C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 26/10/2022 – Delibera – Reclamo n. 15 2022/2023 della società F.C.D. CONEGLIANO 1907 (matr. 934019). Gara di Promozione/E, 4^ giornata di Andata del 9.10.2022 F.C.D. CONEGLIANO 1907-A.S.D. MONTELLO.
Reclamo n. 15 2022/2023 della società F.C.D. CONEGLIANO 1907 (matr. 934019). Gara di Promozione/E, 4^ giornata di Andata del 9.10.2022 F.C.D. CONEGLIANO 1907-A.S.D. MONTELLO.
La società F.C.D. CONEGLIANO 1907, nella persona del suo rappresentante legale sig. Pietro Dal Mas, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la seguente delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 37 del 12.10.2022: - Squalifica per tre gare effettive comminata al sig. Paolo ZANARDO (calciatore) per atteggiamento assai irriguardoso e minaccioso nei confronti dell’assistente dell’Arbitro (appoggia la fronte alla tempia dello stesso con aria di sfida). La società in sede di reclamo ricostruisce i fatti successivi alla rete realizzata dal calciatore Zanardo: sanzionato dal Direttore di gara con il provvedimento di espulsione per fallo di gioco, il Zanardo sarebbe stato assalito da alcuni giocatori avversari sotto lo sguardo dell’Assistente arbitrale. Formatosi un capannello di persone, un giocatore avversario avrebbe appoggiato la testa sulla fronte del Zanardo in segno di sfida.
La società si appella alla Corte chiedendo di approfondire i fatti accaduti con il Direttore di gara e, nel caso, riformare il provvedimento del Giudice di primo grado riducendo le giornate di squalifica. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società F.C.D. CONEGLIANO 1907; esaminata la documentazione agli atti, sentito l’Assistente arbitrale e il Direttore di gara, i quali hanno confermato integralmente il proprio rapporto identificando nella persona del calciatore espulso il sig. Paolo Zanardo come colui che si è avvicinato all’Assistente appoggiando la testa sulla tempia del medesimo in segno di sfida; P.Q.M. delibera di respingere il reclamo della società F.C.D. CONEGLIANO 1907 confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Dispone l’addebito della tassa reclamo.
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