F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 20/TFN-SVE del 9 Gennaio 2023 (motivazioni) – SSD Casarano Calcio Srl / Andrea Feola – Reg. Prot. 13/TFN-SVE
Decisione/0020/TFNSVE-2022-2023
Registro procedimenti n. 0013/TFNSVE/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore – Vice Presidente
Cristina Fanetti – Componente
Carmine Fabio La Torre – Componente (Relatore)
Gino Scaccia – Componente
ha pronunciato, all’udienza del giorno 9 gennaio 2023, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS, con istanza cautelare ex art. 96 CGS, proposto dalla società SSD Casarano Calcio Srl (matr. FIGC 936113) nei confronti del calciatore Andrea Feola (n. 26.06.1992 - matr. FIGC 4312389), avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND prot. 81/Tris 2021-22 del 5 dicembre 2022,
la seguente
DECISIONE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevato e accertato che alla data odierna non risulta il versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48, comma 2, CGS, dichiara irricevibile il reclamo presentato dalla società̀ SSD Casarano Calcio Srl.
Così deciso nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Carmine Fabio La Torre Stanislao Chimenti
Depositato in data 9 gennaio 2023.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia