C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 07/12/2022 – Delibera – Reclamo n. 32 2022/2023 della società A.C.D. POVEGLIANO VERONESE (matr. 780425). Gara di Prima categoria/A, 11^ giornata di Andata del 27.11.2022 POVEGLIANO VERONESE-PASTRENGO 2006.
Reclamo n. 32 2022/2023 della società A.C.D. POVEGLIANO VERONESE (matr. 780425). Gara di Prima categoria/A, 11^ giornata di Andata del 27.11.2022 POVEGLIANO VERONESE-PASTRENGO 2006.
La società POVEGLIANO VERONESE, nella persona del suo rappresentante legale sig. Moreno Fabris, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la seguente delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 54 del 30.11.2022:
Non omologazione del risultato della gara conseguito sul campo (0-2); - Punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; - N. 1 punto di penalizzazione; - Ammenda di Euro 50,00; - Inibizione al sig. Emanuele Cipriani (dirigente accompagnatore) al 12.12.2022; per non aver impiegato giocatori nati dall’1.1.2002 dal minuto 34 del secondo tempo, contravvenendo così alle disposizioni relative all’impiego di calciatori “fuori quota” ai sensi del regolamento pubblicato sul C.U. n. 1 del 6 luglio 2022 a pag. 15. La società in sede di reclamo afferma esservi stata un’incongruenza nella stesura delle variazioni delle formazioni. In particolare, dal rapportino allegato al referto arbitrale risultano n. 4 sostituzioni attribuite al Povegliano contro le 5 attribuite al Pastrengo; la sostituzione avvenuta al 24’ del secondo tempo sarebbe stata erroneamente attribuita al Pastrengo anziché al Povegliano. In assenza di tale errore di trascrizione, il cambio avvenuto al 34’ del secondo tempo (uscita del n. 6 Rinco del 2005 e entrata del n. 15 Ravaglia del 1991) sarebbe stato regolare, giacché al 24’ era corrisposta l’uscita del n. 11 Biasi (del 1996) e l’entrata del n. 19 Soletta (del 2003). La reclamante si appella alla Corte chiedendo, svolti gli opportuni accertamenti, di annullare i provvedimenti del Giudice Sportivo di primo grado. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società POVEGLIANO VERONESE; esaminata la documentazione agli atti, interpellato il Direttore di gara, il quale ha fatto pervenire esaustivo supplemento di rapporto nel quale confermava che il cambio avvenuto al 24’ del secondo tempo è da attribuirsi alla società Povegliano in luogo del Pastrengo; considerato che, a seguito di tale precisazione, è da considerarsi rispettato il regolamento relativo ai “fuori quota” da parte della reclamante; P.Q.M. delibera di accogliere il reclamo presentato dalla società POVEGLIANO VERONESE annullando i provvedimenti del Giudice Sportivo e confermando il risultato conseguito sul campo. La tassa reclamo non è dovuta.
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