C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 450 del 22/07/2022 – Delibera – 79) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GAP SSD ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE POMPOSELLI ALESSANDRO PER 8 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SERAFINI GIORGIO FINO AL 30/06/2023 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARIELLO MASSIMILIANO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.315 C5 DEL 16/05/2022 (Gara: TORRINO C5 VILLAGE – GAP SSD ARL del 14/05/2022 – Play-Off Calcio a 5 Serie C1 Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 401 del 27/05/2022

79) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GAP SSD ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE POMPOSELLI ALESSANDRO PER 8 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SERAFINI GIORGIO FINO AL 30/06/2023 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARIELLO MASSIMILIANO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.315 C5 DEL 16/05/2022 (Gara: TORRINO C5 VILLAGE – GAP SSD ARL del 14/05/2022 – Play-Off Calcio a 5 Serie C1 Maschile)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 401 del 27/05/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla società Gap SSD ARL, con il quale chiedeva la revisione e la riduzione delle sanzioni adottate dal Giudice sportivo del C.R. Lazio, relativamente all’ammenda di euro 500,00 a proprio carico, alla squalifica di n. 8 giornate inflitta a carico dell'allenatore Pomposelli Alessandro, alla squalifica di n.3 gare inflitta a carico del calciatore Mariello Massimiliano, perché a loro dire non avrebbe commesso il fatto, nei modi descritti; preso atto preliminarmente della rinuncia da parte della società a dar seguito al preannuncio di reclamo relativamente alla squalifica inflitta a carico del calciatore Serafini Giorgio; esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, come noto fonte di prova privilegiata, nei quali il direttore di gara ha dettagliatamente evidenziato quanto accaduto, si riscontra che la sanzione a carico del sig. Morelli Luca non risulta degna di rivisitazione, poiché appare congrua l’entità comminata dal Giudice di primo grado; al contrario, l’ammenda a carico della società e la squalifica a carico dell’allenatore Pomposelli Alessandro possono, a parere di questa Corte, a seguito di una attenta verifica degli atti ufficiali, essere riviste e ridotte, per equipararle alle sanzioni solitamente inflitte per casi simili; pertanto, tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 350,00 nonché la squalifica a carico dell’allenatore Pomposelli Alessandro a 6 gare. Di dichiarare improcedibile il reclamo, relativamente alla squalifica a carico del calciatore Serafini Giorgio. Di rispingere altresì il reclamo, confermando la decisione impugnata, relativamente alla squalifica a carico del calciatore Mariello Massimiliano. Il contributo va restituito.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it