F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 238/CSA pubblicata il 01 Aprile 2022 – S.S.D. Tritium Calcio 1908 a r. l.

Decisione n. 238/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 227/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Componente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 227/CSA/2021-2022, proposto dalla S.S.D. Tritium Calcio 1908 a r. l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti

Divisione Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 58 del 02.03.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.03.2022, l’Avv. Stefano Agamennone.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Tritium Calcio 1908 a r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Dilettanti Divisione Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 58 del 02.03.2022 in relazione alla gara del Campionato di Serie D Tritium Calcio 1908 a r. l. – Lentigione Calcio del 26.02.2022.  Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha comminato alla società reclamante la sanzione di € 1.000,00 di ammenda.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere propri sostenitori, per l’intera durata della gara, rivolto reiterate espressioni ingiuriose all’indirizzo della terna arbitrale”. 

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto, in via principale, l’annullamento dell’ammenda inflitta e, in subordine, la riduzione della pena ad € 100,00 o alla misura ritenuta più giusta e equa.

La società Tritium Calcio ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo frutto dell’erronea refertazione da parte dell’Assistente dell’Arbitro n. 1, che avrebbe immotivatamente ed arbitrariamente ricondotto alla squadra ospitante il “gruppo dei tifosi” resisi responsabili delle “reiterate espressioni ingiuriose all’indirizzo della terna arbitrale”.  

In ordine alla richiesta avanzata in via subordinata, la reclamante ritiene che la misura della sanzione irrogata non sia in linea con i criteri di equilibrio e ragionevolezza nel valutare “il disvalore dell’illegittimo comportamento altrui”, per cui dovrebbe essere ridotta ad € 100,00 o ad altro importo da ritenersi equo.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 18 marzo 2022 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto.

Se è vero, infatti, come sostenuto dalla Tritium Calcio 1908, che il gruppo dei tifosi che per tutta la durata della gara ha profferito espressioni ingiuriose all’indirizzo della terna arbitrale era costituito da pochi sostenitori, il che in effetti risulta anche dal referto dell’Assistente n. 1 che riferisce essersi trattato di “un piccolo gruppo di tifosi”, è altrettanto vero che nessun addetto della società reclamante è intervenuto, come era doveroso fare, per farli desistere.

Sulla base di quanto precede, mentre la sussistenza dei presupposti della responsabilità oggettiva in capo alla società Tritium Calcio 1908 ravvisata dal primo Giudice deve essere confermata, può essere attenuata la sanzione irrogata, in accoglimento della domanda svolta dalla reclamante in via subordinata, nella misura che la Corte ritiene congruo determinare in euro 750,00 (settecentocinquanta).

P.Q.M.

accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 750,00.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                             IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                        Patrizio Leozappa               

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

 

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