C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 389 del 19/05/2022 – Delibera – ATLETICO ACILIA A.R.L. – ACCADEMIA R.TUSCOLANO C.
ATLETICO ACILIA A.R.L. - ACCADEMIA R.TUSCOLANO C.
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 378 del 12/05/2022; preso atto del ricorso presentato dalla società ACCADEMIA R. TUSCOLAN C., relativo alla gara di cui in epigrafe, rileva che lo stesso non rispecchia i requisiti previsti dall'art. 67, commi 1 e 2 del C.G.S.. PQM DELIBERA - di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società ACCADEMIA R. TUSCOLANO C.. Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, questo Organo Giudicante RILEVA Al 25' del secondo tempo l'arbitro sospendeva la gara, a causa di una zuffa generale che si era creata in campo, fra calciatori delle due squadre. In particolare, il direttore di gara identificava fra i più facinorosi tra tutti i calciatori partecipanti al gioco per la società ATLETICO ACILIA: CAROVILLANO Alessandro - CANNELLA Matteo - PIERPAOLI Matteo - MUNGIGERRA Mirko - ROMANO Andrea. Per la società ACCADEMIA R. TUSCOLANO C., venivano identificati i calciatori: BARBATI Lorenzo - SCARANO Nicolò - BIAGIOTTI Gianluca.
In relazione a quanto sopra esposto, l'arbitro, considerato che la situazione non era più gestibile e, tra l'altro, considerando espulsi tutti i calciatori sopra menzionati rilevava che la società ATLETICO ACILIA rimaneva in campo con un numero di calciatori inferiore a quanto previsto dalle norme attuali, e conseguentemente, sospendeva definitivamente la gara, al 25' del secondo tempo, sul seguente punteggio: ATLETICO ACILIA - ACCADEMIA R. TUSCOLANO C. 2 - 2 L'anticipata conclusione della gara deve essere attribuita alla società ATLETICO ACILIA. In virtù dell'art. 10 comma 1 del CGS, DELIBERA a) di infliggere alla società ATLETICO ACILIA la perdita della gara con il punteggio di 0 - 3. b) il contributo va incamerato.