C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 16/11/2022 – Delibera – Reclamo n. 28 2022/2023 della società A.S.D. LUGUGNANA (matr. 28160). Gara di Seconda categoria/Q, 5^ giornata di Andata del 16.10.2022 CALCIO MEOLO-LUGUGNANA.
Reclamo n. 28 2022/2023 della società A.S.D. LUGUGNANA (matr. 28160). Gara di Seconda categoria/Q, 5^ giornata di Andata del 16.10.2022 CALCIO MEOLO-LUGUGNANA.
La società A.S.D. LUGUGNANA, nella persona del suo rappresentante legale sig. Lucio Disiot, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la seguente delibera del Giudice Sportivo della Delegazione distrettuale di San Donà di Piave pubblicata sul C.U. 19 del 26.10.2022: - Rigetto del ricorso al Giudice Sportivo di primo grado e omologazione del risultato ottenuto sul campo (4-0).
La reclamante chiedeva la ripetizione della gara a causa di un presunto errore tecnico del Direttore di gara, il quale avrebbe espulso il calciatore Riccardi Marco (n. 10 del Calcio Meolo) mentre era all’interno del terreno di gioco e, successivamente, acconsentito alla sua sostituzione. L’arbitro, interpellato dal G.S., confermava con proprio supplemento di aver comminato al 46’ del secondo tempo la seconda ammonizione al calciatore Riccardi . In sede di appello alla Corte, la società A.S.D. Lugugnana motiva il proprio reclamo affermando sussistere una contraddizione tra quanto dichiarato dall’Arbitro nel proprio supplemento e quanto asserito dal medesimo a fine partita a due dirigenti del Lugugnana, sig.ri Demis Anzolin e Luca Guerrini, ovvero che il giocatore Riccardi sarebbe stato ammonito per essersi tolto la maglia mentre era in campo. Per tale motivo il Calcio Meolo avrebbe dovuto terminare la partita in 10 giocatori. La società Lugugnana conclude chiedendo che la Corte si pronunci annullando la decisione del Giudice Sportivo di primo grado e disponendo la ripetizione della gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società A.S.D. LUGUGNANA; esaminata la documentazione agli atti, sentito il Direttore di gara, il quale ha confermato che il provvedimento disciplinare dell’ammonizione nei confronti del calciatore Riccardi Marco è stato assunto dopo che si era perfezionata la sostituzione; ricordato che il rapporto arbitrale gode di fede privilegiata ai sensi dell’art. 61 co. 1 CGS; P.Q.M. delibera di respingere il reclamo della società A.S.D. LUGUGNANA confermando il provvedimento del Giudice Sportivo della Delegazione distrettuale di San Donà di Piave. Dispone l’addebito della tassa reclamo (art. 48 CGS).
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