FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 326/AA del 30/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SAPONE BARILE CORRIERO FATIGUSO PORCELLI VIRTUS CUP SAN MICHELE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 460 pf 21/22 adottato nei confronti delle Sigg.re Marzia SAPONE, Giovanna BARILE, Barbara CORRIERO, Roberta FATIGUSO, Simona PORCELLI, e della società VIRTUS CAP SAN MICHELE avente oggetto la seguente condotta:
MARZIA SAPONE, Presidente della società A.S.D. VIRTUS CAP SAN MICHELE, anche nella sua qualità di DAP all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 43 commi 1, 2, e 3, delle NOIF, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 36/A FIGC pubblicato il 28.07.2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari” e dalle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022” della FIGC, versioni 5 e 6, rispettivamente del 10.01.2022 e 10.02.2022, applicabili, tra gli altri, al Calcio dilettantistico e giovanile, per aver consentito e/o comunque non impedito alle calciatrici BARILE Giovanna, CORRIERO Barbara, FATIGUSO Roberta e PORCELLI Simona nel corso della stagione sportiva 2021-2022 di svolgere l’attività agonistica per la predetta società, ivi compresa la partecipazione a complessive n. 4 gare di campionato, nonostante fossero prive della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva;
GIOVANNA BARILE, calciatrice tesserata per la società A.S.D. VIRTUS CAP SAN MICHELE, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 43, commi 1, 2, e 3, delle NOIF, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 36/A FIGC pubblicato il 28.07.2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari” e dalle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022” della FIGC, versioni 5 e 6, rispettivamente del 10.01.2022 e 10.02.2022, applicabili, tra gli altri, al Calcio dilettantistico e giovanile, per aver svolto attività agonistica per la propria società, ivi compresa la partecipazione a n. 3 gare di campionato, pur non essendosi sottoposta all’accertamento dell’idoneità prevista dal D.M. del 18/02/1982;
ROBERTA FATIGUSO, calciatrice tesserata per la società A.S.D. VIRTUS CAP SAN MICHELE all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 43 commi 1, 2, e 3, delle NOIF, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 36/A FIGC pubblicato il 28.07.2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari” e dalle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022” della FIGC, versioni 5 e 6, rispettivamente del 10.01.2022 e 10.02.2022, applicabili, tra gli altri, al Calcio dilettantistico e giovanile, per aver svolto attività agonistica per la propria società, ivi compresa la partecipazione a n. 4 gare di campionato, pur non essendosi sottoposta all’accertamento dell’idoneità prevista dal D.M. del 18/02/1982;
SIMONA PORCELLI, calciatrice tesserata per la società A.S.D. VIRTUS CAP SAN MICHELE all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 43, commi 1, 2, e 3, delle NOIF, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 36/A FIGC pubblicato il 28.07.2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari” e dalle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022” della FIGC, versioni 5 e 6, rispettivamente del 10.01.2022 e 10.02.2022, applicabili, tra gli altri, al Calcio dilettantistico e giovanile, per aver svolto attività agonistica per la propria società, ivi compresa la partecipazione a n. 4 gare di campionato, pur non essendosi sottoposta all’accertamento dell’idoneità prevista dal D.M. del 18/02/1982;
VIRTUS CAP SAN MICHELE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti interessati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività ai sensi ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata della Sig.ra Marzia SAPONE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società VIRTUS CAP SAN MICHELE, e dalle Sigg.re Giovanna BARILE, Barbara CORRIERO, Roberta FATIGUSO, e Simona PORCELLI; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Marzia SAPONE, di 1 (uno) giornata di squalifica per la Sig.ra Giovanna BARILE, di 1 (uno) giornata di squalifica per la Sig.ra Barbara CORRIERO di 1 (uno) giornata di squalifica per la Sig.ra Roberta FATIGUSO, di 1 (uno) giornata di squalifica per la Sig.ra Simona PORCELLI, e di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda e due punti di penalizzazione in classifica per la società VIRTUS CAP SAN MICHELE;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
