C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 440 del 30/05/2019 – Delibera – G. CASTELLO – TORMARANCIO
G. CASTELLO - TORMARANCIO
Il Giudice Sportivo - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe RILEVA - Prima dell’inizio della gara e nel corso della stessa sostenitori della società TORMARANCIO accendevano numerosi fumogeni che provocavano disturbo allo svolgimento della stessa. - In più occasioni, inoltre, i medesimi facevano esplodere alcuni petardi di grossa potenzialità creando spavento tra agli spettatori. - Infine, tifosi della società TORMARANCIO rivolgevano all’arbitro gravi offese e minacce - Dai supplementi di referto inviati dal Direttore di gara vengono elencati una serie di atti violenti nei suoi confronti da parte di tesserati e sostenitori della società TORMARANCIO che di seguito vengono riportati. - L’arbitro, al 28 del primo tempo espelleva il calciatore DI CUFFA Daniele della società TORMARANCIO per grave fallo di gioco nei confronti di un avversario. - A seguito di tale espulsione entrava indebitamente sul terreno di giuoco il calciatore in panchina CASANICA Massimiliano che avvicinava l’arbitro proferendo al suo indirizzo gravi offese e minacce. Espulso, veniva allontanato dai propri compagni di squadra. Posizionatosi all’esterno del recinto di gioco reiterava altre offese. - Al 39 del secondo tempo l’arbitro espelleva il calciatore SANTINI Luca per avergli rivolto espressioni offensive ed intimidatorie. - In conseguenza di detta espulsione, il direttore di gara veniva accerchiato da tesserati della società TORMARANCIO che gli proferivano gravissime minacce. Fra questi identificava i Sigg. DE AMICIS Damiano e DI LUCENTI Luca che lo minacciavano di morte. Persistendo un clima intimidatorio e minaccioso da parte dei tesserati della società TORMARANCIO, per tutelare la propria incolumità, l’arbitro chiedeva l’intervento e la protezione del Vice Capitano RANIERI William senza ottenere risultati. - Considerati espulsi i predetti e considerata l’assoluta assenza delle condizioni necessarie alla prosecuzione dell’incontro sia sotto l’aspetto regolamentare, la società TORMARANCIO si trovava in campo con un numero di calciatori inferiori rispetto al minimo previsti, sia sotto l’aspetto ambientale l’arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara con il punteggio: G.CASTELLO TORMARANCIO 1 al 39 del secondo tempo. - Assunta tale decisione, l’arbitro tentava di rientrare negli spogliatoi non riuscendovi perché trattenuto e bloccato per un braccio dal calciatore DE AMICIS Damiano della società TORMARANCIO. - Nel contempo, l’arbitro senza difesa e impedito nel fare rientro nel proprio spogliatoio, veniva raggiunto e colpito da numerosi pugni violenti alla testa e al volto e con un calcio al fianco che gli provocavano tumefazioni alla faccia ed escoriazioni al fianco nonché piccola frattura primo incisivo superiore sinistro. L’arbitro identificava gli aggressori nei calciatori DI LUCENTE Luca, SANTINI Luca, DI CUFFA DANIELE e CASANICA Massimiliano della società TORMARANCIO. - Il Dirigente della società G. CASTELLO, Claudio MORLUPO, accorreva a protezione dell’arbitro tentando, con forza, di sottrarlo all’aggressione facendolo entrare nello spogliatoio.
- In questo frangente, due sostenitori della società TORMARANCIO, riusciti ad accedere nel recinto spogliatoi dapprima lanciavano all’indirizzo dell’arbitro una bottiglia di birra piena e una bottiglietta di acqua che, tuttavia, non lo colpivano perché prontamente schivate e successivamente, uno dei predetti, colpiva con due pugni il citato dirigente della società G.CASTELLO, e provocava escoriazioni al Commissario di Campo al quale afferrava con forza il braccio. - Veniva richiesto l’intervento della Forza Pubblica che, arrivata presso l’impianto sportivo, raccoglieva, tramite i documenti di identificazione, le generalità degli aggressori - A causa delle ferite riportate l’arbitro, a mezzo autoambulanza veniva trasportato in codice Giallo presso l’ospedale San Camillo Forlanini di Roma dove, a seguito degli accertamenti diagnostici, gli sono stati riscontrati trauma cranico escoriazioni regione zigomatica sinistra, soffusione ecchimotica in regione frontale, tumefazione dolente in regione temporale dx, piccola frattura primo incisivo superiore sinistro, tumefazione ecchimotica della mucosa labiale superiore, escoriazione del fianco sinistro, lieve iperemia del terzo medio del braccio dx, con prognosi di gg. 10 s.c. - I gravi fatti come sopra riportati meritano un approfondito ulteriore esame della Procura Federale della FIGC alla quale si trasmettono gli atti. - In virtù degli artt. 11bis, 17 comma 4 lett. b art. 18 comma 1 lett. d) e h) e art. 19 comma 3 del CGS DELIBERA a) Di infliggere alla società TORMARANCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3 nonchè l’ammenda di euro 1.500,00. b) La retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza con conseguente passaggio alla categoria inferiore. c) obbligo di disputare le gare interne a porte chiuse fino al 30.06.2020 d) Di squalificare il Sig. BINETTI Marco (TORMARANCIO) fino al 30.06.2020 per mancata assistenza dovuta all’arbitro nel corso della violenta aggressione subita dallo stesso (art. 19 comma 5 del CGS). Sanzione così determinata in considerazione del fatto che benché sia stato inserito nella distinta con incarico di Massaggiatore, lo stesso ricopre la carica di Presidente della Società. e) Di inibire il Sig. FABBRI Ferruccio, Dirigente Accompagnatore della società TORMARANCIO, fino al 31.12.2019 per mancata assistenza dovuta all’arbitro nel corso della violenta aggressione subita dallo stesso (art. 19 comma 5 del CGS) f) Di squalificare i sottoelencati calciatori della società TORMARANCIO nella misura di seguito indicata: DICUFFA Daniele, CASANICA Massimiliano, SANTINI Luca e DI LUCENTE Luca fino al 30.05.2024 e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, DE AMICIS Damiano fino al 30.05.2020 e RANIERI William fino al 31.12.2019 Sanzioni da considerare ai fini dell’applicazione delle misure amministrative disposte dalla F.I.G.C. con C.U. nº 104 del 17.12.2014