C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 450 del 22/07/2022 – Delibera – 91) RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE REMONDI SIMONE (A.S.D. CANALE MONTERANO CALCIO), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/12/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.413 LND DELL’8/06/2022 (Gara: CANALE MONTERANO CALCIO – MONTEFIASCONE del 5/06/2022 – Play-Out Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 448 dell’8/07/2022
91) RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE REMONDI SIMONE (A.S.D. CANALE MONTERANO CALCIO), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/12/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.413 LND DELL’8/06/2022 (Gara: CANALE MONTERANO CALCIO – MONTEFIASCONE del 5/06/2022 – Play-Out Promozione)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 448 dell’8/07/2022
Con ricorso tempestivamente e ritualmente inoltrato il calciatore Remondi Simone ha impugnato la sanzione disciplinare irrogatagli dal competente Giudice Sportivo per i fatti avvenuti durante la gara Canale Monterano – Montefiascone del 5-6-2022 valevole per il play out del campionato regionale di promozione. Il calciatore contesta la ricostruzione dei fatti contenuta nelle motivazioni della squalifica fino al 31- 12-2022 ove si afferma che il tesserato avrebbe sferrato a gioco fermo un forte pugno ad un avversario procurandogli grave conseguenze. In effetti, secondo la ricostruzione del reclamante, il suo gesto sarebbe stato solo una reazione ad un pugno subito senza alcuna volontà di nuocere all’avversario. Invocava poi l’applicazione delle attenuanti previste dal CGS e la rimodulazione della sanzione in termini meno afflittivi. In sede di audizione richiesta nelle forme di rito il reclamante ribadiva le conclusioni contenute nel gravame, ribadendo le circostanze di fatto già ampiamente esposte. La Corte deliberava quindi di sentire il direttore di gara che precisava ampiamente quanto già riportato nel referto. In effetti sin dal primo referto l’Arbitro aveva dichiarato che il calciatore Remondi, che al momento dell’insorgere del parapiglia tra alcuni calciatori delle due squadre, si trovava ad una distanza di circa 50 metri, si era portato velocemente sui luoghi ed aveva sferrato dapprima un pugno al calciatore Brachino e poi lo aveva colpito con un calcio al volto. Il malcapitato perdeva immediatamente conoscenza ed era preso da convulsioni ed intervenivano dapprima tesserato del Canale Monterano che liberava la gola dalla lingua e poi una infermiera presente sugli spalti che prestava le manovre rianimatorie, solo dopo almeno dieci minuti il calciatore riprendeva conoscenza e veniva poi trasportato in ambulanza in ospedale per le cure del caso. In sede di audizione l’Arbitro confermava integralmente il suo rapporto, già ampiamente descrittivo e precisava che il Remondi aveva colpito l’avversario con il calcio al volto quando questi stava già cadendo a terra a seguito del precedente pugno subito. La Corte, in ossequio al contraddittorio, faceva quindi pervenire le risultanze istruttorie supplementari al reclamante che inoltrava ulteriore memoria difensiva in cui contestava la ricostruzione operata nel referto arbitrale e nel supplemento istruttorio e chiedeva l’ammissione di testi a discarico. Osserva la Corte che le richieste istruttorie del reclamante non sono ammissibili in quanto i fatti in contestazione sono stati ampiamente e dettagliatamente riportati dal direttore di gara nel referto arbitrale con dovizia di particolari e senza alcun tentennamento od incertezza. Osserva altresì il Collegio che le motivazioni del provvedimento di prime cure non sono aderenti a quanto riportato nel referto di gara sin dall’inizio in quanto il calciatore Brachino è stato colpito non da un solo pugno ma da due colpi di cui uno sferrato con violenza al volto quando già si trovava in caduta. Il direttore di gara ha poi confermato, con ulteriori precisazioni, la dinamica dell’occorso che appare di inaudita gravità e che, solo per il tempestivo intervento dei soccorsi, non è degenerata in un evento letale o con lesioni gravissime. Il comportamento del calciatore Remondi appare caratterizzato da un dolo intensissimo, volontario e sprezzante di ogni rispetto per l’integrità fisica dell’avversario, potenzialmente produttivo di conseguenze nefaste. Vi è da considerare poi l’aggravante che il colpo al volto, bersaglio quindi potenzialmente delicatissimo, è stato sferrato quando la vittima era già in caduta a seguito di un precedente pugno e quindi in condizioni di minorata difesa, non potendo opporre alcun tentativo di protezione del volto proprio per la condizione di squilibrio dinamico in cui si trovava. La sanzione irrogata appare quindi del tutto incongrua per difetto e la Corte, non essendo vincolata in ambito sportivo dal principio del divieto di reformatio in peius per l’espressa previsione dell’articolo 78 comma 2 CGS, ritiene congro nel caso di specie irrogare la sanzione di cui al dispositivo secondo quanto previsto dall’articolo 38 n. 1 ultimo periodo CGS, modulandola anche in ossequio alla previsione di sanzione edittale nel caso di atti di violenza grave, con conseguenze documentate con certificato medico, nei confronti dei direttori di gara di cui all’articolo 35 comma 4 del CGS. Tutto ciò premesso la Corte DELIBERA Di respingere il reclamo, rideterminando la sanzione a carico del calciatore Remondi Simone nella squalifica fino al 30/06/2024. Il contributo va incamerato.
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