F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 331/CSA pubblicata del 27 Giugno 2022 – S.S.C.Napoli S.p.a.

Decisione n. 331 /CSA/2021-2022       

Registro procedimenti n. 327/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Daniele Cantini – Componente

Andrea Lepore – Componente (relatore)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 327, proposto dalla S.S.C.Napoli in data 27.05.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Lega Nazionale Professionisti Serie A, pubblicata nel C.U. n. 298 del 25.05.2022, in relazione alla gara Spezia/Napoli del 22.05.2022;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.06.2022, il Prof. Avv. Andrea Lepore, udito l’Avv. Mattia Grassani, in rappresentanza della reclamante; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 27 maggio 2022, la S.S.C. Napoli S.p.A. ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo Lega Nazionale Professionisti Serie A, pubblicata nel C.U. n. 298 del 25.05.2022, mediante la quale venivano irrogate le seguenti sanzioni:

- obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva A” dello stadio Diego Armando Maradona privo di spettatori;

- ammenda di € 30.0000,00;

- diffida.

Tali sanzioni venivano irrogate dal giudice sportivo in quanto:

- al 5° del primo tempo, i sostenitori delle due squadre «si lanciavano vicendevolmente alcuni bengala oltre, al 10° del primo tempo, ad alcuni seggiolini divelti dagli spalti»; 

- «contemporaneamente al lancio dei seggiolini, alcuni sostenitori della Soc. Napoli entravano nel recinto di gioco e raggiungevano il settore occupato dai tifosi avversari e, pertanto, nasceva una colluttazione che costringeva l’Arbitro ad interrompere la gara per ben dieci minuti e comportava il ferimento di tre steward»;

- «al termine della gara, i gravi incidenti continuavano anche nelle aree immediatamente adiacenti allo stadio e coinvolgevano alcune centinaia di tifosi». Ciò posto, la Società Napoli ritiene che le sanzioni siano eccessivamente afflittive.  La reclamante sottolinea di aver posto in essere tutte le misure richieste dalle autorità di pubblica sicurezza, collaborando con le forze dell’ordine, così integrando la circostanza attenuante prevista dall’art. 29, comma 1, lett. b), C.G.S., non abbastanza valorizzata, a suo avviso, dal giudice sportivo. In merito la S.S.C. Napoli deposita una serie di documenti mediante i quali tende a provare la fattiva collaborazione con le forze dell’ordine locali fin dai giorni precedenti l’incontro e che lo Spezia Calcio non abbia adempiuto perfettamente ai propri doveri.

La società partenopea, altresì, osserva che le carenze organizzative da parte della società ospitante e delle forze dell’ordine avrebbero determinato un concreto contribuito causale al verificarsi degli incidenti e alla gravità dei fatti occorsi. Precisa inoltre che, disputando la gara in trasferta, la scrivente non disponeva di strumenti idonei a impedire quanto accaduto e non poteva rimediare alle prefate carenze organizzative.

Inoltre, con specifico riferimento alla chiusura del settore denominato “Curva A”, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. d), C.G.S., contesta le motivazioni del giudice sportivo poste a sostegno del provvedimento, non condividendo che a tale settore siano riconducibili gli autori dei disordini.

Su questo provvedimento svolge ulteriori considerazioni.

In prima battuta, sotto il profilo procedurale, sostiene la mancanza di un presupposto della sanzione ai sensi dell’art. 26, comma 3, C.G.S., affermando che essa può essere inflitta «se la società è già stata diffidata». Diffida, tuttavia, che non sarebbe stata irrogata durante questa stagione sportiva alla società campana.

In secondo luogo, riguardo ai sostenitori (nel numero di 6) responsabili dell’invasione di campo e della colluttazione, sottolinea che di questi, l’unico al momento identificato e raggiunto da un provvedimento dell’autorità di P.S. sarebbe riconducibile al gruppo organizzato denominato “Fedayn” e, dunque, appartenente al settore “Curva B”.  Pertanto, ad avviso della reclamante, resterebbe non chiara la provenienza dei tifosi al fine di applicare la chiusura di un settore dello Stadio Maradona.

Domanda pertanto, in via principale, l’annullamento della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. d), con irrogazione della sola ammenda con diffida; in via subordinata, la riduzione dell’ammenda e/o la revoca della diffida.

