F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 11/TFN – SD del 29 Luglio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 20540/519pf 21-22/GC/CAMS/mg del 27 giugno 2022 nei confronti del sig. Zapparelli Giacomo e della società ASD Fesca Bari – Reg. Prot. 178/TFN-SD

 

Decisione/0011/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0178/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Andrea Fedeli – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 21 luglio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 20540/519 pf 21-22/GC/CAMS/mg del 27 giugno 2022 nei confronti del sig. Zapparelli Giacomo e della società ASD Fesca Bari,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 27 giugno 2022, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il Sig. Zapparelli Giacomo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società ASD Fesca Bari: violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la stagione sportiva 2021-2022 con n. 32 calciatrici, Alfonso Gaia (tesseramento del 01.09.2021), Antonacci Silvia (tesseramento del 20.04.2021), Bianco Dalila (tesseramento del 18.02.2021),Bitetto Marika (tesseramento del 01.09.2021), Bonasia Rosa Maria Lorenza (tesseramento del 05.08.2021), Bottalico Simona (tesseramento del 26.03.2021), Caputo Incoronata (tesseramento 05.08.2021), Caputo Martina (tesseramento del 05.08.2021), Carbonara Anna Maria (tesseramento del 17.11.2021), Ceci Lucia (tesseramento del 04.08.2021), Defillipis Fedela (tesseramento del 12.04.2021), De Mattia Giorgia (tesseramento del 26.03.2021), Dicillo Maria Pia (tesseramento del 26.03.2021), Di Meo Lavinia (tesseramento del 11.09.2021), Franco Giorgia (tesseramento del 25.09.2021), Grieco Anastasia (tesseramento del 05.08.2021) Urino Annamaria (tesseramento del 24.08.2021), Ladisa Antonella (tesseramento del 13.04.2021), Ladisa Martina (tesseramento del 30.03.2021), Latorre Gabriella (tesseramento del 10.09.2021), Lavopa Rosa (tesseramento del 26.03.2021), Maffei Alessia (tesseramento del 17.09.2021), Marvulli Sabrina (tesseramento del 26.03.2021), Miacola Antonella (tesseramento del 11.04.2021), Minafra Barbara (tesseramento del 09.04.2021), Resta Roberta (tesseramento del 26.03.2021), Ruscitto Roberta (tesseramento del 17.08.2021), Sforza Francesca Pia (tesseramento del 26.03.2021), Stella Silvia (tesseramento del 05.08.2021), Trotta Ilaria (tesseramento del 05.08.2021), Turco Giulia Pia (tesseramento del 17.12.2021), Morisco Martina (tesseramento del 05.08.2021), Pellegrini Aurora (tesseramento del 26.03.2021), Pini Camilla (tesseramento del 26.03.2021), Pirrone Angela (tesseramento del 11.04.2021) entro il termine del 31.10.2021, stabilito dalla normativa federale;

- la società ASD Fesca Bari, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

La fase istruttoria

A seguito dell’esposto del Dipartimento Calcio femminile datato 10 febbraio 2022 ed avente ad oggetto mancato deposito accordi economici di alcune calciatrici da parte della ASD Fesca Bari, la Procura Federale avviava le relative indagini, iscrivendo nell’apposito registro il procedimento in data 4 marzo 2022 al n. 519pf21-22.

