C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 03/11/2022 – Delibera – Decisione ai sensi dell’art. 78 co. 4 CGS relativa al reclamo n. 11 2022/2023 della società A.S.D. CALCIO TEZZE (matr. 72507). Gara di Promozione/B, 1^ giornata di Andata del 18.9.2022 A.S.D. CALCIO TRISSINO-A.S.D. CALCIO TEZZE. CONSIDERATO IN FATTO
Decisione ai sensi dell’art. 78 co. 4 CGS relativa al reclamo n. 11 2022/2023 della società A.S.D. CALCIO TEZZE (matr. 72507). Gara di Promozione/B, 1^ giornata di Andata del 18.9.2022 A.S.D. CALCIO TRISSINO-A.S.D. CALCIO TEZZE. CONSIDERATO IN FATTO
La società A.S.D. CALCIO TEZZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Doriano Cazzola, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Scalco del Foro di Verona, propone reclamo ex art 76, comma 1, C.G.S. avverso il C.U. n. 32 del 28.09.2022 nella parte in cui il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto delibera di: - “non omologare il risultato conseguito sul campo Calcio Trissino - Calcio Tezze 1 a 1; - -sanzionare la società Calcio Tezze con la perdita della gara col punteggio Calcio Trissino - Calcio Tezze 0 a 3; - la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 50,00; - sanzionare il dirigente accompagnatore Repele Pierluigi con l'inibizione a tutto il 10 ottobre 2022.” In detto Reclamo si premette che: - il calciatore Marco Ferrari, al termine della stagione sportiva 2021/2022, veniva squalificato per una gara nel Campionato Juniores Under 19 Regionali, come da C.U. n. 104 del 18.5.2022; - il calciatore Ferrari è nato il 29.9.2002 e, pertanto, risulta in età per disputare le gare del Campionato Juniores anche nella corrente stagione sportiva; - il calciatore Ferrari il 15.7.2022 si trasferiva dalla Società A.S.D. Virtus Cornedo alla Società Tezze, odierna Reclamante. Ciò premesso, si sostiene che il signor Ferrari, nella corrente stagione sportiva, deve scontare la giornata di squalifica con la categoria Juniores della Società Tezze e non con la prima squadra, come erroneamente ritenuto dal citato Giudice Sportivo. A sostegno di detta conclusione, si individua nell’art. 21, commi 2 e 7, C.G.S. la norma a cui fare riferimento.
Secondo la Reclamante, la predetta norma è stata correttamente interpretata dalla Corte d’Appello Federale con decisione del 12 gennaio 2004, in C.U. n. 12/CF, nella parte in cui afferma che se il calciatore è ancora in età per la categoria nella quale, nella stagione precedente, è stato squalificato, nella stagione successiva è in quella stessa categoria (o in quella eventualmente equivalente) che dovrà scontare la sanzione per il residuo. Ad esempio, se un giovane calciatore è colpito da sanzione, mentre milita nella categoria “Primavera” e residua giornate di squalifica ad inizio di nuova stagione, pur cambiando società di appartenenza, se ancora in età, dovrà scontare la sanzione sempre nella categoria “Primavera”, nel caso nel quale il nuovo sodalizio ove si è trasferito militi in Serie A o B. Al contrario, sconterà nell’equivalente categoria “Berretti” o “Juniores”, se verrà tesserato per un sodalizio che milita in Lega Pro o serie D. La Reclamante, citando la summenzionata decisione n. 27/2019 Corte Sportiva Appello - Sezioni Unite -, aggiunge che il principio di afflittività rappresenta norma di riferimento, ma si colloca in posizione sussidiaria rispetto a quello di omogeneità. Per tali ragioni, ribadisce ed insiste affinché la decisione qui impugnata, previo accoglimento del Reclamo, venga integralmente riformata ripristinando il risultato ottenuto sul campo nella gara A.S.D. Calcio Trissino – A.S.D. Calcio Tezze del 18.9.2022. CONSIDERATO IN DIRITTO La Corte ritiene che il reclamo avente ad oggetto la richiesta di ripristino del risultato ottenuto sul campo della gara A.S.D. Calcio Trissino – A.S.D. Calcio Tezze del 18.9.2022 non sia da accogliere per le argomentazioni di seguito illustrate. E', infatti, condivisibile il provvedimento del Giudice Sportivo che, in accoglimento del Reclamo della Società Calcio Trissino, ha deliberato di: - “non omologare il risultato conseguito sul campo Calcio Trissino - Calcio Tezze 1 a 1; - -sanzionare la società Calcio Tezze con la perdita della gara col punteggio Calcio Trissino - Calcio Tezze 0 a 3; - - la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 50,00; - - sanzionare il dirigente accompagnatore Repele Pierluigi con l'inibizione a tutto il 10 ottobre 2022”. Per converso, non è condivisibile la tesi della Reclamante nella parte in cui sostiene che il signor Ferrari, nella corrente stagione sportiva, deve scontare la giornata di squalifica con la categoria Juniores della società Tezze e non con la prima squadra, come erroneamente ritenuto dal Giudice Sportivo succitato. Sul punto, questa Corte individua nell’art. 21 commi 2, 6 e 7 C.G.S. la norma a cui fare riferimento. Detta norma deve, tuttavia, essere coniugata anche con l’art. 44, comma 5, C.G.S. nella parte in cui prevede che tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. Conseguentemente detti due caratteri debbono sussistere entrambi non essendo normativamente prevista la prevalenza della afflittività rispetto alla effettività, che impone che la sanzione sia effettivamente scontata, evitando che la stessa finisca col risultare meramente virtuale. La mancata applicazione di entrambi detti due principi può concretamente comportare la mancata esecuzione delle sanzioni di lunga durata. A mero titolo esemplificativo, si citano: - l’art. 28 C.G.S. (comportamenti discriminatori) che prevede per i calciatori la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, una squalifica più afflittiva; - l’art. 35 C.G.G. (condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara) che prevede la sanzione minima di cinque giornate di squalifica; - l’art. 36 C.G.S. (altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara) che, in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico, prevede la squalifica per almeno quattro giornate;
