C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 22/12/2016 – Delibera – A.P.D. CARLOFORTE CALCIO (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 9 dicembre 2016. Gara Carloforte / Siliqua del 04.12.2016.
A.P.D. CARLOFORTE CALCIO (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 9 dicembre 2016. Gara Carloforte / Siliqua del 04.12.2016.
La Società Carloforte Calcio ha proposto rituale reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo, con la quale, in relazione alla gara di cui in epigrafe, è stata disposta la squalifica per tre giornate del calciatore Sanna Giacomo perché “ espulso per aver colpito un calciatore avversario a gioco fermo con un calcio ad una gamba, mentre abbandonava il terreno di gioco rivolgeva una frase ingiuriosa ad un assistente dell’arbitro”. La Società reclamante chiede l’annullamento della squalifica o, in subordine, la sua riduzione, affermando che le ingiurie non sarebbero state rivolte dal calciatore all’assistente, ma verso la panchina della sua squadra che lo aveva apostrofato per l’espulsione ricevuta. La Corte, letti gli atti del procedimento, rilevato che dal rapporto del direttore di gara – fonte di prova privilegiata – risulta inequivocabilmente che le ingiurie sono state indirizzate dal Sanna all’assistente, ritiene che la sanzione irrogata sia equa e proporzionata alla gravità dei fatti. La Corte, per questi motivi DELIBERA il rigetto del reclamo e dispone l’incamero della tassa.
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