C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 04 del 26/07/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 28 maggio 2018 a carico di 1) D’AMBROSIO Giovanni, Presidente della ASD VIGEVANO CALCIO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ed all’Art. 61, comma 1 delle NOIF, nonché all’Art. 44 del Regolamento della LND in relazione al CU della LND n. 84, punto C, pubblicato in data 12.8.2016, per avere omesso di attribuire la responsabilità tecnica della squadra partecipante al Campionato di II Categoria al sig. PIOVERA Claudio, privo di necessaria abilitazione alla conduzione tecnica della predetta squadra, nonché per aver sottoscritto la distinta di 11 gare del campionato di II Categoria ove figurava quale tecnico il PIOVERA; 2) TRICHES Cristian, Dirigente della ASD VIGEVANO CALCIO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ed all’Art. 61, comma 1 delle NOIF, nonché all’Art. 44 del Regolamento della LND in relazione al CU della LND n. 84, punto C, pubblicato in data 12.8.2016, per avere sottoscritto la distinta di 10 gare del campionato di II Categoria ove figurava quale tecnico il sig. PIOVERA Claudio che non aveva idoneo titolo a ricoprire la qualifica di tecnico; 3) CENDALI Gianluigi, Dirigente della ASD VIGEVANO CALCIO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ed all’Art. 61, comma 1 delle NOIF, nonché all’Art. 44 del Regolamento della LND in relazione al CU della LND n. 84, punto C, pubblicato in data 12.8.2016 per avere sottoscritto la distinta di 2 gare del campionato di II Categoria ove figurava quale tecnico il sig. PIOVERA Claudio che non aveva idoneo titolo a ricoprire la qualifica di tecnico; 4) FERRARIS Pietro Santino, Dirigente della ASD VIGEVANO CALCIO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ed all’Art. 61, comma 1 delle NOIF, nonché all’Art. 44 del Regolamento della LND in relazione al CU della LND n. 84, punto C, pubblicato in data 12.8.2016 per avere sottoscritto la distinta di una gara del campionato di II° Categoria ove figurava quale tecnico il sig. PIOVERA Claudio che non aveva idoneo titolo a ricoprire la qualifica di tecnico; 5) CIARAVINO Stefano, Dirigente della ASD VIGEVANO CALCIO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ed all’Art. 61, comma 1 delle NOIF, nonché all’Art. 44 del Regolamento della LND in relazione al CU della LND n. 84, punto C, pubblicato in data 12.8.2016, per avere sottoscritto la distinta di una gara del campionato di II Categoria ove figurava quale tecnico il Sig. PIOVERA Claudio che non aveva idoneo titolo a ricoprire la qualifica di tecnico; 6) UCCELLI Leonardo, Dirigente della ASD VIGEVANO CALCIO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ed all’Art. 61, comma 1 delle NOIF, nonché all’Art. 44 del Regolamento della LND in relazione al CU della LND n. 84, punto C, pubblicato in data 12.8.2016, per avere sottoscritto la distinta di una gara del campionato di II Categoria ove figurava quale tecnico il sig. PIOVERA Claudio che non aveva idoneo titolo a ricoprire la qualifica di tecnico; 7) la società ASD VIGEVANO CALCIO per rispondere a titolo responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi art. 4 comma 1 e 2 del CGS per le violazioni ascrivibili ai soggetti sopra indicati.