- l’art. 38 C.G.S. (condotta violenta dei calciatori) che, in caso di particolare gravità, prevede la squalifica per almeno cinque giornate; - l’art. 39 C.G.S. (condotta gravemente antisportiva) che prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate. Tanto premesso, si evidenzia che il Collegio di Garanzia dello Sport – C.O.N.I. - prima sezione – con decisione del giorno 8.5.2017, n. 35 ha sancito i seguenti principi: “ ...lo stesso avendo ricevuto la squalifica nella precedente stagione sportiva durante l’ultima gara del Campionato Nazionale Under 21 ed avendo cambiato società, non ha scontato la stessa non partecipando alla gara del Campionato Nazionale Under 21 con la nuova società poiché la doveva scontare in Campionato, essendo la prima gara ufficiale…”; “...una volta chiarito che la norma di cui al comma 6 è norma derogatrice e una volta sottolineato l’unico significato attribuibile all’espressione “prima squadra”, siccome riferibile proprio al caso in cui la stessa società sportiva militi in diversi campionati, non sembra possano sussistere residui dubbi sul fatto che il calciatore dovesse scontare il turno di squalifica esattamente nella prima squadra del campionato nazionale di serie A. Di più, è da sottolineare che, proprio per salvaguardare esigenze di certezze della pena, la norma in esame si è fatta carico di evitare equivoci di sorta atti a favorire una libera determinazione della società/associazione sportiva, nel senso che la squalifica va sempre scontata, non in una competizione a “scelta”, bensì nella prima gara ufficiale della “prima squadra” e, dunque, nella competizione di più alta categoria in cui militi la “nuova” società/associazione sportiva”. Nel caso sottoposto all’ esame di questa Corte, la prima gara ufficiale della “prima squadra” corrisponde alla gara A.S.D. Calcio Trissino – A.S.D. Calcio Tezze del 18.9.2022, per la quale il Giudice Sportivo ha emesso il provvedimento impugnato. Sempre il Collegio di Garanzia dello Sport – C.O.N.I., con la decisione innanzi citata, aggiunge: “Peraltro, detta speciale previsione normativa è ancora “circoscritta” dalla ulteriore precisione tesa a recuperare la deroga principale contenuta nello stesso comma 6, secondo cui: “Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell’art. 118 N.O.I.F., la squalifica è scontata, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività”. Si aggiunge che l’art. 21 del vigente C.G.S., che riproduce sostanzialmente, nei commi da 1 a 8, i commi da 2 a 6 e 9 dell’art. 22 pregresso C.G.S., relativamente alle squalifiche dei calciatori, enuclea due principi fondamentali: a) quello dell’identità fra competizioni inteso nel senso che la sanzione va espiata in un campionato uguale a quello in cui sia stata consumata la relativa infrazione; b) quello della certezza dell’espiazione, prioritario e preponderante, mirato a garantire l’effettiva esecuzione evitando che la sanzione finisca col risultare meramente virtuale. Proprio per scongiurare tale evenienza, il Legislatore Federale, nel comma 7 della norma dinanzi citata, ha configurato due ipotesi di deroga stabilendo che, in tali casi, la sanzione venga espiata non più in base al criterio della identità fra campionati, bensì in gare ufficiali della prima squadra. Trattasi di ipotesi a rischio che si verificano quando, nelle more, fra violazione ed esecuzione, il soggetto punito cambi società o, in ambito del Settore Giovanile e Scolastico, cambi categoria di appartenenza e ciò perché, in entrambe le situazioni, potrebbe non attuarsi la possibilità di coesistenza di competizioni uguali. Una possibilità a rischio, comunque, data la variegata complessità di attività agonistica svolta dalle Leghe e dal Settore Giovanile e Scolastico, potrebbe verificarsi anche in casi diversi rispetto a quelli contemplati dalla normativa menzionata. Orbene, a colmare una eventuale lacuna normativa, provvede l’art. 19, comma 6, C.G.S. per il quale le sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regionali si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regionali.
Detta norma, che deve ritenersi integrativa dell’art. 21 copre tutte le possibili eventualità di situazioni a rischio evitando che la sanzione finisca col risultare meramente virtuale (Comunicato Ufficiale n. 172/C.G.F. del 15 gennaio 2014). In via conclusiva, questa Corte condivide le argomentazioni e conclusioni del Giudice Sportivo nella parte in cui afferma: “tuttavia deve evidenziarsi che l'impiego del giocatore nel campionato provinciale juniores, essendo nato nel 2002, è consentito soltanto nella posizione non ordinaria di fuori quota, quindi nella posizione d'integrazione della rosa propria della competizione. Fatto che comporterebbe la conseguenza incoerente che la società mai lo impieghi come fuori quota, trattandosi di facoltà consentita in via di eccezione, così vanificando l'effettività della sanzione”. Conseguentemente respinge il reclamo della società A.S.D. CALCIO TEZZE confermando la decisione del Giudice Sportivo di primo grado. P.Q.M. delibera di respingere il reclamo della società A.S.D. CALCIO TEZZE confermando la decisione del Giudice Sportivo di primo grado. Dispone l’addebito della tassa reclamo.
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