C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 23/11/2022 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE N. 774 Il giorno 22 novembre 2022 alle ore 16.00, presso gli uffici del Comitato Regionale Veneto in Venezia Marghera, si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 11235/774 pfi21-22PM/ag nei confronti del seguente soggetto: 1. sig. MATTIA PENDIN, calciatore tesserato per la società A.S.D. Alte Ceccato fino al 29.7.2021 e tesserato FIGC all’epoca dei fatti ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e i trasferimenti internazionali dei calciatori.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE N. 774 Il giorno 22 novembre 2022 alle ore 16.00, presso gli uffici del Comitato Regionale Veneto in Venezia Marghera, si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 11235/774 pfi21-22PM/ag nei confronti del seguente soggetto: 1. sig. MATTIA PENDIN, calciatore tesserato per la società A.S.D. Alte Ceccato fino al 29.7.2021 e tesserato FIGC all’epoca dei fatti ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e i trasferimenti internazionali dei calciatori.

Il Collegio è composto dai signori: avv. STEFANO CAPO Presidente dott. SERGIO CAVALLERO Componente avv. GIAMPAOLO MARCON Componente Risulta presente all’udienza: il sig. MATTIA PENDIN, rappresentato e difeso dall’avv. Raniero BORDON del foro di Vicenza, giusta delega fatta pervenire alla segreteria del Tribunale in data 18 novembre 2022. La Procura Federale è rappresentata dall’avv. Massimo ADAMO, in collegamento da remoto. Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell’udienza in data 22 novembre 2022, dà lettura dell’atto di deferimento e delle violazioni della normativa federale ascritte alla parte deferita: 1. sig. Mattia Pendin, per rispondere della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Vicenza - Cosenza disputata in data 12.5.2022 e valevole per il Campionato di Serie B della stagione sportiva 2021 – 2022 alla quale lo stesso assisteva nel settore “distinti” dello stadio “Menti” di Vicenza, rivolto espressioni aventi contenuto discriminatorio per motivi di origine territoriale e razza nei confronti della regione Calabria e dei suoi abitanti, della società Cosenza e dei sostenitori della stessa, del seguente testuale tenore: “parte la missione … ricacciamoli in Africa”, “brutti figli di puttana le foibe pezzi di merda”, “scimmie, scimmie calabresi”, “ributtateli in Africa”, “scimmie scimmie scimmie scimmie lavatevi che puzzate di n’duja”, “vi aspetto calabresi qui sotto sono qui”, “guardate i scimmiotti, come i babbuini si procurano il cibo”, “vi paghiamo le vostre tasse schifosi”; nonché per avere filmato con un telefono cellulare il proprio volto nel mentre declamava le frasi appena citate ed aver postato il video così realizzato - completo di audio delle espressioni proferite - sui canali di informazione libera in internet, così determinando anche pericolo per la sicurezza e l’incolumità delle persone in occasione di una manifestazione sportiva. Il Tribunale dà atto che, attesa la gravità delle condotte contestate, la Procura federale non ha prestato il consenso alla proposta di accordo ex art. 126 CGS. L’avv. Adamo, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, procede ad illustrare le ragioni del deferimento e conclude chiedendo l’applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti della parte deferita nella seguente misura: sig. MATTIA PENDIN n. 5 anni di squalifica unitamente a n. 5 anni di divieto di accedere a luoghi in cui si svolgono eventi calcistici. L’avv. Bordon si riporta a quanto esposto in memoria ribadendo la sproporzione della pena richiesta per i fatti contestati, che possono ricondursi ad uno sfottò tra tifosi. Il Tribunale Federale Territoriale, all’esito della discussione, definitivamente pronunciando sul deferimento della Procura federale Prot. 11235/774 pfi21-22PM/ag; sentito il rappresentante della Procura Federale, avv. Adamo; ritenuta applicabile la norma di cui all’art. 28 co. 1, se non altro sotto il profilo dell’inneggiamento a comportamenti discriminatori; considerato che il deferito si è scusato, ha ammesso le proprie responsabilità, ha sempre documentato comportamenti corretti in tutte le società nelle quali ha militato;

considerata altresì la sua giovane età; ritenuta più congrua una sanzione inferiore rispetto a quella proposta dalla Procura Federale DELIBERA di irrogare la seguente sanzione: sig. MATTIA PENDIN n. 3 anni di squalifica unitamente al divieto, per ugual periodo, di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC. Considerato infine che attualmente il deferito non è tesserato per la Federazione Italiana Giuoco Calcio, dispone che la sanzione debba essere scontata a partire dal primo tesseramento utile.

 

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