F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 87/TFN-SVE del 10 Maggio 2022 (motivazioni) – AS Sambenedettese Srl / ASD Centobuchi 1972 MP – Reg. Prot. 88/TFN-SVE

 

Decisione/0087/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0088/TFNSVE/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore – Vice Presidente

Carlo Cremonini – Componente

Marco Scarpati – Componente (Relatore)

Lorenzo Sodero – Componente

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 2 maggio 2022, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società AS Sambenedettese Srl (matr. 953600) contro la società ASD Centobuchi 1972 MP (matr. 949212) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul CU n. 8/E del 24.3.2022 (premio di preparazione calciatore Khouaja Salaheddine n. 15.10.2006 – matr. 2.583.152 - ric. 461), la seguente

DECISIONE

Con provvedimento del 24 marzo 2022, notificato il 1° aprile 2022, la Commissione Premi della FIGC condannava la AS Sambenedettese Srl a corrispondere la somma di 9.872,28, di cui 7.312,80 a favore della ASD Centobuchi 1972 quale premio di preparazione del calciatore Khouaja Salaheddine ed 2.559,48 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale decisione la AS Sambenedettese Srl con reclamo in data 8 aprile 2022 proponeva rituale e tempestiva impugnazione davanti a questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

In via preliminare la Società reclamante eccepiva “l’improcedibilità della richiesta avanzata in primo grado dalla ASD Centobuchi 1972 MP” per la propria carenza di legittimazione passiva, rilevato che il tesseramento del suddetto calciatore era avvenuto il 15/10/2020 da parte di diversa Società, la SS Sambenedettese Srl che militava nel Campionato di Serie C, mentre l’atto costitutivo della AS Sambenedettese Srl risultava essere avvenuto successivamente in data 21/05/2021; sempre in via preliminare eccepiva “l’inammissibilità della richiesta proposta in primo grado da ASD Centobuchi 1972 MP per violazione dell’art. 96 comma 3 NOIF in ordine al vizio formale del ricorso”, stante la mancata allegazione nel ricorso alla Commissione Premi delle tessere del calciatore, citando alcune precedenti decisioni del TFN-SVE che avrebbero confermato tale assunto (C.U. n. 1/TFN-SVE del 12.07.2018 – Reclamo n. 54 società US Lavis ASD e Reclamo n. 73 società ASD GS Flaibano). Nel merito la Società reclamante, “nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere ammissibile il ricorso n. 461 promosso dall’ASD Centobuchi 1972 MP come inoltrato avanti alla Commissione Premi di Preparazione”, concludeva perché il Tribunale dichiarasse che nulla fosse dovuto dall’AS Sambenedettese Srl in ordine al premio di preparazione, ribadendo sostanzialmente i motivi esposti nella prima eccezione preliminare.

Si costituiva in giudizio la ASD Centobuchi 1972 MP depositando memoria in cui contestava in toto quanto ex adverso dedotto, rilevando riguardo al primo ed al terzo motivo di gravame, inerenti il difetto di legittimazione passiva, che con C.U. FIGC n. 260/A del 10 Giugno 2021 il Presidente Federale aveva deliberato: “di revocare l’affiliazione alla fallita SS Sambenedettese Srl; di affiliare la società AS Sambenedettese Srl; di trasferire alla società AS Sambenedettese Srl il titolo sportivo ed il parco tesserati della fallita società SS Sambenedettese Srl, così come risultanti agli atti, mantenendo in capo alla prima i diritti derivanti dalla anzianità di affiliazione della società fallita.  Restano fermi gli adempimenti di cui al C.U. n. 253/A del 23 maggio 2021 che la AS Sambenedettese Srl dovrà effettuare nel rispetto delle prescrizioni ivi previste, ai fini della concessione della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022”. Da ciò derivava inequivocabilmente l’avvenuto acquisto ad opera della AS Sambenedettese Srl del complesso aziendale della fallita SS Sambenedettese Srl “ed il trasferimento alla neocostituita compagine del relativo titolo sportivo, con la contestuale acquisizione dell’intero parco tesserati e dei diritti e/od oneri a ciò connessi, ivi compreso quello afferente al pagamento del Premio di Preparazione per il giocatore sig. Salaheddine Khouaja”.  In ordine poi al secondo motivo di impugnazione, inerente la mancata allegazione nel ricorso alla Commissione Premi dei cartellini del calciatore, la Società convenuta rilevava di aver sostituito “gli irreperibili cartellini cartacei con la necessaria (e sufficiente) documentazione suppletiva, consistente nella visura storica ufficiale del calciatore de quo, debitamente vidimata dall’Organo federale a ciò deputato (la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno): esattamente quanto all’uopo richiesto dalla Commissione Premi per adeguatamente supportare, a livello probatorio, la inoltrata domanda”.

La vertenza, discussa in modalità videoconferenza con la partecipazione dei difensori delle due società, veniva quindi decisa nella riunione del 2 maggio 2022.

Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.

In ordine all’eccezione sollevata dalla società reclamante di carenza di legittimazione passiva per non aver tesserato il calciatore Khouaja Salaheddine, si rileva che con il trasferimento del titolo sportivo dalla fallita SS Sambenedettese Srl (società che in data 15/10/2020 effettuò il tesseramento di tale giocatore) alla nuova AS Sambenedettese Srl, come più volte ribadito da questo Tribunale Federale (da ultimo con decisioni n. 75 e n. 76/TFN-SVE 2021-2022, prese a seguito di reclami della stessa AS Sambenedettese Srl per fattispecie analoghe), tutto il parco tesserati, tra cui il Khouaja, è passato alla AS Sambenedettese Srl (cfr. C.U. FIGC n. 260/A del 10/06/2021), a nulla rilevando il fatto di non aver ottenuto la licenza nazionale per l’ammissione al Campionato di serie C, in cui militava la società fallita, considerando che ciò è dipeso dal mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l’ottenimento della stessa (cfr. C.U. FIGC n. 17/A del 16/07/2021).

Riguardo il secondo motivo del reclamo, relativo alla mancata allegazione nel ricorso da parte della ASD Centobuchi 1972 alla Commissione Premi dei cartellini del calciatore Khouaja Salaheddine, si rileva che la sostituzione degli stessi con la visura storica ufficiale di tale giocatore, debitamente vidimata dall’Organo federale a ciò deputato (la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno), di cui non è mai stata messa in dubbio l’autenticità, costituisca documento assolutamente idoneo a dimostrare l’avvenuto tesseramento dello stesso. Sul punto non appaiono pertinenti alla fattispecie in esame i richiami fatti dalla reclamante a precedenti decisioni del TFN-SVE, in cui risultava che la società richiedente il premio di preparazione aveva allegato al ricorso al posto delle tessere la sola copia conforme della richiesta di tesseramento, che non poteva di certo considerarsi documento equipollente al cartellino, né documento idoneo a dimostrare l’avvenuto tesseramento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società AS Sambenedettese Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Così deciso nella Camera di consiglio del 2 maggio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE

Marco Scarpati                                              Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 10 maggio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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