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 28 maggio 2018 a carico di
1) D'AMBROSIO Giovanni, Presidente della ASD VIGEVANO CALCIO, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ed all'Art. 61, comma 1 delle NOIF, nonché all'Art. 44 del Regolamento della LND in relazione al CU della LND n. 84, punto C, pubblicato in data 12.8.2016, per avere omesso di attribuire la responsabilità tecnica della squadra partecipante al Campionato di II Categoria al sig. PIOVERA Claudio, privo di necessaria abilitazione alla conduzione tecnica della predetta squadra, nonché per aver sottoscritto la distinta di 11 gare del campionato di II Categoria ove figurava quale tecnico il PIOVERA;
2) TRICHES Cristian, Dirigente della ASD VIGEVANO CALCIO, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ed all'Art. 61, comma 1 delle NOIF, nonché all'Art. 44 del Regolamento della LND in relazione al CU della LND n. 84, punto C, pubblicato in data 12.8.2016, per avere sottoscritto la distinta di 10 gare del campionato di II Categoria ove figurava quale tecnico il sig. PIOVERA Claudio che non aveva idoneo titolo a ricoprire la qualifica di tecnico;
3) CENDALI Gianluigi, Dirigente della ASD VIGEVANO CALCIO, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ed all'Art. 61, comma 1 delle NOIF, nonché all'Art. 44 del Regolamento della LND in relazione al CU della LND n. 84, punto C, pubblicato in data 12.8.2016 per avere sottoscritto la distinta di 2 gare del campionato di II Categoria ove figurava quale tecnico il sig. PIOVERA Claudio che non aveva idoneo titolo a ricoprire la qualifica di tecnico;
4) FERRARIS Pietro Santino, Dirigente della ASD VIGEVANO CALCIO, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ed all'Art. 61, comma 1 delle NOIF, nonché all'Art. 44 del Regolamento della LND in relazione al CU della LND n. 84, punto C, pubblicato in data 12.8.2016 per avere sottoscritto la distinta di una gara del campionato di II° Categoria ove figurava quale tecnico il sig. PIOVERA Claudio che non aveva idoneo titolo a ricoprire la qualifica di tecnico;
5) CIARAVINO Stefano, Dirigente della ASD VIGEVANO CALCIO, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ed all'Art. 61, comma 1 delle NOIF, nonché all'Art. 44 del Regolamento della LND in relazione al CU della LND n. 84, punto C, pubblicato in data 12.8.2016, per avere sottoscritto la distinta di una gara del campionato di II Categoria ove figurava quale tecnico il Sig. PIOVERA Claudio che non aveva idoneo titolo a ricoprire la qualifica di tecnico;
6) UCCELLI Leonardo, Dirigente della ASD VIGEVANO CALCIO, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ed all'Art. 61, comma 1 delle NOIF, nonché all'Art. 44 del Regolamento della LND in relazione al CU della LND n. 84, punto C, pubblicato in data 12.8.2016, per avere sottoscritto la distinta di una gara del campionato di II Categoria ove figurava quale tecnico il sig. PIOVERA Claudio che non aveva idoneo titolo a ricoprire la qualifica di tecnico;
7) la società ASD VIGEVANO CALCIO per rispondere a titolo responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi art. 4 comma 1 e 2 del CGS per le violazioni ascrivibili ai soggetti sopra indicati.
Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,
- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 19.7.2018, nessuno è comparso per i deferiti, nonostante regolare convocazione, effettuata a mezzo email;
- rilevato che il rappresentante della Procura Federale, ha chiesto di comminare ai deferiti le seguenti sanzioni in ordine alle violazioni ed i fatti contestati nell'atto di deferimento:
a D'AMBROSIO Giovanni 7 mesi di inibizione;
a TRICHES Cristian 3 mesi di inibizione;
a CENDALI Gianluigi 1 mese di inibizione;
a FERRARIS Pietro Santino 1 mese di inibizione;
a CIARAVINO Stefano 1 mese di inibizione;
a UCCELLI Leonardo 1 mese di inibizione;
alla società, ASD VIGEVANO CALCIO, 800,00 euro di ammenda.
Osserva
dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente la responsabilità dei deferiti, in quanto, come è stato ammesso dal sig. PIOVERA Claudio, quest'ultimo ha ricoperto il ruolo di tecnico della squadra ASD Vigevano Calcio, nelle gare di del campionato di seconda Categoria - Stagione Sportiva 2016/2017 – senza avere la necessaria abilitazione.
Tale comportamento integra la violazione da parte del Presidente della ASD Vigevano Calcio, nonché dei dirigenti accompagnatori della stessa società che hanno sottoscritto le distinte delle gare in cui ha preso parte il PIOVERA, quale tecnico non abilitato, del disposto di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ed all'Art. 61, comma 1 delle NOIF, nonché all'Art. 44 del Regolamento della LND in relazione al CU della LND n. 84, punto C, pubblicato in data 12.8.2016.
Ne consegue infine la responsabilità diretta ed oggettiva della società ASD Vigevano Calcio ai sensi dell'Art. 4, commi 1 e 2 del CGS.
La gravità e la reiterazione dei comportamenti, giustificano l'applicazione delle sanzioni nei termini qui di seguito indicati.
Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale
CONDANNA
D'AMBROSIO Giovanni a 4 mesi di inibizione;
TRICHES Cristian a 2 mesi di inibizione;
CENDALI Gianluigi a 1 mese di inibizione;
FERRARIS Pietro Santino a 1 mese di inibizione;
CIARAVINO Stefano a 1 mese di inibizione;
UCCELLI Leonardo a 1 mese di inibizione;
la società, ASD VIGEVANO CALCIO, a 400,00 euro di ammenda.
Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.
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