DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 22.11.2022 – Campionato Serie D – Delibera – A.C.PRATO – CORREGGESE CALCIO
A.C.PRATO – CORREGGESE CALCIO
Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 ARL, con il quale si chiede la non omologazione e conseguente ripetizione della gara in epigrafe, per avere il sodalizio presentato al direttore di gara, prima dell’inizio gara, specifica riserva scritta in merito all’altezza delle porte e che l’arbitro avrebbe autorizzato l’inizio della gara senza “indicare quando e come è stata effettuata la richiesta operazione”, peraltro “tralasciando la fondamentale misurazione della porta sinistra, espressamente richiesta”.; - lette le controdeduzioni depositate dalla A.C. PRATO, con cui si chiede il rigetto del reclamo, in quanto “infondato in fatto e in diritto”; - rilevato come dall’analisi della richiesta scritta la ricorrente ha richiesto la misurazione della sola “porta destra”; - rilevato come il direttore di gara, su richiesta di codesto Giudice sportivo, inoltrava supplemento di rapporto nel quale si afferma inequivocamente che:
a) il controllo è avvenuto dapprima alle 13.30 e, in seguito ai lavori di sistemazione, alle 14.15 sempre alla presenza del “capitano (Simoncelli Daniele), dirigente accompagnatore (Munari Andrea) e presidente della Correggese Marani Gabriele (coloro che hanno firmato la riserva scritta); b) al secondo controllo delle 14.15 “la porta misurava 2,44 metri, rientrando quindi nei limiti regolamentari”.
P.Q.M.
Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-0 in favore dell’A.C.PRATO 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 ARL.