inammissibile attesa la genericità e indeterminatezza della causa petendi e del petitum.

Nel merito, si evidenzia in particolare che: a) il pagamento del contributo è stato effettuato da una Società “consorella”, anch’essa partecipante allo stesso campionato; b) non pare debitamente comprovata l’avvenuta iscrizione all’Università della Calabria per l'anno accademico 2021/2022 (essendo, peraltro, la dichiarazione sostitutiva di certificazione priva di sottoscrizione) e l’effettiva partecipazione ai corsi; c) il certificato di residenza rilasciato dal Comune di Rende attesterebbe la mera variazione della residenza anagrafica a decorrere dal 30 settembre 2021. Non sussistono ictu oculi, pertanto, i presupposti per l’accoglimento dell’invocato svincolo ex art. 111 NOIF, non essendo decorso, alla data di deposito del ricorso, il termine annuale previsto dalla norma. Difetta nel caso di specie ogni elemento di prova circa l'effettivo cambio di residenza.

Fa presente, infine, la società resistente, che alla calciatrice sono state inviate convocazioni e contestazioni per assenza all’indirizzo di tesseramento, alcune ritirate e le ultime restituite per compiuta giacenza.

Conclude chiedendo che l’Ecc.mo Tribunale Federale Nazionale Sez. Tesseramenti, previa ogni opportuna declaratoria, voglia: preliminarmente - dichiarare inammissibile il “Ricorso per richiesta svincolo per cambio di residenza art. 111 NOIF FIGC" trasmesso in data 1° marzo 2022 dalla calciatrice sig.ra Roberta Costadura; nel merito - rigettare il “Ricorso per richiesta svincolo per cambio di residenza art. 111 NOIF FIGC" trasmesso in data 1 marzo 2022 dalla calciatrice sig.ra Roberta Costadura. All’odierna udienza, non comparsa la ricorrente, è intervenuta la controparte resistente, che ha concluso come da verbale.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.

Relativamente alle prime due obiezioni preliminari della controparte, si osserva che: a) riguardo alle modalità di proposizione del ricorso, a prescindere dalla fondatezza dell’eccezione posta (che pure è da escludersi, dato che la documentazione allegata al ricorso risulta essere stata caricata, sempre in data 1 marzo 2022, dalla ricorrente nella piattaforma digitale del processo telematico sportivo) deve osservarsi come la costituzione in giudizio della resistente abbia realizzato un effetto sanante di qualunque asserita irregolarità (art. 156 c.p.c.), integrando il contraddittorio con lo svolgimento di una difesa puntuale e completa; b) non sussiste nell’ordinamento federale una regola che vieta il pagamento del contributo per il ricorso da parte di un soggetto terzo, considerato che le ipotesi di inammissibilità/irricevibilità costituiscono un elenco tassativo e che la norma specifica che disciplina il versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva prevede la mera ipotesi del mancato versamento quale condizione di ricevibilità del ricorso.

Nel merito, l’art. 111 delle NOIF, invocato dalla ricorrente, prevede (comma 1): « II calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore minore di età ed il trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare.» Nel caso in esame, trattandosi di calciatrice maggiore di età e non facendosi alcun riferimento nel ricorso al trasferimento dell’intero nucleo familiare (ma facendo valere solo un personale motivo legato ad esigenze di istruzione universitaria), la verifica della pretesa va fatta con riferimento alla prima ipotesi di cambio di residenza, a seguito della quale risulta, dalla stessa documentazione prodotta dall’interessata (cfr. certificato anagrafico e nuova iscrizione al S.S.N.), la carenza del requisito temporale dell’anno trascorso, che quindi rende non accoglibile la richiesta della calciatrice. Il ricorso va pertanto respinto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dalla calciatrice Roberta Costadura.

Così deciso nella Camera di consiglio del 25 marzo 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Roberto Benedetti                                              Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 29 marzo 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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