F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 161/TFN – SD del 16 Giugno 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 17565/284pf21-22/GC/GR/ff del 18 maggio 2022 nei confronti di Marcello Cordiano e della società ASD Futsal Polistena – Reg. Prot. 161/TFN-SD

Decisione/0161/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0161/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Antonella Arpini – Componente (Relatore)

Leopoldo Di Bonito – Componente

Marco Sepe – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 16 giugno 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 17565/284pf21-22/GC/GR/ff del 18 maggio 2022 nei confronti dei sigg.ri Vieira Sousa Miguel Alexandre, Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, Amarchande Ribeiro Tiago Miguel, Da Silva Oliveira Atilio Felipe, Taborda Da Silva Joao Pedro, Buckson Gabriel, Nicola Cicciari, Pietro Mandanici, Matteo Depperu, Cordiano Marcello, Agus Francesco e delle società ASD Meriense, ASD Futsal Polistena, ASD Ichnos Calcetto Sassari e SSD Città di Sestu C5,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 18 maggio 2022, a carico di:

- il sig. Vieira Sousa Miguel Alexandre, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore prima della ASD Futsal Sassuolo e poi della ASD Aradeo, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Futsal Sassuolo una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva  21-22, agli Organi competenti FIGC;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio conclusasi in data 12 ottobre 2021 con il tesseramento del suddetto giocatore per la società ASD Futsal Sassuolo e anche per essersi avvalso sempre dell’attività di assistenza ed intermediazione dello stesso sig. Bianchi Maurizio per il tesseramento dello stesso calciatore per la ASD Aradeo,  nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

- il sig. Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore della ASD Aradeo, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Aradeo una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 21-22, agli Organi competenti FIGC;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio, conclusasi in data 21 settembre 2021 con il tesseramento del suddetto giocatore per la società ASD Aradeo, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

- il sig. Amarchande Ribeiro Tiago Miguel, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore della ASD Futsal Ternana, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Futsal Ternana una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 20-21, agli Organi competenti FIGC;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio, conclusasi in data 4 febbraio 2021 con il tesseramento del suddetto giocatore per la società ASD Futsal Ternana, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

- il sig. Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore prima della ASD Aradeo e poi con le società ASD Meriense e ASD Ichnos Calcetto Sassari, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Aradeo una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 20-21, agli Organi competenti FIGC.

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio – assistenza certificata anche dalla sottoscrizione di un contratto di rappresentanza con lo stesso Bianchi - per i tesseramenti del suddetto giocatore per la società ASD Aradeo, per la ASD Meriense e per la ASD Ichnos Calcetto Sassari, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

- il sig. Taborda Da Silva Joao Pedro, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore della ASD Aradeo, per rispondere: - della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Aradeo una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 20-21, agli Organi competenti FIGC;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio, conclusasi in data 12 agosto 2020 con il tesseramento del suddetto giocatore per la società ASD Aradeo, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

- il sig. Buckson Gabriel, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore prima della ASD Meriense e poi della SSD Città di Sestu C5, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Meriense una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 20-21, agli Organi competenti FIGC;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio, conclusasi in data 5 aprile 2021 con il tesseramento del suddetto giocatore per la società ASD Meriense, e per essersi avvalso sempre dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio per il tesseramento per la società SSD Città di Sestu C5,nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

- il sig. Nicola Cicciari, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Meriense, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC,  unitamente alla relativa richiesta di tesseramento dei Sig.ri De Freitas David Fernando e Buckson Gabriel, di una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” dei soggetti sopra indicati;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2,e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento del Sig. Buckson Gabriel per la società ASD Meriense nella stagione sportiva 20-21 e del Sig. Botelho Da Silva Oliveira Atilio Felipe per la società ASD Meriense nella stagione sportiva 20-21, nonostante si trattasse del tesseramento di un calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

- il sig. Pietro Mandanici, all'epoca dei fatti Dirigente della ASD Meriense, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento dei Sig.ri De Freitas David Fernando e Buckson Gabriel, di una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” dei soggetti sopra indicati;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2,e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento del Sig. Buckson Gabriel e del Sig. Botelho Da Silva Oliveira Atilio Felipe per la società ASD Meriense nella stagione sportiva 20-21, nonostante si trattasse del tesseramento di calciatori dilettanti e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

  • il sig. Matteo Depperu, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Ichnos Calcetto Sassari, per rispondere: - della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2,e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento del Sig. Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe per la società ASD Ichnos Calcetto Sassari nella stagione sportiva 21-22 – assistenza certificata anche dalla corresponsione da parte del Sig. Depperu dell’importo di 300 euro a favore dello stesso Bianchi -, nonostante si trattasse del tesseramento di un calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.
  • - il sig. Cordiano Marcello, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Futsal Polistena C5, per rispondere: - della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento del sig. Trancoso Silva Santos Carlos Frederico, di una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” del soggetto appena indicato;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2,e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento del Sig. Trancoso Silva Santos Carlos Frederico per la società ASD Futsal Polistena C5 nella stagione sportiva 19-20 nonostante si trattasse del tesseramento di un calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

- il sig. Agus Francesco, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Città di Sestu C5, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2,e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento del Sig. Buckson Gabriel per la società ASD Città di Sestu C5 nella stagione sportiva 21-22 nonostante si trattasse del tesseramento di un calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

- La società ASD Meriense della violazione di cui all’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte poste in essere dai sigg.ri Cicciari Nicola, Mandanici Pietro, De Freitas David Fernando, Buckson Gabriel, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

- La società ASD Futsal Polistena della violazione di cui all’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte poste in essere dai sigg.ri Cordiano Marcello e Trancoso Silva Santos Carlos Frederico, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

- La società ASD Ichnos Calcetto Sassari della violazione di cui all’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte poste in essere dai sigg.ri Depperu Matteo e Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

- La società SSD Città di Sestu C5 della violazione di cui all’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte poste in essere dai sigg.ri Agus Francesco e Buckson Gabriel, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale e l’avv. Giulio Varone, in rappresentanza del sig. Marcello Cordiano e della società ASD Futsal Polistena, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’avv. Cristiano Pasero, per la Procura Federale, e l’avv. Giulio Varone, per la difesa dei deferiti, i quali hanno confermato il contenuto delle proposte di accordo; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dichiara l'efficacia degli accordi e dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Marcello Cordiano, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per la società ASD Futsal Polistena, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 giugno 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonella Arpini                                                        Carlo Sica

 

Depositato in data 16 giugno 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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