Il reclamo è stato, dunque, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo sia in parte fondato per i motivi che seguono.

Il thema decidendum dell’azione promossa dalla S.S.C. Napoli ruota attorno alla sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva A” privo di spettatori. Preliminarmente, va superata la questione della mancata diffida a carico del sodalizio partenopeo, che, ad avviso della reclamante, non avrebbe dovuto consentire al giudice sportivo la chiusura del settore. Al contrario, sul punto si rileva che se, per un verso, vero è che la S.S.C. Napoli nell’attuale stagione sportiva, come si evince dai tabulati federali, non è stata colpita da diffide, altrettanto vero è che i fatti posti in essere da alcuni sostenitori della squadra partenopea – come, oltre al lancio di fumogeni e seggiolini, l’ingresso sul terreno di gioco e la colluttazione che ne è seguita – sono senza alcun dubbio “particolarmente gravi”. Tali circostanze configurano il secondo requisito ex art. 26, comma 3, C.G.S., omesso dalla reclamante nella sua impugnazione, ma correttamente rilevato dal giudice sportivo ai fini dell’irrogazione.

Posta, dunque, l’astratta possibilità di sanzionare la reclamante con l’obbligo di disputare una gara con un settore senza spettatori, specifica attenzione deve essere rivolta alla ricostruzione che ha condotto il giudice di prime cure a individuare la “Curva A” quale settore da chiudere, in virtù delle problematicità determinate dal fatto che la squadra del Napoli disputava la gara in trasferta e che nella porzione incriminata dello Stadio Alberto Picco di La Spezia erano presenti tifosi non tutti giunti dal capoluogo campano.

Simili perplessità sono state riscontrate anche dal giudice di primo grado, che ha opportunamente richiesto alla Procura federale di assumere informazioni dai dirigenti della Digos della Questura di Napoli al fine di comprendere la provenienza dei tifosi che avevano partecipato ai disordini.

Da quanto rilevato in atti risulta che sui 1100 tifosi presenti nell’impianto nel settore ospiti, 400 provenivano da regioni limitrofe, 350 dalla Campania, senza appartenere ad alcun gruppo organizzato, e altri 350 tifosi erano sostenitori che allo Stadio Maradona occupano i settori “Curva A” e “Curva B”. Di questi, a loro volta, 200 sarebbero riconducibili a gruppi organizzati che occupano il primo settore, mentre 150 il secondo.  Tuttavia, oltre a tale dato numerico sulle presenze, non risultano depositati ulteriori documenti da parte della Procura federale o delle Forze dell’ordine che consentano una identificazione dei soggetti della tifoseria del Napoli coinvolti nei gravi disordini, sia sugli spalti che sul terreno di gioco, nonché una loro chiara riconducibilità a un gruppo organizzato piuttosto che a un altro.

Di conseguenza, questa Corte – pur comprendendo le difficoltà delle autorità preposte all’accertamento dell’identità di tali persone, che si trovano a operare in circostanze del genere in carenza di uomini e mezzi – non ritiene vi siano evidenze sufficienti per individuare con ragionevole certezza il settore da sanzionare all’interno dello Stadio della reclamante, posto che, tra l’altro, la sua chiusura finirebbe per colpire migliaia di sostenitori in maniera indiscriminata.

Nella medesima direzione depongono anche altre pronunce di questa Corte, ove si osserva che la sanzione relativa alla parziale chiusura dell’impianto a danno della squadra che si trova in trasferta, determinando, in questi casi, «il ribaltamento della sanzione in un settore dell’impianto della società ospitata», è questione molto delicata e va sorretta da solida documentazione, «anche in considerazione della circostanza che non è certa la provenienza dei tifosi ospitati da un settore piuttosto che un altro dello stadio della ricorrente» (così Corte sportiva d’appello, in C.U. del 28 febbraio 2018, n. 95).

Per simili ragioni e con riguardo strettamente al solo caso che occupa, non può essere confermata l’irrogazione della sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore “Curva A” privo di spettatori; nondimeno, va necessariamente ricalibrata in senso più afflittivo la sanzione dell’ammenda alla società.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, annulla la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva A” dello stadio Diego Armando Maradona privo di spettatori.

Ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 50.000,00, con diffida.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                    IL PRESIDENTE

Andrea Lepore                                                         Carmine Volpe

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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