Dalla documentazione presente in atti, emergeva che la società all’ASD Fesca Bari non avesse provveduto, nella stagione sportiva 2021-2022, al deposito degli accordi economici relativi a n. 32 calciatrici entro il termine perentorio del 31 ottobre 2021 previsto dall’art. 94ter, comma 2, delle NOIF. In particolare, si trattava degli accordi relativi alle calciatrici, Alfonso Gaia (tesseramento del 01.09.2021), Antonacci Silvia (tesseramento del 20.04.2021), Bianco Dalila (tesseramento del 18.02.2021), Bitetto Marika (tesseramento del 01.09.2021), Bonasia Rosa Maria Lorenza (tesseramento del 05.08.2021), Bottalico Simona (tesseramento del 26.03.2021), Caputo Incoronata (tesseramento 05/08/2021), Caputo Martina (tesseramento del 05.08.2021), Carbonara Anna Maria (tesseramento del 17.11.2021), Ceci Lucia (tesseramento del 04.08.2021), Defillipis Fedela (tesseramento del 12.04.2021), De Mattia Giorgia (tesseramento del 26.03.2021), Dicillo Maria Pia (tesseramento del 26.03.2021), Di Meo Lavinia (tesseramento del 11.09.2021), Franco Giorgia (tesseramento del 25.09.2021), Grieco Anastasia (tesseramento del 05/08/2021) Urino Annamaria (tesseramento del 24.08.2021), Ladisa Antonella (tesseramento del 13.04.2021), Ladisa Martina (tesseramento del 30.03.2021), Latorre Gabriella (tesseramento del 10.09.2021), Lavopa Rosa (tesseramento del 26.03.2021), Maffei Alessia (tesseramento del 17.09.2021), Marvulli Sabrina (tesseramento del 26.03.2021), Miacola Antonella (tesseramento del 11.04.2021), Minafra Barbara (tesseramento del 09.04.2021), Resta Roberta (tesseramento del 26.03.2021), Ruscitto Roberta (tesseramento del 17.08.2021), Sforza Francesca Pia (tesseramento del 26.03.2021), Stella Silvia (tesseramento del 05.08.2021), Trotta Ilaria (tesseramento del 05.08.2021), Turco Giulia Pia (tesseramento del 17.12.2021), Morisco Martina (tesseramento del 05.08.2021), Pellegrini Aurora (tesseramento del 26.03.2021), Pini Camilla (tesseramento del 26.03.2021), Pirrone Angela (tesseramento del 11.04.2021). La Procura Federale, in data 31 maggio 2022, notificava al Sig. Zapparelli Giacomo e alla società ASD Fesca Bari comunicazione di chiusura delle indagini per il tramite della quale venivano contestati agli avvisati i comportamenti e le violazioni poi confluiti nell’atto di deferimento.

A seguito della predetta notifica, nessuna richiesta o attività difensiva veniva posta in essere dallo Zapparelli o dalla società. In data 27 giugno 2022, la Procura Federale notificava alle parti avvisate l’atto di deferimento.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 21 luglio 2022, nessuno dei deferiti faceva pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 21 luglio 2022, svoltasi in videoconferenza, partecipava l’avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno era presente per le parti deferite.

L’avv. Maurizio Gentile si riportava integralmente all’atto di deferimento chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Zapparelli Giacomo, mesi 18 (diciotto) di inibizione;

- per la società ASD Fesca Bari, euro 900, 00 (novecento) di ammenda e punti 2 (due) di penalizzazione.

La decisione

Il Collegio ritiene che entrambi i deferiti vadano prosciolti dagli addebiti rispettivamente ascritti.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 94 ter delle NOIF “2. I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile della Divisione calcio a Cinque, devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono”.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che “gli accordi economici possono essere stipulati anche per le calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla LND”.

Nel quarto periodo dello stesso comma, è previso, che “gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione. Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice” stabilendo, infine, che il deposito effettuato oltre i termini “non è consentito e non sarà accettato”.

Tenuto conto del tenore letterale della norma, si evince che, con riferimento “alle calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla LND”, sussiste una facoltà di stipulare accordi economici e, solo nell’ipotesi di una loro sottoscrizione, gli stessi devono essere tempestivamente depositati nei termini sanciti dalla norma federale.

Nella fattispecie de qua risulta pacifico che la ASD Fesca Bari, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, era iscritta al campionato di Serie C, girone C, di calcio a 11 femminile e pertanto aveva la possibilità, e non l’obbligo, di sottoscrivere accordi economici con le proprie tesserate.

Considerato che non risultano agli atti elementi probatori dai quali evincere l’effettiva stipula di tali accordi economici (ripetesi) facoltativi tra la società oggetto di segnalazione e le sue tesserate, non può affermarsi la responsabilità disciplinare del Sig. Zapparelli Giacomo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società ASD Fesca Bari e di quest’ultima società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 luglio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                                                                     Carlo Sica

 

Depositato in data 29 luglio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it