C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 14/09/2018 – Delibera – gara del 6/ 9/2018 SOVICESE – ALBIATESE
gara del 6/ 9/2018 SOVICESE - ALBIATESE La gara in oggetto non ha avuto luogo perché le linee regolamentari disegnatura del terreno di giuoco non erano visibili.
Infatti nonostante la richiesta dell'arbitro di provvedere alla tracciatura visibile delle linee del terreno di giuoco e l'intervento della società in tal senso, poiché dopo un tempo di attesa pari ad un tempo di gara le linee ancora non erano visibili, il direttore di gara ha deciso la sospensione definitiva della gara medesima.
La C.A.F. richiama la decisione F.I.G.C. alla regola 1 che chiaramente attribuisce alla società ospitanti la responsabilità per il regolare allestimento del campo di gioco.
Ritenuto di evidenziare in ogni caso la responsabilità della Società Sovicese in quanto non ha posto in essere gli accorgimenti minimi che competono alla Società ospitante in ordine alla predisposizione del terreno di gioco o di quanto necessita a tali fini.
P.Q.S.
DELIBERA
Di comminare alla società Sovicese sanzione della perdita della gara per 0-3.
