C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 15/11/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 24 settembre 2018 a carico di: ALBERTOTTI Giuseppe, Presidente della società ASD GS NIZZA, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS, per aver omesso di attribuire la responsabilità tecnica della prima squadra ad allenatore abilitato nei ruoli del settore tecnico in possesso del titolo abilitativo di allenatore dilettante, conferendo l’incarico al sig. DOMENICHETTI Simone dirigente della ASD GS NIZZA CALCIO soggetto privo della necessaria abilitazione per la conduzione di una squadra partecipante al campionato di II categoria dilettanti, fatto accertato a partire dal 27.8.2017 sino al 15.4.2018; DOMENICHETTI Simone per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS per aver preso parte a 26 gare nel periodo 27.8.2017 -15.4.2018, quale allenatore della prima squadra, senza la necessaria abilitazione; MORONI Camillo, dirigente della ASD GS NIZZA CALCIO, nella stagione sportiva 2017/2018, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS per aver sottoscritto due distinte di gara dove veniva impiegato quale allenatore DOMENICHETTI Simone, privo della necessaria abilitazione; PERNIGOTTI Celestino, dirigente della ASD GS NIZZA CALCIO, nella stagione sportiva 2017/2018 per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS per aver sottoscritto due distinte di gara dove veniva impiegato quale allenatore DOMENICHETTI Simone, privo della necessaria abilitazione; FRANZOSI Antonio, dirigente della ASD GS NIZZA CALCIO, nella stagione sportiva 2017/2018 per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS per aver sottoscritto 25 distinte di gara dove veniva impiegato quale allenatore DOMENICHETTI Simone, privo della necessaria abilitazione; RODOLICO Giovanni, dirigente della ASD GS NIZZA CALCIO, nella stagione sportiva 2017/2018 per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS per aver sottoscritto tre distinte di gara dove veniva impiegato quale allenatore DOMENICHETTI Simone, privo della necessaria abilitazione; ASD GS NIZZA CALCIO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dai propri tesserati.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 24 settembre 2018 a carico di:

ALBERTOTTI Giuseppe, Presidente della società ASD GS NIZZA, per violazione dell'Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23,  comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS, per aver omesso di attribuire la responsabilità tecnica della prima squadra ad allenatore abilitato nei ruoli del settore tecnico in possesso del titolo abilitativo di allenatore dilettante, conferendo l’incarico al sig. DOMENICHETTI Simone dirigente della ASD GS NIZZA CALCIO soggetto privo della necessaria abilitazione per la conduzione di una squadra partecipante al campionato di II categoria dilettanti, fatto accertato a partire dal 27.8.2017 sino al 15.4.2018;

DOMENICHETTI Simone per violazione dell'Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS per aver preso parte a 26 gare nel periodo 27.8.2017 -15.4.2018, quale allenatore della prima squadra, senza la necessaria abilitazione;

MORONI Camillo, dirigente della ASD GS NIZZA CALCIO, nella stagione sportiva 2017/2018, per violazione dell'Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS per aver sottoscritto due distinte di gara dove veniva impiegato quale allenatore DOMENICHETTI Simone, privo della necessaria abilitazione;

PERNIGOTTI Celestino, dirigente della ASD GS NIZZA CALCIO, nella stagione sportiva 2017/2018 per violazione dell'Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS per aver sottoscritto due distinte di gara dove veniva impiegato quale allenatore DOMENICHETTI Simone, privo della necessaria abilitazione;

FRANZOSI Antonio, dirigente della ASD GS NIZZA CALCIO, nella stagione sportiva 2017/2018 per violazione dell'Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS per aver sottoscritto 25 distinte di gara dove veniva impiegato quale allenatore DOMENICHETTI Simone, privo della necessaria abilitazione;

RODOLICO Giovanni, dirigente della ASD GS NIZZA CALCIO, nella stagione sportiva 2017/2018 per violazione dell'Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS per aver sottoscritto tre distinte di gara dove veniva impiegato quale allenatore DOMENICHETTI Simone, privo della necessaria abilitazione;

ASD GS NIZZA CALCIO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dai propri tesserati.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 08.11.2018, nessuno è comparso per i deferiti nonostante regolare convocazione trasmessa a mezzo telefax;

- rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare le seguenti sanzioni in ordine alle violazioni ed ai fatti contestati nell’atto di deferimento:

ad ALBERTOTTI Giuseppe, anni uno di inibizione;

a DOMENICHETTI Simone, mesi nove di inibizione;

a MORONI Camillo, mesi tre di inibizione;

a PERNIGOTTI Celestino, mesi tre di inibizione;

a FRANZOSI Antonio, mesi sei di inibizione;

a RODOLICO Giovanni, mesi uno di inibizione;

alla società ASD GS NIZZA CALCIO, euro 1.300,00 di ammenda.

-preso atto che i deferiti hanno chiesto l’assoluzione e/o in subordine il minimo delle sanzioni,

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che la società ASD GS NIZZA CALCIO ha impiegato nella stagione sportiva 2017/2018 il sig. DOMENICHETTI Giuseppe quale allenatore della prima squadra senza che fosse munito della necessaria abilitazione prevista dalle norme indicate in epigrafe.

Ne consegue la responsabilità per violazione dell'Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23,  comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS da parte del Presidente della ASD GS NIZZA CALCIO e dei propri dirigenti che hanno avvallato siffatto comportamento, tenuto dal DOMENICHETTI, sottoscrivendo altresì le distinte di gare in qualità di dirigenti accompagnatori.

Anche la società deferita ASD GS NIZZA CALCIO è responsabile in relazione al comportamento tenuto dal proprio Presidente e dai propri tesserati, ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS.

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale

CONDANNA

ALBERTOTTI Giuseppe, a mesi sei di inibizione;

DOMENICHETTI Simone, mesi cinque di inibizione;

MORONI Camillo, mesi due di inibizione;

PERNIGOTTI Celestino, mesi due di inibizione;

FRANZOSI Antonio, mesi tre di inibizione;

RODOLICO Giovanni, a quindici giorni di inibizione;

ASD GS NIZZA CALCIO ad euro 450,00 di ammenda.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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